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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/09/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2813/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Marzia Di Bari Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. TROTTA Parte_1
ALFREDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv.to SISTI SILVIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “I Sigg. e provvederanno Parte_1 Controparte_1 autonomamente al proprio mantenimento non sussistendo in capo a nessuno di loro, per le ragioni di cui in premessa, il diritto a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile. Con vittoria di spese.”
Per parte resistente: “Respingere, per le motivazioni addotte in premessa, la richiesta avanzata dal Sig. e per l'effetto porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
, quale assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00, annualmente Controparte_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/12/2022 ha chiesto che il Tribunale pronunci lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in CIVITELLA D'AGLIANO (VT) il 26.7.2015, con
, esponendo che dall'unione non sono nati figli, deducendo di Controparte_1 vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza del 328/2022 divenuta definitiva, con la quale è stata respinta la domanda di addebito formulata dalla odierna resistente, ed è stato posto a carico del assegno di mantenimento per Pt_1 la coniuge separata di € 150,00 mensili (oltre ISTAT annuale). Il ricorrente allegando il miglioramento della situazione economica della resistente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio con revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della stessa;
con vittoria di spese.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma chiedendo venisse posto a carico della controparte assegno divorzile di € 150,00 mensili, con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale le parti hanno dichiarato: il ricorrente di dimorare in immobile di proprietà dei genitori, di percepire come bracciante agricolo, reddito mensile netto di euro intorno ai 1.000 euro, di non avere proprietà immobiliari;
la resistente di dimorare in casa popolare assegnata alla stessa con canone di 129 euro, di essere disoccupata percependo NASPI di 500 euro, di non avere proprietà immobiliari né risparmi, di essere gravata della rata per l'acquisto di automobile per euro
155 mensili, asseritamente pagata con l'aiuto dei familiari. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando i provvedimenti della separazione, no rilevando sostanziali modifiche della situazione di fatto rispetto alla data di emissione della sentenza di separazione, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
Dinanzi al Giudice Istruttore parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, cui non si è opposta la parte resistente;
all'udienza del 05/06/2023 le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio. Con sentenza parziale n. 467/2023 è stato pronuncio lo scioglimento del matrimonio tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Nel corso del giudizio sono state ammesse le prove, disposto l'interrogatorio formale della resistente ed escussa una teste (attuale compagna convivente del ricorrente) sulle circostanze ammesse, sono stati acquisiti i documenti depositati dalle parti.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Dato atto che con sentenza parziale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti deve essere decisa la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, ed al cui accoglimento il ricorrente si è opposto.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, occorre richiamare i contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile. Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Date tali premesse, nella concreta applicazione di questi principi occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale degli ex-coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Nella sentenza n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte ha sintetizzato i contenuti della decisione delle Sezioni Unite precisando che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi ala comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Il nel corso del giudizio ha modificato la propria attività lavorativa percependo i seguenti Pt_1 redditi:
dichiarazione dei redditi 730/2023 reddito complessivo € 9.854 all'attualità ha dichiarato di aver cambiato lavoro percependo redditi pari a circa € 1400 netti mensili (come desumibile dall'esame dei conti correnti in atti).
Durante la vita matrimoniale il ricorrente era proprietario di un immobile alienato il 7.10.2022 per corrispettivo di € 50.000,00. Il ricorrente ha riferito di aver restituito tale somma ai genitori, che avrebbero sostenuto l'acquisto, anche se tale circostanza risulta smentita dalla movimentazione bancaria e dall'acquisto di titoli e di polizze per circa € 40.000 nel 2023 (cfr. conti correnti in atti), tuttavia occorre rilevare che, come provato dal deposito dell'atto di acquisto, l'immobile è stato acquistato dal ricorrente il 2.7.2015, in data antecedente alla celebrazione del matrimonio avvenuta in data 26.7.2015, conseguentemente risulta essere stato acquistato con le sole disponibilità del ricorrente senza alcun contributo economico, ovvero di apporto derivante dalla camune vita matrimoniale, per l'acquisto da parte della resistente. Tale circostanza impedisce di considerare l'importo ricevuto quale corrispettivo della vendita dell'immobile come disponibilità patrimoniale della quale possa tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non avendo al resistente (alla luce della breve durata del matrimonio pari a circa tre anni) contribuito all'acquisto del bene. Il ricorrente, non ha costi abitativi per locazione risiedendo attualmente in immobile di proprietà della famiglia della compagna (cfr. dichiarazioni rese dalla stessa escussa come teste). Nel corso del procedimento dalla nuova unione è nata la figlia minore del ricorrente, al cui mantenimento lo stesso deve partecipare pro quota insieme con la compagna (che come dalla stessa dichiarato nel corso della testimonianza svolge attività lavorativa come parrucchiera).
