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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avvocati Mario Parte_1
CI e AU RA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma,
Piazza di Novella 1
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocata Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4049/2023 pubblicata in data 19/04/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare la nullità della richiesta di Parte_1 pagamento dell'importo di € 19.907,39 a titolo di somme indebitamente percepite sull'assegno sociale (e relative maggiorazioni) in suo godimento nel periodo dal 01/04/2017 al 30/11/2019 di CP_ cui alle comunicazioni in data 24/11/2019 e 3/6/2022.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio lamentando la nullità della richiesta di pagamento Parte_1 CP_ dell'indebito di € 19.907,39 richiestole dall' con le note in data 24/11/2019 e 3/6/2022 e relativo all'indebita percezione, per il periodo dal 1/04/2017 al 30/11/2019, per superamento del relativo limite reddituale, dell'assegno sociale in suo godimento e relative maggiorazioni (n.
04202198 cat. AS).
CP_ Affermava l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' contestando l'assunto del suddetto istituto previdenziale in ordine al superamento del relativo requisito reddituale affermando di non possedere alcun reddito personale e di rientrare comunque nei limiti reddituali fissati per legge anche considerando il reddito del coniuge.
Il Tribunale rigettava la domanda.
CP_ Affermava, condividendo quanto sostenuto dall la sussistenza dell'indebito rilevando come il coniuge della ricorrente, , fosse “titolare di un reddito da fabbricati non Persona_1 imponibile (diversi dall'abitazione), pari ad € 1.573, che, sommato ai redditi imponibili (da pensione e da fabbricati), determina il superamento dei limiti reddituali dal 2017 in poi”.
Evidenziava a tale proposito l'importo dei redditi risultanti dalle attestazioni dell'Agenzia delle Entrate prodotti dalla stessa ricorrente, con particolare riferimento a quelli riferibili al coniuge della stessa, evidenziando altresì come tali importi si riferissero ai soli redditi imponibili dovendosi invece considerare, ai fini del rispetto del limite reddituale, anche i redditi esenti da imposta, escluso quello relativo alla casa di abitazione.
Escludeva la sussistenza nel caso di specie di esigenze di tutela dell'affidamento della ricorrente evidenziando come la stessa con la domanda del 28/03/2017 avesse omesso di dichiarare con riferimento ai redditi del coniuge quelli esenti da imposte che andavano invece CP_ comunicati e che l' aveva potuto conoscere solo tramite le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente al fisco.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva accertato il superamento del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di recupero, considerando a tale fine anche il reddito fondiario percepito dal coniuge evidenziando la non imponibilità di tale tipologia reddituale ai fini IR e che sosteneva non essere pertanto rilevante ai fini della maturazione del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di recupero. Contesta inoltre la gravata sentenza anche nella parte in cui aveva escluso, per carenza del requisito dell'affidamento dell'assistita, la ripetibilità dell'indebito oggetto di controversia, CP_ evidenziando in particolare il carattere non doloso della sua condotta e la possibilità per l' di verificare comunque i redditi di entrambi i coniugi pensionati di cui era a conoscenza o essendo gli stessi comunque conoscibili da tale ente, con la conseguente irripetibilità di eventuali indebiti fino al provvedimento che aveva accertato gli stessi, nella presente caso di specie la comunicazione del 24/11/2019.
L'appello è infondato.
Non può innanzitutto trovare accoglimento il primo motivo.
L'indebito oggetto di controversia si riferisce, così come si evince dal complesso delle CP_ allegazioni delle parti e dallo stesso contenuto della contestata nota del 24/11/2019
,all'indebita percezione da parte dell'appellante, da aprile 2017 a novembre 2019, dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione sociale (come si evince dal complessivo contenuto della predetta nota e dai prospetti contabili in esso contenuti rappresentativi della integrale revoca per il periodo oggetto di controversia di tali prestazioni), per superamento da parte dell'assistita del limite reddituale.
La gravata sentenza aveva respinto le contestazioni dell'appellante in ordine alla sussistenza CP_ di tale requisito, rilevando, conformemente a quanto dedotto dall' il superamento del limite reddituale coniugale previsto.
Rilevava in particolare come, sulla base dei redditi dichiarati dal coniuge dell'appellante
, tale limite era stato superato se si considerava a tale fine anche il reddito Persona_1 fondiario, non imponibile IR, pari a € 1.573 percepito da quest'ultimo ed indicato nelle sue stesse dichiarazioni reddituali.
CP_ Ribadiva particolare quanto allegato dall' in ordine al superamento, del limite coniugale, considerando a tale fine anche i redditi non imponibili IR, rispetto al limite reddituale previsto per legge in relazione all'assegno sociale così come specificamente individuato in sentenza.
Tanto premesso non può ritenersi meritevole di accoglimento l'assunto posto dall'appellante a fondamento di tale motivo di impugnazione e cioè la non computabilità ai fini del superamento del requisito reddituale in materia di assegno sociale dei redditi non imponibili IR quali quello da fabbricato percepito dal coniuge dell'odierna appellante.
La prestazione oggetto di controversia, denominata “assegno sociale” (prestazione che, a decorrere dal 1/1/1996 ha sostituito la pensione sociale) è regolata dall'art. 3, comma 6, l. n.
335/1995, che dispone “… ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta,……, denominato assegno sociale”.
A tale fine occorre accertare che la parte istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi ( a tale fine si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, al netto dell'imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione secondo quanto dettagliatamente indicato nello stesso art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 ).
E' in particolare previsto che:” Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione…”.
CP_ Si osserva che, così come condivisibilmente rilevato dall' e come ribadito implicitamente ma chiaramente dal giudice di prime cure, quelli precedentemente indicati costituiscono i limiti reddituali propri della prestazione in godimento della odierna appellante e oggetto di recupero da CP_ parte dell' con le impugnate note del 19/10/2019 e del 03/06/2022, risultando invece i diversi e più ampi limiti reddituali indicati nel ricorso di primo grado (e ribaditi anche nell'atto d'impugnazione) propri invece della diversa prestazione della maggiorazione riconosciuta sull'assegno in suo godimento maggiorazione chiaramente individuabile (così come si evince chiarezza dal provvedimento di recupero) come la maggiorazione “sociale “ di cui all'art. 38 l.
448/2001che prevede la maggiorazione sino all'importo di € 546,16 di vari emolumenti previdenziali ed assistenziali (tra cui l'assegno sociale) per coloro che hanno compiuto il 70° anno di età.
Si osserva ancora che, sulla base di tale regolamentazione, specificamente dettata per la prestazione oggetto di controversia, devono considerarsi fini della valutazione della sussistenza del requisito reddituale, anche i redditi esenti da IR (risultando pertanto inconferenti ai fini della presente decisione i principi giurisprudenziali, enunciati dall'appellante in quanto riferibili a diverse prestazioni assistenziali).
Risulta a tale proposito privo di riscontro quanto allegato dall'odierna appellante, peraltro CP_ tardivamente solo nella presente fase di impugnazione, (e contestato dall' in ordine all'essere l'assegno sociale già in suo godimento derivato da conversione ex art. 19 l. n. 118/1971 da precedente prestazione di invalidità (circostanza quest'ultima che renderebbe applicabile il diverso limite reddituale proprio della prestazione precedentemente riconosciuta), prestazione quest'ultima il cui precedente possesso da parte dell'appellante non è stato oggetto, né di allegazioni specifiche
(nemmeno con riferimento alla prestazione specificamente riconosciuta, né alla sua decorrenza), né di prova.
Ne consegue l'infondatezza delle doglianze dell'appellante, non risultando contestato che, così CP_ come prospettato dall' a pagina 6 della memoria e rilevato dal giudice di prime cure, una volta considerati con riferimento al coniuge dell'appellante, , anche i redditi fondiari, Persona_1 pacificamente percepiti nella misura di € 1.573 annui (diversi dall'abitazione) il reddito complessivo dell'appellante, unito a quello del suddetto coniuge, superava per ognuno degli anni oggetto di imposizione, il limite di reddito previsto per l'assegno sociale.
Né, una volta venuto meno, per superamento dei relativi limiti reddituali specificamente previsti per l'assegno sociale, potrebbero essere invocati i diversi e più ampi limiti reddituali per la maggiorazione percepita su di esso ex art. 38 l. 448/2001, trattandosi non di una prestazione autonoma, ma un'integrazione che si applica solo a chi già percepisce un determinata prestazione previdenziale o assistenziale (come appunto, nel presente caso di specie, l'assegno sociale).
Non può trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello.
Com'è noto, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Sostanzialmente nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021 la quale ha escluso, in tali casi, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, ove l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento)
Nel presente caso di specie l'odierna appellante, così come rilevato dal Tribunale (con passaggio non specificamente impugnato e così come si desume dalla copia della domanda in questione CP_ prodotta come all. 3 della memoria di primo grado ove era stato dichiarato, anche con riferimento al coniuge, il mancato possesso “di altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre alle eventuali pensioni indicate in precedenza”) aveva con la domanda CP_ amministrativa del 28/3/2017, omesso di dichiarare all' , con riferimento ai redditi del coniuge quelli esenti da imposte, redditi (il cui importo determinava il venire meno del diritto all'assegno sociale) che andavano invece comunicati all' il quale aveva avuto la possibilità di venirne a CP_2 conoscenza solo tramite le dichiarazioni reddituali successivamente presentate al fisco.
