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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/08/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 754/2025 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Francesco Lopez, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Signora (C.F.: Parte_1
pagina 1 di 5 ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Rocca n. 95, 12100 - Cuneo (CN), ed il sig. (C.F.: ) nato a CP_1 C.F._2
TR (Costa d'Avorio) il 27/12/1971, irreperibile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore (C.F.: Persona_1
nata a [...] il [...] alla madre per tutte le C.F._3 causali di cui in premessa;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cuneo, Via Rocca n. 95 con gli arredi che la compongono alla signora in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) confermare a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun CP_1 figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 175,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo del CNF.
Con vittoria di spese e compensi di lite da assegnare al sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 3.4.2025, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del proprio Parte_1 matrimonio con celebrato in Costa d'Avorio il 14.4.2005 e trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile italiano, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale a far data dalla separazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 406/2020 pubblicata il
20.7.2020. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento esclusivo della figlia minore Per_1
nata il [...], dando atto che già dal momento della separazione il padre si è reso
[...] irreperibile, disinteressandosi completamente della figlia sia dal punto di vista morale che da quello materiale. La ricorrente ha infine chiesto la conferma del contributo al mantenimento per la figlia minore e per la figlia maggiorenne non indipendente, stabilito nella sentenza di separazione in complessivi 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito e, dunque, all'udienza del 15.7.2025 è stata sentita personalmente soltanto la ricorrente. Essendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Giudice ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere pagina 2 di 5 oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.4 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi il ricorso.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale fra i coniugi con sentenza n. 406/2020, pubblicata il 20.7.2020, ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali nel procedimento di separazione. Dalle dichiarazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto, che, non costituendosi in giudizio, ha manifestato un evidente disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale, emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo alla madre della minore . Persona_1
Tale modalità di affidamento era già stata disposta con la sentenza di separazione, nella quale si dava atto del fatto che il padre si era trasferito in Francia già poco dopo il febbraio 2016, senza comunicare la nuova residenza alla moglie, e contribuiva solo sporadicamente al mantenimento delle figlie. La situazione non risulta migliorata in quanto il è irreperibile e non ha mai CP_1 adempiuto alle statuizioni della sentenza di separazione né per quanto concerne la frequentazione con le figlie, né per quanto riguarda il mantenimento.
4. La figlia minore resterà, in continuità con lo stato di fatto esistente, collocata presso la madre, alla quale va pertanto assegnata la casa familiare. Attese l'irreperibilità del padre e la prolungata assenza di rapporti tra quest'ultimo e la minore, non è allo stato possibile indicare un calendario di visita. Nel caso in cui il dovesse manifestare in futuro il desiderio di incontrare CP_1 Per_1
lo potrà fare sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa, ormai prossima al
[...] raggiungimento della maggiore età. L'impossibilità di adottare soluzioni alternative rende superfluo procedere all'ascolto della minore.
5. Venendo agli aspetti economici, non vi è dubbio che il debba contribuire mediante il CP_1 versamento di un assegno, sia per la figlia minore che per quella maggiorenne non economicamente indipendente, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente. Sul punto si osserva che la ricorrente lavora come badante e percepisce una retribuzione di 1.100/1.200 euro mensili ed è gravata da un canone di locazione di 350,00 euro, mentre non si hanno notizia circa la condizione economica del padre. In assenza di fatti pagina 3 di 5 nuovi sopravvenuti, può essere confermato il contributo di 350,00 euro (175,00 a figlia), oltre al
50% delle spese straordinarie, già stabilito in sede di separazione.
7. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico del convenuto secondo soccombenza, stante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in AB (Costa d'Avorio) il 14.4.2005 tra nato a [...], il [...], e , nata a [...], CP_1 Parte_1
AB (Costa d'Avorio) l'11.2.1975, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cuneo al n. 308 parte II serie C anno 2023,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuneo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
la figlia minore in via esclusiva alla madre, con residenza e collocazione Pt_2 Persona_1 prevalente presso la stessa;
ASSEGNA la casa familiare, con i suoi mobili ed arredi, a , Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare la minore, laddove dovesse farne richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa,
DISPONE che corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1 di euro 350,00 (175,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne e della figlia maggiorenne non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in euro CP_1 Parte_1
2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Rodolfo Magrì Giudice
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 754/2025 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 procura in atti dall'Avv. Francesco Lopez, presso il quale ha eletto domicilio
RICORRENTE
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
E
Controparte_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Signora (C.F.: Parte_1
pagina 1 di 5 ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Rocca n. 95, 12100 - Cuneo (CN), ed il sig. (C.F.: ) nato a CP_1 C.F._2
TR (Costa d'Avorio) il 27/12/1971, irreperibile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento esclusivo della figlia minore (C.F.: Persona_1
nata a [...] il [...] alla madre per tutte le C.F._3 causali di cui in premessa;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Cuneo, Via Rocca n. 95 con gli arredi che la compongono alla signora in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) confermare a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun CP_1 figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 175,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come da protocollo del CNF.
Con vittoria di spese e compensi di lite da assegnare al sottoscritto difensore che si dichiara distrattario.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 3.4.2025, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del proprio Parte_1 matrimonio con celebrato in Costa d'Avorio il 14.4.2005 e trascritto nei registri CP_1 dello Stato civile italiano, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale a far data dalla separazione, dichiarata con sentenza del Tribunale di Cuneo n. 406/2020 pubblicata il
20.7.2020. La ricorrente ha altresì domandato l'affidamento esclusivo della figlia minore Per_1
nata il [...], dando atto che già dal momento della separazione il padre si è reso
[...] irreperibile, disinteressandosi completamente della figlia sia dal punto di vista morale che da quello materiale. La ricorrente ha infine chiesto la conferma del contributo al mantenimento per la figlia minore e per la figlia maggiorenne non indipendente, stabilito nella sentenza di separazione in complessivi 350,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto non si è costituito e, dunque, all'udienza del 15.7.2025 è stata sentita personalmente soltanto la ricorrente. Essendo la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Giudice ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere pagina 2 di 5 oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.4 c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio chiedendo accogliersi il ricorso.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata dichiarata la separazione personale fra i coniugi con sentenza n. 406/2020, pubblicata il 20.7.2020, ed essendo dunque trascorso più di un anno dalla comparizione innanzi al Giudice delegato alle funzioni presidenziali nel procedimento di separazione. Dalle dichiarazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto, che, non costituendosi in giudizio, ha manifestato un evidente disinteresse per la ripresa della vita matrimoniale, emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
3. Va altresì accolta la domanda di affidamento esclusivo alla madre della minore . Persona_1
Tale modalità di affidamento era già stata disposta con la sentenza di separazione, nella quale si dava atto del fatto che il padre si era trasferito in Francia già poco dopo il febbraio 2016, senza comunicare la nuova residenza alla moglie, e contribuiva solo sporadicamente al mantenimento delle figlie. La situazione non risulta migliorata in quanto il è irreperibile e non ha mai CP_1 adempiuto alle statuizioni della sentenza di separazione né per quanto concerne la frequentazione con le figlie, né per quanto riguarda il mantenimento.
4. La figlia minore resterà, in continuità con lo stato di fatto esistente, collocata presso la madre, alla quale va pertanto assegnata la casa familiare. Attese l'irreperibilità del padre e la prolungata assenza di rapporti tra quest'ultimo e la minore, non è allo stato possibile indicare un calendario di visita. Nel caso in cui il dovesse manifestare in futuro il desiderio di incontrare CP_1 Per_1
lo potrà fare sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa, ormai prossima al
[...] raggiungimento della maggiore età. L'impossibilità di adottare soluzioni alternative rende superfluo procedere all'ascolto della minore.
5. Venendo agli aspetti economici, non vi è dubbio che il debba contribuire mediante il CP_1 versamento di un assegno, sia per la figlia minore che per quella maggiorenne non economicamente indipendente, considerato che il mantenimento diretto ricade integralmente sulla madre convivente. Sul punto si osserva che la ricorrente lavora come badante e percepisce una retribuzione di 1.100/1.200 euro mensili ed è gravata da un canone di locazione di 350,00 euro, mentre non si hanno notizia circa la condizione economica del padre. In assenza di fatti pagina 3 di 5 nuovi sopravvenuti, può essere confermato il contributo di 350,00 euro (175,00 a figlia), oltre al
50% delle spese straordinarie, già stabilito in sede di separazione.
7. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.
147/2022 per le cause di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della controversia ed esclusa la fase istruttoria, vengono poste a carico del convenuto secondo soccombenza, stante l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in AB (Costa d'Avorio) il 14.4.2005 tra nato a [...], il [...], e , nata a [...], CP_1 Parte_1
AB (Costa d'Avorio) l'11.2.1975, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cuneo al n. 308 parte II serie C anno 2023,
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cuneo di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
la figlia minore in via esclusiva alla madre, con residenza e collocazione Pt_2 Persona_1 prevalente presso la stessa;
ASSEGNA la casa familiare, con i suoi mobili ed arredi, a , Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare la minore, laddove dovesse farne richiesta, sulla base di accordi presi di volta in volta con la stessa,
DISPONE che corrisponda a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1 Parte_1 di euro 350,00 (175,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne e della figlia maggiorenne non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio che si liquidano in euro CP_1 Parte_1
2.906,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di Consiglio del 7.8.2025
pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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