Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2372 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2372 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PALOMBA ANIELLO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. PESCE RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/02/2024 chiedeva pronunziarsi , senza Parte_1
alcuna determinazione accessoria, lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
in Forio il 13.7.22 (atto n. 14 , P. I, S. , anno 2022 ) riferendo che tra le parti era intervenuta separazione in forza di negoziazione assistita del 24.2.23
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
La parte resistente si costituiva in data 25.11.24 aderendo alla domanda divorzile CP_1
senza alcuna determinazione accessoria.
1
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate rimanendo così esse a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 [...]
in Forio il 13.7.22 (atto n. 14 , P. I, S. , anno 2022 ) CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FORIO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 9.5.25
il Presidente dr. Valeria Rosetti
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