Trattasi di circostanze che portano a ritenere condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure, in ordine alla insussistenza nel presente caso di specie di un affidamento incolpevole o comunque meritevole di tutela alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
CP_ La condotta dell'odierna appellante aveva infatti determinato l'impossibilità per l' di conoscere, al momento della presentazione della domanda e della concessione della prestazione che ne era oggetto (da effettuarsi sulla base dei redditi percepiti nell'anno solare di riferimento e CP_ avvenuta, così come incontestatamente allegato dall' nello stesso anno 2017), la reale entità del reddito personale e familiare dell'odierna appellante, conoscibilità verificatasi solo al momento della presentazione della dichiarazione ai fini fiscali, presentazione avvenuta, presumibilmente, solo nell'anno successivo. Trattasi quindi di situazione che esclude la possibilità di ravvisare un affidamento tutelabile alla stregua dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità (meritevole di tutela, per quanto riguarda l'omessa comunicazione di dati reddituali, solo ove la stessa abbia ad oggetto dati che l'istituto previdenziale già conosce o aveva l'onere di conoscere) in quanto CP_ connotata da una dichiarazione infedele su dati non tempestivamente conoscibili dall'
Tanto più deve escludersi, del resto, la sussistenza di un incolpevole affidamento dell'odierna appellante alla luce dei tempi che hanno caratterizzato il recupero, recupero effettuato con nota del
24/11/2019, rispetto a dati, quelli dichiarati dal coniuge dell'odierna appellante all'amministrazione fiscale, dichiarati ai fini fiscali solo nel successivo anno 2018, con lasso di tempo certamente non irragionevole (tanto più alla luce del rilevantissimo numero degli assistiti la CP_ cui situazione reddituale l' ha l'onere di verificare).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Spese del grado irripetibili.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avvocati Mario Parte_1
CI e AU RA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma,
Piazza di Novella 1
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocata Daniela Maria Giuseppina Adimari ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4049/2023 pubblicata in data 19/04/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di fare accertare la nullità della richiesta di Parte_1 pagamento dell'importo di € 19.907,39 a titolo di somme indebitamente percepite sull'assegno sociale (e relative maggiorazioni) in suo godimento nel periodo dal 01/04/2017 al 30/11/2019 di CP_ cui alle comunicazioni in data 24/11/2019 e 3/6/2022.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio lamentando la nullità della richiesta di pagamento Parte_1 CP_ dell'indebito di € 19.907,39 richiestole dall' con le note in data 24/11/2019 e 3/6/2022 e relativo all'indebita percezione, per il periodo dal 1/04/2017 al 30/11/2019, per superamento del relativo limite reddituale, dell'assegno sociale in suo godimento e relative maggiorazioni (n.
04202198 cat. AS).
CP_ Affermava l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' contestando l'assunto del suddetto istituto previdenziale in ordine al superamento del relativo requisito reddituale affermando di non possedere alcun reddito personale e di rientrare comunque nei limiti reddituali fissati per legge anche considerando il reddito del coniuge.
Il Tribunale rigettava la domanda.
CP_ Affermava, condividendo quanto sostenuto dall la sussistenza dell'indebito rilevando come il coniuge della ricorrente, , fosse “titolare di un reddito da fabbricati non Persona_1 imponibile (diversi dall'abitazione), pari ad € 1.573, che, sommato ai redditi imponibili (da pensione e da fabbricati), determina il superamento dei limiti reddituali dal 2017 in poi”.
Evidenziava a tale proposito l'importo dei redditi risultanti dalle attestazioni dell'Agenzia delle Entrate prodotti dalla stessa ricorrente, con particolare riferimento a quelli riferibili al coniuge della stessa, evidenziando altresì come tali importi si riferissero ai soli redditi imponibili dovendosi invece considerare, ai fini del rispetto del limite reddituale, anche i redditi esenti da imposta, escluso quello relativo alla casa di abitazione.
