Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
L'inammissibilità dell'istanza di revisione può essere fatta valere esclusivamente nel relativo giudizio, e non anche, sia pur incidentalmente, in un altro nel quale la sentenza oggetto di revisione sia stata ritualmente acquisita come documento. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la valenza probatoria di una sentenza di condanna, già acquisita agli atti, la legittimità della cui revisione il ricorrente contestava sotto il profilo dell'inammissibilità dell'originaria domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 16702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16702 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 10/01/2001
1. Dott. PIERO MOSCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - N. 38
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIORNI - Consigliere - N. 29107/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE GA, n.
8.1.1954 a Gioia Tauro.
avverso la sentenza in data 15.6.1999 della Corte d'Assise di Appello di Messina Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio MARTUSCIELLO
Udito il difensore, Avv. IN MINASI
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 6.4.1983, nel villaggio C.E.P. di Messina, dall'interno di una FIAT 131 di provenienza furtiva venivano esplosi colpi di pistola
contro
BA AR e LI NI, provocandone la morte. Secondo l'ipotesi investigativa già allora formulata il delitto si inseriva in una faida fra gruppi criminali, cioè il "clan" Cariolo - Rizzo - RA, cui si riteneva appartenessero le vittime, e quello rivale dei TA;
sarebbe stata, in particolare, la risposta per l'omicidio di LO RO, affiliato ai TA. In un primo tempo i sospetti si orientavano a carico di CH ST;
infatti, il teste ON FR sosteneva di avere sentito il BA esprimere preoccupazioni per la presenza del CH nella zona ed esclamare - immediatamente prima di essere colpito - "c'è ST". Il collaboratore di giustizia SO US, affiliato ai TA, aveva poi riferito di avere appreso nell'ambito del gruppo che il CH era stato scelto come autore dell'omicidio per la sua buona conoscenza della zona C.E.P.. Su tale base il CH era stato definitivamente condannato a 25 anni di reclusione nel 1993. Fra il maggio ed il settembre 1994 quattro collaboratori di giustizia - SP UI, RA NO, TA GA e RA IN - rivelavano invece che l'organizzazione del delitto era stata curata da altro affiliato ai TA, tale CA CO, nel frattempo deceduto, il quale aveva incaricato della materiale esecuzione un suo cugino calabrese, sconosciuto nella zona, a nome BE GA. Lo SP riferiva di un ruolo secondario nella vicenda, a sostegno della fuga dell'esecutore, avuto da certi AG RI e IR UD. Costoro, unitamente al BE, venivano quindi tratti al giudizio della Corte d'Assise di Messina che con sentenza del 17.10.1998, assolti il AG e il IR per non aver commesso il fatto, in quanto la chiamata in correità non era nei loro confronti sorretta da idonei riscontri, riconosceva il BE responsabile del duplice omicidio - esclusa la premeditazione - e, in continuazione, di detenzione e porto illegali di arma da sparo, condannandolo alla pena di anni 24 di reclusione e lire 1.000.000 di multa. Riteneva le dichiarazioni accusatorie - reiterate ed arricchite nel giudizio - attendibili, non esistendo alcun interesse dei dichiaranti a coinvolgere un soggetto del tutto estraneo al contesto delinquenziale locale, e sorrette da conoscenza diretta o da plausibili informazioni (lo SP - che fra l'altro aveva ammesso in dibattimento una sua partecipazione alla fase ideativa e a quella di supporto durante l'allontanamento dell'esecutore dal luogo del delitto - e il TA rivestivano posizioni di rilievo nel "clan" al cui interno era maturato il proposito omicida, così come il RA in quello opposto). Le accuse erano convergenti, precise e costanti nell'individuazione degli elementi essenziali della vicenda. Marginali aspetti di non piena coincidenza trovavano adeguata spiegazione nel diverso grado di approfondimento delle conoscenze relative al fatto, in rapporto alla differenza di ruoli, coinvolgimenti e interessi ed alla varietà delle fonti da cui i dichiaranti avevano attinto;
