Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 3 marzo 2023
Ordinanza cautelare 17 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02441/2025REG.PROV.COLL.
N. 06755/2023 REG.RIC.
N. 08518/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6755 del 2023, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
EL F.lli S.S. Agricola, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 8518 del 2023, proposto da
Azienda Agricola EL AL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
contro
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto ai ricorsi n. 6755 del 2023 e n. 8518 del 2023:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di CI (sezione seconda) n. 197/2023, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di ER - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso del 2021 l’azienda agricola EL AL ha chiesto al Tar per la Lombardia l’annullamento:
a) della cartella di pagamento n. 035 2021 00080652 28 000 dell’importo di euro 439.274,23 avente ad oggetto “prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2001/2002, 2006/2007 e 2008/2009 inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 19.9.2021;
b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/002475 reso esecutivo in data 23.6.2021;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare.
II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli art. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale.
III. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8- ter e 8- quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241.
IV. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
V. Prescrizione del credito.
VI. Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di GE di attivare la procedura di riscossione coattiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.
VII. Violazione di legge in relazione agli artt. art. 3- bis , 6, 6- ter del d.lgs. 7.3.2005 n. 82; all’art. 16- ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art. 3- bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica.
3. Nel giudizio di primo grado si sono costituite ER e GE chiedendo il rigetto del gravame.
4. Con sentenza n. 197/2023 il Tar per la Lombardia: (i) ha accolto parzialmente il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui fa valere il credito relativo alla campagna 2008/2009; (ii) per il resto lo ha dichiarato inammissibile.
4.1 Il Tar ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità formulata da GE ritenendola fondata per le annate 2001/2002 e 2006/2007. In particolare il Tar ha ritenuto che:
- la situazione creditoria rispetto all’annata 2001/2002 risulta, infatti, essere già stata definita, in senso sfavorevole per la ricorrente, dal Tar per il Lazio, con la sentenza n. 8977/2014: la riforma di tale pronuncia, ad opera della sentenza n. 3583/2022 del Consiglio di Stato, non spiega effetti nei confronti della ricorrente, non figurando la stessa tra gli appellanti;
- per quanto riguarda, invece, la situazione creditoria inerente all’annata 2006/2007 risulta anch’essa definita, sempre in senso sfavorevole per la ricorrente, dalla sentenza n. 5300/2018 emessa dal Tar per il Lazio.
4.2 Con riferimento all’annata 2008/2009 il Tar ha sostenuto che:
- il Tar per la Lombardia, con la sentenza n. 172/2017, statuizione confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4633/2022, ha annullato gli atti impugnati, delineando l’effetto conformativo che avrebbe dovuto vincolare il seguito del rapporto;
- ciò determina effetti caducanti anche sulla successiva cartella di pagamento, limitatamente all’annata di riferimento, con la conseguenza che la stessa deve essere annullata, non sussistendo, allo stato, un debito certo ed esigibile in ragione dell’annullamento dell’atto che ha rappresentato il presupposto della somma indicata nell’atto impugnato di cui è oggi richiesto il pagamento.
4.3 Alla luce di quanto esposto, il Tar, in accoglimento del V motivo di ricorso, ha accolto l’impugnazione limitatamente al credito relativo alla campagna 2008/2009 dichiarandolo per il resto inammissibile.
5. Avverso la sentenza del Tar per la Lombardia n. 197/2023 hanno proposto appello GE e ER per i motivi che saranno più avanti analizzati.
6. Avverso la medesima sentenza ha proposto appello anche l’Azienda agricola EL per i motivi che saranno più avanti analizzati.
6.1 In detto giudizio si sono costituite GE e ER chiedendo il rigetto dell’appello.
6.3 Con ordinanza n. 4624/2023 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta da parte appellante ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. Nella stessa ordinanza la Sezione ha dato atto anche dell’appello proposto da GE e ER contro la stessa sentenza, così da fissare una udienza di discussione nella quale i due appelli potessero essere trattati congiuntamente.
7. All’udienza del 20 marzo 2025 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. I due appelli devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art. 96 c.p.a.).
2. Il Collegio esamina in primo luogo l’appello proposto da GE e ER che stigmatizza la parte della sentenza del Tar che ha accolto il ricorso di primo grado, con riferimento al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiero casearia 2008/09.
