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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/11/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 695/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 695 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA RA, elettivamente domiciliato in VIA PORTO MANO N. 3/A,
OLBIA, presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti ORTU ELISA e BARAGLIU C.F._2
MARGHERITA, elettivamente domiciliata in VIA EROI DI PALABANDA N. 18,
OTTANA, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
L'Ill.mo Tribunale, verificata la regolarità formale e sostanziale degli accordi, voglia:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Budoni il 12.05.2018, Atto n. 4 p. 2 S A anno 2018, disponendo le conseguenti annotazioni presso l'Ufficiale di Stato Civile;
Pag. 1 di 9 - mantenere il precedente accordo di separazione, come risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto del 24.06.2025 iscritto a ruolo il 18.07.2025 alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Budoni (SS), frazione San Lorenzo via Carducci n 7. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere, con ciascuno di essi, rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative.
2) La casa familiare sita in Budoni, frazione San Lorenzo, via Manzoni 4, di Part proprietà del sig. , resterà nella esclusiva disponibilità di questi, atteso che la sig.ra ha già trasferito altrove il proprio domicilio. Pt_2
Part 3) Il potrà vedere e tenere con sé la minore in occasione dei suoi rientri in
Sardegna, generalmente due volte al mese, per periodi rispettivamente di 10 e 7 giorni, in cui potrà tenere ontinuativamente compresi i pernotti, salvo diverse esigenze Per_1 della bambina, in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con i propri impegni lavorativi e della madre. Con la Part precisazione che laddove il non possa trascorrere i predetti giorni con la minore in modo continuativo, dovrà indicare, preventivamente o comunque con congruo preavviso nonché contestualmente alla comunicazione delle date di permanenza in
Sardegna, le giornate esatte di esercizio del diritto di visita nonché di pernottamento presso di lui, anche tramite sms. Le giornate dovranno essere compatibili anche con gli impegni della madre.
4) Nei periodi di permanenza del padre in Sardegna tendenzialmente sarà Part ricompreso almeno un fine settimana. Il si impegna, non appena conoscerà i turni, a comunicare tempestivamente i periodi di rientro e permanenza in Sardegna e delle stesse dovrà indicare, contestualmente alla comunicazione del rientro, le giornate che intenderà trascorrere con previo accordo con la madre. Nella restante parte del Per_1
Part mese in cui il è a Milano, ovvero in caso di impossibilità del padre a rientrare in
Sardegna, la bambina trascorrerà con i nonni paterni due giorni alla settimana dal dopo
Pag. 2 di 9 scuola sino alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con gli impegni dei nonni e della madre. I due giorni alla settimana, anche in considerazione delle esigenze dei nonni, verranno decisi la settimana precedente. La sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque con Pt_2 congruo preavviso, eventuali variazioni degli accordi, sia in riferimento alla permanenza della bambina presso il padre ovvero i nonni paterni, sia in riferimento ai contatti telefonici (chiamate, videochiamate) tra padre e figlia. Resta inteso che le eventuali variazioni avranno carattere di eccezionalità e dovranno essere adeguatamente motivate.
5) Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori ossia: il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale o di Santo Stefano e Capodanno.
Poiché nell'anno decorso, ha trascorso le festività di Pasqua e Natale con il Per_1 padre e Lunedì dell'Angelo e Capodanno con la madre, si proseguirà, secondo la regola dell'alternanza, per l'anno venturo, di guisa che Pasqua e Natale saranno trascorsi con la Part madre, mentre Lunedì dell'Angelo e Capodanno con il padre, e così a seguire. si impegna ad organizzarsi e chiedere le ferie anticipatamente secondo questo criterio.
Ferma tale alternanza, comunque il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo che intercorrano diversi accordi tra i genitori, ovvero sempre ad anni alterni, tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali comprensivi del giorno della Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, salvo la facoltà dei genitori di concordare diversi orari e/o giorni.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre tre o quattro settimane, anche consecutive, in base alle esigenze della stessa, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori adotteranno, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
6) Il sig. verserà, entro il giorno 23 di ogni mese, al fine di Parte_1 contribuire al mantenimento della minore la somma pari ad € 350,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo approvato dal CNF. L'importo dell'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante bonifico/ricarica Postepay. A titolo esemplificativo si considerano
Pag. 3 di 9 comprese nell'assegno di mantenimento le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli quali alimenti, vestiario, materiale scolastico e di cancelleria, mensa scolastica, trasporto, medicinali da banco. Le spese straordinarie dovranno essere necessariamente concordate tra le parti. Trattasi di spese per far fronte ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo,
a titolo esemplificativo: spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, pre- scuola, dopo scuola, università; spese di natura ludica o parascolastica, ludoteca estiva, spese sportive, spese medico-sanitarie specialistiche. Ai fini del rimborso sarà necessarie esibire e consegnare copia delle ricevute all'altro genitore, anche mediante messaggio WhatsApp, il quale dovrà provvedere al rimborso entro il mese successivo all'esibizione. Part 7) La sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100% avendo il Pt_2 già rinunciato al suo 50%.
8) Durante la permanenza della minore presso ciascun genitore questi dovranno garantire i contatti telefonici della minore con l'altro genitore. In considerazione della Part tenera età della minore, al sig. verranno garantiti i contatti telefoni dal lunedì sino al venerdì dalle 17:30 sino alle 20:30, il martedì dopo le 19:00 sempre sino alle 20:30, per quanto riguarda il fine settimana non vi sono orari. Le stesse modalità di contatto telefonico saranno garantite alla sig.ra nei periodi di permanenza della piccola Pt_2 on il padre, anche in occasione dei rientri di questi in Sardegna. Per_1
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e per tale ragione rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento/divorzile.
10) Le parti dovranno comunicarsi, entro il termine di 30 giorni, l'eventuale cambio di residenza o domicilio. Resta inteso che quando il cambio di residenza coinvolga la figlia minore, questo dovrà essere comunicato dalla madre (quale genitore collocatario) al padre, con preavviso di almeno 30 giorni.
11) I ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di prestare il proprio consenso al rilascio, da parte delle autorità competenti e a beneficio dell'altro coniuge, del passaporto.
12) I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Pag. 4 di 9 13) I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione del decreto di omologa all'ufficio dello stato civile di Budoni, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2025 e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Budoni in data 12.5.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 2018; che dall'unione è nata in
Olbia il 6.7.2020 che la coppia si è separata legalmente con sentenza n. Per_2
55/2024 pubblicata il 31.1.2024, R.G. n. 1075/2023 emessa dal Tribunale Civile di
Nuoro; che da aprile 2024 si è trasferito a Milano dove lavora come Parte_1 vigile del fuoco e che da allora fa rientro in Sardegna circa due volte al mese;
che dalla data di separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non si è ricostituita;
che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 5 di 9 Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi e che la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Stante l'accordo delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 12.5.2018 in Budoni, trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Budoni al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Budoni (SS), frazione
San Lorenzo via Carducci n 7. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere, con ciascuno di essi, rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative;
4) prende atto che la casa familiare sita in Budoni, frazione San Lorenzo, via Part Manzoni 4, di proprietà del sig. , resterà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo, atteso che la sig.ra ha già trasferito altrove il proprio domicilio;
Pt_2
Pag. 6 di 9 5) dispone che possa vedere e tenere con sé la minore in occasione Parte_1 dei suoi rientri in Sardegna, generalmente due volte al mese, per periodi rispettivamente di 10 e 7 giorni, in cui potrà tenere ontinuativamente compresi i pernotti, salvo Per_1 diverse esigenze della bambina, in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con i propri impegni lavorativi e della madre. Part Con la precisazione che laddove il non possa trascorrere i predetti giorni con la minore in modo continuativo, dovrà indicare, preventivamente o comunque con congruo preavviso nonché contestualmente alla comunicazione delle date di permanenza in Sardegna, le giornate esatte di esercizio del diritto di visita nonché di pernottamento presso di lui, anche tramite sms. Le giornate dovranno essere compatibili anche con gli impegni della madre. Nei periodi di permanenza del padre in Sardegna Part tendenzialmente sarà ricompreso almeno un fine settimana;
prende atto che il signor si impegna, non appena conoscerà i turni, a comunicare tempestivamente i periodi di rientro e permanenza in Sardegna e delle stesse dovrà indicare, contestualmente alla comunicazione del rientro, le giornate che intenderà trascorrere con previo Per_1
Part accordo con la madre. Nella restante parte del mese in cui il è a Milano, ovvero in caso di impossibilità del padre a rientrare in Sardegna, la bambina trascorrerà con i nonni paterni due giorni alla settimana dal dopo scuola sino alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con gli impegni dei nonni e della madre. I due giorni alla settimana, anche in considerazione delle esigenze dei nonni, verranno decisi la settimana precedente. Prende atto altresì che la signora si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque con congruo preavviso, Pt_2 eventuali variazioni degli accordi, sia in riferimento alla permanenza della bambina presso il padre ovvero i nonni paterni, sia in riferimento ai contatti telefonici (chiamate, videochiamate) tra padre e figlia. Le eventuali variazioni avranno carattere di eccezionalità e dovranno essere adeguatamente motivate. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori ossia: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale o di Santo Stefano e Capodanno. Poiché nell'anno decorso a Per_1 trascorso le festività di Pasqua e Natale con il padre e Lunedì dell'Angelo e Capodanno con la madre, si proseguirà, secondo la regola dell'alternanza, per l'anno venturo, di guisa che Pasqua e Natale saranno trascorsi con la madre, mentre Lunedì dell'Angelo e Part Capodanno con il padre, e così a seguire. Il signor si impegna ad organizzarsi e chiedere le ferie anticipatamente secondo questo criterio. Ferma tale alternanza,
Pag. 7 di 9 comunque il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo che intercorrano diversi accordi tra i genitori, ovvero sempre ad anni alterni, tre giorni consecutivi durante le festività
Pasquali comprensivi del giorno della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, salvo la facoltà dei genitori di concordare diversi orari e/o giorni. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre tre o quattro settimane, anche consecutive, in base alle esigenze della stessa, salvo diverso accordo tra le parti;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia tramite il versamento, entro il giorno 23 di ogni mese, della somma pari ad €
350,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo approvato dal CNF. L'importo dell'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante bonifico/ricarica Postepay. Le spese straordinarie dovranno essere necessariamente concordate tra le parti. Ai fini del rimborso sarà necessarie esibire e consegnare copia delle ricevute all'altro genitore, anche mediante messaggio WhatsApp, il quale dovrà provvedere al rimborso entro il mese successivo all'esibizione;
9) prende atto che la signora percepirà l'assegno unico nella misura del Pt_2
Part 100% avendo il già rinunciato al suo 50%;
10) prende atto che durante la permanenza della minore presso ciascun genitore questi dovranno garantire i contatti telefonici della minore con l'altro genitore. In Part considerazione della tenera età della minore, al sig. verranno garantiti i contatti telefoni dal lunedì sino al venerdì dalle 17:30 sino alle 20:30, il martedì dopo le 19:00 sempre sino alle 20:30, per quanto riguarda il fine settimana non vi sono orari. Le stesse modalità di contatto telefonico saranno garantite alla sig.ra nei periodi di Pt_2 permanenza della piccola on il padre, anche in occasione dei rientri di questi in Per_1
Sardegna;
11) prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e che per tale ragione rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
12) prende atto che le parti dovranno comunicarsi, entro il termine di 30 giorni,
l'eventuale cambio di residenza o domicilio. Resta inteso che quando il cambio di residenza coinvolga la figlia minore, questo dovrà essere comunicato dalla madre (quale genitore collocatario) al padre, con preavviso di almeno 30 giorni;
Pag. 8 di 9 13) prende atto che le parti dichiarano, sin d'ora, di prestare il proprio consenso al rilascio, da parte delle autorità competenti e a beneficio dell'altro coniuge, del passaporto;
14) prende atto che le parti con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 695 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA RA, elettivamente domiciliato in VIA PORTO MANO N. 3/A,
OLBIA, presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti ORTU ELISA e BARAGLIU C.F._2
MARGHERITA, elettivamente domiciliata in VIA EROI DI PALABANDA N. 18,
OTTANA, presso lo studio dei difensori;
RICORRENTI con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
L'Ill.mo Tribunale, verificata la regolarità formale e sostanziale degli accordi, voglia:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Budoni il 12.05.2018, Atto n. 4 p. 2 S A anno 2018, disponendo le conseguenti annotazioni presso l'Ufficiale di Stato Civile;
Pag. 1 di 9 - mantenere il precedente accordo di separazione, come risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto del 24.06.2025 iscritto a ruolo il 18.07.2025 alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Budoni (SS), frazione San Lorenzo via Carducci n 7. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere, con ciascuno di essi, rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative.
2) La casa familiare sita in Budoni, frazione San Lorenzo, via Manzoni 4, di Part proprietà del sig. , resterà nella esclusiva disponibilità di questi, atteso che la sig.ra ha già trasferito altrove il proprio domicilio. Pt_2
Part 3) Il potrà vedere e tenere con sé la minore in occasione dei suoi rientri in
Sardegna, generalmente due volte al mese, per periodi rispettivamente di 10 e 7 giorni, in cui potrà tenere ontinuativamente compresi i pernotti, salvo diverse esigenze Per_1 della bambina, in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con i propri impegni lavorativi e della madre. Con la Part precisazione che laddove il non possa trascorrere i predetti giorni con la minore in modo continuativo, dovrà indicare, preventivamente o comunque con congruo preavviso nonché contestualmente alla comunicazione delle date di permanenza in
Sardegna, le giornate esatte di esercizio del diritto di visita nonché di pernottamento presso di lui, anche tramite sms. Le giornate dovranno essere compatibili anche con gli impegni della madre.
4) Nei periodi di permanenza del padre in Sardegna tendenzialmente sarà Part ricompreso almeno un fine settimana. Il si impegna, non appena conoscerà i turni, a comunicare tempestivamente i periodi di rientro e permanenza in Sardegna e delle stesse dovrà indicare, contestualmente alla comunicazione del rientro, le giornate che intenderà trascorrere con previo accordo con la madre. Nella restante parte del Per_1
Part mese in cui il è a Milano, ovvero in caso di impossibilità del padre a rientrare in
Sardegna, la bambina trascorrerà con i nonni paterni due giorni alla settimana dal dopo
Pag. 2 di 9 scuola sino alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con gli impegni dei nonni e della madre. I due giorni alla settimana, anche in considerazione delle esigenze dei nonni, verranno decisi la settimana precedente. La sig.ra si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque con Pt_2 congruo preavviso, eventuali variazioni degli accordi, sia in riferimento alla permanenza della bambina presso il padre ovvero i nonni paterni, sia in riferimento ai contatti telefonici (chiamate, videochiamate) tra padre e figlia. Resta inteso che le eventuali variazioni avranno carattere di eccezionalità e dovranno essere adeguatamente motivate.
5) Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori ossia: il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale o di Santo Stefano e Capodanno.
Poiché nell'anno decorso, ha trascorso le festività di Pasqua e Natale con il Per_1 padre e Lunedì dell'Angelo e Capodanno con la madre, si proseguirà, secondo la regola dell'alternanza, per l'anno venturo, di guisa che Pasqua e Natale saranno trascorsi con la Part madre, mentre Lunedì dell'Angelo e Capodanno con il padre, e così a seguire. si impegna ad organizzarsi e chiedere le ferie anticipatamente secondo questo criterio.
Ferma tale alternanza, comunque il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo che intercorrano diversi accordi tra i genitori, ovvero sempre ad anni alterni, tre giorni consecutivi durante le festività Pasquali comprensivi del giorno della Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo, salvo la facoltà dei genitori di concordare diversi orari e/o giorni.
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre tre o quattro settimane, anche consecutive, in base alle esigenze della stessa, salvo diverso accordo tra le parti. I genitori adotteranno, consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
6) Il sig. verserà, entro il giorno 23 di ogni mese, al fine di Parte_1 contribuire al mantenimento della minore la somma pari ad € 350,00 mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie secondo protocollo approvato dal CNF. L'importo dell'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante bonifico/ricarica Postepay. A titolo esemplificativo si considerano
Pag. 3 di 9 comprese nell'assegno di mantenimento le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli quali alimenti, vestiario, materiale scolastico e di cancelleria, mensa scolastica, trasporto, medicinali da banco. Le spese straordinarie dovranno essere necessariamente concordate tra le parti. Trattasi di spese per far fronte ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo,
a titolo esemplificativo: spese scolastiche quali iscrizioni e rette di scuole private, pre- scuola, dopo scuola, università; spese di natura ludica o parascolastica, ludoteca estiva, spese sportive, spese medico-sanitarie specialistiche. Ai fini del rimborso sarà necessarie esibire e consegnare copia delle ricevute all'altro genitore, anche mediante messaggio WhatsApp, il quale dovrà provvedere al rimborso entro il mese successivo all'esibizione. Part 7) La sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100% avendo il Pt_2 già rinunciato al suo 50%.
8) Durante la permanenza della minore presso ciascun genitore questi dovranno garantire i contatti telefonici della minore con l'altro genitore. In considerazione della Part tenera età della minore, al sig. verranno garantiti i contatti telefoni dal lunedì sino al venerdì dalle 17:30 sino alle 20:30, il martedì dopo le 19:00 sempre sino alle 20:30, per quanto riguarda il fine settimana non vi sono orari. Le stesse modalità di contatto telefonico saranno garantite alla sig.ra nei periodi di permanenza della piccola Pt_2 on il padre, anche in occasione dei rientri di questi in Sardegna. Per_1
9) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e per tale ragione rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento/divorzile.
10) Le parti dovranno comunicarsi, entro il termine di 30 giorni, l'eventuale cambio di residenza o domicilio. Resta inteso che quando il cambio di residenza coinvolga la figlia minore, questo dovrà essere comunicato dalla madre (quale genitore collocatario) al padre, con preavviso di almeno 30 giorni.
11) I ricorrenti dichiarano, sin d'ora, di prestare il proprio consenso al rilascio, da parte delle autorità competenti e a beneficio dell'altro coniuge, del passaporto.
12) I ricorrenti dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Pag. 4 di 9 13) I ricorrenti chiedono di disporre la trasmissione del decreto di omologa all'ufficio dello stato civile di Budoni, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
14) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
- V° esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2025 e hanno esposto Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Budoni in data 12.5.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 2018; che dall'unione è nata in
Olbia il 6.7.2020 che la coppia si è separata legalmente con sentenza n. Per_2
55/2024 pubblicata il 31.1.2024, R.G. n. 1075/2023 emessa dal Tribunale Civile di
Nuoro; che da aprile 2024 si è trasferito a Milano dove lavora come Parte_1 vigile del fuoco e che da allora fa rientro in Sardegna circa due volte al mese;
che dalla data di separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non si è ricostituita;
che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti la figlia minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 5 di 9 Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi e che la sentenza di separazione è passata in giudicato.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione della figlia minore sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Stante l'accordo delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 12.5.2018 in Budoni, trascritto nel registro degli atti Parte_1 Parte_2 di matrimonio del Comune di Budoni al n. 4, Parte 2, Serie A, dell'anno 2018;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Budoni (SS), frazione
San Lorenzo via Carducci n 7. La minore dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenere, con ciascuno di essi, rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi. Entrambi i genitori adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e le attività sportive e ricreative;
4) prende atto che la casa familiare sita in Budoni, frazione San Lorenzo, via Part Manzoni 4, di proprietà del sig. , resterà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo, atteso che la sig.ra ha già trasferito altrove il proprio domicilio;
Pt_2
Pag. 6 di 9 5) dispone che possa vedere e tenere con sé la minore in occasione Parte_1 dei suoi rientri in Sardegna, generalmente due volte al mese, per periodi rispettivamente di 10 e 7 giorni, in cui potrà tenere ontinuativamente compresi i pernotti, salvo Per_1 diverse esigenze della bambina, in ogni caso compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con i propri impegni lavorativi e della madre. Part Con la precisazione che laddove il non possa trascorrere i predetti giorni con la minore in modo continuativo, dovrà indicare, preventivamente o comunque con congruo preavviso nonché contestualmente alla comunicazione delle date di permanenza in Sardegna, le giornate esatte di esercizio del diritto di visita nonché di pernottamento presso di lui, anche tramite sms. Le giornate dovranno essere compatibili anche con gli impegni della madre. Nei periodi di permanenza del padre in Sardegna Part tendenzialmente sarà ricompreso almeno un fine settimana;
prende atto che il signor si impegna, non appena conoscerà i turni, a comunicare tempestivamente i periodi di rientro e permanenza in Sardegna e delle stesse dovrà indicare, contestualmente alla comunicazione del rientro, le giornate che intenderà trascorrere con previo Per_1
Part accordo con la madre. Nella restante parte del mese in cui il è a Milano, ovvero in caso di impossibilità del padre a rientrare in Sardegna, la bambina trascorrerà con i nonni paterni due giorni alla settimana dal dopo scuola sino alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della minore ovvero con gli impegni dei nonni e della madre. I due giorni alla settimana, anche in considerazione delle esigenze dei nonni, verranno decisi la settimana precedente. Prende atto altresì che la signora si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque con congruo preavviso, Pt_2 eventuali variazioni degli accordi, sia in riferimento alla permanenza della bambina presso il padre ovvero i nonni paterni, sia in riferimento ai contatti telefonici (chiamate, videochiamate) tra padre e figlia. Le eventuali variazioni avranno carattere di eccezionalità e dovranno essere adeguatamente motivate. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori ossia: il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e il giorno di Natale o di Santo Stefano e Capodanno. Poiché nell'anno decorso a Per_1 trascorso le festività di Pasqua e Natale con il padre e Lunedì dell'Angelo e Capodanno con la madre, si proseguirà, secondo la regola dell'alternanza, per l'anno venturo, di guisa che Pasqua e Natale saranno trascorsi con la madre, mentre Lunedì dell'Angelo e Part Capodanno con il padre, e così a seguire. Il signor si impegna ad organizzarsi e chiedere le ferie anticipatamente secondo questo criterio. Ferma tale alternanza,
Pag. 7 di 9 comunque il padre potrà tenere con sé la figlia ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo che intercorrano diversi accordi tra i genitori, ovvero sempre ad anni alterni, tre giorni consecutivi durante le festività
Pasquali comprensivi del giorno della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, salvo la facoltà dei genitori di concordare diversi orari e/o giorni. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre tre o quattro settimane, anche consecutive, in base alle esigenze della stessa, salvo diverso accordo tra le parti;
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 figlia tramite il versamento, entro il giorno 23 di ogni mese, della somma pari ad €
350,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo approvato dal CNF. L'importo dell'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante bonifico/ricarica Postepay. Le spese straordinarie dovranno essere necessariamente concordate tra le parti. Ai fini del rimborso sarà necessarie esibire e consegnare copia delle ricevute all'altro genitore, anche mediante messaggio WhatsApp, il quale dovrà provvedere al rimborso entro il mese successivo all'esibizione;
9) prende atto che la signora percepirà l'assegno unico nella misura del Pt_2
Part 100% avendo il già rinunciato al suo 50%;
10) prende atto che durante la permanenza della minore presso ciascun genitore questi dovranno garantire i contatti telefonici della minore con l'altro genitore. In Part considerazione della tenera età della minore, al sig. verranno garantiti i contatti telefoni dal lunedì sino al venerdì dalle 17:30 sino alle 20:30, il martedì dopo le 19:00 sempre sino alle 20:30, per quanto riguarda il fine settimana non vi sono orari. Le stesse modalità di contatto telefonico saranno garantite alla sig.ra nei periodi di Pt_2 permanenza della piccola on il padre, anche in occasione dei rientri di questi in Per_1
Sardegna;
11) prende atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e che per tale ragione rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
12) prende atto che le parti dovranno comunicarsi, entro il termine di 30 giorni,
l'eventuale cambio di residenza o domicilio. Resta inteso che quando il cambio di residenza coinvolga la figlia minore, questo dovrà essere comunicato dalla madre (quale genitore collocatario) al padre, con preavviso di almeno 30 giorni;
Pag. 8 di 9 13) prende atto che le parti dichiarano, sin d'ora, di prestare il proprio consenso al rilascio, da parte delle autorità competenti e a beneficio dell'altro coniuge, del passaporto;
14) prende atto che le parti con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
15) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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