Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/05/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1485 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.01.1942, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barreca Peppino,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, c.f. , nata in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
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Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: All'udienza del 10.04.2025 la parte costituita concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di che, seppure Controparte_1
regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, poi, va senz'altro accolta l'unica domanda proposta, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, in quanto gli elementi desumibili dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni del ricorrente offrono la prova che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità
tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi, è stata formulata da Parte_1
In considerazione del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in OL NE, in data
[...]
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19.10.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3,
parte I, Uff. 1 dell'anno 2019;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 6/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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