3. Il primo motivo è rubricato: « Erroneità della sentenza che ha parzialmente annullato la cartella con riguardo al credito per l’annualità 2008/2009, ritenendo sussistere un giudicato di annullamento, anziché rilevare l’inammissibilità del ricorso per implicita acquiescenza a seguito di presentazione di istanza di rateizzazione. Travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove. Contraddittorietà e carenza motivazionale ».
GE e ER sostengono che è errato l’assunto del Tar secondo cui il credito sarebbe ormai cristallizzato, sulla base della sentenza n. 172/2017 del Tar Lombardia, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4633/2022 che avrebbe annullato gli atti impugnati.
3.1 Preliminarmente GE e ER allegano le seguenti circostanze:
- con riferimento al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiero casearia 2008/09, non risulta proposta dal produttore alcuna impugnazione dei provvedimenti di compensazione nazionale né, più in generale, dei provvedimenti di determinazione dello stesso;
- il produttore, ai fini del versamento del prelievo dovuto per la citata campagna 2008/09, ha spontaneamente presentato richiesta di rateizzazione del relativo debito – con conseguente ricognizione dello stesso - in occasione del pagamento del prelievo supplementare dal medesimo dovuto per campagne lattiere differenti da quella in oggetto, segnatamente procedendovi nel contesto del procedimento di riscossione ex l. n. 33/09 n. id. 8167 avviato da GE con la notifica al produttore dell’intimazione n. di prot. GE.AGA.2009.32576 del 19 giugno 2009, effettuata a mezzo di lettera raccomandata a/r in data 22 luglio 2009, con la quale era stato richiesto il pagamento del prelievo supplementare afferente le campagne lattiere 2003/04, 2005/06, 2006/07 (imputazione primo acquirente “MILK & MILK S.R.L.”) e 2007/08;
- alla comunicazione al produttore della suddetta intimazione ha fatto seguito la presentazione dell’istanza di rateizzazione n. 06760002136, acquisita con n. di prot. GE.AGA.2009.0064435 dell’11 settembre 2009, accolta dall’GE con provvedimento n. di prot. CS.CCSLU.2010.1146 del 3 maggio 2010, con contestuale comunicazione al produttore della proposta di contratto di rateizzazione;
- in data 6 agosto 2010 il produttore ha comunicato ad GE l'accettazione della suddetta proposta di contratto di rateizzazione, da egli debitamente sottoscritto, con conseguente perfezionamento dello stesso; tale contratto, alla luce di quanto sopra rilevato, conteneva espresso riferimento al prelievo dovuto per la suddetta campagna 2008/09 e della ricognizione del relativo debito, operata dal produttore con la spontanea presentazione della richiesta di rateizzazione del relativo debito;
- con le successive note n. di prot. GE.AGA.2011.28362 del 22 giugno 2011, n. di prot. GE.DIRGEN.2012.4299 del 25 maggio 2012 e n. di prot. GE.DIRGEN.2013.315 del 6 maggio 2013, GE ha comunicato al produttore l’imminente scadenza delle rate dovute, rispettivamente, per il 30 giugno 2011, per il 30 giugno 2012, per il 30 giugno 2013;
- alle suddette comunicazioni, ha fatto seguito la comunicazione al produttore della nota n. di prot. GE.AGA.2013.11343 del 18 marzo 2013 con la quale GE ha rilevato l’avvio del procedimento di accertamento del mancato pagamento delle suddette rate scadute;
- con successiva nota n. di prot. GE.AGA.2014.33457 del 4 giugno 2014, GE ha comunicato al produttore l’imminente scadenza della rata dovuta per il 30 giugno 2014;
- infine, con provvedimento n. di prot. GE.AGA.2014.69284 del 17 dicembre 2014, GE, preso atto del decorso del termine per la conclusione del suddetto procedimento di accertamento avviato, senza che il produttore avesse proceduto al versamento del prelievo dovuto, ha dichiarato quest’ultimo decaduto dal beneficio della rateizzazione.
3.2 Con riferimento alla sentenza n. 127/2017, sulla cui base il Tar ha annullato la cartella con riferimento credito relativo alla campagna 2008/09, GE e ER sostengono che:
- il provvedimento di decadenza dal beneficio della rateizzazione poc’anzi citato è stato impugnato dal produttore innanzi al Tar per la Lombardia, sezione di CI, con ricorso R.G. n. 753/2015 che è stato parzialmente accolto da detta Autorità Giudiziaria appunto con la sentenza n. 172/2017, la quale ha disposto la rimessione in termini per la ripresa dei pagamenti delle singole rate, con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza impugnato;
- avverso la suddetta pronuncia (limitatamente alle censure non accolte all’esito del predetto giudizio di primo grado) il produttore ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 6789/2017), che è stato respinto con sentenza n. 4633/2022;
- con il ricorso appena richiamato erano stati impugnati i decreti con i quali l’GE ha dichiarato la decadenza dal beneficio della rateizzazione, che era stato ottenuto dalle aziende agricole ricorrenti ai sensi degli art. 8- quater e 8- quinquies del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 in relazione ai rispettivi debiti in materia di quote latte e poi, con ricorso per motivi aggiunti, erano state impugnate le cartelle di pagamento con cui è stato chiesto il versamento immediato dell’intero debito;
- la cartella di pagamento oggi impugnata, è stata emessa successivamente alla data di emanazione della sentenza n. 172/2017 (6 febbraio 2017), da ciò conseguendone che la stessa non è stata affatto caducata dalla ridetta sentenza n. 172/2017 del Tar per la Lombardia – CI;
- le statuizioni di cui alla sentenza n. 172/2017 del Tar per la Lombardia – CI non hanno avuto nessuna incidenza sulla validità e sull’efficacia della cartella di pagamento ER n. 035 2021 00080652 28 000: la stessa deve ritenersi confermata, con conseguente esigibilità del relativo credito;
- ne consegue, l’illegittimità dell’annullamento della cartella di pagamento ER n. 035 2021 00080652 28 000 , “... limitatamente alla parte in cui fa valere il credito relativo alla campagna 2008/2009 …”;
- se da una parte il Tar, con la sentenza n. 172/17, ha accolto parzialmente la domanda del ricorrente, rimettendolo in termini “per la ripresa dei pagamenti delle singole rate” ed eliminando all’uopo “i provvedimenti di decadenza”, dall’altra ha stabilito – effetto conformativo della sentenza – che: « (a) entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza le aziende agricole ricorrenti dovranno provvedere al versamento integrale delle rate già scadute, o che vengano a scadenza in tale intervallo di tempo, secondo quanto previsto dal contratto di rateizzazione trasmesso dall’GE; (b) entro i successivi 30 giorni l’GE dovrà inviare a ciascuna azienda agricola ricorrente che abbia effettuato il predetto versamento uno schema di contratto con le clausole integrative sopra descritte (v. punti 22 e 23); (c) le aziende agricole ricorrenti che non provvedano al versamento non potranno conservare oltre i benefici della rateizzazione, e sono quindi esposte al recupero coattivo dell’intero debito, come quantificato dall’GE, ovvero all’escussione delle relative garanzie fideiussorie »;
- nel caso specifico, l’azienda agricola EL AL non ha proceduto, entro i 60 giorni successivi al deposito della sentenza n. 172/2017, al versamento delle rate scadute e/o in scadenza: ne discende, non solo che il produttore era da ritenersi definitivamente decaduto dal beneficio della rateizzazione, ma che anche la rimessione in termini statuita con la sentenza n. 172/17 del Tar CI, vincolata all’operoso ravvedimento dell’Azienda ricorrente, fosse da ritenersi caducata, con conseguente recupero coattivo dell’intero debito;
- alla luce della proposta richiesta di rateizzazione, il Tar avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso.
4. L’appello proposto da GE e ER è fondato.
La sentenza del Tar per la Lombardia – sezione staccata di CI n. 172/2017 (confermata dal Consiglio di Stato) non ha affatto l’effetto caducante che alla stessa ha voluto attribuire la sentenza impugnata in questa sede.
Per un verso essa è anteriore alla cartella di pagamento di cui qui si discute e, per altro verso si limitava a rimettere in termine il privato nella procedura di rateizzazione (peraltro non avendo il produttore provveduto a versare le rate scadute nel termine assegnato, lo stesso era decaduto dal beneficio della rateizzazione: anche la rimessione in termini statuita con la sentenza n. 172/17 del Tar CI è da ritenersi caducata, con conseguente recupero coattivo dell’intero debito).
Le statuizioni di cui alla sentenza n. 172/2017 del Tar per la Lombardia – CI non hanno avuto nessuna incidenza sulla validità e sull’efficacia della cartella di pagamento ER n. 035 2021 00080652 28 000: la stessa deve ritenersi confermata, con conseguente esigibilità del relativo credito.
5. Il Collegio passa ora ad esaminare l’appello proposto dalla azienda agricola EL AL.
6. Il primo motivo di appello dell’azienda agricola è rubricato: « Prescrizione dell’intero credito ».
Si sostiene che:
- il Tar non ha valutato l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla ricorrente, limitandosi ad accogliere la questione di inammissibilità formulata dall’GE relativamente alle annate 2001/2002 e 2006/2007 e ad accogliere il V motivo di ricorso del ricorrente relativamente all’annata 2008/2009;
- l’intero credito avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto in quanto non vi è alcuna prova in atti dell’interruzione del decorso della prescrizione estintiva;
- non è stato depositato da GE alcun atto idoneo a spiegare gli effetti di cui all’art. 2943 c.c.;
- non è sostenibile che i giudizi citati dal Tar (terminati con le sentenze del Tar per il Lazio n. 8977/2014 e 5300/2018 e del Tar per la Lombardia - CI n. 172/2017) abbiano interrotto il decorso della prescrizione in quanto tale argomentazione ha trovato espressa smentita dalla più recente giurisprudenza;
- posto che i giudizi citati dal giudice di primo grado sono stati radicati dall’azienda agricola ricorrente, gli stessi non sono idonei a produrre gli effetti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c.;
- è evidente, quindi, come l’asserito credito, relativo alle annate 2001/2002, 2006/2007 e 2008/2009 (e comunicato all’azienda agricola al termine delle singole annate) sia ormai definitivamente prescritto e ciò a considerare il termine di prescrizione ordinario.
6.1 Sotto altro profilo l’azienda afferma che comunque avrebbe dovuto applicarsi il Regolamento CE 2988/95 che prevede all’art. 3, comma 1, un termine di prescrizione quadriennale.
7. Il motivo è infondato.
7.1 Il Tar ha correttamente ritenuto inammissibile il ricorso:
- con riferimento al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiero casearia 2001/02, in quanto, con la sentenza n. 8977/2014 del 13 agosto 2014 il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso R.G. n. 9262/2002 proposto dal produttore (congiuntamente ad altri produttori) per l’annullamento dei provvedimenti GE comunicati ai primi acquirenti (Coop. Produttori Latte Tipico 1 Soc. Coop a R.L.) aventi ad oggetto i risultati della compensazione nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2001/02; tale pronuncia deve ritenersi passata in giudicato poiché non appellata dal produttore nei termini di legge;
- con riferimento al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiero casearia 2006/07, in quanto, con la sentenza n. 5300/2018 del 14 maggio 2018, il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso R.G. n. 9109/2007 proposto dal produttore (congiuntamente ad altri produttori) per l’annullamento dei provvedimenti GE aventi ad oggetto i risultati della compensazione nazionale e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per la campagna 2006/07; tale pronuncia deve ritenersi passata in giudicato poiché non appellata dal produttore nei termini di legge.
L’inammissibilità pronunciata dal Tar è fondata ed assorbente ogni ulteriore motivo, compresa l’eccepita prescrizione: il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Le sentenze del Tar per il Lazio n. 8977/2014 e 5300/2018 non solo hanno interrotto la prescrizione ma hanno sancito definitivamente – perché passate in giudicato – la debenza delle somme.
7.2 Non può essere accolta la tesi secondo cui i giudizi citati dal giudice di primo grado sono stati radicati dall’azienda agricola ricorrente e quindi gli stessi non sono idonei a produrre gli effetti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c. In tali giudizi si era costituita l’Amministrazione.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto affermato dalla Sezione nella sentenza n. 6078/2024:
« Va condiviso l’orientamento di questa Sezione espresso con le sentenze Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303 (che riprende le indicazioni della giurisprudenza di Cassazione in materia lavoristica, cfr. Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945 c.c., commi 1 e 2 (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (come quello di impugnazione dell’originaria cartella di pagamento). Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia dalla ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso) ».
È, quindi da escludere che il credito azionato da GE a mezzo degli atti impugnati in prime cure fosse prescritto.
7.3 Non può essere accolta la tesi secondo cui avrebbe dovuto applicarsi il Regolamento CE 2988/95 che prevede all’art. 3, comma 1, un termine di prescrizione quadriennale.
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1316/2024).
8. Il secondo motivo dell’appello proposto dall’azienda agricola è rubricato: « Il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria limitatamente alle annate 2001/2002 e 2006/2007 ».
