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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8930 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22923/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE PACE Parte_1 C.F._1 GI ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. OTTOLENGHI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 OTTOLENGHI STEFANO CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 10
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato il 29.8.2024 l di ha pignorato ex Controparte_1 CP_1 artt. 72 bis e 48 bis DPR 602/73 la somma dovuta a dall Parte_1 Controparte_1
di Milano in forza di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano.
[...]
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. il debitore contestava la legittimità dell'atto di pignoramento.
Con provvedimento del 17.9.2024 il GE sospendeva la procedura esecutiva.
Successivamente, rilevando che in data 26 agosto 2024 il terzo pignorato Controparte_1
aveva provveduto a corrispondere alla creditrice opposta la somma di euro 5.980,00
[...] adempiendo spontaneamente all'ordine di pagamento ex 72 bis DPR 602/1973, il GE revocava il provvedimento di sospensione emesso in data 17 settembre 2024 evidenziando che il pagamento diretto completava il procedimento speciale e concludeva la fase cautelare;
assegnava, quindi, alle parti i termini per introdurre il giudizio di merito.
Nel corso del presente giudizio di merito, il giudice, sussistendone i presupposti, convertiva il rito ordinario di cognizione in procedimento semplificato di cognizione e invitava le parti a prendere posizione su alcune questioni rilevate d'ufficio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, dopo aver discusso oralmente la causa, precisavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Preliminarmente parte convenuta chiede dichiararsi improcedibile la causa per tardiva iscrizione della causa a ruolo da parte dell'attore.
Come più volte ribadito in giurisprudenza, nell'ambito delle opposizioni esecutive, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, quale mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella pagina 2 di 10 sommaria dell'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/07/2021, n.21512; Cass. civ., sez. III, 30/09/2019, n. 24224).
Nel merito, con motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., l'opponente lamenta il difetto di notifica dell'atto di pignoramento nei suoi confronti.
Ora, nel contraddittorio tra le parti è stato possibile ricostruire l'equivoco in cui entrambe sono cadute in relazione a un difetto di interpretazione della calligrafia di chi ha compilato questa cartolina:
Da un'attenta analisi si evince infatti che la notifica, ritualmente perfezionata, ha avuto luogo il 29.8.2024 e risultano pertanto inconferenti le osservazioni di parte opponente in ordine alla presenza del custode nella diversa data del 29.6.2024.
Detto motivo di opposizione, peraltro connotato da difetto di interesse ad agire, atteso che l'opposizione è stata tempestivamente spiegata, non può pertanto trovare accoglimento.
Ancora, con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. l'opponente lamenta il difetto di legittimazione a procedere in capo all' di , ritenuta Controparte_1 CP_1 territorialmente incompetente in violazione dell' “articolo 46 del Dpr 602/1973 (che) stabilisce che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere"; il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia;
…
pagina 3 di 10 l'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza” (Cass. 10701/2018)
Tuttavia, detta giurisprudenza che distingue diversi ambiti territoriali, nonostante vi sia qualche sentenza anche recente in senso contrario, non può trovare applicazione nella fattispecie atteso che:
- già dal 1 luglio 2016 sono Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 confluite nell'unica società agente unico della riscossione, oggi Controparte_6
subentrata dal 1° luglio 2017 in tutte le attività di riscossione (salvo per quanto riguarda il CP_7 territorio e ): il ruolo è stato formato e gli atti notificati non già da un CP_8 Controparte_9 diverso concessionario della riscossione, ma da una diversa articolazione territoriale dell'unico agente della riscossione.
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza citata da parte opposta presuppone l'esistenza di una pluralità di concessionari della riscossione, pluralità che nel 2016 è venuta meno, escludendo in radice la possibilità di ipotizzare una carenza di legittimazione attiva di un diverso agente della riscossione operante in un diverso territorio.
Inoltre, deve osservarsi come con un'opposizione ex art. 617 c.p.c., “non possono farsi valere i vizi … rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia.
L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240).
In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.” (Cass. 3967/2019)
Ora, parte opponente non prova ma nemmeno allega di aver patito alcun pregiudizio dal fatto che a notificare l'atto di pignoramento non sia stata l'articolazione territoriale ritenuta corretta.
Del resto, la causa di opposizione è stata correttamente radicata presso il foro del debitore esecutato, senza la necessità da parte sua di difendersi altrove.
Infine, lamenta, con motivi di opposizione qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
- la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle azionate, nonché la decadenza ex art. 25 DPR 602/73 di alcune di esse,
- la violazione degli artt. 24, 52 e 95 della L.F. affermando che la creditrice procedente non avrebbe potuto far valere in sede esecutiva i crediti presuntivamente vantati in quanto afferenti ad un periodo antecedente al fallimento della ditta individuale del sig. e, conseguentemente, non più esigibili Pt_1 a seguito della sua esdebitazione.
Tali motivi di opposizione, tuttavia, trovano differente soluzione in base al soggetto che, in qualità di ente impositore, ha emesso le cartelle di pagamento azionate. Per tale ragione, si procederà analizzando il motivo di opposizione in modo separato rispetto ad ogni singolo creditore.
1. Opposizione a cartelle esattoriali relative a tributi comunali, regionali o statali: difetto di giurisdizione
Sussiste il difetto di giurisdizione di questo giudice in relazione alle seguenti cartelle di pagamento (stante la confusione nell'elenco di cui all'atto di citazione, che confonde enti creditori e date di pagina 4 di 10 notifica, si provvede a rinumerare le cartelle nell'ordine con cui sono riportate nell'atto di pignoramento da 1 a 42):
3) 13920080008427712000;
6) 13920090010431740000;
9) 13920100012570925000;
10) 13920110002686523000;
12) 13920110011635749000;
14) 13920120000163875000;
17) 13920120010986550000;
19) 13920130000993780000;
20) 13920130002594600000;
27) 13920130007509545000;
28) 13920130008171158000;
29) 13920130008171259000;
31) 13920140001169453000;
32) 13920140003218887000;
35) 13920170004880607001;
In questa sede non può intercorrere una pronuncia che statuisca nel merito in quanto trattasi di cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria la cui cognizione compete al giudice tributario.
Il riferimento normativo è dato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92 che delinea l'ambito oggettivo della giurisdizione tributaria ove prevede che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La giurisprudenza, precisando la portata applicativa della norma in commento, ha specificato che spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute.
Spetta, invece, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell''intimazione, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione).
Sussiste, inoltre, la giurisdizione ordinaria - ex Corte Cost. 114/2018 - ogniqualvolta siano dedotti fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza di detta notifica - all'atto pagina 5 di 10 esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (ex multis, Cass. civ. sent. nn. 7822/2020, 4845/2021, 4846/2021, 21642/2021).
Dinanzi alla giurisdizione ordinaria, pertanto, non possono essere dedotti motivi che dovevano farsi valere, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con ricorso alla giurisdizione tributaria, neppure quando il contribuente non abbia avuto conoscenza dell'atto prodromico da impugnare.
In tal caso, infatti, l'impugnazione, ancorché tardiva, si deve comunque proporre al giudice tributario nei termini previsti dal rito.
Pertanto, in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. "recuperatorie", ossia con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto (cfr. Cass. civ. sent. n. 11900/2019).
Nel caso di specie, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 2.7.2024, in data successiva alle ipotizzate estinzioni dei crediti, non si tratta di fatti estintivi sopravvenuti ma di fatti estintivi che hanno avuto luogo in un momento in cui sussisteva ancora la giurisdizione del giudice tributario e, pertanto, dinanzi a lui dovevano essere eccepiti.
In altri termini, nella presente fattispecie, essendo sussistente un atto che era possibile - e si doveva - impugnare davanti al Giudice Tributario, l'intimazione di pagamento, non si può affermare di essere “a valle della giurisdizione del giudice tributario” come enunciato dalla giurisprudenza consolidata sul punto e, per tale ragione, l'opposizione risulta improponibile (come chiarito da Cass. 23894/2023 in una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente).
2. Opposizione a cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali (Inail e Inps): difetto di legittimazione passiva di CP_7
Sussiste il difetto di legittimazione passiva di in relazione ai crediti di natura contributiva e CP_7 previdenziale vantati dagli enti impositori Inail e Inps, portati dalle seguenti cartelle:
1) 13920080004077332000
2) 13920080005832204000
4) 13920090004139680000
5) 13920090006467415000
7) 13920090010431841000
8) 13920090011001565000
18) 13920120012087788000
30) 13920140000208119000
36) 43920112000080868000
37) 43920112000212381000
38) 43920112000249278000
39) 43920120000552042000
40) 43920120000605721000
pagina 6 di 10 41) 43920120000766952000
42) 43920130000920381000
La Corte di Cassazione a SSUU (n. 7514/2022) ha chiarito quale sia l'unico soggetto legittimato a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva.
Essa ha concluso, per quanto riguarda la riscossione dei crediti previdenziali, “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Come chiarito dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 7/2024, il principio si applica anche in relazione alle opposizioni ex art. 72 bis DPR 602/73:
“L'opposizione, pertanto, non avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di Controparte_1
, priva di legittimazione passiva, ma dell'Ente previdenziale creditore.
[...]
Il difetto di legittimazione passiva è stato eccepito dall'odierno appellante ed è comunque "rilevabile d'ufficio" in quanto "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) … si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta" (ancora Cass SU .n. 7514/2022 cit. in motivazione).”
È infatti evidente che sia che sia proposta avverso la cartella di pagamento, sia che sia proposta avverso l'atto di pignoramento, si tratta sempre della medesima opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata.
Per questi motivi
, l'opposizione proposta in relazione a crediti di natura previdenziale e contributiva deve essere rigettata per carenza di legittimazione passiva di . CP_7
pagina 7 di 10 3. Opposizione a cartelle esattoriali relative a crediti inerenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e sanzioni in materia di lavoro
Quanto ai crediti portati dalle cartelle restanti, si tratta di crediti per sanzioni per violazioni al CdS emesse dai seguenti enti:
: Controparte_10
11) cartella 13920110003901886000 notificata il 20.5.2011,
16) cartella 13920120010639420000 notificata il 29.11.2012, compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
22) cartella 13920130004046309000 notificata il 4.7.2013, compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
26) cartella 13920130007328292000 notificata il 23.12.2016 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Comune di Catanzaro
13) cartella 13920110012276439000 notificata il 20.12.2011
Comune di Vibo Valentia
15) cartella 13920120007111682000 notificata il 21.8.2012 33) cartella notificata il 27.4.2016 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Comune di Bonifati
21) cartella 13920130003536829000 notificata il 16.5.2013 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Comune di Roma
24) cartella 13920130006644544000 notificata il 2.12.2013, compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
25) cartella 13920130007037770000 notificata il 16.12.2013 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Prefettura di Vibo Valentia
34) cartella 13920160007265363001 notificata il 22.12.2016 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Oltre ai crediti di cui alla cartella 23) cartella 13920130006384043000 notificata il 25.10.2013 per sanzioni irrogate dal Ministero del lavoro compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000.
Non trattandosi di opposizioni recuperatorie non è necessario integrare il contraddittorio con gli enti creditori (Cass. 3870/2024 e 25272/2024)
Può quindi procedersi all'esame dei motivi di opposizione proposti:
- la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle azionate, nonché la decadenza ex art. 25 DPR 602/73 di alcune di esse,
- la violazione degli artt. 24, 52 e 95 della L.F. affermando che la creditrice procedente non avrebbe potuto far valere in sede esecutiva i crediti presuntivamente vantati in quanto afferenti ad un periodo pagina 8 di 10 antecedente al fallimento della ditta individuale del sig. e, conseguentemente, non più esigibili Pt_1 a seguito della sua esdebitazione.
