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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3991/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3991/2024
All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Sapienza Silvia ha concluso come da Controparte_1
note sostitutive di udienza depositate in data 13.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3991/2024 promossa da:
c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sapienza Silvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ispica, Via Brescia n. 1, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 253/2024 del Giudice di Pace di Fondi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva Controparte_1 Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 253/2024, resa dal Giudice di Pace di Fondi, pubblicata in data
25.9.2024, esponendo che: 1) con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, l'odierna appellante proponeva opposizione, avanti al G.d.P. di Fondi, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 13656/3269, con la quale il ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_2
1.095,00; 2) il ricorso veniva rubricato al n. RG 736/2023, e con decreto del 13.11.2023, il G.d.P. di Fondi fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 3 aprile 2024, alla quale nessuno si costituiva per il nonostante la regolarità della notifica;
3) la Controparte_2
pagina 2 di 5 causa, di natura documentale, veniva posta in decisione, e con sentenza n. 253/2024, del
24.9.2024, depositata il 25.9.2024, il Giudice di Pace di Fondi così disponeva: “accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Quindi, con unico motivo di appello, la deduceva la falsa Controparte_1
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite “nella mancata resistenza del Comune opposto e nella commissione (in difetto di contestazione sul ponto;
cfr. art. 115/1 c.p.c.) della presupposta infrazione al C.d.S.”.
L'appellante assumeva la radicale insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, non costituendo gravi ed eccezionali ragioni in tal senso né la contumacia della controparte né la supposta commissione dell'infrazione, e concludeva chiedendo: “Piaccia all'Hl.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per
l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, -
Condannare il alle spese e compensi di primo grado, e ciò per i motivi di cui Parte_1 sopra;
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”.
Il regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata Controparte_2
la contumacia, dopodiché, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 20.3.2025.
Tanto premesso, l'appello è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Inoltre, la
Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pagina 3 di 5 In proposito, è stato precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411/2016).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che le circostanze valorizzate dal Giudice di Pace, consistenti nella contumacia del convenuto e nella supposta effettiva commissione dell'infrazione contestata all'odierna appellante, non siano idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali è consentito procedere alla compensazione delle spese di lite.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che non rientra nelle ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. Civ., sez. II, 26.4.2024, n. 11204).
Parimenti non assume rilievo alcuna la circostanza che l'odierna appellante, nel proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, si sia limitata ad eccepire la mancata notifica dell'atto presupposto, senza contestare nel merito l'effettiva commissione dell'infrazione al codice della strada. Il giudizio di primo grado, infatti, si è concluso con l'integrale accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'atto impugnato, sicché, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo (cfr. in tal senso
Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2023, n. 16130).
In definitiva, quindi, il Giudice di Pace di Fondi non si è adeguato ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, compensando le spese di lite in assenza di adeguata motivazione in relazione ai presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c., e valorizzando in tal senso elementi
(quali la contumacia del convenuto e la mancata contestazione di parte attrice circa la commissione dell'infrazione) inidonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il Controparte_2
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della società appellante, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad € 1.100,00), applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
pagina 4 di 5 L'importo spettante, pertanto, ammonta ad € 173,00, oltre accessori di legge.
Infine, il deve essere condannato al pagamento anche delle spese del Controparte_2
presente giudizio di appello, a loro volta liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad € 1.100,00), applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite del primo grado di giudizio, R.G. Controparte_1
736/2023- GdP di Fondi, che liquida in € 70,00 per esborsi e in € 173,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_2
favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi e in € 232,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Sapienza, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3991/2024
All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Sapienza Silvia ha concluso come da Controparte_1
note sostitutive di udienza depositate in data 13.3.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3991/2024 promossa da:
c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sapienza Silvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ispica, Via Brescia n. 1, giusta procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ; Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 253/2024 del Giudice di Pace di Fondi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.3.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva Controparte_1 Controparte_1
appello avverso la sentenza n. 253/2024, resa dal Giudice di Pace di Fondi, pubblicata in data
25.9.2024, esponendo che: 1) con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, l'odierna appellante proponeva opposizione, avanti al G.d.P. di Fondi, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 13656/3269, con la quale il ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_2
1.095,00; 2) il ricorso veniva rubricato al n. RG 736/2023, e con decreto del 13.11.2023, il G.d.P. di Fondi fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 3 aprile 2024, alla quale nessuno si costituiva per il nonostante la regolarità della notifica;
3) la Controparte_2
pagina 2 di 5 causa, di natura documentale, veniva posta in decisione, e con sentenza n. 253/2024, del
24.9.2024, depositata il 25.9.2024, il Giudice di Pace di Fondi così disponeva: “accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto. Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Quindi, con unico motivo di appello, la deduceva la falsa Controparte_1
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite “nella mancata resistenza del Comune opposto e nella commissione (in difetto di contestazione sul ponto;
cfr. art. 115/1 c.p.c.) della presupposta infrazione al C.d.S.”.
L'appellante assumeva la radicale insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, non costituendo gravi ed eccezionali ragioni in tal senso né la contumacia della controparte né la supposta commissione dell'infrazione, e concludeva chiedendo: “Piaccia all'Hl.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - ritenere e dichiarare che la sentenza appellata è incorsa in “violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento”, come sopra esposto;
- conseguentemente e per
l'effetto, in accoglimento del presente appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, -
Condannare il alle spese e compensi di primo grado, e ciò per i motivi di cui Parte_1 sopra;
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.”.
Il regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata Controparte_2
la contumacia, dopodiché, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 20.3.2025.
Tanto premesso, l'appello è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Inoltre, la
Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
pagina 3 di 5 In proposito, è stato precisato che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 14411/2016).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che le circostanze valorizzate dal Giudice di Pace, consistenti nella contumacia del convenuto e nella supposta effettiva commissione dell'infrazione contestata all'odierna appellante, non siano idonee ad integrare le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali è consentito procedere alla compensazione delle spese di lite.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente chiarito che non rientra nelle ipotesi delle gravi ed eccezionali ragioni la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. Civ., sez. II, 26.4.2024, n. 11204).
Parimenti non assume rilievo alcuna la circostanza che l'odierna appellante, nel proporre opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, si sia limitata ad eccepire la mancata notifica dell'atto presupposto, senza contestare nel merito l'effettiva commissione dell'infrazione al codice della strada. Il giudizio di primo grado, infatti, si è concluso con l'integrale accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'atto impugnato, sicché, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di accertamento proprio di quest'ultimo (cfr. in tal senso
Cass. Civ., Sez. III, 7.6.2023, n. 16130).
In definitiva, quindi, il Giudice di Pace di Fondi non si è adeguato ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, compensando le spese di lite in assenza di adeguata motivazione in relazione ai presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c., e valorizzando in tal senso elementi
(quali la contumacia del convenuto e la mancata contestazione di parte attrice circa la commissione dell'infrazione) inidonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il Controparte_2
deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della società appellante, liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad € 1.100,00), applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
pagina 4 di 5 L'importo spettante, pertanto, ammonta ad € 173,00, oltre accessori di legge.
Infine, il deve essere condannato al pagamento anche delle spese del Controparte_2
presente giudizio di appello, a loro volta liquidate secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad € 1.100,00), applicando i parametri minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese di lite del primo grado di giudizio, R.G. Controparte_1
736/2023- GdP di Fondi, che liquida in € 70,00 per esborsi e in € 173,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_2
favore della delle spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi e in € 232,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Silvia Sapienza, dichiaratasi antistataria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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