La resistente nel corso del matrimonio svolgeva attività lavorativa precaria di commessa (con redditi oscillanti come si legge nella sentenza di separazione in atti da € 700 ad € 1000 mensili), nel corso del presente giudizio ha prima percepito NASPI, poi ha concluso contratto di lavoro come pulitrice part time (per 20 ore settimanali) con reddito di circa € 500 mensili. Risiede in immobile per CP_2 il quale ha dichiarato di corrispondere corrisponde canone di € 129; quanto al canone di locazione deve rilevarsi che nel contratto in atti emerge canone di € 35,00, pertanto deve ritenersi che la somma indicata dalla resistente sia comprensiva di ulteriori oneri (quali ad esempio utenze, condominio etc., oneri gravanti anche sulla controparte e dei quali occorre tenere conto nel verificare lo squilibrio reddituale),elemento desumibile anche dalla variabilità delle somme pagate (cfr. rivenute di pagamento in atti che recano importi variabili oscillanti tra € 120/140) incompatibili con il canone di locazione che seppur rivalutato è comunque un importo fisso mensile. Non ha risparmi, ha esposizione debitoria per l'acquisto di autovettura sostenuta con ausilio dei familiari;
ha affermato di avere costi per raggiungere il luogo di lavoro. Dall'istruttoria espletata non è emersa prova di alcuna convivenza more uxorio della resistente.
Da quanto sopra riportato considerando gli oneri a carico del ricorrente per il mantenimento pro quota della figlia minore nata dalla nuova unione, emerge un modesto squilibrio tra i redditi delle parti.
La ricorrente formula la richiesta di assegno divorzile in funzione assistenziale, non avendo allegato alcun considerevole contributo alla formazione del patrimonio o della posizione lavorativa dell'ex coniuge, anche in considerazione della breve durata del matrimonio protrattosi per meno di tre anni, dal luglio del 2015 data della celebrazione, al 2 maggio 2018 data di presentazione della domanda di separazione, matrimonio celebrato quando le parti, per età, avevano compiuto il percorso formativo e di inserimento nel mondo del lavoro (avendo il marito 35 anni e la moglie 39 anni).
In tema di assegno divorzile, richiesto in funzione assistenziale, la più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha affermato (ord. n. 9144 del 31/03/2023): “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.
Nel caso di specie la resistente, sulla quale gravava il relativo onere della prova, non ha provato che la sussistenza del seppur limitato squilibrio reddituale dipenda dalle scelte congiunte adottate durante il breve matrimonio. All'attualità la resistente risulta addetta in una società di pulizie con contratto a tempo parziale, ed impegno lavorativo per sole 20 ore settimanali (cfr. contratto di lavoro in atti), e non ha provato di essersi attivata per aumentare il monte ore lavorative, ovvero per reperire ulteriori attività, non essendo di ostacolo rispetto al possibile aumento delle ore lavorative, né l'età della resistente, né di lei condizione di salute.
Per quanto esposto la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente deve essere respinta, con conseguente revoca del provvedimento presidenziale che ha posto a carico del ricorrente assegno di mantenimento. La revoca del contributo al mantenimento della resistente decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, momento in cui venendo meno il vincolo matrimoniale cessano di sussistere i diversi presupposti normativamente previsti per l'assegno di mantenimento (cfr. art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74). La materia trattata, con necessario intervento giudiziale per l'emissione di sentenza di scioglimento del vincolo, e per verificare le reali condizioni economico patrimoniali delle parti al fine di valutare la domanda di assegno divorzile, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 467/2023 è stata emessa sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, così dispone: Controparte_1
-rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, con revoca del contributo al mantenimento gravante sul ricorrente in forza dei provvedimenti presidenziali, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 467/2023 di scioglimento del matrimonio;
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
. Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Marzia Di Bari Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2813/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. TROTTA Parte_1
ALFREDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'avv.to SISTI SILVIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: “I Sigg. e provvederanno Parte_1 Controparte_1 autonomamente al proprio mantenimento non sussistendo in capo a nessuno di loro, per le ragioni di cui in premessa, il diritto a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile. Con vittoria di spese.”