Quanto alla decadenza ex art. 25 DPR 602/73, deve ricordarsi come "L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981". (Cass. 28529/2018)
Quanto alla violazione degli artt. 24, 52 e 95 della L.F., non è contestato che il fallimento si sia chiuso, ma non risulta provato, e per la verità nemmeno allegato, che vi sia stato un procedimento di esdebitazione e, ai sensi del terzo comma dell'art. 120 L.F., con la chiusura del fallimento “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti”.
Quanto, infine, alla prescrizione (quinquennale) dei crediti, la stessa risulta effettivamente maturata prima del primo atto interruttivo sopra richiamato, notificato il 17.5.2022, atteso che la precedente intimazione di pagamento del 2017 non risulta correttamente notificata.
Parte opponente ha chiesto “ordinare all la restituzione della somma pignorata al Controparte_11 legittimo titolare . Parte_1
Poiché, tuttavia, non è stata accertata l'assenza di diritto di procedere a esecuzione forzata per tutti i crediti, detta domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese, attesa la soccombenza dell'opponente in relazione a tutti i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e in relazione a due dei tre gruppi di crediti per quanto riguarda i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., questi dovrà rifondere alla controparte metà delle spese legali, che si quantificano in dispositivo in funzione dello scarso impegno delle fasi di trattazione e decisione, dovendosi compensare l'altra metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- dichiara improponibile l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. in relazione ai crediti di cui al paragrafo 1);
- rigetta l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. in relazione ai crediti di cui al paragrafo 2) per carenza di legittimazione passiva di CP_7
- in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. in relazione ai crediti di cui al paragrafo 3) dichiara che non ha diritti di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente per i predetti CP_7 crediti;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 1.200,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 20/11/2025 pagina 9 di 10 Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Marta LOMBARDI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22923/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE PACE Parte_1 C.F._1 GI ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. OTTOLENGHI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 OTTOLENGHI STEFANO CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
pagina 1 di 10
Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato il 29.8.2024 l di ha pignorato ex Controparte_1 CP_1 artt. 72 bis e 48 bis DPR 602/73 la somma dovuta a dall Parte_1 Controparte_1
di Milano in forza di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano.
[...]
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. il debitore contestava la legittimità dell'atto di pignoramento.
Con provvedimento del 17.9.2024 il GE sospendeva la procedura esecutiva.
Successivamente, rilevando che in data 26 agosto 2024 il terzo pignorato Controparte_1
aveva provveduto a corrispondere alla creditrice opposta la somma di euro 5.980,00
[...] adempiendo spontaneamente all'ordine di pagamento ex 72 bis DPR 602/1973, il GE revocava il provvedimento di sospensione emesso in data 17 settembre 2024 evidenziando che il pagamento diretto completava il procedimento speciale e concludeva la fase cautelare;
assegnava, quindi, alle parti i termini per introdurre il giudizio di merito.
Nel corso del presente giudizio di merito, il giudice, sussistendone i presupposti, convertiva il rito ordinario di cognizione in procedimento semplificato di cognizione e invitava le parti a prendere posizione su alcune questioni rilevate d'ufficio.
All'udienza del 21.10.2025 le parti, dopo aver discusso oralmente la causa, precisavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Preliminarmente parte convenuta chiede dichiararsi improcedibile la causa per tardiva iscrizione della causa a ruolo da parte dell'attore.
Come più volte ribadito in giurisprudenza, nell'ambito delle opposizioni esecutive, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, quale mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella pagina 2 di 10 sommaria dell'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/07/2021, n.21512; Cass. civ., sez. III, 30/09/2019, n. 24224).
Nel merito, con motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., l'opponente lamenta il difetto di notifica dell'atto di pignoramento nei suoi confronti.
Ora, nel contraddittorio tra le parti è stato possibile ricostruire l'equivoco in cui entrambe sono cadute in relazione a un difetto di interpretazione della calligrafia di chi ha compilato questa cartolina:
Da un'attenta analisi si evince infatti che la notifica, ritualmente perfezionata, ha avuto luogo il 29.8.2024 e risultano pertanto inconferenti le osservazioni di parte opponente in ordine alla presenza del custode nella diversa data del 29.6.2024.
Detto motivo di opposizione, peraltro connotato da difetto di interesse ad agire, atteso che l'opposizione è stata tempestivamente spiegata, non può pertanto trovare accoglimento.
Ancora, con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. l'opponente lamenta il difetto di legittimazione a procedere in capo all' di , ritenuta Controparte_1 CP_1 territorialmente incompetente in violazione dell' “articolo 46 del Dpr 602/1973 (che) stabilisce che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere"; il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia;
…
pagina 3 di 10 l'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza” (Cass. 10701/2018)
Tuttavia, detta giurisprudenza che distingue diversi ambiti territoriali, nonostante vi sia qualche sentenza anche recente in senso contrario, non può trovare applicazione nella fattispecie atteso che:
- già dal 1 luglio 2016 sono Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 confluite nell'unica società agente unico della riscossione, oggi Controparte_6
subentrata dal 1° luglio 2017 in tutte le attività di riscossione (salvo per quanto riguarda il CP_7 territorio e ): il ruolo è stato formato e gli atti notificati non già da un CP_8 Controparte_9 diverso concessionario della riscossione, ma da una diversa articolazione territoriale dell'unico agente della riscossione.
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza citata da parte opposta presuppone l'esistenza di una pluralità di concessionari della riscossione, pluralità che nel 2016 è venuta meno, escludendo in radice la possibilità di ipotizzare una carenza di legittimazione attiva di un diverso agente della riscossione operante in un diverso territorio.
Inoltre, deve osservarsi come con un'opposizione ex art. 617 c.p.c., “non possono farsi valere i vizi … rispetto ai quali il debitore non indichi quale interesse ad agire in concreto egli abbia.
L'opponente, pertanto, non può limitarsi a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia davvero determinato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018, Rv. 650240).
In mancanza, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.” (Cass. 3967/2019)
Ora, parte opponente non prova ma nemmeno allega di aver patito alcun pregiudizio dal fatto che a notificare l'atto di pignoramento non sia stata l'articolazione territoriale ritenuta corretta.
Del resto, la causa di opposizione è stata correttamente radicata presso il foro del debitore esecutato, senza la necessità da parte sua di difendersi altrove.
Infine, lamenta, con motivi di opposizione qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
- la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle azionate, nonché la decadenza ex art. 25 DPR 602/73 di alcune di esse,
- la violazione degli artt. 24, 52 e 95 della L.F. affermando che la creditrice procedente non avrebbe potuto far valere in sede esecutiva i crediti presuntivamente vantati in quanto afferenti ad un periodo antecedente al fallimento della ditta individuale del sig. e, conseguentemente, non più esigibili Pt_1 a seguito della sua esdebitazione.
Tali motivi di opposizione, tuttavia, trovano differente soluzione in base al soggetto che, in qualità di ente impositore, ha emesso le cartelle di pagamento azionate. Per tale ragione, si procederà analizzando il motivo di opposizione in modo separato rispetto ad ogni singolo creditore.
1. Opposizione a cartelle esattoriali relative a tributi comunali, regionali o statali: difetto di giurisdizione
Sussiste il difetto di giurisdizione di questo giudice in relazione alle seguenti cartelle di pagamento (stante la confusione nell'elenco di cui all'atto di citazione, che confonde enti creditori e date di pagina 4 di 10 notifica, si provvede a rinumerare le cartelle nell'ordine con cui sono riportate nell'atto di pignoramento da 1 a 42):
3) 13920080008427712000;
6) 13920090010431740000;
9) 13920100012570925000;
10) 13920110002686523000;
12) 13920110011635749000;
14) 13920120000163875000;
17) 13920120010986550000;
19) 13920130000993780000;
20) 13920130002594600000;
27) 13920130007509545000;
28) 13920130008171158000;
29) 13920130008171259000;
31) 13920140001169453000;
32) 13920140003218887000;
35) 13920170004880607001;
In questa sede non può intercorrere una pronuncia che statuisca nel merito in quanto trattasi di cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria la cui cognizione compete al giudice tributario.
