Ordinanza cautelare 4 novembre 2022
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 03/04/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02783/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4680 del 2022, proposto da IA SA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Marchese e Luigi Gaudiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
SA La TT, non costituita in giudizio;
per l'annullamento del verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, seduta telematica del 23.05.2022 con allegato prospetto di programmazione didattica Cdl Infermieristica aa 2022/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che in data 18.2.2025 è stata depositata rituale rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, firmata dalla parte ricorrente, e che in data 26.2.2025 è stata depositata la dichiarazione di adesione dell’amministrazione resistente alla citata rinuncia;
Rilevato che, in caso di rinuncia al ricorso, il c.p.a. prevede quanto segue:
- che il giudizio deve essere dichiarato estinto (art. 35, comma 2, lett. “c”), salvo che le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano (art. 84, comma 3, secondo periodo);
- che il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle (art. 84, comma 2);
- che l’estinzione viene dichiarata con sentenza se si verifica o venga accertata all’udienza di discussione (art. 85, comma 9);
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, che:
- il Collegio non può che prendere atto della suindicata rinuncia al ricorso (e della espressa adesione della controparte costituita) e quindi dichiarare l’estinzione del presente giudizio;
- sussistono giusti motivi (in ragione dell’espressa richiesta concorde delle parti costituite) per compensare integralmente tra le parti le spese e le competenze di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio, e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Giuseppe Esposito |
IL SEGRETARIO