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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B. R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1487/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 29 maggio 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del BU di Roma n. 2044/2022 e vertente tra
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Auricchio, Luigi Ugo Romanzi, e Gianluca Santoro.
- appellante –
e
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avvocati Niccolò A. Gallitto ed P_1 CodiceFiscale_1
Eugenia Solari
- appellata –
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il BU di Roma, con sentenza n. 2044/2022 del 8.2.2022 ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da nei confronti di , e ha condannato parte opponente al pagamento Parte_1 P_1 in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 12.678,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le vicende di causa possono così riassumersi: con ricorso al BU di Roma, chiedeva ed otteneva, l'11.5.2017, decreto ingiuntivo P_1
n.11375/2017 nei confronti di e concordato preventivo, intimante il pagamento Parte_1 della somma di euro 367.031,23. P_ Con il ricorso monitorio, il predetto assumeva: di avere svolto attività professionale nell'interesse di 2 in virtù di alcuni mandati scritti e conferiti a partire dal 2009 e conclusi nel 2012 ; che, a
Parte_1 conferma di ciò, in data 29 ottobre 2012, a conclusione del proprio lavoro, riceveva da una
Parte_1 comunicazione avente ad oggetto la ricognizione del debito, per € 413.249,00, in merito ai compensi a lui ancora dovuti per le attività espletate;
che tale comunicazione era stata restituita firmata per presa visione ed integrale accettazione in data 31 ottobre 2012; che detto compenso non gli veniva pagato e che, in data 3 dicembre 2013, egli riceveva una comunicazione via fax da parte di olta ad informarlo che la società si apprestava a depositare avanti il BU di Terni,
Parte_1 ricorso ex art. 160 e s.s . L.F. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
che pecificava che le risorse finanziarie a supporto del concordato non consentivano
Parte_1
l'integrale pagamento dei creditori assistiti da privilegio ex art. 2751 bis c.c., sicché la Società si vedeva costretta a chiedere alla «categoria dei professionisti» un sacrificio sotto forma di rinuncia parziale al privilegio.
Deduceva di essere stato inopinatamente e del tutto illegittimamente ammesso alla procedura di concordato preventivo di er la percentuale pari al solo 30% del proprio credito in via privilegiata, per un importo Parte_1 pari a € 128.933,69 comprensivo di Cassa Previdenza (IVA esclusa), come risultante dal piano concordatario e dal relativo decreto di omologa;
che era suo interesse vedersi riconosciuto in un provvedimento giudiziale il suo diritto di credito nei confronti della debitrice per l'intero importo dalla stessa formalmente riconosciuto nella comunicazione di ricognizione del debito, al netto di quanto già ammesso in via privilegiata e, quindi, per l'ulteriore residuo importo di Euro 367.031,23 comprensivo di Cassa Previdenza ed IVA.
Così chiedeva ed otteneva dal BU di Roma l'emissione in suo favore del decreto ingiuntivo n.
11375/2017, a carico di per l'importo di Euro 367.031,23 (oltre interessi legali ex D.Lgs. 231/02 Parte_1 dalla data di riconoscimento del debito), corrispondente al 70% di quanto a lui ancora dovuto da Parte_1 in aggiunta agli impegni già assunti nei suoi confronti (pari solo al 30% del totale), in qualità di creditore privilegiato, dal Concordato Preventivo per Euro 128.933,69 (+ IVA e Cassa di Previdenza).
A sostegno della propria richiesta produceva nel giudizio monitorio (oltre ad ulteriore documentazione), due documenti, rispettivamente docc. 1 e 2 allegati al ricorso, riguardanti nella specie:
- L'allegato 1: Atto di ricognizione di debito datato 29.10.2012 ed allegato alla pec del 30.10.2012 inviata da a , in merito ai compensi dovuti ai sensi del co-mandato senza Parte_1 P_1 rappresentanza del 7 gennaio 2009, e al mandato senza rappresentanza del 17 dicembre 2010
- L'allegato 2: fax datato 3.12.2013 relativo alla proposta di concordato preventivo con richiesta di rinuncia parziale al privilegio.
Avverso detto decreto ingiuntivo, notificato in data 16.5.2017, la proponeva opposizione con Parte_1 atto di citazione notificato in data 22.6.2017 con il quale, chiedeva: “A. in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di competenza territoriale del BU di Roma in luogo del BU di Terni e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 11375/2017, R.G. n. 12649/2017, emesso dal BU di Roma in data 11 maggio
2017, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
B. nel merito, accertare e dichiarare che l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 11375/2017, R.G. n. 12649/2017, non è dovuto a , e comunque annullare, revocare, P_1 dichiarare nullo e/o inefficace il predetto decreto ingiuntivo, e respingere ogni richiesta di condanna al versamento di qualsivoglia somma ingiunta.”
In particolare sosteneva la inopponibilità, ex artt. 169 e 45 l.fall., dei documenti sub nn. 1 e 2 allegati al ricorso monitorio per difetto di data certa, e degli stessi disconosceva comunque la conformità agli originali, nonché le firme ivi apposte in calce;
sosteneva l'inesistenza di alcun mandato scritto o verbale conferito da P_2 [.. in favore di personalmente dal 2010 in poi;
e quindi sosteneva la nullità per mancanza
[...] P_1 di causa di qualsivoglia mandato, scritto o verbale, conferito da in favore di Parte_1 P_1 dal 2010 in poi;
e l'inesistenza di alcun credito di nei confronti di e c.p.. P_1 Controparte_3
Assumeva, in particolare, l'opponente, che non sussisteva alcun conferimento di incarico nei confronti dell'opposto e, comunque, nel caso di sua esistenza, lo stesso sarebbe stato nullo per difetto di causa, in quanto l'advisor finanziario di al 2010 in poi era stata la Multipartner Spa, società di cui il IN Parte_1 era rappresentante e socio, e che aveva sede legale nello stesso luogo in cui il IN era domiciliato.
Il giudice di primo grado, dopo aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del BU adito, nel merito riteneva non utilizzabile il doc. n. 2 (proposta di concordato preventivo) allegato al ricorso monitorio in quanto, a fronte del disconoscimento da parte dell'opponente della firma ivi apposta, IN non provvedeva a depositare agli atti di causa l'originale; riteneva invece utilizzabile il documento allegato 1 al ricorso monitorio, contenente la ricognizione del debito da parte della ed allegato alla pec firmata digitalmente Parte_1 P_ inviata da in data 30.10.2012, affermando che l'invio tramite pec con firma digitale rendesse Parte_1 il documento allegato autentico.
Il mittente infatti non aveva contestato l'invio della pec e conseguentemente aveva fatto proprio il documento allegato attribuendogli (anche se involontariamente) la stessa garanzia in termini di autenticità, integrità e provenienza, nonché data certa.
Rigettava quindi l'opposizione e condannava l'opponente a rifondere all'opposta le spese di Parte_1 giudizio. ha proposto appello, preliminarmente chiedendo di sospendere l'efficacia della sentenza Parte_1 impugnata, e chiedendo nel merito la riforma della sentenza di primo grado con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 11375/2017 emesso dal BU di Roma l'11.5.2017.
Chiedendo altresì la pronuncia di inopponibilità a E c.p., dei documenti sub. 1 e 2 Controparte_3 allegati al ricorso monitorio per difetto di data certa, e comunque in ragione del disconoscimento ritualmente operato da nonché l'inesistenza di alcun mandato scritto o verbale conferito da Parte_1 Parte_1 P_ P_ al dr. , dal 2010 e conseguentemente l'inesitenza di alcun credito del dottor nei confronti di
; chiedendo infine, in via istruttoria, l'acquisizione di prove testimoniali, e la condanna del Parte_1 P_ dottor al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc.
L'appello è stato proposto per i seguenti motivi:
- Erronea applicazione e violazione di legge, in particolare delle disposizioni ex artt. 2712 e 2719 c.c., contraddittorietà e difetto di motivazione della Sentenza nella parte in cui il BU ha ritenuto “inefficace” il disconoscimento della conformità all'originale operato da ispetto ai documenti ex adverso prodotti Parte_1 sub docc. 1 e 2 in allegato al Ricorso.
- Erronea applicazione e violazione di legge, in particolare delle disposizioni ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c., contraddittorietà e difetto di motivazione della Sentenza nella parte in cui il BU ha ritenuto “utilizzabile” il doc. 1 ex adverso prodotto in allegato al Ricorso
- Erronea applicazione e violazione di legge, in particolare delle disposizioni ex artt. 169 e 45 l.fall., contraddittorietà e difetto di motivazione della Sentenza nella parte in cui il BU ha ritenuto che doc. 1 ex adverso prodotto in allegato al Ricorso sia “munito di data certa” anteriore alla presentazione della domanda di concordato di Parte_1 - Nullità della Sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 4 c.p.c. nonché contraddittorietà e difetto di motivazione della Sentenza nella parte in cui BU ha fatto discendere, dalla affermata “utilizzabilità” del doc. 1 allegato al Ricorso, l'”assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione
- Erronea applicazione e violazione di legge, contraddittorietà e difetto di motivazione della Sentenza per avere il BU (implicitamente) rigettato le istanze istruttorie formulate dall'Appellante.
La controparte si è costituita e ha chiesto: P_1 nel merito, il rigetto integrale delle domande formulate da la conferma integrale della Parte_1 sentenza resa dal BU Civile di Roma n. 2044/2022 con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
11375/2017; in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di riforma integrale o parziale della sentenza resa dal BU Civile di Roma n. 2044/2022 l'accertamento del diritto di credito di natura privilegiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2751 bis cod. civ. del Prof. nei confronti di P_1 Parte_1
e concordato preventivo del complessivo importo di Euro 367.031,23 - comprensivo di Cassa
[...]
Previdenza ed IVA - oltre gli interessi legali (ex D. Lgs. n. 231/02), per l'effetto, la condanna di Parte_1 al pagamento di detta somma in favore del Prof. ; in via subordinata, in via di appello
[...] P_1 incidentale nel merito, la riforma della motivazione della Sentenza impugnata ed l'accertamento della opponibilità a della comunicazione fax del 3 dicembre 2013; la inammissibilità per tardività e/o Parte_1 comunque il rigetto per infondatezza la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da l'ammissione di prova per testi. Parte_1
- A seguito della istanza di sospensiva con ricorso ex art. 351 cpc depositato da Parte_1 in data 6 aprile 2022, la Corte apriva un subprocedimento;
[...]
- con decreto presidenziale emesso in data 7.04.2022 la Corte disponeva l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- la Corte, con ordinanza del 10.5.2022 rilevava che l'istanza di sospensione era meritevole di accoglimento e confermava il decreto presidenziale emesso in data 7.04.2022;
- il giudizio è stato riservato in decisione in data 29.5.2025, con i termini ex 190 cpc.
Ritenuto, a scioglimento della riserva, che:
- Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato la valutazione compiuta dal giudice di primo grado nel ritenere inefficace il disconoscimento della conformità all'originale operato da rispetto ai Parte_1 documenti ex adverso prodotti sub docc. 1 e 2 in allegato al Ricorso.
La società nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, negava, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
2719 c.c., la conformità all'originale delle copie fotostatiche presenti sub docc. 1 e 2 allegati al Ricorso, e precisava comunque di non aver rinvenuto alcun originale in azienda.
Nell'atto di appello l'appellante deduce che il giudice di primo grado non abbia correttamente Parte_1 tenuto conto del fatto che la contestazione non riguardasse propriamente la conformità all'originale, bensì la stessa inesistenza di un originale.
Occorre però evidenziare in primo luogo che l'eccezione relativa alla asserita inesistenza dei documenti originali non sia stata originariamente formulata in maniera inequivocabile, in quanto nell'atto di opposizione a precetto, dopo aver affermato che non erano stati rinvenuti gli originali, è testualmente scritto “ Parte_1 pertanto nega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale delle copie fotostatiche presenti sub docc. 1 e 2 allegati al Ricorso”. non negava quindi l'esistenza degli originali, bensì Parte_1 5 affermava di non averli rinvenuti.
In secondo luogo, è da considerare la circostanza che questi due documenti, benchè non prodotti in originale, P_ non possano essere stati formati originariamente dal in quanto risulta pacifico e comprovato che ad egli P_ pervenivano rispettivamente per pec e a mezzo fax dalla . ne era quindi il destinatario, e Parte_1 non il mittente. P_ Il dott. avrebbe potuto produrre l'originale laddove fosse stato il mittente e non il destinatario dei documenti.
