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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1319/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
UL CO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6157/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 11/01/2011
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080061227009 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080061227009 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di Ricorrente_1 SRL insiste come in atti si oppone alla produzione dell'interrogazione in quanto tardiva.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e produce interrogazione della
Camera di Commercio dalla quale risulta che la società Ricorrente_1 ha sede a Belpasso a far data dal 02.02.2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con istanza di riassunzione, a seguito della cassazione della sentenza di appello, notificata il
15/11/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) e all'Agenzia delle Entrate IO (di seguito AdER), qui inviata il 09/12/2024 e iscritta al R.G.A. n. 6157/2024, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha chiesto la conferma della sentenza n. 4/08/2011, depositata l'11/01/2011, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 8, che accoglieva il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2008 00612270 09 per IRES e IRAP 2004.
La ricorrente così esponeva lo sviluppo cronologico della vicenda:
§1.1. La società aveva impugnato la cartella di pagamento, per IRES e IRAP 2004, dell'importo di
€ 11.079,00= oltre accessori, notificatale in data 09/01/2013 dall'AE, con cui era stata iscritta a ruolo l'IRES e l'IRAP per gli anni d'imposta 2003 e 2004, in relazione a omessi versamenti rilevati a seguito della liquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 sulla dichiarazione dalla stessa presentata tramite
Modelli Unici 2004/2005. La cartella includeva anche ulteriori somme, riconducibili all'imposta dovuta per la registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 000001111 del 2003, emesso dal Tribunale di Catania nell'ambito di un giudizio che aveva coinvolto la suddetta società.
Avverso la cartella sopra menzionata, la società presentava ricorso limitatamente alle imposte IRES e
IRAP, contestando il recupero erariale e sostenendo che non si era considerata la sospensione dei versamenti prevista normativamente fino al 30.06.2008 a seguito dei fenomeni eruttivi siciliani del 2002, i quali avevano interessato anche il Comune di Belpasso, sede della società. Venivano inoltre sollevate eccezioni circa i vizi della cartella, tra cui la violazione dell'art. 148 c.p.c., in quanto la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio e non in calce all'atto, oltre alla carenza di motivazione e alla violazione del principio di ragionevolezza.
§1.2. Si costituivano in giudizio l'AE e IO Sicilia S.p.a. (oggi AdER), contestando entrambe le ragioni di impugnazione.
§1.3. Il primo Giudice, con sentenza n°04/08/2011, pronunciata all'esito dell'udienza del 21.12.2010, depositata il successivo 11 gennaio 2011, accogliendo il ricorso, annullava la cartella di pagamento rilevando che la società ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione dei tributi sospesi ai sensi della legge 296/2006, con ricevuta dell'AE del 28/06/2007, allegando documentazione dei tributi sospesi e versati. Ritenendo dimostrata sia la presentazione della domanda che il pagamento effettuato il
22/10/2008, il Giudice di prime cure disponeva l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (salvo il diritto dell'Agenzia di ripetere l'iscrizione nel caso di omessi versamenti agevolati).
L'istanza sulle agevolazioni era considerata dichiarazione di volontà e non di scienza, con conseguente accoglimento del ricorso.
§1.4. Ricorreva in appello l'AE, lamentando la motivazione apparente della sentenza ed insistendo sulla legittimità della cartella all'origine della lite, in quanto derivata dalla liquidazione sulla dichiarazione della società, senza che la parte avesse esibito all'ufficio documentazione utile alla dimostrazione della regolarità dei versamenti.
§1.5. Con sentenza 4049/18/2015, depositata il 25/09/2015, i Giudici della C.T.R. rigettavano l'appello e confermavano la sentenza di primo grado, nulla statuendo in ordine alle spese giudiziali. Così la motivazione della pronuncia, per quanto qui rileva:
“…Osserva il Collegio che l'appello è infondato… Orbene, secondo il prevalente orientamento – condiviso da questa Commissione - la sospensione in esame ha carattere generale e non è affatto circoscrivibile alle scadenze ricomprese nel periodo 29.10.2002/ 31.03.2003. In ogni caso, costituendo la cartella titolo esecutivo, deve riconoscersi la tutela del contribuente, che non può confidare nell'eventuale bonaria inerzia dell'ente impositore e/o del concessionario. In sub.ne è evidente che la restrizione temporale contrasta con l'art. 3 Cost. e con la legge 212/2000. Nel corso dell'udienza pubblica l'Agenzia delle
Entrate ha insistito sulla circostanza di avere sospeso l'efficacia della cartella: assunto apodittico.”
§1.6. Tale decisione veniva gravata in sede di legittimità dall'AE, che proponeva due motivi di impugnazione. Il primo dei quali, concernente la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del D.Lgs.
546/1992, dell'art. 295 c.p.c., degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e degli artt. 11 e 12 del Reg. CE n. 659/1999, nonché dell'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nella misura in cui configurava un aiuto di Stato, era accolto dalla Cassazione, che rinviava a questa
Corte, affinché procedesse ad un nuovo giudizio al fine di accertare se il beneficio individuale fosse compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile, ovvero se ricorressero le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, comma 2, lett. b), TFUE), provvedendo a regolare anche le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
§1.7. Infine, con ricorso notificato all'AE il 29/11/2024, la società riassumeva la controversia, chiedendo il riconoscimento dei benefici fiscali legati al fenomeno sismico del 2002.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva il 14/01/2025, contestando la domanda, ribadendo la legittimità della cartella e precisando che la questione controversa, per come introdotta originariamente dall'appellante, aveva sempre riguardato le sole iscrizioni a ruolo afferenti EF e RA degli anni 2003 e
2004. Nessuna contestazione avverso le altre poste erariali portate dalla cartella inizialmente impugnata era stata oggetto di discussione nel processo innanzi alla C.T.P. di Catania, prima, e successivamente innanzi alla C.T.R. e alla Corte di Cassazione. Pertanto, la valutazione doveva essere limitata al riscontro dei requisiti in capo alla riassumente per accedere ai benefici premiali, correlati all'evento sismico del
2002.
§3. Costituitasi nella presente fase di giudizio in data 08/05/2025, l'AdER eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, e in subordine, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
§4. All'odierna udienza erano presenti soltanto il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte, quindi, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. La domanda proposta da Ricorrente_1 S.r.l. con l'istanza di riassunzione ex art. 63 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 è infondata.
§6. Il Collegio richiama in primo luogo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass., sez. 5, 23/07/2025, n. 20921, Rv. 675497 - 01), secondo cui
“In tema di aiuto di Stato erogato a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni
(decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10450 del 02/05/2018 Rv. 648403 – 02; Cass. Sez. 6, 14/09/2022,
n. 27053, Rv. 665860 - 01).
Pertanto, il contribuente che intende usufruire del beneficio ha l'onere di dimostrare, per il rispetto del limite “de minimis”, che l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo triennale decorrente dal primo aiuto non ecceda la soglia regolamentare ovvero, ai fini dell'applicazione dell'art. 107, comma 2, lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area interessata dalla calamità all'epoca dell'evento e la mancanza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando gli importi coperti da altre fonti assicurative o da ulteriori tipologie di aiuto.
§7. Nel caso di specie, la società istante non ha adeguatamente documentato di avere avuto, durante tutto il periodo di riferimento e per la durata della sospensione dei versamenti, la sede operativa in uno dei comuni colpiti dall'eruzione del 2002; inoltre, non ha fornito prova dell'assenza di sovracompensazione né della conformità del beneficio richiesto al regime “de minimis”. In particolare, dagli atti emerge che la società, dal 1° febbraio 1984 al 2 febbraio 2004, aveva sede legale in Gravina di
Catania e non in Belpasso, come invece sostenuto;
contestualmente, non è stata fornita idonea documentazione sulla sovracompensazione.
§8. Relativamente al regime “de minimis”, rileva il Collegio che, in base alla decisione della
Commissione UE 2015/5549 e alla sua immediata applicabilità, alle parti era consentito produrre nuovi documenti precedentemente non disponibili oppure attestare fatti non prima necessari. In ogni caso, la prova tramite autocertificazione in materia di aiuti di Stato trova esplicita disciplina nell'art. 6, comma 2,
Reg. UE/1470/13, come rimedio provvisorio nelle more dell'istituzione del registro nazionale degli aiuti di
Stato, già operativo da maggio 2017. Più nel dettaglio, l'art. 10 del d.m. 31.05.2017, n. 115, prevede che la relativa procedura di registrazione si applica agli aiuti individuali le cui condizioni di fruizione si concretizzano dopo l'entrata in vigore del regolamento e, per quelli fiscali, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Tuttavia, tale dichiarazione deve consistere in una specifica assunzione di responsabilità ed essere riferita puntualmente alle annualità di interesse;
non può quindi rimanere generica, ma deve concernere esclusivamente i periodi rilevanti. La Suprema Corte ha poi precisato che il triennio di riferimento per il controllo sui limiti previsti dai regolamenti “de minimis” va considerato su base mobile, ossia rispetto all'anno di concessione e ai due esercizi finanziari precedenti (Cass., considerando n. 10 Reg. UE
1407/2013 e n. 13 Reg. UE 717/2014).
Analogamente, il considerando n. 5 del Reg. UE 69/2001 stabilisce che l'erogazione dell'aiuto “de minimis” coincide con l'insorgenza del diritto a riceverlo e che il relativo triennio deve essere mobile, con conseguente ricalcolo dell'importo totale degli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti ogni nuova concessione.
Pertanto, l'autodichiarazione dell'interessato deve riferirsi ai trienni mobili 2000/2002, 2001/2003 e
2002/2004, e non genericamente agli anni solari indicati negli atti. Inoltre, si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva presentata, carente anche dell'allegazione del documento di identità, è stata resa cumulativamente sia da Rappresentante_1 sia dalla società, riferendosi solo alle agevolazioni godute dal sodalizio nel 2003, senza menzionare quelle relative al 2002, né quelle percepite dal dichiarante, quale persona fisica, nel 2003.
§9. È stata altresì omessa la produzione della documentazione comprovante l'esatto ammontare delle misure e benefici effettivamente fruiti (pari a euro 10.034,00), senza la necessaria distinzione della quota residua ancora disponibile, come previsto sia dalla normativa sia dalla giurisprudenza di settore.
§10. In conclusione, la società istante non ha dimostrato l'assenza di sovracompensazione dei danni subiti, la localizzazione della sede legale e operativa in un comune colpito dall'evento sismico del 2002, né il rispetto degli standard previsti dal Regolamento cd. 'de minimis' ed è ormai decaduta dalla prova richiesta in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione.
§11. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso originario proposto da Ricorrente_1
S.r.l. che era stato accolto dal giudice di primo grado.
§12. Le spese dei vari gradi di giudizio accedono alla soccombenza e sono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 5, definitivamente pronun- ciando sul giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione e in riforma della sentenza n.
04/08/2011 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, rigetta il ricorso originario della società Ricorrente_1 S.r.l.. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 500,00= per ciascuna di esse, oltre gli oneriaccessori di legge;
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00= per ciascuna di esse, oltre gli oneriaccessori di legge;
e delle spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 600,00= per ciascuna di esse, oltre gli oneriaccessori di legge, Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26/01/2026. Il Giudice estensore Il
Presidente Francesco Puleio Tommaso Francola
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente
UL CO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6157/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante Legale - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 8 e pubblicata il 11/01/2011
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080061227009 IRES-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320080061227009 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di Ricorrente_1 SRL insiste come in atti si oppone alla produzione dell'interrogazione in quanto tardiva.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti e produce interrogazione della
Camera di Commercio dalla quale risulta che la società Ricorrente_1 ha sede a Belpasso a far data dal 02.02.2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con istanza di riassunzione, a seguito della cassazione della sentenza di appello, notificata il
15/11/2024 all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) e all'Agenzia delle Entrate IO (di seguito AdER), qui inviata il 09/12/2024 e iscritta al R.G.A. n. 6157/2024, Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha chiesto la conferma della sentenza n. 4/08/2011, depositata l'11/01/2011, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sez. 8, che accoglieva il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2008 00612270 09 per IRES e IRAP 2004.
La ricorrente così esponeva lo sviluppo cronologico della vicenda:
§1.1. La società aveva impugnato la cartella di pagamento, per IRES e IRAP 2004, dell'importo di
€ 11.079,00= oltre accessori, notificatale in data 09/01/2013 dall'AE, con cui era stata iscritta a ruolo l'IRES e l'IRAP per gli anni d'imposta 2003 e 2004, in relazione a omessi versamenti rilevati a seguito della liquidazione ex art. 36 bis del DPR 600/73 sulla dichiarazione dalla stessa presentata tramite
Modelli Unici 2004/2005. La cartella includeva anche ulteriori somme, riconducibili all'imposta dovuta per la registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 000001111 del 2003, emesso dal Tribunale di Catania nell'ambito di un giudizio che aveva coinvolto la suddetta società.
Avverso la cartella sopra menzionata, la società presentava ricorso limitatamente alle imposte IRES e
IRAP, contestando il recupero erariale e sostenendo che non si era considerata la sospensione dei versamenti prevista normativamente fino al 30.06.2008 a seguito dei fenomeni eruttivi siciliani del 2002, i quali avevano interessato anche il Comune di Belpasso, sede della società. Venivano inoltre sollevate eccezioni circa i vizi della cartella, tra cui la violazione dell'art. 148 c.p.c., in quanto la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio e non in calce all'atto, oltre alla carenza di motivazione e alla violazione del principio di ragionevolezza.
§1.2. Si costituivano in giudizio l'AE e IO Sicilia S.p.a. (oggi AdER), contestando entrambe le ragioni di impugnazione.
§1.3. Il primo Giudice, con sentenza n°04/08/2011, pronunciata all'esito dell'udienza del 21.12.2010, depositata il successivo 11 gennaio 2011, accogliendo il ricorso, annullava la cartella di pagamento rilevando che la società ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione dei tributi sospesi ai sensi della legge 296/2006, con ricevuta dell'AE del 28/06/2007, allegando documentazione dei tributi sospesi e versati. Ritenendo dimostrata sia la presentazione della domanda che il pagamento effettuato il
22/10/2008, il Giudice di prime cure disponeva l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento (salvo il diritto dell'Agenzia di ripetere l'iscrizione nel caso di omessi versamenti agevolati).
L'istanza sulle agevolazioni era considerata dichiarazione di volontà e non di scienza, con conseguente accoglimento del ricorso.
§1.4. Ricorreva in appello l'AE, lamentando la motivazione apparente della sentenza ed insistendo sulla legittimità della cartella all'origine della lite, in quanto derivata dalla liquidazione sulla dichiarazione della società, senza che la parte avesse esibito all'ufficio documentazione utile alla dimostrazione della regolarità dei versamenti.
§1.5. Con sentenza 4049/18/2015, depositata il 25/09/2015, i Giudici della C.T.R. rigettavano l'appello e confermavano la sentenza di primo grado, nulla statuendo in ordine alle spese giudiziali. Così la motivazione della pronuncia, per quanto qui rileva:
“…Osserva il Collegio che l'appello è infondato… Orbene, secondo il prevalente orientamento – condiviso da questa Commissione - la sospensione in esame ha carattere generale e non è affatto circoscrivibile alle scadenze ricomprese nel periodo 29.10.2002/ 31.03.2003. In ogni caso, costituendo la cartella titolo esecutivo, deve riconoscersi la tutela del contribuente, che non può confidare nell'eventuale bonaria inerzia dell'ente impositore e/o del concessionario. In sub.ne è evidente che la restrizione temporale contrasta con l'art. 3 Cost. e con la legge 212/2000. Nel corso dell'udienza pubblica l'Agenzia delle
Entrate ha insistito sulla circostanza di avere sospeso l'efficacia della cartella: assunto apodittico.”
§1.6. Tale decisione veniva gravata in sede di legittimità dall'AE, che proponeva due motivi di impugnazione. Il primo dei quali, concernente la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 del D.Lgs.
546/1992, dell'art. 295 c.p.c., degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e degli artt. 11 e 12 del Reg. CE n. 659/1999, nonché dell'art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, nella misura in cui configurava un aiuto di Stato, era accolto dalla Cassazione, che rinviava a questa
Corte, affinché procedesse ad un nuovo giudizio al fine di accertare se il beneficio individuale fosse compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile, ovvero se ricorressero le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno (ai sensi dell'art. 107, comma 2, lett. b), TFUE), provvedendo a regolare anche le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
§1.7. Infine, con ricorso notificato all'AE il 29/11/2024, la società riassumeva la controversia, chiedendo il riconoscimento dei benefici fiscali legati al fenomeno sismico del 2002.
§2. L'Agenzia delle Entrate si costituiva il 14/01/2025, contestando la domanda, ribadendo la legittimità della cartella e precisando che la questione controversa, per come introdotta originariamente dall'appellante, aveva sempre riguardato le sole iscrizioni a ruolo afferenti EF e RA degli anni 2003 e
2004. Nessuna contestazione avverso le altre poste erariali portate dalla cartella inizialmente impugnata era stata oggetto di discussione nel processo innanzi alla C.T.P. di Catania, prima, e successivamente innanzi alla C.T.R. e alla Corte di Cassazione. Pertanto, la valutazione doveva essere limitata al riscontro dei requisiti in capo alla riassumente per accedere ai benefici premiali, correlati all'evento sismico del
2002.
§3. Costituitasi nella presente fase di giudizio in data 08/05/2025, l'AdER eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, e in subordine, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
§4. All'odierna udienza erano presenti soltanto il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'AE, che insistevano nelle rispettive deduzioni. La Corte, quindi, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. La domanda proposta da Ricorrente_1 S.r.l. con l'istanza di riassunzione ex art. 63 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 è infondata.
§6. Il Collegio richiama in primo luogo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass., sez. 5, 23/07/2025, n. 20921, Rv. 675497 - 01), secondo cui
“In tema di aiuto di Stato erogato a un'impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento "de minimis" applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", che l'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni
(decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento ed anche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10450 del 02/05/2018 Rv. 648403 – 02; Cass. Sez. 6, 14/09/2022,
n. 27053, Rv. 665860 - 01).
Pertanto, il contribuente che intende usufruire del beneficio ha l'onere di dimostrare, per il rispetto del limite “de minimis”, che l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti nel periodo triennale decorrente dal primo aiuto non ecceda la soglia regolamentare ovvero, ai fini dell'applicazione dell'art. 107, comma 2, lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell'area interessata dalla calamità all'epoca dell'evento e la mancanza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando gli importi coperti da altre fonti assicurative o da ulteriori tipologie di aiuto.
§7. Nel caso di specie, la società istante non ha adeguatamente documentato di avere avuto, durante tutto il periodo di riferimento e per la durata della sospensione dei versamenti, la sede operativa in uno dei comuni colpiti dall'eruzione del 2002; inoltre, non ha fornito prova dell'assenza di sovracompensazione né della conformità del beneficio richiesto al regime “de minimis”. In particolare, dagli atti emerge che la società, dal 1° febbraio 1984 al 2 febbraio 2004, aveva sede legale in Gravina di
Catania e non in Belpasso, come invece sostenuto;
contestualmente, non è stata fornita idonea documentazione sulla sovracompensazione.
§8. Relativamente al regime “de minimis”, rileva il Collegio che, in base alla decisione della
Commissione UE 2015/5549 e alla sua immediata applicabilità, alle parti era consentito produrre nuovi documenti precedentemente non disponibili oppure attestare fatti non prima necessari. In ogni caso, la prova tramite autocertificazione in materia di aiuti di Stato trova esplicita disciplina nell'art. 6, comma 2,
Reg. UE/1470/13, come rimedio provvisorio nelle more dell'istituzione del registro nazionale degli aiuti di
Stato, già operativo da maggio 2017. Più nel dettaglio, l'art. 10 del d.m. 31.05.2017, n. 115, prevede che la relativa procedura di registrazione si applica agli aiuti individuali le cui condizioni di fruizione si concretizzano dopo l'entrata in vigore del regolamento e, per quelli fiscali, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Tuttavia, tale dichiarazione deve consistere in una specifica assunzione di responsabilità ed essere riferita puntualmente alle annualità di interesse;
non può quindi rimanere generica, ma deve concernere esclusivamente i periodi rilevanti. La Suprema Corte ha poi precisato che il triennio di riferimento per il controllo sui limiti previsti dai regolamenti “de minimis” va considerato su base mobile, ossia rispetto all'anno di concessione e ai due esercizi finanziari precedenti (Cass., considerando n. 10 Reg. UE
1407/2013 e n. 13 Reg. UE 717/2014).
Analogamente, il considerando n. 5 del Reg. UE 69/2001 stabilisce che l'erogazione dell'aiuto “de minimis” coincide con l'insorgenza del diritto a riceverlo e che il relativo triennio deve essere mobile, con conseguente ricalcolo dell'importo totale degli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti ogni nuova concessione.
Pertanto, l'autodichiarazione dell'interessato deve riferirsi ai trienni mobili 2000/2002, 2001/2003 e
2002/2004, e non genericamente agli anni solari indicati negli atti. Inoltre, si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva presentata, carente anche dell'allegazione del documento di identità, è stata resa cumulativamente sia da Rappresentante_1 sia dalla società, riferendosi solo alle agevolazioni godute dal sodalizio nel 2003, senza menzionare quelle relative al 2002, né quelle percepite dal dichiarante, quale persona fisica, nel 2003.
§9. È stata altresì omessa la produzione della documentazione comprovante l'esatto ammontare delle misure e benefici effettivamente fruiti (pari a euro 10.034,00), senza la necessaria distinzione della quota residua ancora disponibile, come previsto sia dalla normativa sia dalla giurisprudenza di settore.
§10. In conclusione, la società istante non ha dimostrato l'assenza di sovracompensazione dei danni subiti, la localizzazione della sede legale e operativa in un comune colpito dall'evento sismico del 2002, né il rispetto degli standard previsti dal Regolamento cd. 'de minimis' ed è ormai decaduta dalla prova richiesta in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione.
§11. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso originario proposto da Ricorrente_1
S.r.l. che era stato accolto dal giudice di primo grado.
§12. Le spese dei vari gradi di giudizio accedono alla soccombenza e sono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione 5, definitivamente pronun- ciando sul giudizio riassunto a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione e in riforma della sentenza n.
04/08/2011 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, rigetta il ricorso originario della società Ricorrente_1 S.r.l.. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 500,00= per ciascuna di esse, oltre gli oneriaccessori di legge;
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00= per ciascuna di esse, oltre gli oneriaccessori di legge;
e delle spese del giudizio di rinvio, che liquida in euro 600,00= per ciascuna di esse, oltre gli oneriaccessori di legge, Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26/01/2026. Il Giudice estensore Il
Presidente Francesco Puleio Tommaso Francola