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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. RE BA, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9026/2022 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. RE Mangione come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come da procura generale CP_1 richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.08.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale Pt_2 bracciante agricolo alle dipendenze della azienda agricola di negli anni dal 2014 al 2021, Controparte_2 esponeva che l' aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro in agricoltura nei periodi indicati, per CP_1
l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità del rapporto di lavoro in agricoltura intrattenuto nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 14.12.2021.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre
1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass.
n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 14.12.2021, in atti, nel quale sono state evidenziate una lunga serie di circostanze dalle quali desumere l'inesistenza del rapporto. A fronte dei puntuali riscontri raccolti in sede ispettiva, patre ricorrente non ha offerto alcun elemento di valutazione di segno contrario, invero decadendo dalla prova testimoniale ammessa in conseguenza della omessa intimazione dei testimoni (invero, parte istante ha anche rinunciato agli atti del giudizio ma tale rinuncia non è stata accettata dall' . CP_1
Per tali ragioni, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova come sopra richiamate, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(F. to RE BA)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. RE BA, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9026/2022 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. RE Mangione come da procura speciale in calce Parte_1 al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come da procura generale CP_1 richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.08.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato quale Pt_2 bracciante agricolo alle dipendenze della azienda agricola di negli anni dal 2014 al 2021, Controparte_2 esponeva che l' aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro in agricoltura nei periodi indicati, per CP_1
l'effetto cancellandola dagli elenchi anagrafici del Comune di residenza. Ritenuta ingiustificata siffatta determinazione, stante la genuinità del rapporto di lavoro in agricoltura intrattenuto nel periodo in considerazione, chiedeva annullarsi il provvedimento di cancellazione e confermarsi la sua iscrizione negli elenchi per il numero di giornate indicato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda richiamando le risultanze del CP_1 verbale di accertamento ispettivo del 14.12.2021.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre
1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass.
n. 16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sulla scorta CP_1 dell'accertamento ispettivo conclusosi in data 14.12.2021, in atti, nel quale sono state evidenziate una lunga serie di circostanze dalle quali desumere l'inesistenza del rapporto. A fronte dei puntuali riscontri raccolti in sede ispettiva, patre ricorrente non ha offerto alcun elemento di valutazione di segno contrario, invero decadendo dalla prova testimoniale ammessa in conseguenza della omessa intimazione dei testimoni (invero, parte istante ha anche rinunciato agli atti del giudizio ma tale rinuncia non è stata accettata dall' . CP_1
Per tali ragioni, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova come sopra richiamate, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 26.11.2025 Il Giudice del Lavoro
(F. to RE BA)