E allora, correttamente il giudice di primo grado ha richiamato l'insufficienza delle argomentazioni addotte dall'opponente che non ha comunque fornito gli elementi idonei a desumere in modo inequivoco sia che vi sia P_ stata una formazione di un falso documento da parte del , e neppure, in alternativa, ha fornito prova che vi sia stata una alterazione dell'originale, avendo la stessa opponente omesso di indicare nello specifico i punti di difformità che avrebbero reso non genuina la copia;
ne segue il rigetto del primo motivo di appello , in quanto il tema della non conformità della copia all'originale è stato correttamente valutato dal giudice di primo grado, anche in relazione alla domanda formulata dalla he non ha espressamente disconosciuto Parte_1
l'esistenza di un originale (limitandosi ad affermare che non era stato rinvenuto, ma non che fosse stato P_ falsamente formato dal destinatario ), e che comunque non ha fornito elementi per individuare concretamente e dettagliatamente gli elementi di difformità della copia;
-Con il secondo motivo di appello, la parte appellante contesta la sentenza di primo grado per aver ritenuto utilizzabile il documento 1 allegato al ricorso monitorio (riconoscimento del debito) inviato come allegato alla pec del 29.10.2012, violando così gli articoli 214 cpc, 215 cpc e 216 cpc. P_ Parte appellante insiste nel sostenere che , a seguito del disconoscimento operato da , Parte_1 avrebbe dovuto produrre l'originale del documento così da consentirne la verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc. Non essendo stata possibile la verificazione, il giudice avrebbe altresì errato nell'affermare che la pec, in quanto firmata digitalmente, garantiva nel caso di specie l'autenticità del documento allegato facendolo proprio e attribuendogli il medesimo valore legale.
Dal punto di vista fattuale, inoltre, l'appellante afferma che la pec sarebbe stata inviata da un soggetto non P_ autorizzato, il dott. , asserendo che quindi non poteva essere attribuita la paternità del documento a
Parte_1
Sul punto occorre richiamare quanto affermato dalla Cassazione (ordinanza n. 32165/2023), secondo cui la certificazione della pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento allegato e dunque ammissione che quel documento è proprio.
I due atti hanno funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora; ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato, ancor più se privo di firma digitale. Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico, e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo per l'attestazione della provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata, dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato.; in altri termini la firma digiltale della pec non estende i suoi effetti agli allegati della pec stessa;
non si può allora dedurre, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata e firmata digitalmente, che anche il documento allegato lo sia,
o meglio, che quel documento sia riferibile al suo autore, e che abbia effettivamente quel contenuto;
ne segue che è corretto affermare che il solo fatto di essere allegato alla pec, non rende di per sé autentica la 6 ricognizione di debito;
.
-sul punto va allora corretta la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, con conseguente rivalutazione del profilo attinente il disconoscimento dell'allegato; P_
-non è infatti trascurabile la circostanza per cui il , essendo destinatario della pec, era impossibilitato a produrre l'originale, che, laddove effettivamente esistente, sarebbe stato comunque nella disponibilità di P_
, soggetto mittente della pec. E quindi, non avendo possibilità di produrre l'originale, Parte_1 formulava istanza di verificazione in sede di comparsa di costituzione in primo grado (verificazione non eseguita in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto autentico l'allegato della pec);
ha comunque provato l'esistenza del suo credito con mezzi ordinari;
P_1
v. Cass. n. 23959/2023 , secondo cui gli artt. 216 e 217 c.p.c. prescrivono, quale requisito di ammissibilità della istanza di verificazione (proposta in via incidentale o principale), la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto P_ e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova;
nella specie l'odierno appellato ha prodotto in giudizio numerosi documenti che provano l'esistenza del credito e che rendono plausibile la circostanza che l'originale della ricognizione di debito sia stato formato, anche se poi non rinvenuto da mittente della pec.; Parte_1
l'appellato ha innanzi tutto prodotto il primo contratto di mandato, le sue proroghe, ed il secondo contratto di mandato, formato in data 17 dicembre 2010 e avente durata fino al 30 giugno 2012, contratto che prevede un compenso compatibile e congruo rispetto all'obbligazione enunciata nella ricognizione di debito;
ha prodotto ampia documentazione relativa all'inserimento del credito all'interno dei crediti ammessi alla procedura di concordato preventivo, per la stessa cifra riconociuta nella ricognizione di debito e rispetto alla quale veniva solo richiesta una rinuncia parziale al privilegio;
risultano in atti di causa numerose comunicazioni intercorse tra le parti in cui si evince che non si è mai contestatato l'operato svolto dal IN, che è stato anzi apprezzato, né è stato contestato il suo diritto a percepire compensi;
non è mai stata evidenziata la correlazione tra il suo mandato e quello conferito alla società Multipartner Spa, prima dell'instaurarsi della controversia in sede di opposizione, risultando i due mandati tra loro autonomi e non interdipendenti tra loro, tali cioè da non incidere l'uno sulla validità o l'efficacia dell'altro.
Lo stesso fax inviato in data 3 dicembre 2013 che non è oggetto di disconoscimento ex art. 214 cpc, relativo P_ alla proposta di concordato preventivo rivolta verso , comporta una ammissione circa la sussistenza del credito per le attività di assistenza e consulenza svolte da quest'ultimo, mai prima contestate.
Pertanto, atteso che la verificazione si sia comunque potuta conseguire con gli ulteriori mezzi di prova forniti, il secondo motivo di appello va rigettato;
.
Con il terzo motivo di appello, parte appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il doc. 1 (riconoscimento del debito) sia munito di data certa anteriore alla presentazione della domanda di concordato di Parte_1
Le deduzioni di parte appellante attengono sempre alla mancanza di firma digitale nell'allegato pec, con conseguente inutilizzabilità ex art. 169 e 45 l.fall.
Tale motivo deve ritenersi inammissibile in quanto, volendo contestare la data certa, oltre alla già contestata autenticità del riconoscimento del debito, non si può distogliere la centralità dell'avvenuta prova della stessa P_ esistenza del credito di nei confronti di , fornita tra l'altro, ed in maniera ampia, anche Parte_1 7 attraverso la documentazione inerente la stessa procedura di concordato.
Il terzo motivo viene pertanto ritenuto inammissibile e infondato;
Con il quarto motivo di appello la parte appellante deduce la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc, e per aver affermato la utilizzabilità del doc. 1 allegato al ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione. Parte appellante insiste nel ritenere inesistenti sia le proroghe del primo mandato, sia il secondo mandato, e comunque la nullità del secondo mandato per difetto di causa concreta.
Sul punto di motivazione si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nell'attribuire all'allegato della pec lo stesso valore legale della pec stessa, e conseguentemente si sia limitato a valutare esclusivamente la validità ed efficacia della ricognizione del debito senza pronunciarsi in merito alla compiuta valutazione della effettiva sussitenza dell'obbligazione.
Come sopra evidenziato, risulta però riesaminata in questo giudizio tutta la produzione documentale agli atti, P_ tale da ritenere che effettivamente il abbia ricevuto il primo mandato, le proroghe al primo mandato, ed il secondo mandato, con un impegno protrattosi dal 7 gennaio 2009 fino al 30 giugno 2012. Con particolare riferimento al secondo mandato poi, è da evidenziare che la non ha mai contestato l'esistenza Parte_1 documentale dei mandati, e non risulta agli atti di causa alcuna revoca degli stessi, né alcuna contestazione relativa al rapporto di mandato anteriore al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. P_ Non ci sono elementi che possano provare inequivocabilmente che il secondo mandato conferito a sia incompatibile (in quanto sovrapponibile per piena corrispondenza dell'oggetto) con il mandato conferito a
Multiparrtner Spa e quindi nullo per difetto di causa concreta. Non è stato dimostrato che i due mandati non potessero plausibilmente coesistere.
Per quanto sopra si rigetta il quarto motivo di appello e si ritiene riformata la motivazione della sentenza di P_ primo grado con riferimento all'art. 112 cpc e all'accertamento dell'esistenza del credito di verso
.; Parte_1
Con il quinto motivo di appello l'appellante contesta il rigetto da parte del giudice di primo grado delle istanze istruttorie formulate ovvero n. 6 capitoli di prova per testi.
Il giudice di primo grado ha ritenuto sufficienti ai fini della decisione i mezzi di prova già forniti, secondo il proncipio di libera valutazione delle prove, rispetto al quale la discrezionalità non è sindacabile essendo il giudice libero di attingere dalle prove che ritiene più attendibili.
Anche nel presente grado di giudizio, l'acquisizione di prove testimoniali non è stata ammessa in ragione della idoneità e sufficienza dell'istruttoria documentale ai fini della decisione.
Per quanto sopra il motivo va rigettato;
Parte appellante ha richiesto infine il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc.. , richiesta però palesemente destituita di fondamento alla stregua di quanto sopra dedotto;
Al rigetto dell'appello segue la condanna di parte appellante alle spese, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
8 Rigetta l'appello e condanna e concordato preventivo al pagamento della
Parte_1 somma di Euro 367.031,23 - comprensivo di Cassa Previdenza ed IVA - oltre gli interessi legali (ex D. Lgs. n.
231/02) in favore di;
P_1 condanna l'appellante alle spese, che liquida, in favore della appellata, in euro 5000,00 oltre competenze di legge.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito
Il presidente est. (dr. G. Casaburi)