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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33153/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33153/2023 promossa da:
C.F.: nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14.02.1983, rappresentato e difeso dall'Avv. PIERGIUSEPPE DI VIRGILIO;
- ricorrente -
contro
in persona del Controparte_1 Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: impugnazione provvedimento di allontanamento di cittadino UE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 30.06.2023 cittadino della Parte_1
Romania, ha impugnato il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di CP_1
e notificato in data 01.06.2023.
Esponeva il ricorrente di avere una dimora stabile in in via di Donna Olimpia CP_1
n. 30, insieme alla compagna, sig.ra , cittadina cubana che Persona_1 risiede regolarmente sul territorio italiano.
Contestava la legittimità del provvedimento in quanto fondato su precedenti penali risalenti nel tempo e denunce di cui non si conosce l'esito. Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Tanto premesso, si rileva che l'allontanamento è stato disposto ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.lgs. 30/2007 per la ritenuta sussistenza dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” Va osservato, tuttavia, che nel caso di specie non appaiono riscontrabili i suddetti motivi che ricorrono, ai sensi della predetta norma, “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica” e si deve tener conto al riguardo “anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
1 successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”. Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato risulta che è Parte_1 stato più volte denunciato in stato di libertà per reati contro la famiglia, possesso di segni distintivi contraffatti, porto d'armi e oggetti atti ad offendere, ma in epoca piuttosto risalente nel tempo (periodo 2014-2015); non risulta, inoltre, che a tali segnalazioni abbiano fatto seguito provvedimenti giudiziari definitivi a carico. Quanto alle condanne definitive ne risulta solo una emessa anch'essa in un periodo temporale risalente (2015) per il reato di furto aggravato.
Ciò in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è emerso che l'ulteriore condanna indicata nel decreto di allontanamento, emessa dalla Corte d'Appello di
Genova in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia, è stata revocata con ordinanza emessa dalla stessa Corte d'Appello di Genova in data
30.5.2023.
Il reato di furto aggravato per cui il ricorrente è stato condannato non appare, dunque, corrispondere alla natura di quelli contemplati nell'art. 20, co. 3, del D.lgs n. 30/2007, né si tratta di fattispecie tali da costituire “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- accoglie il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Fabrizio Molinari
2
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 33153/2023 promossa da:
C.F.: nato in [...] il Parte_1 C.F._1
14.02.1983, rappresentato e difeso dall'Avv. PIERGIUSEPPE DI VIRGILIO;
- ricorrente -
contro
in persona del Controparte_1 Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: impugnazione provvedimento di allontanamento di cittadino UE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 30.06.2023 cittadino della Parte_1
Romania, ha impugnato il decreto di allontanamento emesso dal Prefetto di CP_1
e notificato in data 01.06.2023.
Esponeva il ricorrente di avere una dimora stabile in in via di Donna Olimpia CP_1
n. 30, insieme alla compagna, sig.ra , cittadina cubana che Persona_1 risiede regolarmente sul territorio italiano.
Contestava la legittimità del provvedimento in quanto fondato su precedenti penali risalenti nel tempo e denunce di cui non si conosce l'esito. Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Tanto premesso, si rileva che l'allontanamento è stato disposto ai sensi dell'art. 20 comma 3 del d.lgs. 30/2007 per la ritenuta sussistenza dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” Va osservato, tuttavia, che nel caso di specie non appaiono riscontrabili i suddetti motivi che ricorrono, ai sensi della predetta norma, “quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica” e si deve tener conto al riguardo “anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
1 successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”. Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato risulta che è Parte_1 stato più volte denunciato in stato di libertà per reati contro la famiglia, possesso di segni distintivi contraffatti, porto d'armi e oggetti atti ad offendere, ma in epoca piuttosto risalente nel tempo (periodo 2014-2015); non risulta, inoltre, che a tali segnalazioni abbiano fatto seguito provvedimenti giudiziari definitivi a carico. Quanto alle condanne definitive ne risulta solo una emessa anch'essa in un periodo temporale risalente (2015) per il reato di furto aggravato.
Ciò in quanto dalla documentazione prodotta dal ricorrente, è emerso che l'ulteriore condanna indicata nel decreto di allontanamento, emessa dalla Corte d'Appello di
Genova in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia, è stata revocata con ordinanza emessa dalla stessa Corte d'Appello di Genova in data
30.5.2023.
Il reato di furto aggravato per cui il ricorrente è stato condannato non appare, dunque, corrispondere alla natura di quelli contemplati nell'art. 20, co. 3, del D.lgs n. 30/2007, né si tratta di fattispecie tali da costituire “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- accoglie il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Fabrizio Molinari
2