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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1044/2022 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Campofelice Di Roccella, Via C. Civello n. 47 presso lo studio dell'Avv. Massimo
La Rocca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Maria Grazia Sparacino ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
pag. 1 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 11.04.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2022, notificato in data
07/08.03.2022, emesso nel procedimento R.G.N. 121/2022 dal Tribunale di
Termini Imerese in data 19.01.2022, ad istanza dell' con il quale gli era CP_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.404,54 per sorte, oltre accessori,
spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per indennità di mobilità per il periodo dall'01.01.2009 al 31.10.2010.
Eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' e nel merito CP_1
l'infondatezza della domanda, la mancanza dei presupposti per la restituzione nonché l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall' con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non pag. 2 dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_1
assumendo che “…Nello specifico, il periodo indicato non risulta corretto in quanto
l'importo effettivamente indebito è quello relativo al periodo 15/01/2009 – 31/03/2009
ed è stato determinato dall'erogazione dell'indennità (si allega estratto dei pagamenti) in
costanza del rapporto di lavoro intrattenuto dall'assicurato con l'azienda “General
Construction s.p.a. soc. un.” (si allega comunicazione Unilav) e che l'importo da
doversi considerare indebito relativo a tale periodo è pari a euro 1.613,09 e non €
8.404,54 come indicato ed è così determinato: euro 348,53 per 16 giornate di prestazione
relative al mese di gennaio 2009 + euro 608,85 per il mese di febbraio 2009 ed euro
655,71 per il mese di marzo 2009” di fatto ammettendo un errore nell'importo richiesto pari ad € 1.613,09 e non € 8.404,54 come ingiunto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 1.613,09, oltre oneri di legge fino al soddisfo.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al recupero delle somme richieste dall' con il decreto ingiuntivo opposto sollevata da CP_1
parte ricorrente. La stessa non può trovare accoglimento in quanto il relativo termine è decennale.
pag. 3 A parte la ricognizione di debito, l'atto di interruzione della prescrizione è
necessariamente un atto recettizio, ossia esplica la sua efficacia solo una volta portato nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav. 21/12/2010,
Cass. 19/6/2009 n. 14301, Cass. 17/11/2005 n. 23251).
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva, come rilevato dall' dalla CP_1
erogazione al ricorrente della indennità di mobilità non spettante a causa di rioccupazione a tempo parziale ovvero determinato, senza aver dato preventiva comunicazione all'Ente, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.10.2010.
Ciò premesso, il ricorrente ha ricevuto in data 30.04.2014 la prima missiva CP_1
del 10.04.2014 idonea ad interrompere il termine di prescrizione e in data
07.08.2015 il ricorrente riceveva la missiva del 22.07.2015 con riferimento all'arco temporale cui si riferiscono le somme della prestazione indebitamente erogata.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso il 19.01.2022, notificato in data 07/08.03.2022
per cui è evidente che nessuna prescrizione è maturata.
Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
pag. 4 La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali pag. 5 le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
pag. 6 sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, può trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
pag. 7 interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nella fattispecie in esame l' non ha in alcun modo fornito la prova – CP_1
com'era suo onere – che le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
L'Ente resistente nella memoria di costituzione rileva che ha commesso un errore nell'importo richiesto che assume essere pari ad € 1.613,09 e non €
8.404,54 come ingiunto ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 1.613,09, oltre oneri di legge fino al soddisfo.
Non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo deve essere revocato ma la richiesta di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 1.613,09 deve essere rigettata mancando la prova che le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in pag. 8 sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Massimo La Rocca,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 8.404,54 indicata come indebitamente erogata per indennità di mobilità per il periodo dall'01.01.2009 al 31.10.2010;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2022, notificato in data 07/08.03.2022, emesso nel procedimento R.G.N. 121/2022 dal Tribunale di Termini Imerese in data
19.01.2022, ad istanza dell' con il quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1
pag. 9 della somma di € 8.404,54 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi come ivi liquidate;
- rigetta la domanda dell' di pagamento della somma di € 1.613,09; CP_1
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo La Rocca.
Così deciso in Termini Imerese in data 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1044/2022 promosso da
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Campofelice Di Roccella, Via C. Civello n. 47 presso lo studio dell'Avv. Massimo
La Rocca che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, domiciliato legalmente in Roma, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Maria Grazia Sparacino ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Avvocatura dell'Ente
pag. 1 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 11.04.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2022, notificato in data
07/08.03.2022, emesso nel procedimento R.G.N. 121/2022 dal Tribunale di
Termini Imerese in data 19.01.2022, ad istanza dell' con il quale gli era CP_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.404,54 per sorte, oltre accessori,
spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per indennità di mobilità per il periodo dall'01.01.2009 al 31.10.2010.
Eccepiva la prescrizione del credito vantato dall' e nel merito CP_1
l'infondatezza della domanda, la mancanza dei presupposti per la restituzione nonché l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall' con il decreto CP_1
ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non pag. 2 dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione CP_1
assumendo che “…Nello specifico, il periodo indicato non risulta corretto in quanto
l'importo effettivamente indebito è quello relativo al periodo 15/01/2009 – 31/03/2009
ed è stato determinato dall'erogazione dell'indennità (si allega estratto dei pagamenti) in
costanza del rapporto di lavoro intrattenuto dall'assicurato con l'azienda “General
Construction s.p.a. soc. un.” (si allega comunicazione Unilav) e che l'importo da
doversi considerare indebito relativo a tale periodo è pari a euro 1.613,09 e non €
8.404,54 come indicato ed è così determinato: euro 348,53 per 16 giornate di prestazione
relative al mese di gennaio 2009 + euro 608,85 per il mese di febbraio 2009 ed euro
655,71 per il mese di marzo 2009” di fatto ammettendo un errore nell'importo richiesto pari ad € 1.613,09 e non € 8.404,54 come ingiunto e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 1.613,09, oltre oneri di legge fino al soddisfo.
In data 25.11.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al recupero delle somme richieste dall' con il decreto ingiuntivo opposto sollevata da CP_1
parte ricorrente. La stessa non può trovare accoglimento in quanto il relativo termine è decennale.
pag. 3 A parte la ricognizione di debito, l'atto di interruzione della prescrizione è
necessariamente un atto recettizio, ossia esplica la sua efficacia solo una volta portato nella sfera di legale conoscenza del debitore (Cass. Sez. Lav. 21/12/2010,
Cass. 19/6/2009 n. 14301, Cass. 17/11/2005 n. 23251).
L'indebito contestato a parte ricorrente deriva, come rilevato dall' dalla CP_1
erogazione al ricorrente della indennità di mobilità non spettante a causa di rioccupazione a tempo parziale ovvero determinato, senza aver dato preventiva comunicazione all'Ente, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.10.2010.
Ciò premesso, il ricorrente ha ricevuto in data 30.04.2014 la prima missiva CP_1
del 10.04.2014 idonea ad interrompere il termine di prescrizione e in data
07.08.2015 il ricorrente riceveva la missiva del 22.07.2015 con riferimento all'arco temporale cui si riferiscono le somme della prestazione indebitamente erogata.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso il 19.01.2022, notificato in data 07/08.03.2022
per cui è evidente che nessuna prescrizione è maturata.
Nel merito l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
pag. 4 La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali pag. 5 le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
pag. 6 sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, può trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
pag. 7 interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nella fattispecie in esame l' non ha in alcun modo fornito la prova – CP_1
com'era suo onere – che le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
L'Ente resistente nella memoria di costituzione rileva che ha commesso un errore nell'importo richiesto che assume essere pari ad € 1.613,09 e non €
8.404,54 come ingiunto ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 1.613,09, oltre oneri di legge fino al soddisfo.
Non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo deve essere revocato ma la richiesta di condanna del ricorrente al pagamento della somma di € 1.613,09 deve essere rigettata mancando la prova che le somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in pag. 8 sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Massimo La Rocca,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 8.404,54 indicata come indebitamente erogata per indennità di mobilità per il periodo dall'01.01.2009 al 31.10.2010;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2022, notificato in data 07/08.03.2022, emesso nel procedimento R.G.N. 121/2022 dal Tribunale di Termini Imerese in data
19.01.2022, ad istanza dell' con il quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1
pag. 9 della somma di € 8.404,54 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi come ivi liquidate;
- rigetta la domanda dell' di pagamento della somma di € 1.613,09; CP_1
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimo La Rocca.
Così deciso in Termini Imerese in data 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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