Sentenza 15 luglio 1980
Massime • 3
L'indicazione della data di deliberazione non costituisce elemento essenziale della sentenza e non e prescritta a pena di nullita, riferendosi ad un atto meramente interno. ( Conf 3924/78, mass n 393524; ( Conf 1936/76, mass n 380741; ( Conf 684/74, mass n 368509).*
La mancata partecipazione del pubblico ministero nei giudizi per la revisione dell'assegno di divorzio, in cui si controverta sugli interessi di figli minori o incapaci, puo essere fatta valere come motivo di gravame soltanto da chi intende salvaguardare tali interessi e non quindi dal genitore che, intendendo ridurre o azzerare la misura dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore o incapace, mira a contrastare quell'interesse, per la cui tutela e disposta la garanzia della partecipazione del PM.*
Qualora il procedimento per la revisione dell'assegno di divorzio si sia svolto con il rito ordinario, anziche con quello camerale, come dispone l'art 9 della legge primo dicembre 1970, n 898, le parti non possono dolersi della mera diversita di rito qualora non specifichino le violazioni dei loro diritti sostanziali e processuali che da cio siano loro derivate.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/1980, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1980 |
Testo completo
Qualora il procedimento per la revisione dell'assegno di divorzio si sia svolto con il rito ordinario, anziche con quello camerale, come dispone l'art 9 della legge primo dicembre 1970, n 898, le parti non possono dolersi della mera diversita di rito qualora non specifichino le violazioni dei loro diritti sostanziali e processuali che da cio siano loro derivate.*