Escludeva la sussistenza nel caso di specie di esigenze di tutela dell'affidamento della ricorrente evidenziando come la stessa con la domanda del 28/03/2017 avesse omesso di dichiarare con riferimento ai redditi del coniuge quelli esenti da imposte che andavano invece CP_ comunicati e che l' aveva potuto conoscere solo tramite le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente al fisco.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva accertato il superamento del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di recupero, considerando a tale fine anche il reddito fondiario percepito dal coniuge evidenziando la non imponibilità di tale tipologia reddituale ai fini IR e che sosteneva non essere pertanto rilevante ai fini della maturazione del requisito reddituale relativo alla prestazione oggetto di recupero. Contesta inoltre la gravata sentenza anche nella parte in cui aveva escluso, per carenza del requisito dell'affidamento dell'assistita, la ripetibilità dell'indebito oggetto di controversia, CP_ evidenziando in particolare il carattere non doloso della sua condotta e la possibilità per l' di verificare comunque i redditi di entrambi i coniugi pensionati di cui era a conoscenza o essendo gli stessi comunque conoscibili da tale ente, con la conseguente irripetibilità di eventuali indebiti fino al provvedimento che aveva accertato gli stessi, nella presente caso di specie la comunicazione del 24/11/2019.
L'appello è infondato.
Non può innanzitutto trovare accoglimento il primo motivo.
L'indebito oggetto di controversia si riferisce, così come si evince dal complesso delle CP_ allegazioni delle parti e dallo stesso contenuto della contestata nota del 24/11/2019
,all'indebita percezione da parte dell'appellante, da aprile 2017 a novembre 2019, dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione sociale (come si evince dal complessivo contenuto della predetta nota e dai prospetti contabili in esso contenuti rappresentativi della integrale revoca per il periodo oggetto di controversia di tali prestazioni), per superamento da parte dell'assistita del limite reddituale.
La gravata sentenza aveva respinto le contestazioni dell'appellante in ordine alla sussistenza CP_ di tale requisito, rilevando, conformemente a quanto dedotto dall' il superamento del limite reddituale coniugale previsto.
Rilevava in particolare come, sulla base dei redditi dichiarati dal coniuge dell'appellante
, tale limite era stato superato se si considerava a tale fine anche il reddito Persona_1 fondiario, non imponibile IR, pari a € 1.573 percepito da quest'ultimo ed indicato nelle sue stesse dichiarazioni reddituali.
CP_ Ribadiva particolare quanto allegato dall' in ordine al superamento, del limite coniugale, considerando a tale fine anche i redditi non imponibili IR, rispetto al limite reddituale previsto per legge in relazione all'assegno sociale così come specificamente individuato in sentenza.
Tanto premesso non può ritenersi meritevole di accoglimento l'assunto posto dall'appellante a fondamento di tale motivo di impugnazione e cioè la non computabilità ai fini del superamento del requisito reddituale in materia di assegno sociale dei redditi non imponibili IR quali quello da fabbricato percepito dal coniuge dell'odierna appellante.
La prestazione oggetto di controversia, denominata “assegno sociale” (prestazione che, a decorrere dal 1/1/1996 ha sostituito la pensione sociale) è regolata dall'art. 3, comma 6, l. n.
335/1995, che dispone “… ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta,……, denominato assegno sociale”.
A tale fine occorre accertare che la parte istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi ( a tale fine si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, al netto dell'imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione secondo quanto dettagliatamente indicato nello stesso art. 3, comma 6, l. n. 335/1995 ).
E' in particolare previsto che:” Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione…”.
CP_ Si osserva che, così come condivisibilmente rilevato dall' e come ribadito implicitamente ma chiaramente dal giudice di prime cure, quelli precedentemente indicati costituiscono i limiti reddituali propri della prestazione in godimento della odierna appellante e oggetto di recupero da CP_ parte dell' con le impugnate note del 19/10/2019 e del 03/06/2022, risultando invece i diversi e più ampi limiti reddituali indicati nel ricorso di primo grado (e ribaditi anche nell'atto d'impugnazione) propri invece della diversa prestazione della maggiorazione riconosciuta sull'assegno in suo godimento maggiorazione chiaramente individuabile (così come si evince chiarezza dal provvedimento di recupero) come la maggiorazione “sociale “ di cui all'art. 38 l.
448/2001che prevede la maggiorazione sino all'importo di € 546,16 di vari emolumenti previdenziali ed assistenziali (tra cui l'assegno sociale) per coloro che hanno compiuto il 70° anno di età.
Si osserva ancora che, sulla base di tale regolamentazione, specificamente dettata per la prestazione oggetto di controversia, devono considerarsi fini della valutazione della sussistenza del requisito reddituale, anche i redditi esenti da IR (risultando pertanto inconferenti ai fini della presente decisione i principi giurisprudenziali, enunciati dall'appellante in quanto riferibili a diverse prestazioni assistenziali).