Per parte resistente: “Respingere, per le motivazioni addotte in premessa, la richiesta avanzata dal Sig. e per l'effetto porre a suo carico l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Parte_1
, quale assegno divorzile, la somma mensile di € 150,00, annualmente Controparte_1 rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di onorari, competenze e spese di giudizio.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/12/2022 ha chiesto che il Tribunale pronunci lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in CIVITELLA D'AGLIANO (VT) il 26.7.2015, con
, esponendo che dall'unione non sono nati figli, deducendo di Controparte_1 vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale, pronunciata con sentenza del 328/2022 divenuta definitiva, con la quale è stata respinta la domanda di addebito formulata dalla odierna resistente, ed è stato posto a carico del assegno di mantenimento per Pt_1 la coniuge separata di € 150,00 mensili (oltre ISTAT annuale). Il ricorrente allegando il miglioramento della situazione economica della resistente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio con revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della stessa;
con vittoria di spese.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, sussistendone i presupposti, ma chiedendo venisse posto a carico della controparte assegno divorzile di € 150,00 mensili, con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale le parti hanno dichiarato: il ricorrente di dimorare in immobile di proprietà dei genitori, di percepire come bracciante agricolo, reddito mensile netto di euro intorno ai 1.000 euro, di non avere proprietà immobiliari;
la resistente di dimorare in casa popolare assegnata alla stessa con canone di 129 euro, di essere disoccupata percependo NASPI di 500 euro, di non avere proprietà immobiliari né risparmi, di essere gravata della rata per l'acquisto di automobile per euro
155 mensili, asseritamente pagata con l'aiuto dei familiari. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando i provvedimenti della separazione, no rilevando sostanziali modifiche della situazione di fatto rispetto alla data di emissione della sentenza di separazione, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
Dinanzi al Giudice Istruttore parte ricorrente ha ribadito la domanda divorzile, cui non si è opposta la parte resistente;
all'udienza del 05/06/2023 le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio. Con sentenza parziale n. 467/2023 è stato pronuncio lo scioglimento del matrimonio tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio per la definizione della domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Nel corso del giudizio sono state ammesse le prove, disposto l'interrogatorio formale della resistente ed escussa una teste (attuale compagna convivente del ricorrente) sulle circostanze ammesse, sono stati acquisiti i documenti depositati dalle parti.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe concedendo termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Dato atto che con sentenza parziale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti deve essere decisa la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, ed al cui accoglimento il ricorrente si è opposto.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, occorre richiamare i contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile. Nella richiamata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo-perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Date tali premesse, nella concreta applicazione di questi principi occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale degli ex-coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”. Nella sentenza n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte ha sintetizzato i contenuti della decisione delle Sezioni Unite precisando che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi ala comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Il nel corso del giudizio ha modificato la propria attività lavorativa percependo i seguenti Pt_1 redditi:
dichiarazione dei redditi 730/2023 reddito complessivo € 9.854 all'attualità ha dichiarato di aver cambiato lavoro percependo redditi pari a circa € 1400 netti mensili (come desumibile dall'esame dei conti correnti in atti).
Durante la vita matrimoniale il ricorrente era proprietario di un immobile alienato il 7.10.2022 per corrispettivo di € 50.000,00. Il ricorrente ha riferito di aver restituito tale somma ai genitori, che avrebbero sostenuto l'acquisto, anche se tale circostanza risulta smentita dalla movimentazione bancaria e dall'acquisto di titoli e di polizze per circa € 40.000 nel 2023 (cfr. conti correnti in atti), tuttavia occorre rilevare che, come provato dal deposito dell'atto di acquisto, l'immobile è stato acquistato dal ricorrente il 2.7.2015, in data antecedente alla celebrazione del matrimonio avvenuta in data 26.7.2015, conseguentemente risulta essere stato acquistato con le sole disponibilità del ricorrente senza alcun contributo economico, ovvero di apporto derivante dalla camune vita matrimoniale, per l'acquisto da parte della resistente. Tale circostanza impedisce di considerare l'importo ricevuto quale corrispettivo della vendita dell'immobile come disponibilità patrimoniale della quale possa tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non avendo al resistente (alla luce della breve durata del matrimonio pari a circa tre anni) contribuito all'acquisto del bene. Il ricorrente, non ha costi abitativi per locazione risiedendo attualmente in immobile di proprietà della famiglia della compagna (cfr. dichiarazioni rese dalla stessa escussa come teste). Nel corso del procedimento dalla nuova unione è nata la figlia minore del ricorrente, al cui mantenimento lo stesso deve partecipare pro quota insieme con la compagna (che come dalla stessa dichiarato nel corso della testimonianza svolge attività lavorativa come parrucchiera).
La resistente nel corso del matrimonio svolgeva attività lavorativa precaria di commessa (con redditi oscillanti come si legge nella sentenza di separazione in atti da € 700 ad € 1000 mensili), nel corso del presente giudizio ha prima percepito NASPI, poi ha concluso contratto di lavoro come pulitrice part time (per 20 ore settimanali) con reddito di circa € 500 mensili. Risiede in immobile per CP_2 il quale ha dichiarato di corrispondere corrisponde canone di € 129; quanto al canone di locazione deve rilevarsi che nel contratto in atti emerge canone di € 35,00, pertanto deve ritenersi che la somma indicata dalla resistente sia comprensiva di ulteriori oneri (quali ad esempio utenze, condominio etc., oneri gravanti anche sulla controparte e dei quali occorre tenere conto nel verificare lo squilibrio reddituale),elemento desumibile anche dalla variabilità delle somme pagate (cfr. rivenute di pagamento in atti che recano importi variabili oscillanti tra € 120/140) incompatibili con il canone di locazione che seppur rivalutato è comunque un importo fisso mensile. Non ha risparmi, ha esposizione debitoria per l'acquisto di autovettura sostenuta con ausilio dei familiari;
ha affermato di avere costi per raggiungere il luogo di lavoro. Dall'istruttoria espletata non è emersa prova di alcuna convivenza more uxorio della resistente.
Da quanto sopra riportato considerando gli oneri a carico del ricorrente per il mantenimento pro quota della figlia minore nata dalla nuova unione, emerge un modesto squilibrio tra i redditi delle parti.
La ricorrente formula la richiesta di assegno divorzile in funzione assistenziale, non avendo allegato alcun considerevole contributo alla formazione del patrimonio o della posizione lavorativa dell'ex coniuge, anche in considerazione della breve durata del matrimonio protrattosi per meno di tre anni, dal luglio del 2015 data della celebrazione, al 2 maggio 2018 data di presentazione della domanda di separazione, matrimonio celebrato quando le parti, per età, avevano compiuto il percorso formativo e di inserimento nel mondo del lavoro (avendo il marito 35 anni e la moglie 39 anni).
In tema di assegno divorzile, richiesto in funzione assistenziale, la più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha affermato (ord. n. 9144 del 31/03/2023): “In tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.
Nel caso di specie la resistente, sulla quale gravava il relativo onere della prova, non ha provato che la sussistenza del seppur limitato squilibrio reddituale dipenda dalle scelte congiunte adottate durante il breve matrimonio. All'attualità la resistente risulta addetta in una società di pulizie con contratto a tempo parziale, ed impegno lavorativo per sole 20 ore settimanali (cfr. contratto di lavoro in atti), e non ha provato di essersi attivata per aumentare il monte ore lavorative, ovvero per reperire ulteriori attività, non essendo di ostacolo rispetto al possibile aumento delle ore lavorative, né l'età della resistente, né di lei condizione di salute.
Per quanto esposto la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente deve essere respinta, con conseguente revoca del provvedimento presidenziale che ha posto a carico del ricorrente assegno di mantenimento. La revoca del contributo al mantenimento della resistente decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, momento in cui venendo meno il vincolo matrimoniale cessano di sussistere i diversi presupposti normativamente previsti per l'assegno di mantenimento (cfr. art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74). La materia trattata, con necessario intervento giudiziale per l'emissione di sentenza di scioglimento del vincolo, e per verificare le reali condizioni economico patrimoniali delle parti al fine di valutare la domanda di assegno divorzile, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 467/2023 è stata emessa sentenza di scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, così dispone: Controparte_1
-rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, con revoca del contributo al mantenimento gravante sul ricorrente in forza dei provvedimenti presidenziali, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza n. 467/2023 di scioglimento del matrimonio;
-compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.
. Presidente est.
dott.ssa Monica Velletti