Ordinanza cautelare 24 febbraio 2009
Sentenza 12 novembre 2013
Ordinanza collegiale 7 novembre 2014
Parere interlocutorio 10 novembre 2014
Parere definitivo 21 novembre 2014
Accoglimento
Sentenza 27 aprile 2015
Parere definitivo 24 agosto 2017
Ordinanza presidenziale 3 dicembre 2019
Sentenza 27 gennaio 2020
Parere definitivo 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 13/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00192/2025 e data 13/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 01609/2014
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori LI RA e NC ET contro Università degli Studi di Bari, per l’annullamento, in parte qua , della graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015, relativa alla precitata Università, nella quale sono stati collocati oltre l’ultimo posto utile;
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario notificato il 7 agosto 2014 e depositato l’8 agosto 2014;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0020514 in data 30 ottobre 2024 con la quale il Ministero dell'istruzione. dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visti i pareri interlocutori n. 3473 del 10 novembre 2014 e n. 3607 del 21 novembre 2014;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Valerio Valenti;
1. I ricorrenti signori LI RA e NC ET, con ricorso notificato il 7 agosto 2014 e depositato l’8 agosto 2014, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, degli atti indicati in oggetto, deducendo di aver partecipato alla prova per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/15 presso l’Università degli Studi di Bari e di non essere stati collocati in posizione utile a causa dell’illegittimità che hanno contraddistinto la prova selettiva.
In particolare hanno lamentato:
I) “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità. Violazione di legge: art. 4 L. 2 agosto 1999 n. 264; Violazione lex specialis della selezione D.M. 5 febbraio 2014 n. 85”;
II) “Violazione del principio della segretezza della prova. Della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi e dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e par condicio tra i candidati. Violazione della lex specialis della selezione D.M. 5 febbraio 2014 n. 85”;
II) “Violazione art. 1 L. n. 241/1990 e dei principi in materia di verbalizzazione delle operazioni concorsuali. Violazione del giusto procedimento e dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità. Violazione e falsa applicazione della lex specialis della selezione D.M. 5 febbraio 2014 n. 85”;
IV) “Violazione del principio di segretezza delle prove. Violazione del giusto procedimento e dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità. Violazione e falsa applicazione della lex specialis della selezione D.M. 5 febbraio 2014 n. 85”;
V) “Violazione del principio di segretezza delle prove. Violazione del giusto procedimento e dei principi di cui agli artt. 3, 33 e 34 Cost.. Violazione e falsa applicazione della lex specialis della selezione D.M. 5 febbraio 2014 n. 85. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, arbitratrietà, irrazionalità, travisamento. Sviamento”;
VI) “Violazione art. 1 L. n. 241/1990 e dei principi in materia di verbalizzazione delle operazioni concorsuali e funzionamento degli organi collegiali. Violazione del giusto procedimento e dei principi costituzionali di trasparenza ed imparzialità”;
VII) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 7 agosto 1990, n. 241; difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 4 L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta”;
VIII) “Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio dell’affidamento. Violazione del D.M. 5 febbraio 2014 n. 85 e del D.M. 25 febbraio 2012 nonché ai principi che devono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Sviamento”;
2. Con il parere interlocutorio n. 3473 del 10 novembre, oggetto di correzione di errore materiale giusta parere n. 3607 del 21 novembre 2014, è stata accolta la domanda cautelare “con ammissione temporanea dei ricorrenti al corso di laurea fino alla decisione di merito” e il Ministero è stato invitato a produrre la relazione di rito, partecipandola ai ricorrenti per l’eventuale attività difensiva.
3. Il Ministero con relazione in data 30 ottobre 2024 ha comunicato che “dalla documentazione di Ateneo acquisita da questo Ministero, la Sig.ra PI ha rinunciato agli studi in Medicina, conseguendo altri titoli di studio mentre il Sig. NC LL non risulta iscritto presso l’Ateneo di Bari Aldo Moro” ed ha quindi espresso l’avviso che il ricorso sia da considerare improcedibile e comunque infondato.
4. All’Adunanza del 12 febbraio 2025 il ricorso è stato deciso.
5. Sulla scorta di quanto rappresentato dal Ministero nella citata relazione, che peraltro risulta essere stata inviata al difensore dei ricorrenti, giusta nota 17376 del 27 settembre 2024, senza che dagli interessati sia stata svolta alcuna osservazione e controdeduzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
La Sezione esprime l’avviso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Valenti | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone