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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies u.c c.p.c.
Nel procedimento ex art. 281 decies e segg. c.p.c. iscritto al n. 258/2024 R.G.A.C., e promossa
D A
sito in La Spezia, in persona del suo Parte_1 amministratore pro tempore avv. GINESI MASSIMO per procura in atti - PARTE ATTRICE -
C O N T R O
e entrambi residenti alla Spezia Controparte_1 CP_2 avv. TAVERNELLI ANDREA per procure in atti - PARTI CONVENUTE - sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 25 marzo 2025:
PER PARTE ATTRICE:
"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1 - Accertata l'illiceità della condotta di così come descritta in premessa, CP_2 condannarlo alla restituzione al condominio dell'importo di euro 36.670,00 oltre interessi ex lege dalla data dei singoli prelievi al saldo, nonchè alle ulteriori somme per 29.184,7, o comunque della maggiori o minori che risulteranno provate in giudizio
- Accertata la volontà di e di sottrarre alla garanzia dei CP_2 Controparte_1 creditori la quota di un mezzo dell'immobile sito in La Spezia Via Roma 80 NCEU F 30 part. 482 sub 35, revocare ex art 2901 c.c. la donazione in data 7.12.2022 di cui all' atto notaio rep. 7798/5914, dichiarandone l'inefficacia nei confronti del Condominio Per_1 attore
In via preliminare e cautelare, inaudita altera parte, o previa comparazione di
[...]
, disporre il sequestro conservativo della quota pari a un mezzo dell'intero, di CP_2 proprietà di , dell'immobile sito in Collagna (RE) località Cerreto Laghi via CP_2 comunale snc f. 55 part. 63 sub. 36 –
Condannare al risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. per le condotte Controparte_1 che costituiscono astrattamente reato, nella misura che risulterà di giustizia - con vittoria di spese ed onorari distrazione ex art 93 c.p.c.”
PER PARTI CONVENUTE:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice respingere la domanda per i motivi di cui in narrativa ovvero meglio visti dalla Signoria Vostra. Con vittoria di spese.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. il , in Parte_2 persona del suo amministratore pro tempore, ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare la non opponibilità a sé ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione in data 7.12.2022 con il quale già amministratore del Condominio fino al 24.1.2023, ha ceduto al CP_2 fratello la propria quota di comproprietà (pari a ½ e di provenienza ereditaria) CP_1 dell'immobile sito in La Spezia, v. Roma 80 (censito al NCEU al fg.30 part. 482 sub 35); accertare l'illiceità delle condotte poste in essere da conseguentemente CP_2
2 condannare quest'ultimo alla restituzione delle somme dallo stesso indebitamente trattenute, oggetto di condotte non solo inadempienti al mandato conferitogli dall'assemblea condominiale, ma aventi anche rilevanza in sede penale;
condannare al risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c.; condannare entrambi i CP_2 convenuti al pagamento delle spese processuali.
Contestualmente il Condominio ricorrente ha proposto istanza di sequestro conservativo dell'unico bene rimasto in proprietà – per la quota di ½, essendo l'altra metà di proprietà della moglie da cui è divorziato – di costituito da un piccolo appartamento CP_2 in Collagna (RE) località Cerreto Laghi via Comunale snc f. 55 part. 63 sub. 36: ricorso cautelare poi rinunciato, avendo comunque parte ricorrente trascritto la domanda giudiziale sul predetto bene immobile.
Al fine di veder accolte le domande proposte il ha dedotto di aver constatato, Parte_1 nonostante una lacunosa gestione economica condominiale, che oltre a CP_2 non avere consegnato la documentazione condominiale al nuovo amministratore, ha effettuato prelievi senza giustificazione dal conto corrente condominiale per l'importo di €
36.670,00 e non ha pagato l'importo di euro 29.184,75 all'amministratore del condominio contiguo, che gestisce il servizio dell'impianto di riscaldamento, comune ad entrambi, pur avendo i condomini versato le rispettive quote;
di aver altresì appreso, anche da notizie pubblicate su cronache locali, che il dopo aver tenuto le medesime condotte anche CP_2 nei confronti di altri condomini da lui amministrati, si è reso irreperibile, trovando rifugio all'estero; di essere infine venuto a conoscenza che con distinti atti notarili del medesimo giorno, 7.12.2022, ovvero poco prima della sua fuga, il veva donato al fratello la CP_2 propria quota di comproprietà dell'immobile sito alla Spezia v. Roma ed aveva venduto a terzi, unitamente al fratello - entrambi comproprietari per successione ereditaria - altro immobile sito alla Spezia p.zza Cavour 42, rimanendo comproprietario unicamente di un piccolo appartamento sito in comune montano, cioè in località Cerreto Laghi.
Si sono costituiti in giudizio sia sia quale litisconsorte CP_2 Controparte_1 necessario in relazione all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dal condominio, con distinte comparse di costituzione, ma rappresentati e difesi dal medesimo difensore, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente.
a ammesso espressamente tutti i fatti addebitatigli dal Condominio e da CP_2
3 questo posti a fondamento della propria domanda di condanna risarcitoria, e per i quali ha già avanzato richiesta di patteggiamento in sede penale, negando tuttavia che i trasferimenti di proprietà posti in essere avessero la finalità di sottrarre garanzie patrimoniali al condominio creditore e rilevando che il fratello era all'oscuro CP_1 delle condotte illecite poste in essere dal congiunto.
Quest'ultimo si è costituito protestando la propria buona fede e rilevando che, con l'atto di donazione e l'atto di compravendita contestuali, i due fratelli avrebbero dato attuazione alle ultime volontà della madre, deceduta il 21.8.2022, contenute nel testamento olografo datato 19.11.2016.
Rigettate le prove orali dedotte dalle parti, all'udienza del 25 marzo 2025 la causa è stata trattenuta dal giudice in decisione ai sensi dell'art 281 sexies u.c. c.p.c.
Nel merito, dato atto della rinuncia alla domanda di sequestro conservativo proposta in corso di causa, si rileva la sussistenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
La qualità di creditore in capo al Condominio nonché l'entità del credito vantato sono incontroversi, in quanto confessoriamente ammessi dal convenuto ll'atto CP_2 della sua costituzione in giudizio.
E' altresì incontestato che il credito a garanzia del quale viene esperita l'azione revocatoria
(restituzione somme indebitamente percepite, prelevate o trattenute a far data dal 2019 da quale ex amministratore del Condominio) è sorto antecedentemente CP_2 all'atto di disposizione a titolo gratuito con il quale il ha donato la sua quota di CP_2 proprietà immobiliare al fratello (atto not. in data 7.12.2022). Per_1
Sussiste altresì il requisito dell' "eventus damni": gli atti dispositivi posti in essere dal CP_2 ed in particolare l'atto di donazione, ha reso estremamente difficoltosa la soddisfazione delle pretese creditorie del Condominio, essendo residuata nel patrimonio del convenuto, che non risulta avere alcuna attuale attività lavorativa, unicamente la quota di ½ della comproprietà di un immobile sito in località Cerreto Laghi.
Sussiste altresì il requisito del “consilium fraudis” in capo al debitore, e cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo, da dimostrarsi anche in via presuntiva ex art. 2729 c.c., del pregiudizio che l'atto arreca alla ragione del creditore (cfr. Cass. sez. II n. 14274 del
18.12.1999: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilita' del "consilium
4 fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non e' necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, ma e' sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova puo' essere fornita anche mediante presunzioni” e, tra le più recenti, Cass. sez.
6-3 ord. n. 16221 del 18.6.2019).
La conoscenza da parte di del pregiudizio arrecato al Condominio si CP_2 desume in particolare dalla consapevolezza di avere compiuto atti illeciti di appropriazione di denaro e prelievi ingiustificati, dal fatto che gli atti dispositivi sono stati eseguiti pochi giorni prima della sua fuga all'estero, dall'aver posto in essere identiche condotte di reato anche ai danni di altri Condomini da lui amministrati (nell'ambito di una più ampia vicenda che ha avuto notevole risonanza sulla cronaca locale – cfr. copia articolo on line quotidiano
La Nazione in atti)
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non è richiesta la “partecipatio fraudis” del terzo, ossia la consapevolezza da parte di questi del pregiudizio arrecato (peraltro nella fattispecie da non escludersi tenuto conto degli stretti rapporti familiari esistenti tra donante e donatario e del fatto che non è stato prodotto in originale il testamento olografo, mai pubblicato, prodotto in copia, formalmente disconosciuto da parte attrice quanto a firma e grafia – con riserva di disconoscere la conformità all'originale, una volta prodotto - e che comproverebbe la buona fede di ovvero la sua convinzione di agire al Controparte_1 solo fine di attuare le ultime volontà della madre defunta).
Va dunque dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attore dell'atto di donazione oggetto di causa, con ogni conseguenza di legge.
Anche la domanda restitutoria proposta nei confronti del solo convenuto CP_2
è fondata.
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, spetta al convenuto fornire la prova dell'inesistenza ovvero della non imputabilità a sé dell'inadempimento dedotto dal ai sensi dell'art. 1219 c.c. Parte_1
Nel caso di specie a addirittura ammesso i fatti costitutivi del diritto fatto CP_2 valere dal Condominio, e per i quali è imputato nel giudizio abbreviato che giungerà a breve a definizione.
5 come già rilevato, non ha neppure contestato l'importo degli ammanchi e CP_2 dei pagamenti non effettuati, nonostante i condomini avessero versato a sue mani le rispettive quote (cfr. anche riepilogo dell'amministratore in carica, estratti conto e consuntivi 2017/2021 alla voce “riscaldamento” prodotti in giudizio) e deve pertanto essere condannato a restituire al condominio la somma complessiva di € 36.670,00 oltre interessi ex lege dalla data dei singoli prelievi al saldo, nonché l'ulteriore somma di € 29.184,70, ricevuta dai singoli condomini per far fronte al pagamento delle spese di riscaldamento a favore del condominio contiguo, avente la gestione unitaria dell'impianto ed a questo mai consegnata, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo.
Non è accoglibile la domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c. in assenza di specifiche allegazioni al riguardo.
Le spese, comprensive di quelle del subprocedimento cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia e della minima attività processuale resasi necessaria, che consente la riduzione del compenso per le singole fasi ai valori minimi tabellari.
Non può essere accolta la richiesta di distrazione delle spese a favore del procuratore del
Condominio ricorrente, in assenza della dichiarazione di non aver riscosso onorari ed di aver anticipato le spese richiesta dall'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 258/2024
R.G.A.C., così provvede:
Visto l'art. 2901 c.c.
DICHIARA non opponibile ed inefficace nei confronti del Controparte_3
l'atto di donazione di cui al rog. rep.7798/5914 in data
[...] Persona_2
7.12.2022, avente ad oggetto la quota di comproprietà pari ad ½ dell'immobile sito in La
Spezia Via Roma 80 NCEU F 30 part. 482 sub 35;
6 CONDANNA alla restituzione della somma complessiva di € 36.670,00 CP_2 oltre interessi ex lege dalla data dei singoli prelievi al saldo, nonché l'ulteriore somma di €
29.184,70, oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo effettivo
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 2059 c.c.;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal , liquidate in € 545,00 per spese ed € 7052,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia il 25/03/2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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