Sentenza 21 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 9650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9650 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09650/2025REG.PROV.COLL.
N. 04436/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2023, proposto da
Liberato DE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 7212 del 21 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. OB CA e udito, per la parte appellante, l’avvocato Ciro Sito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ispettore Capo della Polizia di Stato Liberato DE MA, in data 4 maggio 2017, ha chiesto chiarimenti in merito alla mancata corresponsione dell’indennità di trascinamento nel periodo dal 2004 al 2009, periodo per il quale il dipendente è stato in forza alla squadra nautica, ma in distacco sindacale.
La Questura di Napoli, con atto del 2 agosto 2017, ha in proposito comunicato che, in forza delle circolari ministeriali n. 333-G/IMB del 20 luglio 1998 e 333-G/301.IMB.AERON del 1° febbraio 2000, i beneficiari degli emolumenti in questione sono esclusivamente coloro che vengono restituiti ai servizi ordinari e non hanno più titolo al godimento delle suddette indennità.
Il ricorso proposto dall’interessato avverso detto atto è stato respinto dalla Sesta Sezione del Tar per la Campania con la sentenza n. 7212 del 21 novembre 2022.
Di talché, il soccombente ha proposto il presente appello, con cui - nel premettere di aver rivendicato il diritto all’indennità sostenendo che la vigente normativa non contemplerebbe il suo caso, sicché andrebbe interpretata estensivamente per evitare che si creino discriminazioni tra chi passa ai “servizi ordinari” e chi è in “distacco sindacale” – ha espresso dubbi di costituzionalità sulla tesi dell’Amministrazione, evidenziando come il Tar non abbia tenuto conto che il ruolo di responsabile sindacale è comunque un servizio svolto a favore del Corpo di Polizia nell’ambito del diritto del lavoro.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il Collegio rileva in primo luogo che la posizione giuridica dedotta in giudizio dal sig. DE MA ha natura di diritto soggettivo avente carattere patrimoniale, sicché l’azione proposta, sebbene prospettata come azione di annullamento, è qualificabile come azione di accertamento e non involge la legittimità dell’esercizio del potere pubblico.
In altri termini, nel caso di specie, il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del suo diritto soggettivo a percepire l’indennità di trascinamento per il periodo dal 2004 al 2009 in cui era collocato in distacco sindacale, per cui l’atto questorile del 2 agosto 2017 è sostanzialmente irrilevante ai fini della definizione del rapporto in quanto la soddisfazione della situazione giuridica soggettiva, vale a dire l’accertamento del diritto, è realizzabile indipendentemente dal riconoscimento derivante dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo (in tal senso tutta la giurisprudenza sulla distinzione tra atti paritetici ed atti autoritativi, sviluppatasi a seguito della c.d. sentenza Fagiolari, dal nome del presidente ed estensore, Cons. St., V, 1° dicembre 1939 n. 795).
Ne consegue che il thema decidendum del presente giudizio è costituito solo ed esclusivamente dalla valutazione della fondatezza della pretesa dedotta dal ricorrente circa il suo diritto all’indennità di trascinamento.
3. Nel merito, il ricorso deve essere respinto, in quanto la pretesa non è fondata.
4. L’appellante, a suo tempo incardinato nella squadra nautica della Questura di Napoli, rivendica, per il periodo in cui è stato in distacco sindacale, il diritto al c.d. trascinamento dell’indennità d’imbarco spettante in misura ridotta a coloro che, già appartenenti alla squadra nautica, passano ai “servizi ordinari”.
Il giudice di primo grado ha chiaramente ed esaurientemente esposto le ragioni per le quali l’interessato non ha titolo al c.d. “trascinamento”.
La circolare del Ministero dell’Interno del 1° febbraio 2000 – nel rappresentare che è stata stabilita l’estensione al personale delle Forze di Polizia delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 modificate dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 360 del 1996, per il personale delle Forze Armate in particolari condizioni di impiego (imbarco, volo, aeronavigazione), che consentano la valutazione del servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità, attraverso la corresponsione di un beneficio (c.d. “trascinamento”) - ha disposto che “i beneficiari dell’emolumento in questione saranno esclusivamente coloro che, restituiti ai servizi ordinari, non hanno più titolo al godimento delle suddette indennità”.
Tale previsione, che esclude dal beneficio coloro che non sono restituiti ai “servizi ordinari”, è coerente con l’art. 31, comma 6, ultima parte del d.P.R. n. 164 del 2002, secondo cui i periodi di distacco per motivi sindacali sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per la voro straordinario e di “quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni”.
Il c.d. trascinamento dell’indennità di imbarco, infatti, mira ad attenuare il decremento del trattamento economico subito per effetto della restituzione del dipendente che operava in settori per i quali è prevista l’indennità di imbarco ai servizi ordinari, laddove l’interessato, una volta cessato il distaccato sindacale, avrebbe avuto nuovamente titolo all’indennità rimanendo nella precedente posizione.
D’altra parte, il richiamato art. 31, comma 6, del d.P.R. 164 del 2002, come evidenziato, esclude espressamente le retribuzioni legate all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
La differenza tra le due posizioni, quella del dipendente che è restituito ai servizi ordinari e quella del dipendente che è distaccato per motivi sindacali senza essere restituito ai servizi ordinari, determina l’insussistenza di qualunque disparità di trattamento nell’interpretazione della norma.
5. Le spese del giudizio di appello, in ragione della limitata attività difensiva svolta dall’Amministrazione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. 4436 del 2023).
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AD TI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
OB CA, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB CA | AD TI |
IL SEGRETARIO