Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 894/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
hanno pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso da
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI TOMMASO, Parte_1
presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo
- ricorrente –
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. CRACCO LORENZA come CP_1
in atti, presso la stessa elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di risposta
- resistente -
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: separazione giudiziale
Per entrambe le parti congiuntamente:
“Riguardo alle modalità di affidamento e visita del minore Per_1
vengono tenute ferme quelle di cui all'ordinanza di data 26.6.24
salvo prevedere nella settimana in cui il minore rimane con la madre il fine settimana la possibilità per il padre di tenerlo tre pomeriggi alla settimana che in uno di essi il minore rimarrà a pernottare con il padre che lo riporterà il mattino successivo direttamente a scuola. Nei fine settimana in cui il minore rimarrà
con il padre questi lo andrà a prendere il venerdì dall'uscita da scuola e lo riporterà la domenica sera.
Rimane inoltre confermato l'obbligo in capo al sig. di versare CP_1
un contributo mensile al mantenimento del figlio minore alla madre di 300,00 euro.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 16.1.2024 la ricorrente
[...]
esponeva che in data 12.4.2014 aveva contratto matrimonio Parte_1
a Teverola, con rito concordatario, con trascritto CP_1
nel registro atti di matrimonio alla parte II, serie B, n. 3,
dell'anno 2014 del Comune di Scorzè; che dalla loro unione era nato in data 10.09.2020 il figlio minorenne . Persona_2
Tanto premesso, la ricorrente proponeva ricorso per ottenere la pronuncia della separazione giudiziale dal coniuge e chiedeva:
“
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione
personale dei coniugi e in relazione Parte_1 CP_1 al matrimonio concordatario contratto in data 12.04.2014, con
addebito al marito responsabile della crisi coniugale.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del
reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza
ove riterrà più opportuno.
3. Il figlio minore verrà affidato Persona_2
congiuntamente a entrambi i genitori che provvederanno
all'istruzione e all'educazione attuando ogni decisione nel
preminente interesse dello stesso.
4. Stabilire che il figlio minore venga Persona_2
affidato ad entrambi i genitori in via condivisa con collocazione
prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in Scorzè (VE),
via IV Novembre n. 7 int. 3, ove manterrà altresì la propria
residenza anagrafica, e che entrambi i genitori esercitino
congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune
accordo le decisioni di maggior interesse relativamente
all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi
bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed
aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità
genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5. Conseguentemente stabilire che la predetta casa coniugale sita
in Scorzè (VE), via IV Novembre, 7 int. 3, di proprietà esclusiva
del marito venga assegnata alla moglie CP_1 Per_2 Pt_1
, genitore collocatario del figlio minore, con i relativi arredi
[...]
e corredi, e con obbligo per il sig. di lasciar la CP_1 stessa nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che
il Tribunale stesso stabilirà, asportando i propri beni personali.
6. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio
[...]
, e in ragione delle circostanze menzionate, il padre Persona_2
corrisponderà alla madre l'importo mensile di euro CP_1
400,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo
bonifico bancario, oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte
dal SSN, quelle scolastiche ed extrascolastiche sostenute
nell'interesse del figlio. I coniugi seguiranno il seguente schema:
a) spese per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri
scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno, tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, costo per
il trasporto pubblico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci
prescritti a eccezione di quelli da banco, spese per interventi
chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di
trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori,
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo
e gruppo estivo. Dette spese dovranno essere debitamente
documentate.
b) spese subordinate al consenso di entrambi i coniugi.
c) Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni,
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del
conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli
esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori
sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di
baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba
coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di
studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
d) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i
genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi
di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento
della patente presso autoscuola private;
e) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura
e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica;
f) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese
odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN,
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche
o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite
specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti
dedicati ai figli. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di
una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà
manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati
al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita
motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà
inteso come assenso alla richiesta.
7. Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere il figlio
quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di
questo e salvo il necessario preavviso e coordinamento e comunque
secondo i periodi di seguito indicati che si riconoscono quale
contenuto minimo del diritto di visita:
- due pomeriggi alla settimana con pernotto sino al giorno successivo
quando non ha il minore al weekend, un pomeriggio alla settimana con
pernotto sino al giorno successivo nell'altra settimana;
- i weekend a settimane alterne da venerdì pomeriggio (ovvero dal
termine della scuola) sino a domenica alle ore 21,00;
- nel rispetto del principio dell'alternanza, in modo che i figli
possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta
con uno, un'altra volta con l'altro genitore, un periodo di sette
giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie
comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno e di tre giorni,
anche non consecutivi, durante le festività pasquali comprendenti ad
anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo; seguendo il criterio
dell'alternanza per tutte le altre festività durante l'anno;
- nel periodo estivo entrambi i genitori potranno trascorrere un
periodo di 15 giorni di vacanza, anche non continuativi, che verranno comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno trenta giorni.
Si precisa che durante il periodo in cui i minori trascorreranno
tali vacanze con la madre, le visite paterne saranno sospese”.
Si costituiva il , che, pur aderendo alla domanda CP_1
diretta alla pronuncia di separazione giudiziale, contestava i fatti come dedotti da controparte e chiedeva:
“in via principale: ➢ Disporre che il figlio sia collocato
prevalentemente presso il padre e che la madre abbia facoltà di
tenerlo con sé:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al
lunedì mattina con accompagnamento a scuola,
- nelle settimane in cui il week-end è di spettanza paterna, il
mercoledì dall'uscita da scuola ed il giovedì sera con
accompagnamento a scuola il venerdì mattina,
- nelle settimane in cui il week-end è di spettanza materna, il
mercoledì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola il
giovedì mattina;
➢ Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio
mediante il versamento al padre, entro il giorno 5 di ogni mese,
dell'importo di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo
gli indici ISTAT;
In via subordinata: ➢ Disporre che il figlio minore trascorra a
settimane alterne l'intera settimana con ciascun genitore,
➢ Disporre che il padre e la madre provvedano al mantenimento diretto
del figlio nei tempi di permanenza degli stessi presso di loro;
6) Disporre in ogni caso che entrambi i genitori contribuiscano al
pagamento delle spese straordinarie afferenti i figli nella misura
del 50%, così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di
Venezia”.
Fissata con decreto del 19.01.2024 l'udienza del 03.04.2024 per la comparizione delle parti, queste comparivano dinnanzi al Giudice
il 19.06.2024, a seguito del rinvio disposto con decreto del
19.03.2024. In tale sede, dato atto l'esito negativo del tentativo di riconciliazione, il Giudice si riservava e con successiva ordinanza del 26.06.2024 emetteva i provvedimenti provvisori e disponeva sulle istanze istruttorie formulate, ammettendo la prova per testimoni richiesta dalla ricorrente. All'udienza del
19.11.2024, fissata per l'incombente, il Giudice, preso atto che parte ricorrente intendeva rinunciare alla richiesta di addebito,
disponeva non procedersi all'audizione del testimone e, raccolta la volontà dei coniugi di trovare un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione, trascriveva nel relativo verbale l'accordo come esposto dalle parti. Conseguentemente, avendo i rispettivi procuratori delle parti concluso concordemente secondo l'accodo raggiunto e rinunciato ai termini delle memorie di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di separazione alle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 19.11.2024 merita di essere accolta. Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile. I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare, le quali,
in assenza di profili d'illegittimità, vanno recepite non emergendo ragioni ostative. In particolare, le condizioni relative al figlio minorenne sono conformi alle norme di cui agli artt. 337 bis e ss c.c., coerenti rispetto all'interesse materiale e morale dello stesso, nonché adeguate in relazione all'età.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia, II sezione civile,
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così
decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Scorzè di annotare la presente sentenza nei registri dello Stato civile (atto di matrimonio alla parte II, serie B, n. 3, dell'anno 2014);
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente di seguito riportate:
- il figlio minore , nato il [...], è affidato in forma Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre nella casa coniugale (di proprietà esclusiva del marito);
il piano di frequentazione con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, sarà così strutturato:
✓ durante la settimana, dal lunedì al venerdì rimarrà con Per_2
il papà per tre pomeriggi alla settimana, nei fine settimana in cui rimarrà con la madre, dall'uscita della scuola materna fino alle 21,
consumando la cena con il padre, e, in uno di essi, il minore rimarrà
a pernottare con il padre che lo riporterà il mattino successivo direttamente a scuola;
per due pomeriggi nella settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il padre. Nei fine settimana in cui il minore rimarrà con il padre questi lo andrà a prendere il venerdì dall'uscita da scuola e lo riporterà la domenica sera;
✓ durante le vacanze natalizie ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con il bambino, alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di Capodanno, precisando che trascorrerà con ciascun genitore la vigilia o il giorno di Natale ad anni alterni;
✓ durante le vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere tre giorni con il bambino alternando di anno in anno il giorno di Pasqua
e il lunedì in Albis;
✓ durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
✓ in alternanza eventuali ponti scolastici come da calendario scolastico della Regione Veneto;
✓ ciascun genitore avrà con sé il figlio nel giorno del suo compleanno (intendendosi quello del genitore) e i genitori avranno con sé il figlio in modo alternato (a pranzo e a cena) nel giorno del compleanno di quest'ultimo;
- la casa coniugale viene assegnata alla madre, con la quale vivrà
il minore, salvo che i coniugi si accordino per la sua vendita;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo di questo Tribunale;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 18.12.24
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero