Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5910 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5910/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Obbligo contributivo del datore di lavoro;
trattamento pensionistico;
TFR;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. L. François;
Ricorrente
CONTRO
Travia in virtù di procura in atti;
Resistente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. C. Lolli in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, il ricorrente in epigrafe ha formulato plurime domande aventi ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, la conseguente erogazione del trattamento pensionistico ricalcolato al rialzo nonché la corresponsione del TFR differenziale.
In particolare tali domande rinvengono la propria base giustificativa in un minimo comun denominatore costituito dalla sentenza n. 971/2017 (R.G. 467/2015) (divenuta giudicato in data
28.11.2021 a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione spiegato da , emessa dalla Controparte_1
Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, con cui, in riforma della sentenza del Tribunale
Lavoro impugnata, era stata accolta la domanda originaria del lavoratore avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di Quadro di livello “ A “ a partire dal primo giugno 2011 con contestuale condanna alla corresponsione delle differenze retributive.
Ha concluso chiedendo di:
1)Accertare, dichiarare e statuire che il signor in seguito al Parte_2
riconoscimento giudiziale della superiore qualifica, con efficacia dal primo giugno 2011 sino alla data del suo pensionamento avvenuto il 12.10.2017, ha diritto al versamento dei corrispondenti oneri contributivi;
2) Accertare, dichiarare e statuire che il signor in seguito al Parte_2
riconoscimento giudiziale della superiore qualifica, con efficacia dal primo giugno 2011 sino alla data del suo pensionamento avvenuto il 12.10.2011, ha diritto al recupero e ricongiungimento degli oneri contributivi non versati ed al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con corresponsione di tutti i ratei arretrati, aumentati degli oneri di legge che sarà cura del Tribunale adito specificare;
3) Conseguenzialmente condannare sia la sia l' nella persona dei Controparte_1 CP_2
rispettivi rappresentanti legali sia in solido sia ciascuno in proprio per quanto di rispettiva conseguenza, a quanto di cui al precedente punto;
4) Ancora, condannare la nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla corresponsione di quanto all'ex lavoratore spettante in seguito al ricalcolo del T.F.R.;
5) In via del tutto gradata, nel caso in cui l'ill.mo Tribunale adito, nella fattispecie sottoposta a giudizio, ritenga dover riscontrare una qualche intervenuta prescrizione con riferimento ai mancati versamenti contributivi, voglia condannare l' nella persona del suo legale rappresentante CP_2
pro tempore, alla corrispondente costituzione in favore del di pari rendita vitalizia e la Pt_1
società nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del Controparte_1
danno ex art. 2116 c.c. che lo stesso Tribunale determinerà anche in seguito ( qualora lo riterrà necessario ) ad espletanda C.T.U.
Si è costituita in giudizio che, oltre a sollevare l'eccezione di prescrizione, ha Controparte_1 sostenuto l'infondatezza degli assunti attorei, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_ Si è costituito altresì l' che ha sollevato in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice adito, eccependo altresì l'inammissibilità della domanda di regolarizzazione contributiva formulata CP_ nei confronti dell'
Ferma l'eccezione di prescrizione, ha sostenuto l'infondatezza delle domande spiegate in via subordinata dall'attore.
All'udienza dell'11.02.2025 l'attore e hanno aderito all'eccezione di difetto di Controparte_1
CP_ giurisdizione sollevata dall'
*******
Il thema decidendum attiene al trattamento contributivo differenziale e ai riflessi del relativo riconoscimento sul quantum del trattamento pensionistico erogato, nonché alla asserita mancata corresponsione del TFR differenziale.
In particolare le domande esperite trovano la propria genesi nell'accertamento, con sentenza passata in giudicato (v. CdA Reggio Calabria n. 971/2017 e Cass. ord., n. 30438/21), dello svolgimento di mansioni superiori da parte dell'attore, dipendente di tale da Controparte_1
riverberarsi sulla contribuzione, sul conseguente trattamento pensionistico nonchè sul TFR, dovuti in misura differenziale rispetto a quanto già erogato.
Ebbene, con riguardo alle prime due domande, occorre osservare come esse si pongano in rapporto di complementarietà o assorbimento, atteso che la sussistenza di uno status di quiescenza implica che CP_ un'eventuale condanna al versamento in favore dell' di ulteriori contributi si tramuti, in via automatica, in un trattamento pensionistico rivisto al rialzo. In altri termini, contrariamente all'ipotesi della vigenza di un rapporto di lavoro, il pagamento dei contributi in misura differenziale non incide sulla costituzione della provvista funzionale alla futura erogazione della pensione, al contrario rimanendo assorbito in quest'ultima già oggetto di corresponsione.
In ordine al principio dell'assorbimento giova rilevare come, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. III, 14/03/2022, n. 8108) “La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia
(se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (…)”. CP_ Ciò premesso, con riguardo alla domanda afferente alla condanna dell' all'erogazione di un trattamento pensionistico maggiorato a seguito della ricezione, ora per allora, di un importo contributivo ulteriore, va rilevato come la S.C. abbia chiarito che “spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti che, a norma degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio
1934 n. 1214, giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D.
12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass.,
Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n.
573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10149).
In particolare, la giurisdizione del giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di un'unica pensione costituente espressione di un coacervo di contributi, derivanti da trasferimento da una gestione all'altra, è stata affermata da Cass., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10455.”
Orbene, posto che il ricorrente è un ex dipendente ora in quiescenza, una porzione Controparte_1 della composita domanda giudiziale – come anticipato – afferisce all'erogazione di contributi funzionali alla revisione del trattamento pensionistico attualmente percepito.
Pertanto, considerati i principi di diritto sopra espressi e che il trattamento pensionistico di tali dipendenti è posto in tutto o in parte a carico di un apposito fondo, ancora alimentato in misura parziale dallo Stato, il quale, ai sensi dell'articolo 210 u.c. DPR 29.12.1973, partecipa in ogni esercizio finanziario alla copertura del fabbisogno con un contributo pari alle differenze fra le spese e le entrate del Fondo stesso (si vedano anche Cass. Sez. unite 12.4.2000 n. 130 e Cass. Sez. un.
1.9.1999 n. 617), la illustrata domanda attorea rientra nel perimetro giurisdizionale della Corte dei Conti, giudice deputato a conoscere del diritto e della misura della pensione.
Sulla base di quanto sinora esposto, deve pertanto dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la causa nella cognizione della Corte dei Conti davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Di contro permane nell'ambito della cognizione di questo giudice la domanda avente ad oggetto l'erogazione del TFR differenziale.
La particolarità delle questioni giuridiche trattate e la rilevazione giudiziale del principio dell'assorbimento che ha comportato l'attrazione di una parte della domanda nell'orbita giurisdizionale del giudice contabile, giustificano la compensazione delle spese di lite in ordine alla questione di giurisdizione.
Si dispone la prosecuzione del giudizio innanzi a questo Giudice in merito alla domanda afferente al TFR.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione della Corte dei Conti dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio con riassunzione nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Dispone la prosecuzione del giudizio innanzi a questo Giudice in merito alla domanda afferente al TFR.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 12/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo