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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/08/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.39 c.p.c. iscritto al n. r.g. 757/2025
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. ZAMBELLO TIZIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CRESCIMONE FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“All'Ill.mo Tribunale di Torino, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art 473-bis. 39 cpc, nel superiore interesse della figlia minorenne , Voglia: - previa acquisizione urgente di relazione da parte del Per_1
pagina 1 di 4 competente Servizio Sociale sulla situazione del nucleo familiare mamma – figlia, sull'andamento degli incontri padre – figlia fino maggio 2024 e sull'attività posta in essere dai Servizi dall'ultimo incontro padre – figlia alla data odierna e assunte ove occorra ulteriori sommarie informazioni;
- adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità di visita del padre alla figlia minorenne come disposto con Decreto di Questo Tribunale n 59 del 9 – 17.01.2023,
R.G.V.G. N. 2761572021, disponendo occorrendo l'accompagnamento della minorenne agli incontri a carico del Servizio;
- ammonire il genitore inadempiente e individuare la somma di denaro dovuta dalla signora per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione del provvedimento, nella CP_1
misura che il Tribunale riterrà di giustizia;
- condannare la signora al risarcimento del danno CP_1
patito dal signor equitativamente individuato in euro 2.000,00 e in ogni caso nella misura Parte_1
che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario e cpa, come per legge. Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Per parte resistente
“che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, Voglia:
1. Rigettare integralmente il ricorso proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e diritto per Parte_1
le ragioni suesposte e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. non essendo integrati né i presupposti oggettivi né soggettivi richiesti dalla norma;
2. Adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela della minore Per_2
3. Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
4. In ogni caso,
[...]
condannare il ricorrente alla refusione integrale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha promosso ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c., lamentando l'interruzione degli Parte_1
incontri padre-figlia e attribuendone la responsabilità al presunto atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalla madre, chiedendo, dunque, di adottare ogni opportuno provvedimento “volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità di visita del padre alla figlia minorenne”, nonché “di ammonire il genitore inadempiente e individuare la somma di denaro dovuta dalla signora
per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione del provvedimento, nella misura che CP_1
il Tribunale riterrà di giustizia, condannare la signora al risarcimento del danno patito dal signor CP_1
pagina 2 di 4 equitativamente individuato in euro 2.000,00 e in ogni caso nella misura che il Tribunale Parte_1
riterrà di giustizia”.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 27.05.2025 veniva disaminata la relazione dei servizi sociali incaricati ed all'esito, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, ritenuta sufficientemente istruita e matura, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per comminare le sanzioni (ammonimento e condanna al risarcimento del danno) come richieste dal ricorrente nei confronti della resistente, atteso che dalla documentazione versata in atti e dalla relazione sociale dei Servizi sociali incaricati è pacificamente emerso come l'interruzione degli incontri padre-minore non siano imputabili ad un comportamento ostacolante della madre, bensì all'incostanza del padre nel presentarsi agli stessi. La relazione sociale agli atti (depositata in data 14.05.2025) evidenzia che “dopo una prima osservazione positiva, caratterizzata per lo più da una relazione basata sul gioco, nel maggio 2024, gli incontri padre-figlia venivano interrotti a causa della presenza discontinua del sig. che spesso non si Parte_1
presentava agli appuntamenti” suscitando in “delusione e rabbia, che rifiutava Per_1
categoricamente di incontrare la figura paterna”.
Particolarmente significativa è stata, altresì, la dichiarazione della minore che, nell'ultimo colloquio con gli assistenti sociali e rispetto all'eventualità di rincontrare il papà, “ha esplicitato un netto rifiuto, affermando, seppur con gli occhi lucidi, di non voler più un papà che si dimentica di lei”.
La relazione sociale conclude ritenendo la riattivazione di incontri in luogo neutro tra e Per_1
il papà “prematura e non risponde ai bisogni di ” ribadendo che la stessa “ha manifestato ed Per_1
esplicitato il proprio malessere nei confronti del padre a causa della discontinua presenza nella sua vita” (cfr. relazione sociale agli atti).
Ritiene dunque il Collegio che non vi sia prova che il rifiuto manifestato dalla minore in merito alla ripresa degli incontri con il padre sia da imputare a un contegno ostruzionistico della madre, con conseguente rigetto del ricorso del sig. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente.
pagina 3 di 4 Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ.
Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-
06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, dell'assenza della fase istruttoria:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 2.906,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. il quale richiede la ricorrenza di una condotta specificamente dolosa/colposa nel ricorso di parte soccombente, non ravvisabile in caso di prospettazione di una tesi difensiva che, per quanto sconfessata, non appare preordinatamente e strumentalmente arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Rigetta il ricorso promosso da Parte_1
Dichiara tenuto e condanna all'integrale rifusione delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.39 c.p.c. iscritto al n. r.g. 757/2025
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. ZAMBELLO TIZIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CRESCIMONE FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“All'Ill.mo Tribunale di Torino, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art 473-bis. 39 cpc, nel superiore interesse della figlia minorenne , Voglia: - previa acquisizione urgente di relazione da parte del Per_1
pagina 1 di 4 competente Servizio Sociale sulla situazione del nucleo familiare mamma – figlia, sull'andamento degli incontri padre – figlia fino maggio 2024 e sull'attività posta in essere dai Servizi dall'ultimo incontro padre – figlia alla data odierna e assunte ove occorra ulteriori sommarie informazioni;
- adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità di visita del padre alla figlia minorenne come disposto con Decreto di Questo Tribunale n 59 del 9 – 17.01.2023,
R.G.V.G. N. 2761572021, disponendo occorrendo l'accompagnamento della minorenne agli incontri a carico del Servizio;
- ammonire il genitore inadempiente e individuare la somma di denaro dovuta dalla signora per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione del provvedimento, nella CP_1
misura che il Tribunale riterrà di giustizia;
- condannare la signora al risarcimento del danno CP_1
patito dal signor equitativamente individuato in euro 2.000,00 e in ogni caso nella misura Parte_1
che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfetario e cpa, come per legge. Con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Per parte resistente
“che l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, Voglia:
1. Rigettare integralmente il ricorso proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e diritto per Parte_1
le ragioni suesposte e, per l'effetto, rigettare la richiesta di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c. non essendo integrati né i presupposti oggettivi né soggettivi richiesti dalla norma;
2. Adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela della minore Per_2
3. Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
4. In ogni caso,
[...]
condannare il ricorrente alla refusione integrale delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha promosso ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c., lamentando l'interruzione degli Parte_1
incontri padre-figlia e attribuendone la responsabilità al presunto atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalla madre, chiedendo, dunque, di adottare ogni opportuno provvedimento “volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità di visita del padre alla figlia minorenne”, nonché “di ammonire il genitore inadempiente e individuare la somma di denaro dovuta dalla signora
per ogni violazione o inosservanza successiva all'emissione del provvedimento, nella misura che CP_1
il Tribunale riterrà di giustizia, condannare la signora al risarcimento del danno patito dal signor CP_1
pagina 2 di 4 equitativamente individuato in euro 2.000,00 e in ogni caso nella misura che il Tribunale Parte_1
riterrà di giustizia”.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 27.05.2025 veniva disaminata la relazione dei servizi sociali incaricati ed all'esito, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa, ritenuta sufficientemente istruita e matura, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto respinto.
Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per comminare le sanzioni (ammonimento e condanna al risarcimento del danno) come richieste dal ricorrente nei confronti della resistente, atteso che dalla documentazione versata in atti e dalla relazione sociale dei Servizi sociali incaricati è pacificamente emerso come l'interruzione degli incontri padre-minore non siano imputabili ad un comportamento ostacolante della madre, bensì all'incostanza del padre nel presentarsi agli stessi. La relazione sociale agli atti (depositata in data 14.05.2025) evidenzia che “dopo una prima osservazione positiva, caratterizzata per lo più da una relazione basata sul gioco, nel maggio 2024, gli incontri padre-figlia venivano interrotti a causa della presenza discontinua del sig. che spesso non si Parte_1
presentava agli appuntamenti” suscitando in “delusione e rabbia, che rifiutava Per_1
categoricamente di incontrare la figura paterna”.
Particolarmente significativa è stata, altresì, la dichiarazione della minore che, nell'ultimo colloquio con gli assistenti sociali e rispetto all'eventualità di rincontrare il papà, “ha esplicitato un netto rifiuto, affermando, seppur con gli occhi lucidi, di non voler più un papà che si dimentica di lei”.
La relazione sociale conclude ritenendo la riattivazione di incontri in luogo neutro tra e Per_1
il papà “prematura e non risponde ai bisogni di ” ribadendo che la stessa “ha manifestato ed Per_1
esplicitato il proprio malessere nei confronti del padre a causa della discontinua presenza nella sua vita” (cfr. relazione sociale agli atti).
Ritiene dunque il Collegio che non vi sia prova che il rifiuto manifestato dalla minore in merito alla ripresa degli incontri con il padre sia da imputare a un contegno ostruzionistico della madre, con conseguente rigetto del ricorso del sig. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte ricorrente.
pagina 3 di 4 Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ.
Sez. Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-
06-2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, dell'assenza della fase istruttoria:
• fase di studio € 851,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase decisoria € 1.453,00
E dunque in totale € 2.906,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. il quale richiede la ricorrenza di una condotta specificamente dolosa/colposa nel ricorso di parte soccombente, non ravvisabile in caso di prospettazione di una tesi difensiva che, per quanto sconfessata, non appare preordinatamente e strumentalmente arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Rigetta il ricorso promosso da Parte_1
Dichiara tenuto e condanna all'integrale rifusione delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che liquida in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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