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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente relatrice dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 938 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra con Parte_1 sede legale nell' , in persona del direttore generale, dr. Pt_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Controparte_1
ZA come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
- Appellante
e
Controparte_2
con sede in Teramo, già “
[...] [...]
, in persona del presidente e legale Controparte_2
1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Emiliano Fagiani, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
- Appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario dell'Aquila n. 499 pubblicata il giorno 13/07/2023, in materia di appalto di opere pubbliche.
Conclusioni dell'appellante : Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, accogliere il presente appello, e per l'effetto, in riforma della Sentenza
n. 499/2023, pronunciata il 30.06.2023 all'esito del proc. n.
4/2018 RG dinanzi al Tribunale Civile di L'Aquila, pubblicata il
13.07.2023 con repertorio n. 1104/2023 e notificata il
26.07.2023, respingendo anche la domanda subordinata proposta dall'appellato dinanzi al Tribunale di L'Aquila, accertato e dichiarato che nessuna somma, a qualunque titolo, ivi comprese le riserve e le richieste di pagamento formulate dall'appaltatore, è dovuta, dall'azienda appellante al CP_2 appellato, in relazione al contratto di appalto stipulato con repertorio n. 9 del 09.12.2014, avente ad oggetto, l'affidamento dei lavori inerenti agli interventi di ripristino, riparazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento antincendio dell'edificio “Delta 8” del P.O. “ , con condanna CP_4 del appellato alla restituzione delle somme CP_2 eventualmente corrisposte dall'appellante, in fase di esecuzione della Sentenza appellata. Con condanna del
[...]
in persona del Controparte_5
2 legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento, in favore della , Parte_3 delle spese e dei compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato CP_2
“(…) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'Appello proposto dalla avverso la Sentenza del Tribunale di Pt_4
L'Aquila n. 499/2023, pubblicata il 13/07/2023, e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado;
2. in subordine, si chiede che l'eventuale condanna dell'Appellato al pagamento delle spese processuali venga contenuta al minimo;
3. in ogni caso, condannare parte Appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, all'IVA e CAP 4%. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 499, pubblicata il 13.07.2023, il
Tribunale Ordinario dell'Aquila così provvedeva: 1) rigettava la domanda principale del Controparte_5
(hinc: Consorzio), proposta nei confronti
[...] dell' Controparte_6
volta ad ottenere da quest'ultima il pagamento del
[...] saldo del compenso per i lavori effettuati in esecuzione del contratto di appalto stipulato inter partes in data 09.12.2014, per un importo di € 971.722,38, oltre IVA, dato dalla differenza
3 tra € 1.680.181,39, pari alle riserve iscritte, ed € 698.459,01,
Part somma già corrisposta dalla;
2) accoglieva la domanda subordinata, proposta dal , volta a ottenere il saldo CP_2 del quantum stabilito nell'accordo bonario intervenuto inter partes in applicazione dell'art. 16 del contratto di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006
(avente ad oggetto la composizione bonaria della controversia insorta in relazione al suddetto compenso), con condanna della al pagamento della somma complessiva di € 415.634,63 ― Pt_2 quale importo dato dalla differenza tra l'importo liquidato dalla Commissione di bonario componimento (ammontante a €
1.114.093,64) e la somma già corrisposta di € 698.459,01 ―, oltre
IVA ed interessi legali, dalla data della presentazione della domanda giudiziale (27.12.2017) e sino all'effettivo soddisfo;
3) compensava tra le parti le spese di lite, nella misura del
50%, condannando la convenuta a rifondere al il Pt_2 CP_2 residuo importo del 50%.
1.1. Il Giudice, in base a quanto la parte attrice aveva esposto nell'atto introduttivo, dava preliminarmente atto che:
a) il aveva partecipato al bando di gara pubblicato CP_2 nella Gazzetta Ufficiale in data 23.09.2011, avente ad oggetto
“lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell'Ospedale Civile San Salvatore di L'Aquila – programma art.
20 Legge 67/88 2° fase – rimodulazione interventi 2° stralcio.
Interventi di ripristino, riparazione riorganizzazione funzionale e adeguamento antincendio dell'edificio Delta 8 del
”, per un importo Controparte_7
a base di gara di € 4.644.228,09, vinto dall'ATI costituita dalla
Coop. Costruzioni Soc. Coop. di Bologna e dalla C.E.S.I. Soc.
Coop. di Imola, al prezzo ribassato di € 3.211.704,80, oltre
4 IVA, nei confronti della quale la con deliberazione n. Pt_2
399 del 07.03.2014, aveva disposto la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006; b) lo stesso , in accettazione della proposta avanzata con CP_2 nota prot. n. 0076802/14 del 05.08.2014, aveva poi sottoscritto con la committente, in data 09.12.2014, un nuovo contratto d'appalto, assumendo l'impegno di completare i lavori di cui al bando di gara, dietro compenso di € 2.850.531,41, oltre IVA
(lavori consegnati dalla committente, in via d'urgenza e parzialmente, già in data 08.09.2014 e, in via definitiva, in data 11.12.2014); c) la con deliberazione n. 750 del Pt_2
30.04.2015, aveva approvato il progetto esecutivo di lavori complementari non previsti dal suddetto appalto, per complessivi
€ 992.995,95, oltre IVA, per cui erano stati emessi i SAL nn. 5,
6, 7 e 8, nonché il conto finale, oltre ai SAL nn. 1, 2, 3, 4 per lavori complementari aggiuntivi, tutti sottoscritti con riserva dall'appaltatore, per un importo totale di €
1.680.181,39, riserve per la cui valutazione, ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 (richiamato dall'art. 16 del contratto di appalto nonché dal disciplinare di gara, parte III,
Disposizioni finali, n.
2.b), era stata nominata una commissione, la quale, all'esito delle operazioni di verifica, aveva riconosciuto in favore del un compenso di € CP_2
1.114.093,64 per le riserve, oltre € 48.459,01 per la disapplicazione delle clausole penali del contratto di appalto;
d) il RUP. aveva suggerito alla di formulare una proposta Pt_2 di accordo bonario, determinando la somma riconoscibile in €
773.537,64; e) il aveva però preso atto che l'ing. CP_2
(nel frattempo nominato dalla Direttore Controparte_8 Pt_2 del Dipartimento Tecnico con determina n. 77 del 13.09.2016, per
5 “il servizio di supporto tecnico alla definizione del contenzioso mediante transazione tra le parti”), aveva redatto una relazione in base alla quale l'importo da riconoscere bonariamente allo stesso ammontava in totale a € CP_2
698.459,01 (di cui € 650.000,00 per le riserve iscritte in ordine all'appalto e € 48.459,01 per la disapplicazione delle clausole penali, oltre IVA); f) il aveva contestato la CP_2 legittimità sia della riduzione proposta, sia della stessa procedura adottata dalla committente ed aveva accettato l'importo indicato nella relazione solo a titolo di acconto sul maggior importo che riteneva dovutogli per le riserve iscritte;
g) il medesimo non aveva mai ricevuto dalla il CP_2 Pt_2 saldo di quanto dovutogli in base alle riserve iscritte sull'appalto, ovvero in base all'accordo bonario tra le parti di cui all'art. 16 del contratto di appalto.
1.2. Il giudice riferiva inoltre che la , costituitasi Pt_2 in giudizio, aveva chiesto il rigetto delle avverse pretese, eccependo in particolare che il procedimento di cui all'art. 240
d.lgs. n. 163/2006 non era obbligatorio e che le risultanze della non erano vincolanti per l'amministrazione. CP_9
1.3. Tanto premesso, il Tribunale osservava che le pretese economiche del andavano valutate alla luce non già del CP_2 disposto di cui all'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006, bensì dell'istituto giuridico della riserva. Riteneva pertanto che:
a) la stazione appaltante era tenuta ad effettuare, come in effetti aveva fatto, un tentativo di accordo bonario, nei termini indicati dalla disciplina dei contratti pubblici applicabile ratione temporis;
b) tuttavia, la mancata produzione in giudizio della nota prot. 0034689 del 02.04.2015 di nomina ad opera del RUP della
6 per la risoluzione delle riserve impediva di CP_9 verificare la portata dei poteri demandati alla Commissione e delle facoltà riservate alle parti e, in particolare, di accertare se le parti si fossero riservate la facoltà di rendere vincolanti le proposte della e se la si fosse CP_9 Pt_2 riservata la facoltà di acquisire ulteriori pareri eventualmente tramite l'affidamento (con la determina n. 77 del 13.09.2016) del sopra menzionato incarico all'ing. (data CP_8
l'inapplicabilità, ratione temporis, al caso di specie degli artt. 31, comma 11 e 36 del d.lgs. n. 50/2016, espressamente
Part richiamati dalla citata determina n. 77 del 13.09.2016);
c) che, per tali ragioni e per la mancanza in atti della citata nota di trasmissione del RUP prot. 003110 del 17.02.2016, non v'era prova che il RUP avesse il potere di trasmettere alla il suggerimento di proporre un accordo bonario per Pt_2
l'importo di € 773.537,64 ed era impossibile valutare l'iter motivazionale seguito nella formulazione di tale proposta;
d) la deduzione della secondo cui i motivi della Pt_2 riduzione suggerita dal RUP con la nota del 17.02.2016 sarebbero giustificate dalla necessità di rispettare il limite del 20%, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento al contratto di appalto stipulato con il in data CP_2
09.12.2014, non era fondata per due diverse ragioni: in primo
Part luogo, secondo la prospettazione della convenuta la stessa somma riconosciuta dall'ing. per le riserve apposte CP_8 dall'impresa (€ 650.000,00) sarebbe superiore rispetto al 20% dell'importo contrattuale di € 2.850.531,41 (€ 570.106,28); in secondo luogo, dovendosi considerare anche l'importo ulteriore di € 992.995,95 relativo ai lavori successivamente commissionati al , la (che pure non aveva mai effettuato una CP_2 Pt_2
7 proposta formale al in relazione agli esiti dei lavori CP_2 della Commissione), ben avrebbe potuto riconoscere l'importo individuato dal RUP ai fini della formulazione della proposta di accordo bonario;
e) dunque, le risultanze probatorie non erano idonee a dimostrare che fosse vincolante, per la stazione appaltante, la proposta di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006.
1.4. Il Tribunale, passando all'esame delle richieste del alla luce dell'istituto della riserva, riteneva che la CP_2 domanda principale dell'attore (volta ad ottenere il pagamento delle riserve iscritte nell'appalto per complessivi €
1.680.182,39, detratto l'acconto ricevuto) non fosse fondata, perché non provata, non risultando depositata la documentazione tecnica necessaria per la dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei lavori in questione.
1.5. Il Tribunale riteneva fondata la domanda proposta in via subordinata, volta a ottenere l'accertamento del credito di
€ 1.114.093, oltre IVA (come riconosciuto nella proposta di accordo bonario formulata dalla istituita ex artt. CP_9
16 del contratto di appalto e 240 del d.lgs. n. 163/2006), e quindi a ottenere il pagamento della minor somma di € 415.634,63, oltre IVA (data dalla differenza tra l'importo sopra indicato e
Part la somma di € 698.459,01, già corrisposta dalla e trattenuto dal a titolo di acconto), considerato che: 1.- i CP_2 risultati raggiunti dalla e riassunti nella sua CP_9 proposta di accordo, nonché le singole riserve erano attendibili, in primo luogo perché costituenti l'esito di verifiche effettuate da tecnici, componenti la CP_9 individuati da entrambe le parti negoziali, a compimento di un esame analitico delle riserve ritualmente apposte prima sui
8 singoli S.A.L. e poi nel registro di contabilità e sullo stato finale dei lavori;
in secondo luogo perché non contestati dalla convenuta e quindi utilizzabili in giudizio, anche se non Pt_2 vincolanti per le parti;
2.- non era condivisibile l'assunto della convenuta secondo cui tali risultati non erano validi stante il limite del 20% dell'importo dell'appalto di cui all'art. 240-bis del d.lgs. n. 163/2006, non rilevando tale limite in sede giudiziale, ma solo in sede di accordo bonario;
3.- era rimasto privo di riscontro probatorio l'assunto della convenuta secondo cui l'attore aveva rifiutato l'importo di €
773.537,64, proposto dal RUP, né risultava prodotta in giudizio la nota prot. 0174833 del 22.09.2016, con cui l'ing. CP_8 aveva trasmesso alla la relazione recante la conclusione Pt_2 della congruità di un compenso a favore dell'appaltatore pari a
€ 698.459,01 per le riserve oggetto di causa.
1.6. Il giudice di primo grado, infine, riteneva non dovuta la richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di riserve afferenti al corrispettivo contrattuale. Riteneva invece dovuti gli interessi legali sulla somma riconosciuta a favore del
, con decorrenza dalla data di notificazione dell'atto CP_2 di citazione (27.12.2017), costituente il primo atto di costituzione in mora, in quanto primo atto recante una intimazione di pagamento.
2. Con atto di citazione notificato in data 22.09.2023 la ha proposto appello avverso la predetta sentenza, Pt_2 articolando cinque motivi di censura e concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Il , nella nuova denominazione di CP_2 [...]
Controparte_10
si costituiva in giudizio, eccependo
[...]
9 l'inammissibilità dell'appello e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 15/4/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di gravame (esposto nell'atto di appello nel paragrafo denominato «Capo 1»), l'appellante Pt_2 lamenta che la sentenza impugnata ― per giungere alla conclusione che il procedimento di cui all'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006 si era concluso in maniera negativa e che la richiesta di consulenza esterna era «illegittima e irrituale» ― ha erroneamente affermato che l'omessa produzione in giudizio della
Part nota prot. 0034689 del 02.04.2015 di nomina, da parte del della per l'accordo bonario di cui agli artt. 16 del CP_9 contratto di appalto e 240 del d.lgs. n. 163/2006 non aveva consentito al Tribunale di verificare la sussistenza, da un lato, della facoltà di incaricare per un parere l'ing. quale CP_8 tecnico esterno, e, dall'altro, consequenzialmente, della legittimità della delibera n. 77 del 13.09.2016 di conferimento di detto incarico.
10 Part 3.1. La oppone che :
1) le parti non avevano conferito alla ai sensi CP_9 dell'art. 240, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006, alcun potere di assumere decisioni vincolanti;
circostanza questa pacifica (in quanto espressamente allegata nella comparsa di risposta e mai contestata dal;
CP_2
2) la verifica se il RUP, nel nominare la Commissione ex art. 240, comma 14, del d.lgs. n. 163/2006, avesse o meno espresso riserva di acquisizione di parere esterno di supporto,
è irrilevante e inutile, perché proprio l'accertata conclusione negativa della procedura di accordo bonario per il tramite della
Commissione aveva consentito di disporre una consulenza esterna sulla base dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 (di contenuto identico a quello dell'art. 31, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016, la cui menzione nel provvedimento di nomina dell'ing.
era del tutto priva di rilievo giuridico) con CP_8 conseguente legittimità dell'incarico all'ing. di CP_8 redigere una relazione da utilizzare a integrazione della proposta transattiva formulata dal RUP ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto (nonché ai sensi dell'art. 240, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006), recante la previsione del pagamento, in favore dell'appaltatore, della somma di € 650.000,00 per le riserve, oltre € 48.459,01 per l'integrale disapplicazione delle penali in precedenza applicate, condivisa e fatta propria dalla
Part
con delibera del DG 30.12.2016 ed inviata all'appaltatore, che accettava il pagamento (emettendo regolare fattura), quale acconto su una pretesa maggior somma che considerava dovuta.
3.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
3.2.1. Il giudice di primo grado basa la propria decisione sul presupposto della mancanza di efficacia vincolante sia delle
11 conclusioni dalle Commissione, sia del progetto di transazione suggerito dal RUP, sia del parere dell'ing. CP_8
L'appellante muove dal medesimo presupposto, limitandosi a contestare, con il motivo di impugnazione in esame, l'iter logico seguito dal Tribunale per giungere a tale condiviso approdo interpretativo. Poiché l'appellante e il giudice di primo grado convengono che «la causa ([...] per stessa ammissione del
Tribunale) doveva essere decisa al di fuori della procedura di accordo bonario ex art. 240» (così espressamente alla fine del
Capo 1 dell'atto di appello) le censure sono del tutto irrilevanti e prive di effettivo interesse per la . Si noti Pt_2 che, dato l'importo dell'appalto (inferiore a € 10 milioni,
l'efficacia vincolante della proposta di accordo formulata dalla doveva essere espressamente conferita dalle parti ai CP_9 componenti della (art. 240 dell'allora vigente CP_9 codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 163 del
2006). Ma non v'è prova né di tale conferimento né dell'accettazione o sottoscrizione di un verbale di accordo: sul punto concordano entrambe le parti in causa.
4. Con il secondo motivo di gravame (esposto nell'atto di appello nel paragrafo denominato «Capo 2»), l'appellante Pt_2 lamenta che il giudice di primo grado ha dato rilievo all'omessa produzione in giudizio della nota prot. 03110 del 17.02.2016,
Part contenente la proposta di accordo bonario da parte del ex artt. 16 del contratto di appalto e 240 del d.lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il riconoscimento all'appaltatore della minor somma di € 773.537,64 (rispetto a quella di € 1.114.093,64 individuata dalla Commissione); riduzione giustificata dalla necessità di rispettare, per le riserve de quibus iscritte, il limite del 20% dell'importo dell'appalto a norma dell'art. 241
12 del d.lgs. n. 163/2006. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che tale omissione fosse di impedimento alla valutazione sia delle ragioni poste a base della proposta sia di quelle per cui l' non aveva aderito, preferendo richiedere un supporto Pt_2 tecnico esterno.
L'appellante sostiene che le ragioni addotte dal RUP a sostegno della riduzione dell'importo riconoscibile all'appaltatore
Part nonché le ragioni per le quali la non aveva accolto tale suggerimento sono, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, del tutto irrilevanti ai fini del decidere, trattandosi di comportamenti derivanti dalla conclusione negativa
(concordemente ammessa dalle parti) della procedura di accordo bonario. L'appellante afferma che le stesse considerazioni valgono per il successivo ricorso al parere del tecnico esterno
Part ing. ; parere richiesto dalla ai sensi dell'art. CP_8
10, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis. Aggiunge che il giudice di primo grado ha inesattamente ritenuto rilevante accertare il motivo, non documentato in causa, sia del superamento del limite legale dell'aumento del
20% nelle conclusioni della Commissione, sia della mancata
Part utilizzazione, sempre da parte della , delle indicazioni del
RUP. In conclusione, l'appellante sostiene che il giudicante avrebbe dovuto accertare le somme legalmente spettanti all'appaltatore indipendentemente dalla documentazione relativa a procedimenti instaurati con finalità transattive e i cui contenuti, come è pacifico in causa, non sono vincolanti tra le parti negoziali.
4.1. Il secondo motivo, così come formulato, è inammissibile per difetto di interesse tranne nella parte in cui richiede che il giudice accerti le somme dovute al in base alla CP_2
13 normativa all'epoca vigente, richiesta che si esaminerà unitamente al quarto motivo di gravame.
4.2. Valgono considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito del primo motivo. L'appellante, infatti, censura singoli passaggi motivazionali della sentenza attinenti all'iter logico - giuridico attraverso il quale il Tribunale è giunto alla conclusione che i tentativi di raggiungere un complessivo accordo transattivo sui compensi dell'appaltatore non erano giunti a buon fine e che le risultanze delle verifiche fatte in quella sede non avevano effetti vincolanti per le parti.
4.2.1. Tale conclusione è quella sostenuta dalla stessa Pt_2
1, ne risulta il difetto di interesse con riferimento alle
[...] critiche al processo argomentativo della sentenza.
5. Con il terzo motivo di gravame (esposto nell'atto di Part appello nel paragrafo denominato «Capo 3»), la si duole che il giudicante abbia ritenuto che il procedimento per l'accordo bonario ex artt. 16 dell'appalto e 240 del d.lgs. n. 163/2006 si fosse concluso negativamente «per circostanze non addebitabili al » e che l' non avesse mai CP_2 Parte_1 avanzato formali proposte all'appaltatore, alla luce dell'esito del procedimento.
In particolare, l'appellante deduce l'inconsistenza di quest'ultimo rilievo del giudice, opponendo di avere essa stessa comunicato alla controparte, con nota prot. 0181143 del
03.10.2016, le risultanze della relazione dell'ing. CP_8 in tal modo ottemperando all'art. 240, comma 12, del d.lgs. n.
163/2006.
5.1. Il terzo motivo è inammissibile sotto due distinti profili.
14 5.1.1. Sotto un primo profilo, attinente alla valutazione dell'esito del procedimento di composizione bonaria, il motivo
è inammissibile per difetto di specificità, in contrasto con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., non avendo l'appellante contrapposto alla motivazione del giudicante compiute e puntuali argomentazioni contrarie (sulla necessaria specificità dei motivi di impugnazione, ex plurimis, Cass. n. 20884 del 2024).
In particolare, non viene chiarito perché sia errato il rilievo del giudice secondo cui il procedimento per l'accordo bonario ex artt. 16 dell'appalto e 240 del d.lgs. n. 163/2006 si era concluso negativamente «per circostanze non addebitabili al
». La censura rimane pertanto non solo generica, ma CP_2 anche, in difetto di specificazioni sulle conseguenze che dall'eventuale accoglimento della censura si vorrebbero trarre in ordine al dispositivo della sentenza, priva di rilevanza.
5.1.2. L'irrilevanza del motivo di appello emerge anche sotto un secondo profilo, attinente alle censure relative alla mancata comunicazione all'appaltatore di formali proposte transattive. Poiché la sentenza muove dal presupposto (comune, del resto, alle parti processuali) del fallimento di tutti i tentativi di transazione nonché, soprattutto, dell'inesistenza di una efficacia vincolante per le parti negoziali degli atti formati nel corso di tali tentativi, la circostanza che le risultanze della relazione dell'ing. siano state CP_8 comunicate all'appaltatore, con nota prot. 0181143 del
03.10.2016, eventualmente in modo da farla considerare per il destinatario come una “formale proposta transattiva”, è irrilevante. Deve inoltre osservarsi che la mancata accettazione di una proposta transattiva non rende il destinatario di tale proposta per ciò stesso responsabile del fallimento delle
15 trattative. Nella specie, la particolarità della vicenda, la pluralità delle valutazione dei lavori di completamento dell'appalto originario, nonché l'esistenza di svariati lavori aggiuntivi e complementari successivamente ordinati dalla stazione appaltante costituivano tutti elementi che non contribuivano a rendere le conclusioni dell'ing. CP_8 palesemente adeguate e dunque ictu oculi favorevoli all'appaltatore, il quale avrebbe opposto, perciò, un rifiuto manifestamente ingiustificato.
In ogni caso l'appellante non ha messo il Tribunale in condizioni di valutare le ragioni della riduzione del corrispettivo calcolato dall'ing. rispetto a quanto proposto dalla CP_8
, non avendo prodotto la perizia redatta dal tecnico. CP_9
Da ultimo va osservato che la comunicazione della relazione dell'ing. alla controparte non può considerarsi CP_8 effettuata, come afferma l'appellante, ai sensi dell'art. 240, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, perché non si tratta di una comunicazione proveniente dalla quale proposta di CP_9 accordo bonario, ma di una iniziativa autonomamente intrapresa
Part dalla , tramite l'ausilio di un consulente esterno alla stessa. CP_9
6. Con il quarto motivo di gravame (esposto nell'atto di appello nel paragrafo denominato «Capo 4»), l'appellante si duole che il Tribunale, nel riconoscere parzialmente la pretesa creditoria del , abbia utilizzato i risultati dei CP_2 lavori della Commissione per l'accordo bonario al fine di determinare il compenso in favore dell'appaltatore in relazione ai lavori di cui alle riserve iscritte.
L'appellante ritiene errato, ipotizzare ― come invece avrebbe fatto il Tribunale ― che il contenuto della proposta di accordo
16 bonario formulata dalla potesse essere CP_9 giuridicamente qualificato alla stregua di un accertamento tecnico in contraddittorio, sol perché la era CP_9 composta da membri designati da entrambe le parti: le finalità transattive della suddetta procedura impedirebbero di valutare tale proposta di accordo come sufficiente per considerare assolto, in capo al riguardo alla domanda subordinata CP_2 proposta in primo grado, l'onere di cui all'art. 2697, primo comma, c.c., occorrendo invece l'esame dei dettagli tecnico- contabili relativi alla opere realizzate in conformità al computo metrico (opere da indicarsi in modo specifico), con certezza delle misurazioni ed applicazione dei prezzi stabiliti nel contratto.
Nel motivo si aggiunge che la proposta di accordo della non può ritenersi non contestata, ex art. 115 c.p.c., CP_9 quanto ai lavori in essa contemplati, giacché la finalità transattiva perseguita dalle parti giustifica la circostanza che la stazione appaltante avesse all'epoca contestato il contenuto della proposta di accordo solo con riferimento al superamento della soglia del 20%.
La deduce, in sostanza, che il non ha dato prova Pt_2 CP_2 dell'effettiva esecuzione dei lavori indicati nelle riserve e chiede il rigetto integrale, perché infondata, della domanda subordinata proposta in primo grado dall'appaltatore ed accolta con la sentenza impugnata.
6.1. Il resiste osservando che si deve escludere CP_2 che la proposta di accordo bonario presa in considerazione dal giudicante per l'accoglimento della domanda subordinata contenesse valutazioni equitative, essendo invece fondata su valutazioni rigorose sia sul piano giuridico che su quello
17 tecnico. Conclude per la correttezza delle valutazioni del primo giudice.
6.2. Il quarto motivo, da interpretarsi come diretto a eliminare o ridurre l'importo della condanna subita in primo grado, deve essere esaminato unitamente alla richiesta contenuta nel secondo motivo di appello, secondo cui il giudice doveva stabilire secondo legge il compenso dovuto all'appaltatrice.
Esso è parzialmente fondato.
6.2.1. Come già riferito nella parte narrativa di questa sentenza, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata proposta in primo grado dal relativa all'accertamento CP_2 del credito di € 1.114.093, oltre IVA, riconosciuto nella proposta di accordo bonario formulata dalla Commissione di cui agli artt. 16 del contratto di appalto e 240 del d.lgs. n.
Part 163/2006, ed ha condannato la al pagamento della minor somma di € 415.634,63, oltre IVA, detraendo quanto già incassato dal a titolo di acconto (€ 698.459,01). CP_2
Il Tribunale ha ritenuto che i risultati raggiunti dalla
Commissione, benché non vincolanti per le parti, fossero attendibili, al pari delle singole riserve iscritte, date le analitiche verifiche effettuate dai tecnici componenti la
Commissione, designati da entrambe le parti, e data la
Part sostanziale non contestazione sul punto da parte della
Tali argomentazioni del primo giudice sono corrette ed esenti dalle censure prospettate con l'appello.
In primo luogo la sentenza non attribuisce di per sé un automatico e indiscutibile valore probatorio alla proposta di accordo bonario, ma le assegna un valore indiziario, tenuto conto soprattutto della imponente ed analitica attività di verifica svolta dalla Commissione in relazione a ciascuna riserva, per la
18 durata di oltre un mese, mediante l'esame di tutta la documentazione pertinente (SAL, conto finale, esplicazione delle riserve ed elaborati tecnici) e mediante diversi sopralluoghi in cantiere, come risulta dalla motivazione che sorregge le proposte della su ogni singola riserva, prodotte in CP_9 primo grado dal . CP_2
Part A tale documentato lavoro la ha contrapposto le risultanze della relazione dell'ing. non prodotta in Controparte_8 giudizio, redatta con criteri non resi noti, il quale calcolò il compenso aggiuntivo dovuto al in € 698.459,01, oltre CP_2
IVA, di cui € 650.000,00 per riserve iscritte sui documenti contabili d'appalto ed € 48.459,01 per disapplicazione delle penali.
Part Come rilevato il Tribunale, la non ha inoltre specificamente contestato, né tramite il componente tecnico della Commissione da essa designato né successivamente in giudizio, il contenuto e le ragioni di ogni singola riserva esaminata.
I comportamenti sopra descritti configurano un contegno processuale valutabile ai sensi dell'art. 115, primo comma, e dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Se è vero che i valori riportati nella proposta di accordo bonario debbono essere esaminati con cautela perché sono pur sempre raggiunti in un procedimento a finalità latamente transattive (per il comma 18 dell'art. 240 del d.lgs. n. 163 del
2006, l'accordo bonario accettato o comunque vincolante ha
«natura di transazione»), è però altrettanto vero che hanno natura transattiva anche le proposte contenute nella nota del
RUP prot. n. 003110 del 17.02.2016 (€ 773.537,64) e nella relazione dell'ing. comunicata al con nota CP_8 CP_2
19 prot. n. 0181143/16 del 03.10.2016 (€ 698.459,01), entrambe di importo molto inferiore a quello proposto della CP_9
Va poi considerato che, mentre per giungere alle sue determinazioni la si è impegnata per oltre un mese, CP_9 nel contraddittorio di tecnici designati dalle due parti, svolgendo una puntuale ed estesa attività di verifica, data la mole sia dei lavori oggetto delle riserve sia dei pertinenti documenti tecnico – contabili, desumibile, come sopra accennato, dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado;
viceversa, i minori importi indicati dal RUP e dal consulente esterno , risultano raggiunti in base a iniziative CP_8 unilaterali della stazione appaltante, senza contraddittorio, formulati da un solo soggetto, in tempi rapidissimi, senza che
Part siano stati indicati in giudizio dalla i criteri seguiti e senza che risulti dimostrato o allegato lo svolgimento di una adeguata attività istruttoria di verifica.
Il materiale probatorio complessivo, valutato secondo un prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116, primo comma,
c.p.c., induce a ritenere plausibile la valutazione contenuta della proposta della , anche perché dai documenti in CP_9 atti non risulta affatto che la valutazione sia stata in concreto effettuata secondo il criterio dell'aliquid datum et aliquid retentum.
Risulta pertanto corretta e immune da censure la decisione del
Tribunale di valutare le pretese di cui alla domanda subordinata avanzata in primo grado dal adottando come parametro CP_2 attendibile la proposta di accordo bonario formulata dalla
, recante pur sempre un importo considerevolmente CP_9 inferiore a quello complessivo indicato dall'appaltatore nelle riserve iscritte.
20 6.2.2. Il quarto ed il secondo motivo di appello sono invece fondati nella parte in cui censurano il passo della sentenza che esclude l'applicabilità dell'art. 240-bis, comma 1, del d.lgs.
n. 163 del 2006, introdotto con d.lgs. n. 152 del 2008, modificato con d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame («Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale»).
Al riguardo va osservato che il citato art. 240-bis, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, nell'interpretazione accolta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2021, fissa il limite del quinto dell'importo dell'appalto quale soglia complessiva riferita «alle riserve che possono essere proposte e potenzialmente definite, in via bonaria o giudiziale», indipendentemente dalla data di iscrizione delle riserve stesse.
Il fondamento costituzionale della norma è individuato dalla
Corte nell'art. 97 Cost. e trova la sua ratio nell'esigenza di evitare abusi nell'utilizzo dell'istituto delle riserve, piegate al fine di modificare surrettiziamente e illegittimamente l'entità dell'appalto.
La soglia sopra indicata deve essere applicata anche alle riserve in discorso. Poiché è pacifico che la proposta della CP_9 non ha operato la riduzione entro tale soglia (come sottolineato nella stessa sentenza impugnata), la pretesa del va CP_2 ridotta dell'importo eccedente il limite del 20%. Si deve pertanto contenere l'accoglimento della domanda subordinata proposta in primo grado dal a 1/5 di € 2.850.531,41 CP_2
21 per i lavori di completamente del precedente appalto (= €
570.106,22) + 1/5 di € 992.995,95 per lavori complementari precedentemente non pattuiti (= € 198.599,19): così, complessivamente, € 768.705,4 (= € 570.106,22 + € 198.599,19).
La proposta della Commissione ammonta a € 1.114.093,64, (oltre ad € 48.459,01 per disapplicazione delle penali nel ritardo dell'esecuzione, per un totale di € 1.162.552,65). La sentenza appellata, esaminando la domanda di pagamento delle riserve, ha tenuto conto che il aveva trattenuto in acconto € CP_2
698.459,01 ed ha perciò condannato la al pagamento di € Pt_2
415.634,63, oltre IVA (€ 1.114.093,64 - € 698.459,01 = €
415.634,63).
Ne consegue un credito residuo, al netto delle somme già percepite e trattenute a titolo di acconto, di € 70.246,40 (= €
768.705,41 - € 698.459,01 già incassate), oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
6.2.3. Non vi è impugnazione di alcuna parte processuale né sugli interessi né sulla (negata) rivalutazione monetaria
7. Con il quinto motivo di gravame (esposto nell'atto di appello nel paragrafo denominato «Capo 5»), la contesta Pt_2 la compensazione, nella misura del 50%, delle spese di lite di primo grado.
Deduce che, essendo stata accolta la pretesa avversaria in misura inferiore rispetto alla domanda principale e tenuto conto della complessità degli argomenti trattati, doveva disporsi la compensazione integrale delle suddette spese di lite.
7.1. Il motivo non è meritevole di accoglimento, dovendosi confermare anche in questo grado di appello la compensazione parziale, nella misura del 50%, delle spese di lite, tenuto conto
22 dell'accoglimento, sia pure in misura ridotta, della pretesa fatta valere dal . CP_2
Le spese vanno liquidate in base al decisum con riferimento ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del
2022 per le cause di valore compreso fra 52.000,01 e 260.000,00 euro, esclusi per l'appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
8. Va infine accolta, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la Part domanda restitutoria formulata dalla in riferimento alle somme versate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado in misura superiore rispetto a quanto dovuto in base alla presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso al saldo (Cass. n. 34011 del 2021).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna l' Controparte_6 al pagamento, in favore del
[...] [...]
Controparte_10 della somma di € 70.246,40, oltre ad IVA ed
[...] interessi al tasso legale decorrenti dal 27.12.2017 e sino all'effettivo soddisfo;
2) compensa le spese del giudizio nella misura della metà e condanna l' Controparte_6
a rifondere al la
[...] Controparte_11 residua quota di un mezzo, che liquida per il primo grado
23 in euro 7.051,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, e per questo grado di appello nell'importo di euro
4.995,50 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%;
3) condanna a restituire ad Controparte_12 [...] le Controparte_6 maggiori somme da questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado rispetto a quanto dovuto in base alla presente sentenza, con interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso al saldo.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi
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