Si sostiene che la eventuale violazione del diritto UE possa esser fatta valere in ogni tempo, non solo impugnando un atto a valle rispetto a quello (irrispettoso del diritto UE) a monte, non consolidato, ma travolgendo l’intervenuto giudicato tra le parti sulle questioni in discussione.
9. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità.
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21- septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo » (cfr. sentenza KU & HE del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
10. Il terzo motivo dell’appello proposto dall’azienda agricola è rubricato: « Sulla produzione nazionale di latte ».
Si ripropone, nella sostanza, il quarto motivo di ricorso di primo grado con il quale era stato dedotto: “Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale”.
Dopo aver richiamato il provvedimento del GIP presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 (che avrebbe rilevato "la prova della totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema” relativo alle quote latte) si sosteneva che:
- gli importi contenuti nelle cartelle esattoriali impugnate erano frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati;
- GE non aveva svolto alcuna istruttoria di fronte alla conclamata falsità e erroneità dei dati posti a supporto dei provvedimenti impugnati;
- occorreva verificare preliminarmente la correttezza e la legittimità degli importi di prelievo di cui l’Amministrazione richiedeva il pagamento.
11. Il motivo è infondato.
Non può essere accolta la tesi circa l’erroneità dei calcoli posti a base delle intimazioni impugnate.
La censura fa generico riferimento a possibili concreti errori commessi nella determinazione delle specifiche quote assegnate all’appellante limitandosi a richiamare un provvedimento del GIP del Tribunale di Roma del 2019 non riguardanti la specifica quantificazione della singola produzione lattiera. Sicché, non allegando alcun significativo principio di prova idoneo a suffragare le denunciate carenze istruttorie, il motivo d’appello s’è risolto in una critica di sistema rivolta alla disciplina interna delle quote latte, del tutto avulsa dall’allegazione di profili di concreta lesività, e prima ancora di effettiva riferibilità, concernenti nello specifico la singola azienda ricorrente: da cui la sua infondatezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28/11/2023, n. 10194).
Le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’GE) non sono in grado di scardinare l’intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi all’appellante) l’onere probatorio al punto da spostare sull’Amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2019 n. 7480). Né la istanza istruttoria volta a sollecitare una consulenza tecnica d’ufficio che non è un mezzo di prova può supplire alla menzionata carenza di allegazione della parte.
12. Il quarto motivo dell’appello proposto dall’azienda agricola è rubricato: « Sulle censure di carattere formale ».
Si rinnova l’eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento in quanto notificata a mezzo pec da un indirizzo che non figura in nessuno degli elenchi ufficiali di cui all’art. 16- ter , comma 1, d.l. n. 179/2012, cosi come invece prescritto dall’art. 3- bis , comma 1, della l. n. 53/1994 in quanto il Tar CI ha respinto l’eccezione ritenendo sufficiente a garantire la certezza della provenienza il fatto che nei pubblici elenchi risulti il dominio dell’indirizzo.
13. Il motivo è infondato.
Il Collegio aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della validità della notifica è sufficiente che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell’indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’Amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell’atto, o che la notifica, come nel caso di specie, provenga da un indirizzo P.E.C. dal quale sia evincibile il mittente. Spetta comunque al ricorrente dimostrare eventuali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri. La notificazione non è, infatti, un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto che si porta a conoscenza, ma una sua condizione integrativa dell’efficacia, sicché la inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto quando ne risulti, inequivocabilmente, la piena conoscenza da parte del destinatario (da ultimo, ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025 n. 385).
14. L’appello proposto dall’azienda agricola si conclude con una istanza di verificazione e di consulenza tecnica d’ufficio tesa ad accertare la reale incidenza dell’inserimento di predetti dati falsi e le concrete ricadute sulla determinazione del prelievo supplementare imputato con le cartelle esattoriali qui impugnate.
14.1 In ragione delle considerazioni esposte in precedenza la richiesta non merita accoglimento.
15. Per le ragioni esposte:
- deve essere accolto l’appello proposto da GE e ER;
- deve essere rigettato l’appello proposto dall’azienda agricola EL AL;
- per l’effetto deve essere rigettato integralmente il ricorso proposto in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti: accoglie l’appello proposto da GE e ER; rigetta l’appello proposto dall’azienda agricola EL AL; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente il ricorso proposto in primo grado.
Condanna l’azienda agricola EL AL al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di GE e di ER, liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO