Decreto presidenziale 28 marzo 2023
Ordinanza cautelare 16 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/04/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03159/2025REG.PROV.COLL.
N. 02830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2023, proposto dai dottori IA AN, SA AS, LI ER, ES MI, IA UA UR, TO GE, OL EL, CE MI, CA CI, ON LI SO, IA RE, UR BA, IA SI SA, LIbetta Di ND, ON LM, IA ER MA, DA MA, IM RI, LIbetta BE, TO AS, RG RE, ME PA, IN IN, AN ER, RT AL, EA D'AM, NI UC, AL TO, OV AS, LU CO, AR VI, US NT, AN RIo, ED RT, IA ALne, ER TR, IA LE AT, RO LUno, ED MI, NU DE, AR CH, IAngela ED, AL DE IO, CE CO, LL RA, AN UC, NA NE, CA TI, IA IA ZO, rappresentati e difesi tutti dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via CO Mortati, n. 23;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Formez P.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
dei signori OR Di CH, IA MA TT, CR SO, ER AM e AN FI, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, n. 3063/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Formez P.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. TO Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti, come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti, risultati idonei non vincitori al concorso su base distrettuale per l’assunzione di personale amministrativo da impiegare a tempo determinato, quali addetti all’Ufficio per il processo (U.p.p.) presso i Tribunali ordinari, sono stati assunti a seguito di scorrimento della graduatoria nel mese di marzo 2022. Lo scorrimento appena indicato prevedeva, in particolare, il superamento del meccanismo delle graduatorie distrettuali: per alcuni distretti di Corte d’appello, infatti, la graduatoria risultava immediatamente esaurita; laddove, nei distretti per i quali hanno partecipato gli odierni ricorrenti, sono, invece, residuati ulteriori candidati idonei. Ed era questa la principale ragione per la quale l’Amministrazione intimata ha attinto dalle graduatorie dei distretti «capienti» per soddisfare le esigenze di personale dei distretti «incapienti»; inoltre, era stato precisato che “la mancata accettazione della sede in diverso distretto comporta l’esclusione della graduatoria”.
1.2. È poi accaduto che, nel successivo mese di dicembre, l’Amministrazione ha proceduto ad un nuovo scorrimento distrettuale che, tuttavia, non investiva gli odierni ricorrenti, perché già dipendenti del Ministero intimato.
1.3. Tali atti, portanti anche «gli elenchi corretti dei candidati legittimati a partecipare alla procedura di scorrimento di cui in oggetto, nonché le sedi disponibili per distretto», che impedivano agli esponenti di prendere servizio nei distretti presso i quali si erano candidati, sono stati da loro impugnati avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale).
1.4. Nel primo grado di giudizio si costituiva in resistenza l’Amministrazione della giustizia. Durante la discussione della domanda cautelare, il Collegio nel rappresentare dubbi sulla giurisdizione, si riservava di poter decidere la controversia con sentenza in forma semplificata.
1.5. Con la sentenza n. 3063 del 25 gennaio 2023 il Tribunale amministrativo regionale per la Lazio, sede di Roma, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti.
1.6. Avverso tale sentenza, che ha respinto tutte le censure da essi proposte in primo grado, i ricorrenti hanno proposto appello avanti a questo Consiglio di Stato e, nell’affermarne l’erroneità con tre motivi ne hanno chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure e l’inserimento nella graduatoria unica.
1.7. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata, anche in questo grado del giudizio, per chiedere la reiezione dell’appello.
1.8. Con l’ordinanza n. 1940 dell’11 maggio 2023 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione, proposta dalla parte appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a.
1.9. Infine, nella pubblica udienza del 6 marzo 2023, il Collegio, ha trattenuto la causa in decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1. Come esposto brevemente in fatto, il concorso di cui si controverte riguarda la posizione di funzionario amministrativo, addetto all’Ufficio per il processo, da assumere a tempo determinato per trentuno mesi: si tratta, come ha ricordato il primo giudice, di figure che il Ministero veniva autorizzato ad assumere nell’àmbito del piano nazionale di ripresa e resilienza (P.n.r.r.), al fine rendere efficiente e meno lento il servizio giustizia , coadiuvando i neo assunti i magistrati nell’abbattimento dell’arretrato.
2.2. L’art. 8 del bando, per quel che qui interessa, ha previsto la possibilità di partecipare per un solo distretto di Corte d’appello, “salva la facoltà per l’amministrazione di attingere anche alle graduatorie di altri distretti in caso di incapienza”.
2.3. Sulla scorta delle su viste disposizioni, il Ministero della Giustizia, a seguito di un primo scorrimento delle graduatorie dei distretti capienti, ha inteso raccogliere i rimanenti candidati in una “graduatoria unica”, rendendo così disponibili plurime posizioni nei distretti «vacanti»: gli aspiranti erano stati, infatti, onerari ad esprimere la propria preferenza di sede, con la precisazione che la mancata tempestiva manifestazione di volontà sarebbe stata qualificata come implicita rinuncia all’assunzione. Nella tornata di assunzioni, gli odierni ricorrenti sono stati, come detto, assunti presso distinti Uffici giudiziari, posti al di fuori del distretto di candidatura.
2.4. Con gli atti in questa sede gravati, la graduatoria è stata, pertanto, riattivata per i distretti «capienti», di tal che si è verificata l’assunzione di ulteriori idonei, in dipendenza delle vacanze che medio tempore si erano rese disponibili, senza previo interpello degli odierni ricorrenti che, si ripete, già in servizio in diversi distretti.
2.5. Tanto premesso, con un primo motivo d’appello, si assume l’illegittimità degli atti impugnati e la erroneità della sentenza, nella parte in cui si è ritenuto non incoerente -con la posizione messa a concorso-, disattendere un previo interpello che contemplasse anche il personale già in servizio.
2.6. La parte appellante lamenta, inoltre, che l’Amministrazione ha irragionevolmente proceduto all’assunzione, in ambito distrettuale, di dipendenti che - all’esito della prova selettiva - erano risultati in posizione postergata rispetto agli odierni ricorrenti; fatto che avrebbe- a dire della parte appellante-acuito ancor di più la disparità di trattamento, in violazione dell’art.1 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 69/2009.
2.7. L’Amministrazione, sempre secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe -quindi- discriminato i soggetti coinvolti, trattando situazioni del tutto simili in maniera differente, ingenerando così la denunciata disparità di trattamento tra candidati in sede di scorrimento delle graduatorie: l’ente appellato, in sintesi, avrebbe disatteso detto principio, là dove ha allegatamente penalizzato i concorrenti, risultati in posizione di favore nella graduatoria originaria, rispetto ad altri aspiranti funzionari che, seppur risultati idonei con un punteggio inferiore hanno beneficiato della nuova graduatoria distrettuale unica.
2.8. La censura non risulta fondata.
2.9. Il motivo, non può essere accolto perché la decisione impugnata risulta coerente con la ratio essendi del bando, con riguardo specifico all’obiettivo di non ostacolare, mediante trasferimenti -di posizioni lavorative come detto interinali- l’efficienza della giustizia.
2.10. Come ha ben messo in rilievo la sentenza impugnata, infatti: …”la decisione di non procedere ad un previo interpello del personale già in servizio appare logica e coerente con la posizione messa a concorso; difatti, l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’Ufficio del processo, rappresentano sufficienti ragioni per supportare il rifiuto di trasferimenti del personale già operativo. Nel bilanciamento tra gli interessi privati del personale assunto in luoghi differenti e quello pubblico, alla efficiente amministrazione della giustizia, non può che prevalere quest’ultimo, soprattutto in considerazione della necessità di conseguire gli obiettivi indicati nel P.n.r.r.
2.11. Inoltre, parimenti legittima appare la decisione di unificare le graduatorie capienti per procedere ad uno scorrimento nazionale: essa, come si è visto, è perfettamente coerente con le sopravvenute disposizioni normative (v. art. 14, comma 11 d.l. 80 cit.), nonché con gli indicati interessi pubblici curati dall’amministrazione. Difatti, l’urgenza di coprire, in tempi rapidi, le vacanze negli uffici giudiziari, giustifica senz’altro l’assegnazione degli idonei, anche al di fuori dei distretti di candidatura.
2.12. Se così è, come bene ha inteso il primo giudice nella lettura complessiva e ragionevole della normativa di riferimento, deve ritenersi pienamente legittima la scelta dell’amministrazione di unificare le graduatorie capienti per procedere che ad uno scorrimento nazionale, rispondendo tale opzione anche al precipuo interesse dell’amministrazione (che opera su tutto il territorio nazionale) “di garantire un’uniforme copertura di personale nei vari uffici”.
2.13. Va qui solo aggiunto, per fugare ogni dubbio al riguardo, che coerente risulta, altresì, l’onere imposto ai candidati di esprimere la preferenza sub poena di implicita rinuncia. Invero, la richiamata urgenza nel provvedere e la natura temporanea del lavoro, rendono certamente prevalente l’interesse dell’amministrazione a disporre celermente del personale da destinare all’Ufficio del processo, rispetto all’opposta aspirazione degli idonei a conservare la posizione nella graduatoria distrettuale.
2.14. La censura deve essere, perciò, respinta.
3. Con il secondo motivo di censura, ancora, l’odierna parte appellante censura la sentenza impugnata per avere, a suo avviso, violato l’art.14, co.1 del D.L. n.80/2021e la lex specialis , oltre che per motivazione erronea.
Anche questo motivo risulta infondato.
3.1. Secondo la tesi degli appellanti, l’avviso pubblico, dal quale ha preso le mosse la procedura selettiva (che ha visto idonei e non vincitori gli odierni ricorrenti), prevedeva espressamente all’art.8 che: “nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire la quota riservata ai candidati … sono attribuiti mediante scorrimento degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei candidati in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; ed ancora:… qualora, nelle medesime graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i posti destinati ai candidati … i posti residui sono attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l’amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del distretto più vicino, individuato ai sensi dell’art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione”.
3.2. La lex specialis, concludono gli appellanti, sarebbe quindi chiara nella sua formulazione, là dove consente al Ministero di utilizzare le graduatorie di un distretto per coprire i posti vacanti del distretto più vicino: di qui la dedotta violazione della lex specialis .
3.3. Il Tribunale ha respinto il profilo di censura affermando, ancora una volta, che … l’urgenza di provvedere, la natura temporanea dell’impiego e la necessità di garantire una continuità nella collaborazione presso l’UP , rappresentano ragioni preminenti per giustificare la mancanza di trasferimenti. Ed è proprio in ossequio alla disposizione della lex specialis invocata dagli stessi ricorrenti che l’amministrazione - dopo un primo scorrimento delle graduatorie dei distretti capienti – ha optato per la graduatoria unica, raccogliendo tutti i rimanenti candidati idonei, così da rendere disponibili diverse posizioni nei distretti «vacanti».
3.4. Anche tale motivo, i cui passaggi salienti sono stati sin qui riassunti, e riportati, nella loro complessa articolazione, non è meritevole di accoglimento.
3.5. E’ sufficiente, sul punto specifico, ritenere pienamente legittimo l’operato della amministrazione della giustizia in quanto coerente, come ha ben chiarito il Tribunale, con le finalità della normativa di riferimento sopra richiamata, ossia di sovvenire all’esigenza – anche mediante assunzioni di personale a tempo determinato –di coprire, nel più breve tempo possibile, le vacanze negli uffici giudiziari, esigenza che del tutto ragionevolmente giustifica l’assegnazione degli idonei anche al di fuori dei distretti di candidatura. Tutto ciò risponde, altresì, ad un primario interesse dell’amministrazione della giustizia di garantire un’uniforme copertura di personale nei vari uffici del territorio nazionale.
4. Con il terzo motivo, infine, l’appellante denuncia error in iudicando , motivazione erronea, oltre che l’eccesso di potere per manifesta illogicità e violazione dei principi di efficienza ed imparzialità
dell’ agere amministrativo.
4.1. Lamenta la parte appellante, che taluni candidati risultati assegnatari di sedi al di fuori del distretto scelto in domanda, avrebbero rifiutato la sede extra distrettuale , con ciò pur decadendo dalla graduatoria, sarebbero stati poi inseriti nella impugnata graduatoria nazionale.
4.2. Il motivo è privo di fondamento, non solo perché non assistito da un principio di prova sull’inserimento dei candidati rinunziatari nella graduatoria unica, ma anche perché la decadenza dalla originaria graduatoria non impediva - in mancanza di espressa disposizione in tal senso - alla amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità di recuperare i candidati, a loro rischio rinunziatari alla sede extra distrettuale , al loro inserimento nella gravata graduatoria unica.
Di qui complessivamente l’infondatezza della censura in esame.
5. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto.
6. Le spese del giudizio, considerata la particolarità delle questioni trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
OV Pescatore, Consigliere
OV Tulumello, Consigliere
TO Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO