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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°3772/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to SALADINO MARIO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Goethe n. 56 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/03/2023, il sig. propose Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000398473, prot.
.5500.23/02/2023.0132389, inviata a mezzo racc. n. 38050038060-6 e ricevuta il CP_1
6.03.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.000, quale sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n.
638, in particolare per l'omesso versamento di contributi dovuti per l'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'intervenuta decadenza o prescrizione della sanzione, stante la mancata notifica degli atti presupposti dell'atto opposto, nonché la sproporzione della sanzione irrogata.
1 Costituitosi in giudizio, l contestò la fondatezza dell'opposizione CP_1
chiedendone il rigetto.
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e dopo la rideterminazione da parte dell' della sanzione (ridotta ad euro CP_1
531,63), senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
L'opposizione va accolta.
Appare, infatti, fondata ed assorbente l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'estinzione della sanzione a causa della mancata notifica, nei termini di legge, dell'atto di accertamento prot. n. .5500. 09/11/2017. 0566674 del 21.11.2017. CP_1
Al riguardo è opportuno riportare il dettato dell'art. 14, della L.689/1981 secondo cui : “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ordine al decorso del detto termine di novanta giorni, giova, poi, richiamare la condivisibile opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5921 del 18/03/2005) secondo cui : “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione in relazione alla data di notifica del verbale di accertamento, senza che assumesse rilievo la data di accesso al cantiere o quella successiva di invio della
2 documentazione da parte dell'impresa, attesa la complessità degli accertamenti compiuti, relativi ad una molteplicità di violazioni e a numerosi lavoratori)” (Cass. L,
Sentenza n. 23608 del 06/11/2009).
Nel caso di specie, l' che ne aveva l'onere (cfr. Cass. 9454/2009) non ha CP_1
fornito alcuna deduzione né prova in ordine alla data di accertamento della violazione contributiva addebitata all'opponente né tantomeno della rituale notifica dell'atto di accertamento della violazione prot. n. .5500. 09/11/2017. 0566674 del 21.11.2017. CP_1
Difetta, in particolare, la prova che il suddetto atto di accertamento sia stato notificato all'opponente entro 90 giorni dalla data di conclusione degli accertamenti ispettivi;
conseguentemente, ai sensi del succitato art. 14 della L. 689/1981, la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta deve ritenersi estinta.
L'ordinanza-ingiunzione va, quindi, annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta e condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 350,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°3772/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to SALADINO MARIO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Goethe n. 56 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/03/2023, il sig. propose Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000398473, prot.
.5500.23/02/2023.0132389, inviata a mezzo racc. n. 38050038060-6 e ricevuta il CP_1
6.03.2023, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.000, quale sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n.
638, in particolare per l'omesso versamento di contributi dovuti per l'anno 2016.
A sostegno dell'opposizione eccepì l'intervenuta decadenza o prescrizione della sanzione, stante la mancata notifica degli atti presupposti dell'atto opposto, nonché la sproporzione della sanzione irrogata.
1 Costituitosi in giudizio, l contestò la fondatezza dell'opposizione CP_1
chiedendone il rigetto.
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e dopo la rideterminazione da parte dell' della sanzione (ridotta ad euro CP_1
531,63), senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
L'opposizione va accolta.
Appare, infatti, fondata ed assorbente l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'estinzione della sanzione a causa della mancata notifica, nei termini di legge, dell'atto di accertamento prot. n. .5500. 09/11/2017. 0566674 del 21.11.2017. CP_1
Al riguardo è opportuno riportare il dettato dell'art. 14, della L.689/1981 secondo cui : “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ordine al decorso del detto termine di novanta giorni, giova, poi, richiamare la condivisibile opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 5921 del 18/03/2005) secondo cui : “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n 689 del 1981. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione in relazione alla data di notifica del verbale di accertamento, senza che assumesse rilievo la data di accesso al cantiere o quella successiva di invio della
2 documentazione da parte dell'impresa, attesa la complessità degli accertamenti compiuti, relativi ad una molteplicità di violazioni e a numerosi lavoratori)” (Cass. L,
Sentenza n. 23608 del 06/11/2009).
Nel caso di specie, l' che ne aveva l'onere (cfr. Cass. 9454/2009) non ha CP_1
fornito alcuna deduzione né prova in ordine alla data di accertamento della violazione contributiva addebitata all'opponente né tantomeno della rituale notifica dell'atto di accertamento della violazione prot. n. .5500. 09/11/2017. 0566674 del 21.11.2017. CP_1
Difetta, in particolare, la prova che il suddetto atto di accertamento sia stato notificato all'opponente entro 90 giorni dalla data di conclusione degli accertamenti ispettivi;
conseguentemente, ai sensi del succitato art. 14 della L. 689/1981, la sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza-ingiunzione opposta deve ritenersi estinta.
L'ordinanza-ingiunzione va, quindi, annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta e condanna l alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 350,00 per CP_1
compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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