Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1089/2025
EPYBBLICA ALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Presidente rel. Gian Andrea Morbelli
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 1089/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato a [...] il [...]
e ata a BOSCOTRECASE (NA) il 12/08/1965 Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GENTA ANNALISA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti: 66_- In merito alla casa coniugale sita in Bra (CN) Via Mercantini n. 52, confermare l'assegnazione della stessa con tutto quanto in essa contenuto alla signora Parte_2 che vi abiterà unitamente ai figli Per 1 e Per 2 (maggiorenni e autosufficienti);
- In merito agli immobili siti in Dronero CN via Castelletto numero 36 censiti al catasto fabbricati
Comune di Dronero (risultanti ancora alla data odierna in comproprietà), come segue: F2 N.56-204
CAT A 4 CL 1 Vani 1,5 mq 219 rendita euro 73,85 F2 N.57- Cat C/6 Cl 1 mq 37 rendita 31,81 e ai relativi terreni di pertinenza individuati al Catasto Terreni Dronero F2 n.278 Prato irriguo ar Cl 01 are 00,20 redd. Dom 0,13 redd. Agr 0,11 F2 n.280 Prato irriguo ar Cl 01 are 00,13 redd. Dom 0,08 redd. A gr 0,07 gli stessi continueranno ad essere posti in vendita e il ricavato sarà suddiviso in base alle rispettive quote di proprietà (50% ciascuno);
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi domanda di contribuzione;
– I coniugi si danno vicendevolmente atto di aver regolato ogni loro pendenza economica e di non aver più nulla pretendere l'una dall'altra e viceversa per qualsiasi titolo ragione e causale fatta eccezione per i superiori impegni e adempimenti di ritenersi pertanto soddisfatti e tacitati di ogni loro pretesa;
– Il signor Parte 1 si accolla tutte le spese legali relative al presente procedimento”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
'nato a [...] il [...] e da Parte 2 nata aParte 1
BOSCOTRECASE (NA) il 12/08/1965, celebrato in BRA in data 05/05/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 10, Parte II, Serie C, Anno 2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 14/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.