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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2024, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 12 aprile 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2595/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Catanese e da questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Nicolodi
n. 9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella e con questo elett.te domiciliata in Napoli, alla via G. Ribera n. 1, giusta mandato in atti;
(c.f. Controparte_2 CP_3
), in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_2
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'intimazione di pagamento n. 01220239002529863000 notificata in data 19.07.2023 per la somma complessiva di €#12.890,30# (docidimilaottocentonovanta,30) avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 31220170002012713000 per
€#3.374,59# anno 2010 e n. 31220210001290166000 per €#9.515,71# anno CP_ 2014. si è costituita. va dichiarato Controparte_1
1 CP_ contumace (notifica a mezzo pec a sede Roma e Avellino in data
04.10.2023).
L'intimazione di pagamento è riferita anche a cartelle di pagamento, e tale parte è estranea al presente giudizio.
Il ricorrente preliminarmente eccepisce la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento.
L'eccezione, motivata con la provenienza della pec di notifica da indirizzo non rinvenibile da pubblici registri, è infondata.
La notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto (da ultimo Cass. Ord. 6015/2023).
Nel caso di specie, l'atto è stato opposto, e parte ricorrente non ha avuto alcun dubbio in merito alla sua effettiva provenienza.
Nel merito, l'avviso di addebito n. 312 20170002012713000 è stato annullato dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 418/2020 del
14.10.2020, pacificamente passata in giudicato.
Quanto all'avviso di addebito 31220210001290166000, non è fornita in giudizio la prova della notifica.
L'eccezione di prescrizione del credito riportato nella cartella, e riferito a contributi per l'anno 2014 Gestione Separata, è infondata.
Il Tribunale ritiene che la prescrizione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta alla Gestione separata inizi a decorrere, ai sensi della L. n.
335 del 1995, art. 3, con la scadenza del termine per il loro pagamento (
Cass. sentenza n. 13463 del 29/05/2017; sentenza n. 27950 del 31/10/2018;
Cass. Ord. 13061/2020).
Per l'anno 2014 il termine di pagamento è fissato dal DPCM 09.6.2015 allo
06 luglio 2015.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
Pag. 2 di 5 assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le
Pag. 3 di 5 disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159 (comma 1).
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione scadevano nell'anno 2020, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essi termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione normalmente previsto, ovvero fino al 31 dicembre 2023.
Il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento in data 19.07.2023.
Per tali motivi, il credito non è prescritto.
Quanto agli effetti della mancata notifica del titolo, va data continuità al principio espresso in materia dalla Suprema Corte a mente del quale “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni,
Pag. 4 di 5 allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato… La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata” (così ex multiis Cass. n.
26660/2023).
La domanda va quindi accolta. Va dichiarata la nullità della intimazione di pagamento nella parte in cui è riferita all'avviso di addebito
(31220170002012713000) già annullato e comunque avente ad oggetto una pretesa creditoria già dichiarata insussistente per effetto della pronuncia sopra indicata, e nella parte riferita all'avviso di addebito n.
31220210001290166000 perché l'avviso di addebito non risulta notificato.
Non si procede al formale annullamento dell'avviso di addebito n.
31220170002012713000 perché in tal senso vi è già giudicato.
Spese compensate in ragione del rigetto della domanda finalizzata a veder dichiarato prescritto il credito di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2595/2023 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di e ogni contraria Controparte_4
istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento oggetto di causa, anche in parte motiva indicata, nella
CP_ parte in cui essa è riferita agli avvisi di addebito ancora in motivazione ed in atti descritti;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 09 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 12 aprile 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2595/2023 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Catanese e da questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Nicolodi
n. 9, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Aldo Cucinella e con questo elett.te domiciliata in Napoli, alla via G. Ribera n. 1, giusta mandato in atti;
(c.f. Controparte_2 CP_3
), in persona del legale rapp.te p.t.; P.IVA_2
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe impugna l'intimazione di pagamento n. 01220239002529863000 notificata in data 19.07.2023 per la somma complessiva di €#12.890,30# (docidimilaottocentonovanta,30) avente ad oggetto gli avvisi di addebito n. 31220170002012713000 per
€#3.374,59# anno 2010 e n. 31220210001290166000 per €#9.515,71# anno CP_ 2014. si è costituita. va dichiarato Controparte_1
1 CP_ contumace (notifica a mezzo pec a sede Roma e Avellino in data
04.10.2023).
L'intimazione di pagamento è riferita anche a cartelle di pagamento, e tale parte è estranea al presente giudizio.
Il ricorrente preliminarmente eccepisce la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento.
L'eccezione, motivata con la provenienza della pec di notifica da indirizzo non rinvenibile da pubblici registri, è infondata.
La notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto (da ultimo Cass. Ord. 6015/2023).
Nel caso di specie, l'atto è stato opposto, e parte ricorrente non ha avuto alcun dubbio in merito alla sua effettiva provenienza.
Nel merito, l'avviso di addebito n. 312 20170002012713000 è stato annullato dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 418/2020 del
14.10.2020, pacificamente passata in giudicato.
Quanto all'avviso di addebito 31220210001290166000, non è fornita in giudizio la prova della notifica.
L'eccezione di prescrizione del credito riportato nella cartella, e riferito a contributi per l'anno 2014 Gestione Separata, è infondata.
Il Tribunale ritiene che la prescrizione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta alla Gestione separata inizi a decorrere, ai sensi della L. n.
335 del 1995, art. 3, con la scadenza del termine per il loro pagamento (
Cass. sentenza n. 13463 del 29/05/2017; sentenza n. 27950 del 31/10/2018;
Cass. Ord. 13061/2020).
Per l'anno 2014 il termine di pagamento è fissato dal DPCM 09.6.2015 allo
06 luglio 2015.
L'art. 37 DL 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) stabilisce che Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e
Pag. 2 di 5 assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 ((.)) Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi
((.))
2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 11 d.l. n. 183/2020 (conv. in legge n. 21/2020) stabilisce al comma 9 che 9 I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 (“Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”) prevede che Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le
Pag. 3 di 5 disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159 (comma 1).
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (comma 2).
Ai sensi del comma 2, dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Nel caso di specie, i termini di prescrizione scadevano nell'anno 2020, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, essi termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione normalmente previsto, ovvero fino al 31 dicembre 2023.
Il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento in data 19.07.2023.
Per tali motivi, il credito non è prescritto.
Quanto agli effetti della mancata notifica del titolo, va data continuità al principio espresso in materia dalla Suprema Corte a mente del quale “in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni,
Pag. 4 di 5 allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato… La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata” (così ex multiis Cass. n.
26660/2023).
La domanda va quindi accolta. Va dichiarata la nullità della intimazione di pagamento nella parte in cui è riferita all'avviso di addebito
(31220170002012713000) già annullato e comunque avente ad oggetto una pretesa creditoria già dichiarata insussistente per effetto della pronuncia sopra indicata, e nella parte riferita all'avviso di addebito n.
31220210001290166000 perché l'avviso di addebito non risulta notificato.
Non si procede al formale annullamento dell'avviso di addebito n.
31220170002012713000 perché in tal senso vi è già giudicato.
Spese compensate in ragione del rigetto della domanda finalizzata a veder dichiarato prescritto il credito di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2595/2023 vertente tra nei Parte_1
CP_ confronti di e ogni contraria Controparte_4
istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento oggetto di causa, anche in parte motiva indicata, nella
CP_ parte in cui essa è riferita agli avvisi di addebito ancora in motivazione ed in atti descritti;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 09 luglio 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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