Il riferimento normativo è dato dall'art. 2 del D. Lgs. n. 546/92 che delinea l'ambito oggettivo della giurisdizione tributaria ove prevede che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La giurisprudenza, precisando la portata applicativa della norma in commento, ha specificato che spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute.
Spetta, invece, alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell''intimazione, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione).
Sussiste, inoltre, la giurisdizione ordinaria - ex Corte Cost. 114/2018 - ogniqualvolta siano dedotti fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi alla notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza di detta notifica - all'atto pagina 5 di 10 esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (ex multis, Cass. civ. sent. nn. 7822/2020, 4845/2021, 4846/2021, 21642/2021).
Dinanzi alla giurisdizione ordinaria, pertanto, non possono essere dedotti motivi che dovevano farsi valere, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con ricorso alla giurisdizione tributaria, neppure quando il contribuente non abbia avuto conoscenza dell'atto prodromico da impugnare.
In tal caso, infatti, l'impugnazione, ancorché tardiva, si deve comunque proporre al giudice tributario nei termini previsti dal rito.
Pertanto, in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. "recuperatorie", ossia con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici devono proporsi, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, innanzi al giudice tributario nel termine di rito ivi previsto (cfr. Cass. civ. sent. n. 11900/2019).
Nel caso di specie, atteso che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 2.7.2024, in data successiva alle ipotizzate estinzioni dei crediti, non si tratta di fatti estintivi sopravvenuti ma di fatti estintivi che hanno avuto luogo in un momento in cui sussisteva ancora la giurisdizione del giudice tributario e, pertanto, dinanzi a lui dovevano essere eccepiti.
In altri termini, nella presente fattispecie, essendo sussistente un atto che era possibile - e si doveva - impugnare davanti al Giudice Tributario, l'intimazione di pagamento, non si può affermare di essere “a valle della giurisdizione del giudice tributario” come enunciato dalla giurisprudenza consolidata sul punto e, per tale ragione, l'opposizione risulta improponibile (come chiarito da Cass. 23894/2023 in una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente).
2. Opposizione a cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali (Inail e Inps): difetto di legittimazione passiva di CP_7
Sussiste il difetto di legittimazione passiva di in relazione ai crediti di natura contributiva e CP_7 previdenziale vantati dagli enti impositori Inail e Inps, portati dalle seguenti cartelle:
1) 13920080004077332000
2) 13920080005832204000
4) 13920090004139680000
5) 13920090006467415000
7) 13920090010431841000
8) 13920090011001565000
18) 13920120012087788000
30) 13920140000208119000
36) 43920112000080868000
37) 43920112000212381000
38) 43920112000249278000
39) 43920120000552042000
40) 43920120000605721000
pagina 6 di 10 41) 43920120000766952000
42) 43920130000920381000
La Corte di Cassazione a SSUU (n. 7514/2022) ha chiarito quale sia l'unico soggetto legittimato a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva.
Essa ha concluso, per quanto riguarda la riscossione dei crediti previdenziali, “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Come chiarito dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 7/2024, il principio si applica anche in relazione alle opposizioni ex art. 72 bis DPR 602/73:
“L'opposizione, pertanto, non avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di Controparte_1
, priva di legittimazione passiva, ma dell'Ente previdenziale creditore.
[...]
Il difetto di legittimazione passiva è stato eccepito dall'odierno appellante ed è comunque "rilevabile d'ufficio" in quanto "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) … si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta" (ancora Cass SU .n. 7514/2022 cit. in motivazione).”
È infatti evidente che sia che sia proposta avverso la cartella di pagamento, sia che sia proposta avverso l'atto di pignoramento, si tratta sempre della medesima opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata.
Per questi motivi
, l'opposizione proposta in relazione a crediti di natura previdenziale e contributiva deve essere rigettata per carenza di legittimazione passiva di . CP_7
pagina 7 di 10 3. Opposizione a cartelle esattoriali relative a crediti inerenti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e sanzioni in materia di lavoro
Quanto ai crediti portati dalle cartelle restanti, si tratta di crediti per sanzioni per violazioni al CdS emesse dai seguenti enti:
: Controparte_10
11) cartella 13920110003901886000 notificata il 20.5.2011,
16) cartella 13920120010639420000 notificata il 29.11.2012, compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
22) cartella 13920130004046309000 notificata il 4.7.2013, compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
26) cartella 13920130007328292000 notificata il 23.12.2016 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Comune di Catanzaro
13) cartella 13920110012276439000 notificata il 20.12.2011
Comune di Vibo Valentia
15) cartella 13920120007111682000 notificata il 21.8.2012 33) cartella notificata il 27.4.2016 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Comune di Bonifati
21) cartella 13920130003536829000 notificata il 16.5.2013 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Comune di Roma
24) cartella 13920130006644544000 notificata il 2.12.2013, compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
25) cartella 13920130007037770000 notificata il 16.12.2013 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Prefettura di Vibo Valentia
34) cartella 13920160007265363001 notificata il 22.12.2016 compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000
Oltre ai crediti di cui alla cartella 23) cartella 13920130006384043000 notificata il 25.10.2013 per sanzioni irrogate dal Ministero del lavoro compresa nell'intimazione di pagamento 13920229000250219000.
Non trattandosi di opposizioni recuperatorie non è necessario integrare il contraddittorio con gli enti creditori (Cass. 3870/2024 e 25272/2024)
Può quindi procedersi all'esame dei motivi di opposizione proposti:
- la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle azionate, nonché la decadenza ex art. 25 DPR 602/73 di alcune di esse,
- la violazione degli artt. 24, 52 e 95 della L.F. affermando che la creditrice procedente non avrebbe potuto far valere in sede esecutiva i crediti presuntivamente vantati in quanto afferenti ad un periodo pagina 8 di 10 antecedente al fallimento della ditta individuale del sig. e, conseguentemente, non più esigibili Pt_1 a seguito della sua esdebitazione.
Quanto alla decadenza ex art. 25 DPR 602/73, deve ricordarsi come "L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981". (Cass. 28529/2018)
Quanto alla violazione degli artt. 24, 52 e 95 della L.F., non è contestato che il fallimento si sia chiuso, ma non risulta provato, e per la verità nemmeno allegato, che vi sia stato un procedimento di esdebitazione e, ai sensi del terzo comma dell'art. 120 L.F., con la chiusura del fallimento “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti”.
Quanto, infine, alla prescrizione (quinquennale) dei crediti, la stessa risulta effettivamente maturata prima del primo atto interruttivo sopra richiamato, notificato il 17.5.2022, atteso che la precedente intimazione di pagamento del 2017 non risulta correttamente notificata.
Parte opponente ha chiesto “ordinare all la restituzione della somma pignorata al Controparte_11 legittimo titolare . Parte_1
Poiché, tuttavia, non è stata accertata l'assenza di diritto di procedere a esecuzione forzata per tutti i crediti, detta domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese, attesa la soccombenza dell'opponente in relazione a tutti i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e in relazione a due dei tre gruppi di crediti per quanto riguarda i motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., questi dovrà rifondere alla controparte metà delle spese legali, che si quantificano in dispositivo in funzione dello scarso impegno delle fasi di trattazione e decisione, dovendosi compensare l'altra metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- dichiara improponibile l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. in relazione ai crediti di cui al paragrafo 1);
- rigetta l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. in relazione ai crediti di cui al paragrafo 2) per carenza di legittimazione passiva di CP_7
- in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. in relazione ai crediti di cui al paragrafo 3) dichiara che non ha diritti di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente per i predetti CP_7 crediti;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 metà delle spese di lite, metà che si liquida in € 1.200,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 20/11/2025 pagina 9 di 10 Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
provvedimento redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Marta LOMBARDI
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