Risulta a tale proposito privo di riscontro quanto allegato dall'odierna appellante, peraltro CP_ tardivamente solo nella presente fase di impugnazione, (e contestato dall' in ordine all'essere l'assegno sociale già in suo godimento derivato da conversione ex art. 19 l. n. 118/1971 da precedente prestazione di invalidità (circostanza quest'ultima che renderebbe applicabile il diverso limite reddituale proprio della prestazione precedentemente riconosciuta), prestazione quest'ultima il cui precedente possesso da parte dell'appellante non è stato oggetto, né di allegazioni specifiche
(nemmeno con riferimento alla prestazione specificamente riconosciuta, né alla sua decorrenza), né di prova.
Ne consegue l'infondatezza delle doglianze dell'appellante, non risultando contestato che, così CP_ come prospettato dall' a pagina 6 della memoria e rilevato dal giudice di prime cure, una volta considerati con riferimento al coniuge dell'appellante, , anche i redditi fondiari, Persona_1 pacificamente percepiti nella misura di € 1.573 annui (diversi dall'abitazione) il reddito complessivo dell'appellante, unito a quello del suddetto coniuge, superava per ognuno degli anni oggetto di imposizione, il limite di reddito previsto per l'assegno sociale.
Né, una volta venuto meno, per superamento dei relativi limiti reddituali specificamente previsti per l'assegno sociale, potrebbero essere invocati i diversi e più ampi limiti reddituali per la maggiorazione percepita su di esso ex art. 38 l. 448/2001, trattandosi non di una prestazione autonoma, ma un'integrazione che si applica solo a chi già percepisce un determinata prestazione previdenziale o assistenziale (come appunto, nel presente caso di specie, l'assegno sociale).
Non può trovare accoglimento nemmeno il secondo motivo di appello.
Com'è noto, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Sostanzialmente nello stesso senso Cass. n. 13915 del 20/05/2021 la quale ha escluso, in tali casi, l'irripetibilità dell'indebito assistenziale, ove l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento)
Nel presente caso di specie l'odierna appellante, così come rilevato dal Tribunale (con passaggio non specificamente impugnato e così come si desume dalla copia della domanda in questione CP_ prodotta come all. 3 della memoria di primo grado ove era stato dichiarato, anche con riferimento al coniuge, il mancato possesso “di altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre alle eventuali pensioni indicate in precedenza”) aveva con la domanda CP_ amministrativa del 28/3/2017, omesso di dichiarare all' , con riferimento ai redditi del coniuge quelli esenti da imposte, redditi (il cui importo determinava il venire meno del diritto all'assegno sociale) che andavano invece comunicati all' il quale aveva avuto la possibilità di venirne a CP_2 conoscenza solo tramite le dichiarazioni reddituali successivamente presentate al fisco.
Trattasi di circostanze che portano a ritenere condivisibili le conclusioni del giudice di prime cure, in ordine alla insussistenza nel presente caso di specie di un affidamento incolpevole o comunque meritevole di tutela alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
CP_ La condotta dell'odierna appellante aveva infatti determinato l'impossibilità per l' di conoscere, al momento della presentazione della domanda e della concessione della prestazione che ne era oggetto (da effettuarsi sulla base dei redditi percepiti nell'anno solare di riferimento e CP_ avvenuta, così come incontestatamente allegato dall' nello stesso anno 2017), la reale entità del reddito personale e familiare dell'odierna appellante, conoscibilità verificatasi solo al momento della presentazione della dichiarazione ai fini fiscali, presentazione avvenuta, presumibilmente, solo nell'anno successivo. Trattasi quindi di situazione che esclude la possibilità di ravvisare un affidamento tutelabile alla stregua dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità (meritevole di tutela, per quanto riguarda l'omessa comunicazione di dati reddituali, solo ove la stessa abbia ad oggetto dati che l'istituto previdenziale già conosce o aveva l'onere di conoscere) in quanto CP_ connotata da una dichiarazione infedele su dati non tempestivamente conoscibili dall'
Tanto più deve escludersi, del resto, la sussistenza di un incolpevole affidamento dell'odierna appellante alla luce dei tempi che hanno caratterizzato il recupero, recupero effettuato con nota del
24/11/2019, rispetto a dati, quelli dichiarati dal coniuge dell'odierna appellante all'amministrazione fiscale, dichiarati ai fini fiscali solo nel successivo anno 2018, con lasso di tempo certamente non irragionevole (tanto più alla luce del rilevantissimo numero degli assistiti la CP_ cui situazione reddituale l' ha l'onere di verificare).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Spese del grado irripetibili.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 3.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa