Articolo 37 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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22 agosto 1907
Art. 37.

Nel bilancio del Ministero d'agricoltura e' stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 25,000, di cui al n. 9 della tabella A, annessa alla presente legge, per sussidi e premi:

a) ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori a 15 ettari;

b) agli enfiteuti che compiano felicemente opere di bonificamento agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provviste d'acqua potabile;

c) ai coloni che si stabiliscano con dimora fissa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni;

d) alle cooperative che eseguiscano opere di bonificamento e di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati;

e) per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi piu' adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti culturali.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907