tale peculiarità confortava la piena autonomia di ciascuna versione e la mancanza di reciproci condizionamenti. La convergente indicazione dell'identità del "killer" era confortata dalla logica considerazione che una sanguinosa reazione al precedente omicidio era attesa dal gruppo avversario e solo un estraneo era in grado di operare efficacemente all'interno del quartiere abitato e controllato dalla vittima designata. D'altra parte, le descritte modalità dell'agguato - tipo dell'arma, localizzazione nei pressi di un muretto, azione di fuoco dall'interno dell'autovettura, appositamente procurata con un furto, verso il BA, bersaglio previsto, che si avvicinava per guardare all'interno, seguito dallo LI, rimasto perciò anch'egli colpito - corrispondevano ai rilievi effettuati sulla scena del delitto, che non risultavano integralmente divulgati e di comune notorietà, e con i particolari esposti dal teste ON, che aveva invece ritrattato le dichiarazioni concernenti il CH. Di nessun significato appariva l'apporto dell'SO, pure sentito, che - confermando il movente da tutti riferito - non era stato in grado di ricordare come e da chi avesse appreso l'alternativa versione a suo tempo fornita. Ritenuta pertanto la responsabilità del BE, la pena base per il reato più grave veniva fissata in anni 21 di reclusione, con aumento di anni tre e lire 1.000.000 di multa per i delitti in tema di armi. Su appello della difesa, che investiva essenzialmente l'attendibilità e concordanza delle dichiarazioni collaborative e, in subordine, l'entità della pena, ritenuta eccessiva, la Corte d'Assise di Appello di Messina confermava con la sentenza in epigrafe la decisione dei primi giudici, dopo avere dettagliatamente riesaminato le dichiarazioni dei collaboratori. Rilevava che il RA aveva riferito di essere stato detenuto insieme a certo Di BL CO;
costui, subito dopo l'omicidio di RO LO, lo aveva incaricato di scrivere una lettera per AV CO del seguente tenore: "non ti dimenticare di nostro AT RO, salutami affettuosamente BA". Dopo che quest'ultimo era stato ucciso il dichiarante aveva avuto modo di incontrare durante un permesso premio il AV, che gli aveva chiesto se Di BL era rimasto soddisfatto, precisandogli di avere organizzato egli stesso la ritorsione, incaricando un suo cugino fatto venire dalla Calabria. In seguito aveva conosciuto in carcere il BE, che gli aveva raccontato dettagliatamente i particolari del delitto da lui eseguito. SP aveva riferito di essere stato incaricato di procurare la macchina (appositamente sottratta per suo ordine da certo Siracusa) e aspettare il BE insieme al IR ed al AG in un luogo prestabilito, scortandolo dopo l'esecuzione presso il AV. TA GA, capo del gruppo criminale e all'epoca detenuto, affermava di essere stato informato dell'iniziativa assunta dal AV da costui e da altri membri del "clan", che gli avevano riferito i particolari esecutivi negli stessi termini narrati dallo SP, ad eccezione del ruolo del AG e del IR. RA NO, che aveva una posizione di vertice nel contrapposto gruppo cui apparteneva la vittima, trovandosi in carcere aveva ricevuto da un amico di opposta affiliazione confidenziale notizia circa il grave rischio cui era esposto il BA, ma non aveva potuto avvisarlo in tempo. Uscito dopo il delitto aveva appreso da RI US notizie collimanti con quelle riferite dallo SP. Riconfermato il giudizio di inattendibilità ed irrilevanza delle dichiarazioni dell'SO, la Corte di secondo grado evidenziava che i tre soggetti di vertice delle opposte fazioni erano concordi riguardo alla individuale posizione del BE, e trovavano convincente riscontro nelle dichiarazioni del RA il quale, propriamente, doveva essere considerato alla stregua di un teste, non essendo coinvolto nel fatto nè in reati connessi. La convergenza di molteplici fonti costituiva in ogni caso sufficiente sostegno all'affermazione di colpevolezza, non essendovi d'altronde alcun plausibile motivo per cui, dopo una condanna ormai in giudicato contro il CH, personaggio di secondo piano nell'ambiente malavitoso, i dichiaranti si sarebbero adoperati per scagionarlo accusando un soggetto con cui non avevano rapporti nè ragioni di malanimo;
conclusioni del resto confortate dall'analogo apprezzamento operato dai giudici che sulla base delle stesse dichiarazioni avevano assolto il CH nel giudizio di revisione nel frattempo instaurato. Quanto al trattamento sanzionatorio, quello adottato in primo grado appariva adeguato al fatto.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i difensori dell'imputato. L'Avv. IN Minasi denuncia nel suo gravame il travisamento del fatto e il contrasto con la decisione intervenuta nel procedimento incidentale "de libertate", all'esito del quale gli stessi elementi qui valutati erano stati ritenuti insufficienti ad integrare un grave quadro indiziario (da ciò, ad avviso del ricorrente, deriverebbe la preclusione di un diverso apprezzamento in assenza di nuove acquisizioni). Inoltre, era stato fatto illegittimamente riferimento al giudizio di revisione nei confronti del CH - che sarebbe precluso dal disposto dell'art. 630 lett. a) C.P.P. - essendo invece acquisita ai sensi del precedente art. 238
bis la sentenza irrevocabile di condanna del predetto. Un ulteriore motivo - che è sostanzialmente comune a quelli articolati nel ricorso del condifensore Avv. US Amendolia - riguarda la violazione delle regole di valutazione espresse nell'art.192 C.P.P. e la carenza o illogicità della motivazione, che si esaurisce pressoché interamente nella mera esposizione di risultanze processuali ed in una apodittica attribuzione di attendibilità alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non esenti da gravi motivi di sospetto - oltre che per collusioni notoriamente emerse in altri procedimenti - già perché concordemente tese a scagionare il CH, soggetto comunque inserito nell'ambito criminale locale e contiguo ai gruppi di appartenenza dei dichiaranti;
dichiarazioni comunque "de relato", senza verifica delle fonti, e fra loro in conflitto, salvo che su particolari ampiamente divulgati e inidonei a costituire riscontro di veridicità, prive di effettivi ed autonomi elementi di conferma e contrastate da incompatibili risultanze emergenti non solo dalla versione dell'SO e dalla deposizione del ON, ma anche da quelle raccolte nell'immediatezza del fatto dai genitori del BA, tutte indicative della attiva presenza del CH sul luogo del delitto.
Il ricorso dell'Avv. Minasi censura altresì l'inadeguata od assente motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato anche in relazione a quello a suo tempo inflitto al CH, che era stato condannato pure per altro reato. L'Avv. Amendolia ha tempestivamente depositato motivi aggiunti, sviluppando la censura di violazione dell'art. 192, co. 3, C.P.P. ed illogicità di motivazione, specie sotto il profilo della solo apparente convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, che coincidono in effetti soltanto sulla asserita responsabilità del BE e su circostanze ampiamente divulgate. Evidenzia altresì la mancanza di una puntuale verifica di attendibilità di ciascun collaboratore, anche in relazione alle risultanze testimoniali, e il mero rinvio operato alla decisione di primo grado. Denuncia inoltre la violazione dell'art. 190 C.P.P., per non essere stata disposta, senza alcuna motivazione, la richiesta rinnovazione del dibattimento onde accertare, attraverso l'esame dei collaboratori, eventuali elementi inquinanti delle dichiarazioni precedentemente rese, alla luce di emergenze di altro procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il primo motivo del gravame proposto dall'Avv. Minasi (ove, come sembra, rivolto a prospettare una preclusione all'affermazione di responsabilità derivante dalle pronunce incidentali "de libertate", che non avevano ritenuto la gravità del quadro indiziario) è manifestamente infondato. Invero, le questioni attinenti alle misure cautelari formano oggetto di peculiari procedimenti incidentali che si innestano nel processo principale: essi, pur restando una diramazione collaterale di quest'ultimo, assumono propri caratteri strutturali e funzionali, con un'articolazione interna per gradi, finalizzati alla verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte dalla legge processuale per l'imposizione di vincoli di carattere personale o reale. La relazione di strumentalità fra le due tipologie procedimentali postula che nel tema di indagine inerente al procedimento incidentale non sia compresa la decisione sulla "res iudicanda", rientrando nella esclusiva competenza funzionale del giudice del processo principale l'accertamento, con il crisma dell'irrevocabilità, della fondatezza o non dell'imputazione. Tale principio vale anche riguardo ai procedimenti incidentali concernenti la libertà personale, pur connotati da un penetrante giudizio prognostico circa la qualificata probabilità di colpevolezza dell'imputato, peraltro a carattere non statico ne' fissato una volta per tutte, atteso che la gravità degli indizi è suscettibile di rivalutazione durante tutto il periodo di pendenza del giudizio (arg. ex art. 299 C.P.P.); ne segue che la decisione "de libertate", una volta irrevocabile, assume una limitata efficacia preclusiva "rebus sic stantibus" in ambito endoprocedimentale, ma non può mai condizionare l'esito del processo principale.
Tanto premesso, va rilevato che le censure del ricorrente al discorso giustificativo della decisione adottata dai giudici di merito sono sotto altro aspetto fondate, nella parte in cui ne investono la correttezza logica e la conformità alle regole di valutazione dettate dell'art. 192 C.P.P.. ciò soprattutto sotto il profilo della inadeguata considerazione degli elementi in base ai quali, in precedenza, il ruolo di esecutore materiale del delitto, qui assegnato al BE, era stato attribuito con sentenza irrevocabile ad altra persona. La sentenza a carico del CH non è di per sè apprezzabile come fonte probatoria ex art. 238 bis C.P.P., poiché per effetto dell'intervenuta revisione è venuto meno il carattere dell'irrevocabilità a norma dell'art. 637, co. 2, C.P.P.; ne', contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorso redatto dall'Avv. Minasi, potrebbe qui essere rilevata incidentalmente una causa di inammissibilità della revisione, che si afferma discendere dal consolidato principio giurisprudenziale per cui, ove la richiesta ex art. 633 C.P.P. si fondi sull'assunto dell'attribuzione del fatto ad altro soggetto nominativamente indicato, essa, siccome riconducibile all'ipotesi del contrasto di giudicati prevista al precedente art. 630 lett. a), è inammissibile fino a che la responsabilità dell'altra persona non sia accertata con sentenza divenuta irrevocabile (ma v., per i limiti dell'affermazione nel caso in cui le nuove prove dedotte, oltre a sostenere un'ipotesi di accusa alternativa, siano anche di per sè idonee ad inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza definitiva impugnata, Cass., Sez. 5^, P.M. in proc. Mulè ed altri). Invero, le eventuali cause di inammissibilità della richiesta ex art. 633 C.P.P. potevano essere rilevate solo nel giudizio di revisione, la cui conclusione positiva impedisce di far rivivere l'efficacia probatoria ex art. 238 bis della sentenza revocata. Va tuttavia considerato che in questa sede è stata in parte "riprodotta" l'istruzione probatoria dei giudizi a carico del CH, mediante esame dell'SO e del teste ON, e si è dato atto degli argomenti logici per cui l'accusa nei confronti dello stesso CH era apparsa attendibile;
tali acquisizioni sono però rimaste isolate dal contesto degli elementi a carico del BE, senza essere utilizzate per saggiarne la consistenza. Come si è detto, il CH era stato ritenuto soggetto in grado di avvicinare la vittima designata, per la sua buona conoscenza e frequenza del quartiere;
la sentenza impugnata opta invece per l'attribuzione del fatto al BE seguendo implicitamente l'opposta ipotesi della maggiore efficacia di un'azione compiuta di sorpresa da soggetto sconosciuto nella zona, formulata dal giudice di primo grado. Tale scelta - rilevante ai fini del vaglio di attendibilità delle fonti di accusa a carico dell'odierno imputato - non è peraltro sorretta da alcuna giustificazione, pur dandosi atto che il quartiere dell'agguato era vigilato dal gruppo criminale cui apparteneva il BA, il quale si attendeva una cruenta rappresaglia per il precedente omicidio del LO;
in tale situazione, nota anche agli avversari, doveva essere congruamente spiegata la ritenuta credibilità di un mandato affidato a soggetto che non aveva dimestichezza con luoghi e persone e poteva essere fermato o impegnato dai sodali della vittima designata, non apparendo prevedibile "ex ante" che questa sarebbe uscita per prima allo scoperto e sarebbe stata prontamente riconosciuta. Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni dibattimentali dell'SO e del ON, i giudici di merito si limitano a dare atto della solo generica indicazione delle fonti di conoscenza da parte del primo e della ritrattazione delle precedenti affermazioni concernenti il CH da parte del secondo, senza esprimere alcun apprezzamento circa i possibili motivi di tale atteggiamento e la genuinità ed attendibilità di difformi dichiarazioni in precedenza rese;
ciò in particolare per quanto riguarda il ON, la cui ritrattazione rimane del tutto inspiegabile, e perciò sospetta, considerando che una presenza - reale o supposta dal BA - del CH nel quartiere C.E.P. era, alla stregua degli elementi risultanti dalle sentenze di merito, perfettamente verosimile anche se non necessariamente collegabile al delitto - attese le sue frequentazioni ed abitudini di vita. Si impone pertanto una complessiva rivalutazione del quadro probatorio, tenuto conto dei rilievi prima formulati, della non piena coincidenza delle fonti di accusa, della mancanza di elementi esteriori di conferma nei riguardi del BE. La sentenza impugnata va perciò a tal fine annullata, con rinvio alla Corte d'Assise di Appello della sede viciniore di Reggio Calabria. Restano assorbiti i residui motivi di gravame.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Assise di Appello di Reggio di Calabria.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2001