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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/12/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5384/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 5384/2023 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Parte_1
Puglia, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Giulio Pepe, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Salerno, alla via Silvio Baratta, n. 149, presso lo studio dell'avvocato Angelo Vicinanza, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale per Notar – rep. Persona_1
20128, racc. n. 9881 del 29-3-2023.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 5981/2023.
Conclusioni: come da note in atti depositate nel termine assegnato ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3-2-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio, innanzi al giudice di pace di Gragnano, Parte_1 [...]
al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 414,65 e la condanna al CP_1
pag. 1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di euro 500,00 o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda, deduceva che: aveva sottoscritto nell'anno 2015 un contratto di telefonia denominato “Smart” al costo mensile di euro 39,88; aveva aderito, nel mese di marzo 2017, ad una nuova offerta (di Telecom Italia), denominata “fibra” con un costo pari ad euro 1,20 in aggiunta al costo di euro 39,88 già previsto con il precedente piano e con installazione ed attivazione gratuita, con pagamento mediante rimessa diretta con addebito su conto corrente bancario;
nel maggio 2017 gli era stato addebitato l'importo di euro 142,67, quale costo per la istallazione della apparecchiatura nuova (poi restituito in parte); dal marzo 2017 fino ad aprile 2020, Telecom gli aveva addebitato la somma di euro
10,00 mensili, in luogo della minore somma di euro 1,20 pattuita all'atto della sottoscrizione verbale del contratto denominato “fibra”.
La convenuta si opponeva alla domanda, deducendo che con verbale di accordo del 30-
11-2020, dinnanzi al era stata definita in sede di conciliazione la Parte_2 procedura UG/278810/2020; in tale sede, la convenuta, a tacitazione di ogni avversa pretesa, propose un rimborso/indennizzo di euro 150,00 e lo storno del debito di euro 176,22
e l'attore accettava l'offerta e rinunziava al prosieguo del procedimento e ad eventuali azioni di risarcimento del danno dichiarando di non aver più nulla altro a pretendere.
Inoltre, deduceva che dopo circa 10 giorni dalla presentazione dell'istanza conciliativa,
l'attore aveva manifestato la volontà di recedere unilateralmente dal rapporto di somministrazione e, pertanto, dal 16-6-2020, la linea fissa 081/8733242 e quella mobile n.
3402349433 furono definitivamente cessate.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 5981/2023 depositata il 3-10-2023, il giudice di pace di Gragnano dichiarava la domanda inammissibile e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza, con atto notificato in data 16-11-2023, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, proponeva appello con cui chiedeva, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di accertare l'inadempimento contrattuale della controparte e condannarla alla restituzione della somma di euro 414,65 nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di euro 500,00 o alla diversa somma pag. 2 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, e al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi.
2. Il giudice di pace ha dichiarato la domanda inammissibile, affermando – in motivazione
– “Nel merito la domanda è infondata poiché l'istante ha chiesto accertarsi la non debenza delle somme delle fatture a decorrere dal mese di marzo al mese 2017 al mese di aprile
2020. Innanzi all'organo di conciliazione parte istante in data 30/11/2020 accettava l'importo di euro 150,00 e di stornare la morosità pari ad euro 176,22, inoltre la parte dichiarava di rinunciare a qualsiasi azione di risarcimento. Sul punto essendo stata transatta la controversia con specifica rinuncia da parte istante al contenzioso e che il negozio giuridico si è perfezionato con il pagamento della somma concordata, l'azione giudiziaria può essere dichiarata inammissibile.”.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che l'istanza di conciliazione del 14-5-2020, definita con il verbale di conciliazione del 30-11-2020, sia relativa ai fatti oggetto del giudizio di primo grado;
inoltre ha lamentato la erronea, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della domanda e la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c..
Deduceva che il giudice di pace aveva ritenuto, erroneamente, da un lato, che la conciliazione del 30-11-2020 era relativa ai fatti oggetto di causa e dall'altro che la condizione di procedibilità della domanda era stata assolta con la istanza di conciliazione del
15-6-2017.
Invero, l'istanza di conciliazione del 15-7-2017 era relativa al procedimento UG n.
62/2018, n. prot. 1027/CONC/17, afferente il contratto di telefonia fissa di cui era titolare mentre il verbale di accordo del 30-11-2020 era conseguente alla istanza del 14-5-2020, procedimento n. UG/278810/2020, relativo al contratto di telefonia mobile di cui era titolare.
Con il secondo motivo, ha invece lamentato la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che l'istanza di conciliazione del 14-5-2020, definita con il verbale di conciliazione del 30-11-2020, sia relativa ai fatti oggetto del giudizio;
inoltre ha lamentato la erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 116 c.p.c., l'omesso esame delle eccezioni sollevate dall'attore, la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pag. 3 pronunciato e l'messa valutazione della prova documentale offerta dall'attore e violazione dell'art. 115 c.p.c.
Deduceva che il verbale di accordo del 2020 era relativo a fatti (disattivazione del numero di telefonia mobile a seguito di adesione ad una nuova offerta del febbraio 2020) diversi da quelli oggetti della istanza formulata nel 2017 (contestazione dell'addebito di maggiori somme rispetto a quelle concordate con l'adesione alla nuova offerta del marzo 2017 che terminava nel mese di Aprile 2020 verosimilmente proprio a seguito dell'adesione alla nuova offerta nel Febbraio 2020).
L'istanza del 2017 aveva dato luogo al procedimento 10727/CONC/17 conclusosi con verbale negativo del 9-8-2018 richiesto alla controparte e con istanza di esibizione al
Corecom ex art. 210 c.p.c. respinta implicitamente dal giudice, non pronunciatosi al riguardo;
inoltre, il giudice di pace non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste Con
che riferiva dell'attivazione di un'altra procedura di conciliazione con Testimone_1 avendo improvvisamente sospeso la linea telefonica mobile.
Infine, insisteva nelle deduzioni poste a fondamento della domanda.
L'appellata ha contestato le avverse argomentazioni replicando che nel verbale di conciliazione del 30-11-2020 non vi era alcun riferimento ad una utenza mobile ma alla numerazione fissa 081/8799242 e che a seguito di tale accordo, dopo pochi giorni,
l'appellante era receduto unilateralmente dal rapporto di somministrazione ottenendo la definitiva cessazione di tutte le utenze dal 16-6-2020, a testimonianza che tale transazione era omnicomprensiva come ritenuto dal giudice di pace.
3. Le censure dell'appellante che, per la stretta connessione, possono essere esaminate unitariamente, sono fondate.
si duole del fatto che la decisione del giudice di prime cure si è fondata Parte_1 sulla erronea valutazione del materiale istruttorio, avendo ritenuto che il verbale di conciliazione del 30-11-2020 si riferisse alla istanza di mediazione presentata il 15-6-2017, che riguardava i fatti di causa (restituzione delle maggiori somme sborsate per il contratto di telefonia fissa), mentre invece aveva ad oggetto una diversa istanza di mediazione del
14-5-2020 e riguardava fatti diversi (disfunzioni della linea mobile).
Sebbene il verbale di conciliazione prodotto dalla appellata si riferisca alla linea fissa dell'utente (081-8733242) non vi è dubbio che i fatti che sono stati in quella sede discussi e pag. 4 conciliati erano diversi da quelli posti a fondamento dell'azione proposta innanzi al giudice di pace.
Invero, mentre questi ultimi concernono la restituzione di quanto pagato in misura maggiore rispetto alla nuova offerta (“Fibra”) proposta nel settembre 2017, ovvero euro
21,65 per la installazione (che era invece gratuita), quale residuo del maggior importo di euro 142,67 addebitato e restituito solo nella minor misura di euro 121,02, ed euro 393,20 quale maggiorazione del canone concordato dal marzo 2017 al mese di aprile 2020 (rispetto al minor importo di euro 1,20 mensile), i fatti esaminati in sede di conciliazione in data 30-
11-2020 riguardavano una diversa offerta proposta nel febbraio 2020 comprensiva della telefonia fissa mobile e fibra.
Pertanto, la ritenuta inammissibilità della domanda per la avvenuta transazione e rinunzia di risarcimento del danno è erronea poiché con il verbale di conciliazione del 2020 le parti hanno definito, espressamente, la procedura in questione e la rinunzia ad eventuali azioni di risarcimento del danno unitamente alla dichiarazione di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o causa, ivi contenuta, era relativa “all'oggetto della presente controversia” (cfr. verbale di accordo in atti).
Conseguentemente, risultando fondate le censure, in quanto sussisteva l'interesse ad agire dell'appellante non essendo stata oggetto di conciliazione quanto preteso in primo grado, occorre esaminare il merito della domanda.
4.1. L'appellata non ha contestato le doglianze di , relative alla sussistenza Parte_1 del contratto di telefonia fissa e ai pagamenti di somme in esubero rispetto a quelle dovute per la offerta proposta, che pertanto non necessitano di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La non contestazione del convenuto, invero, costituisce un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis. Cass. civ., 23-3-2022, n. 9439; Cass. civ., 17-6-2016, n. 12517; Cass. civ., 9-3-
2012, n. 3727; Cass. civ., 5-3-2009, n. 5356).
L'appellante, comunque, ha fornito la prova di quanto assunto, producendo Con documentazione bancaria attestante il pagamento alla delle somme lamentate e chiedendo l'ammissione di prova testimoniale che è stata raccolta in primo grado.
pag. 5 In particolare, il teste , con dovizia di particolari, ha confermato i fatti Testimone_1
Co prospettati, ovvero l'avvenuto accordo telefonico con nel 2017 per la integrazione del contratto di cui il era già titolare passando alla cd. “Fibra” con un costo aggiuntivo Pt_1 di soli euro 1,20 rispetto al precedente canone di circa euro 40,00, e le successive contestazioni del per i maggiori costi a lui addebitati. Pt_1
Pertanto, risultando le somme in questione corrisposte senza titolo, ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'appellata deve essere condannata alla restituzione del complessivo importo di euro
414,65, come richiesto (in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.).
Per tutto quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, l'appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante della somma di euro 414,65 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
Vertendosi in tema di obbligazione di valuta, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di svalutazione monetaria o di maggior danno, ex art. 1224 comma 2 c.c., mancando la prova, mentre
4.2. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento di ulteriori danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, di cui l'appellante chiede il riconoscimento nella misura di euro 500,00 ovvero nella diversa misura riconosciuta dal tribunale, va osservato che l'inadempimento non comporta sempre un danno risarcibile o comunque economicamente valutabile, occorrendo piuttosto che l'istante alleghi e descriva il danno asseritamente patito e che ne fornisca la prova, secondo la nota regola di cui all'art. 2967 cc;
la prova del danno, che presuppone prima ancora la specifica allegazione, può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni, ma occorre pur sempre che il danno realmente esista (cfr. Cass. civ.
n. 4815 del 19-2-2019; Cass. civ. n. 11269 del 10-5-2018; Cass. civ. n. 7471 del 14-5-2012).
Nella specie, ciò che emerge dalla esposizione dei fatti di causa, è la frustrazione delle continue chiamate ai call center della appellata per avere rassicurazioni sull'aumento illegittimo senza ottenere alcun rimborso, che non assurge certo alla dignità di danno non patrimoniale risarcibile, non essendosi verificata alcuna lesione a diritti fondamentali.
Pertanto, tale richiesta non può essere accolta.
5. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
pag. 6 Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado, compensate per un terzo ex art. 92 comma 2 c.p.c., in ragione per parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa
(determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, sino ad euro 1.100,00: fase studio, euro 68,00; fase introduttiva, euro 68,00; fase trattazione, euro 68,00, fase decisoria, euro
142,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Le spese di lite di secondo grado, ugualmente compensate per un terzo ex art. 92 comma
2 c.p.c., seguono per il resto il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto pag. 7 trattate nonché della natura e del valore della causa (scaglione di riferimento, sino ad euro
1.100,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase istruttoria: euro
200,00; fase decisoria, euro 200,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra
[...] CP_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore CP_1 di della somma di euro 414,65 oltre interessi legali ex art. 1284 comma Parte_1
1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) rigetta per il resto l'appello;
C) compensa le spese processuali di primo grado per un terzo e condanna in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua parte in favore di che liquida in euro 28,66 per esborsi ed euro 230,66 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Giulio Pepe;
D) compensa le spese processuali di secondo grado per un terzo e condanna in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua parte in favore di che liquida in euro 61,00 per esborsi ed euro 441,23 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Giulio Pepe.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 8
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 5384/2023 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Parte_1
Puglia, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Giulio Pepe, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Salerno, alla via Silvio Baratta, n. 149, presso lo studio dell'avvocato Angelo Vicinanza, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale per Notar – rep. Persona_1
20128, racc. n. 9881 del 29-3-2023.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 5981/2023.
Conclusioni: come da note in atti depositate nel termine assegnato ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 3-2-2021, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio, innanzi al giudice di pace di Gragnano, Parte_1 [...]
al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 414,65 e la condanna al CP_1
pag. 1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di euro 500,00 o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi.
A fondamento della domanda, deduceva che: aveva sottoscritto nell'anno 2015 un contratto di telefonia denominato “Smart” al costo mensile di euro 39,88; aveva aderito, nel mese di marzo 2017, ad una nuova offerta (di Telecom Italia), denominata “fibra” con un costo pari ad euro 1,20 in aggiunta al costo di euro 39,88 già previsto con il precedente piano e con installazione ed attivazione gratuita, con pagamento mediante rimessa diretta con addebito su conto corrente bancario;
nel maggio 2017 gli era stato addebitato l'importo di euro 142,67, quale costo per la istallazione della apparecchiatura nuova (poi restituito in parte); dal marzo 2017 fino ad aprile 2020, Telecom gli aveva addebitato la somma di euro
10,00 mensili, in luogo della minore somma di euro 1,20 pattuita all'atto della sottoscrizione verbale del contratto denominato “fibra”.
La convenuta si opponeva alla domanda, deducendo che con verbale di accordo del 30-
11-2020, dinnanzi al era stata definita in sede di conciliazione la Parte_2 procedura UG/278810/2020; in tale sede, la convenuta, a tacitazione di ogni avversa pretesa, propose un rimborso/indennizzo di euro 150,00 e lo storno del debito di euro 176,22
e l'attore accettava l'offerta e rinunziava al prosieguo del procedimento e ad eventuali azioni di risarcimento del danno dichiarando di non aver più nulla altro a pretendere.
Inoltre, deduceva che dopo circa 10 giorni dalla presentazione dell'istanza conciliativa,
l'attore aveva manifestato la volontà di recedere unilateralmente dal rapporto di somministrazione e, pertanto, dal 16-6-2020, la linea fissa 081/8733242 e quella mobile n.
3402349433 furono definitivamente cessate.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 5981/2023 depositata il 3-10-2023, il giudice di pace di Gragnano dichiarava la domanda inammissibile e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza, con atto notificato in data 16-11-2023, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, proponeva appello con cui chiedeva, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza, di accertare l'inadempimento contrattuale della controparte e condannarla alla restituzione della somma di euro 414,65 nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di euro 500,00 o alla diversa somma pag. 2 accertata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, e al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi.
2. Il giudice di pace ha dichiarato la domanda inammissibile, affermando – in motivazione
– “Nel merito la domanda è infondata poiché l'istante ha chiesto accertarsi la non debenza delle somme delle fatture a decorrere dal mese di marzo al mese 2017 al mese di aprile
2020. Innanzi all'organo di conciliazione parte istante in data 30/11/2020 accettava l'importo di euro 150,00 e di stornare la morosità pari ad euro 176,22, inoltre la parte dichiarava di rinunciare a qualsiasi azione di risarcimento. Sul punto essendo stata transatta la controversia con specifica rinuncia da parte istante al contenzioso e che il negozio giuridico si è perfezionato con il pagamento della somma concordata, l'azione giudiziaria può essere dichiarata inammissibile.”.
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che l'istanza di conciliazione del 14-5-2020, definita con il verbale di conciliazione del 30-11-2020, sia relativa ai fatti oggetto del giudizio di primo grado;
inoltre ha lamentato la erronea, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della domanda e la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c..
Deduceva che il giudice di pace aveva ritenuto, erroneamente, da un lato, che la conciliazione del 30-11-2020 era relativa ai fatti oggetto di causa e dall'altro che la condizione di procedibilità della domanda era stata assolta con la istanza di conciliazione del
15-6-2017.
Invero, l'istanza di conciliazione del 15-7-2017 era relativa al procedimento UG n.
62/2018, n. prot. 1027/CONC/17, afferente il contratto di telefonia fissa di cui era titolare mentre il verbale di accordo del 30-11-2020 era conseguente alla istanza del 14-5-2020, procedimento n. UG/278810/2020, relativo al contratto di telefonia mobile di cui era titolare.
Con il secondo motivo, ha invece lamentato la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che l'istanza di conciliazione del 14-5-2020, definita con il verbale di conciliazione del 30-11-2020, sia relativa ai fatti oggetto del giudizio;
inoltre ha lamentato la erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 116 c.p.c., l'omesso esame delle eccezioni sollevate dall'attore, la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pag. 3 pronunciato e l'messa valutazione della prova documentale offerta dall'attore e violazione dell'art. 115 c.p.c.
Deduceva che il verbale di accordo del 2020 era relativo a fatti (disattivazione del numero di telefonia mobile a seguito di adesione ad una nuova offerta del febbraio 2020) diversi da quelli oggetti della istanza formulata nel 2017 (contestazione dell'addebito di maggiori somme rispetto a quelle concordate con l'adesione alla nuova offerta del marzo 2017 che terminava nel mese di Aprile 2020 verosimilmente proprio a seguito dell'adesione alla nuova offerta nel Febbraio 2020).
L'istanza del 2017 aveva dato luogo al procedimento 10727/CONC/17 conclusosi con verbale negativo del 9-8-2018 richiesto alla controparte e con istanza di esibizione al
Corecom ex art. 210 c.p.c. respinta implicitamente dal giudice, non pronunciatosi al riguardo;
inoltre, il giudice di pace non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste Con
che riferiva dell'attivazione di un'altra procedura di conciliazione con Testimone_1 avendo improvvisamente sospeso la linea telefonica mobile.
Infine, insisteva nelle deduzioni poste a fondamento della domanda.
L'appellata ha contestato le avverse argomentazioni replicando che nel verbale di conciliazione del 30-11-2020 non vi era alcun riferimento ad una utenza mobile ma alla numerazione fissa 081/8799242 e che a seguito di tale accordo, dopo pochi giorni,
l'appellante era receduto unilateralmente dal rapporto di somministrazione ottenendo la definitiva cessazione di tutte le utenze dal 16-6-2020, a testimonianza che tale transazione era omnicomprensiva come ritenuto dal giudice di pace.
3. Le censure dell'appellante che, per la stretta connessione, possono essere esaminate unitariamente, sono fondate.
si duole del fatto che la decisione del giudice di prime cure si è fondata Parte_1 sulla erronea valutazione del materiale istruttorio, avendo ritenuto che il verbale di conciliazione del 30-11-2020 si riferisse alla istanza di mediazione presentata il 15-6-2017, che riguardava i fatti di causa (restituzione delle maggiori somme sborsate per il contratto di telefonia fissa), mentre invece aveva ad oggetto una diversa istanza di mediazione del
14-5-2020 e riguardava fatti diversi (disfunzioni della linea mobile).
Sebbene il verbale di conciliazione prodotto dalla appellata si riferisca alla linea fissa dell'utente (081-8733242) non vi è dubbio che i fatti che sono stati in quella sede discussi e pag. 4 conciliati erano diversi da quelli posti a fondamento dell'azione proposta innanzi al giudice di pace.
Invero, mentre questi ultimi concernono la restituzione di quanto pagato in misura maggiore rispetto alla nuova offerta (“Fibra”) proposta nel settembre 2017, ovvero euro
21,65 per la installazione (che era invece gratuita), quale residuo del maggior importo di euro 142,67 addebitato e restituito solo nella minor misura di euro 121,02, ed euro 393,20 quale maggiorazione del canone concordato dal marzo 2017 al mese di aprile 2020 (rispetto al minor importo di euro 1,20 mensile), i fatti esaminati in sede di conciliazione in data 30-
11-2020 riguardavano una diversa offerta proposta nel febbraio 2020 comprensiva della telefonia fissa mobile e fibra.
Pertanto, la ritenuta inammissibilità della domanda per la avvenuta transazione e rinunzia di risarcimento del danno è erronea poiché con il verbale di conciliazione del 2020 le parti hanno definito, espressamente, la procedura in questione e la rinunzia ad eventuali azioni di risarcimento del danno unitamente alla dichiarazione di non aver più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o causa, ivi contenuta, era relativa “all'oggetto della presente controversia” (cfr. verbale di accordo in atti).
Conseguentemente, risultando fondate le censure, in quanto sussisteva l'interesse ad agire dell'appellante non essendo stata oggetto di conciliazione quanto preteso in primo grado, occorre esaminare il merito della domanda.
4.1. L'appellata non ha contestato le doglianze di , relative alla sussistenza Parte_1 del contratto di telefonia fissa e ai pagamenti di somme in esubero rispetto a quelle dovute per la offerta proposta, che pertanto non necessitano di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
La non contestazione del convenuto, invero, costituisce un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis. Cass. civ., 23-3-2022, n. 9439; Cass. civ., 17-6-2016, n. 12517; Cass. civ., 9-3-
2012, n. 3727; Cass. civ., 5-3-2009, n. 5356).
L'appellante, comunque, ha fornito la prova di quanto assunto, producendo Con documentazione bancaria attestante il pagamento alla delle somme lamentate e chiedendo l'ammissione di prova testimoniale che è stata raccolta in primo grado.
pag. 5 In particolare, il teste , con dovizia di particolari, ha confermato i fatti Testimone_1
Co prospettati, ovvero l'avvenuto accordo telefonico con nel 2017 per la integrazione del contratto di cui il era già titolare passando alla cd. “Fibra” con un costo aggiuntivo Pt_1 di soli euro 1,20 rispetto al precedente canone di circa euro 40,00, e le successive contestazioni del per i maggiori costi a lui addebitati. Pt_1
Pertanto, risultando le somme in questione corrisposte senza titolo, ai sensi dell'art. 2033
c.c., l'appellata deve essere condannata alla restituzione del complessivo importo di euro
414,65, come richiesto (in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.).
Per tutto quanto sopra, in riforma della sentenza impugnata, l'appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante della somma di euro 414,65 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
Vertendosi in tema di obbligazione di valuta, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di svalutazione monetaria o di maggior danno, ex art. 1224 comma 2 c.c., mancando la prova, mentre
4.2. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento di ulteriori danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, di cui l'appellante chiede il riconoscimento nella misura di euro 500,00 ovvero nella diversa misura riconosciuta dal tribunale, va osservato che l'inadempimento non comporta sempre un danno risarcibile o comunque economicamente valutabile, occorrendo piuttosto che l'istante alleghi e descriva il danno asseritamente patito e che ne fornisca la prova, secondo la nota regola di cui all'art. 2967 cc;
la prova del danno, che presuppone prima ancora la specifica allegazione, può essere data con ogni mezzo, anche con presunzioni, ma occorre pur sempre che il danno realmente esista (cfr. Cass. civ.
n. 4815 del 19-2-2019; Cass. civ. n. 11269 del 10-5-2018; Cass. civ. n. 7471 del 14-5-2012).
Nella specie, ciò che emerge dalla esposizione dei fatti di causa, è la frustrazione delle continue chiamate ai call center della appellata per avere rassicurazioni sull'aumento illegittimo senza ottenere alcun rimborso, che non assurge certo alla dignità di danno non patrimoniale risarcibile, non essendosi verificata alcuna lesione a diritti fondamentali.
Pertanto, tale richiesta non può essere accolta.
5. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
pag. 6 Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado, compensate per un terzo ex art. 92 comma 2 c.p.c., in ragione per parziale accoglimento della domanda, seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa
(determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis, Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, sino ad euro 1.100,00: fase studio, euro 68,00; fase introduttiva, euro 68,00; fase trattazione, euro 68,00, fase decisoria, euro
142,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93
c.p.c..
Le spese di lite di secondo grado, ugualmente compensate per un terzo ex art. 92 comma
2 c.p.c., seguono per il resto il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto pag. 7 trattate nonché della natura e del valore della causa (scaglione di riferimento, sino ad euro
1.100,00: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase istruttoria: euro
200,00; fase decisoria, euro 200,00. Il tutto ridotto di un terzo), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra
[...] CP_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore CP_1 di della somma di euro 414,65 oltre interessi legali ex art. 1284 comma Parte_1
1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
B) rigetta per il resto l'appello;
C) compensa le spese processuali di primo grado per un terzo e condanna in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua parte in favore di che liquida in euro 28,66 per esborsi ed euro 230,66 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Giulio Pepe;
D) compensa le spese processuali di secondo grado per un terzo e condanna in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua parte in favore di che liquida in euro 61,00 per esborsi ed euro 441,23 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Giulio Pepe.
Torre Annunziata, 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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