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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Unica Civile - Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al RACL
280/2023 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, da nata a Orune in [...] Parte_1
18/11/1945, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Goddi, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, dott. Francesco Fois
RESISTENTE
** ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che
non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4° cpc, entro il termine perentorio assegnato alle parti;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 legge 18/80) ed è portatrice di handicap grave (art, 3 comma 3 legge 104/92) con decorrenza dal 18.07.2022.
In ragione del principio della soccombenza, condanna l' al rimborso delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di € 1.530,00, oltre al 15% di spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, in data 20/03/2025
Il Giudice dr.ssa Ernesta Maria Usai
Sezione Unica Civile - Lavoro
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato nel procedimento iscritto al RACL
280/2023 promosso, ai sensi dell'art. 445 bis cpc, da nata a Orune in [...] Parte_1
18/11/1945, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Goddi, presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, dott. Francesco Fois
RESISTENTE
** ritenuto di dover condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che
non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4° cpc, entro il termine perentorio assegnato alle parti;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 legge 18/80) ed è portatrice di handicap grave (art, 3 comma 3 legge 104/92) con decorrenza dal 18.07.2022.
In ragione del principio della soccombenza, condanna l' al rimborso delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di € 1.530,00, oltre al 15% di spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, oltre alle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nuoro, in data 20/03/2025
Il Giudice dr.ssa Ernesta Maria Usai