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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di Cancellazione elenchi OTD, in grado di appello, iscritta al numero 299 del Ruolo Generale dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cazzato Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Certoma', CP_1 Antonio Andriulli e Rita Battiato Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/08/2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 887 del 13.04.2021 con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda volta, previo riconoscimento del rapporto di lavoro con l'
[...]
, alla sua reiscrizione negli elenchi nominativi annuali dei Controparte_2 Contr lavoratori agricoli , del Comune di Sava, per n. 61 giornate dell'anno 2018, con condanna CP_ dell' all'aggiornamento della posizione assicurativa-previdenziale ed al pagamento della indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre accessori.
In particolare, il giudice di prime cure non ha ritenuto assolto l'onere probatorio incombente alla parte istante relativa alla dimostrazione dello svolgimento delle giornate lavorative prestate nell'anno di riferimento presso l'azienda agricola e tanto, alla luce, della ritenuta CP_2 inattendibilità delle due testi escusse, in quanto, a loro volta, non iscritte per lo stesso anno, negli CP_ elenchi anagrafici e promotrici di altrettanti giudizi contro l' in uno dei quali, l'odierna appellante è stata addotta quale teste, oltre che al contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dallo stesso asserito datore di lavoro – – contrastante con quanto dichiarato dalle CP_2 stesse testimoni.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato il rifiuto della parte appellante a rendere dichiarazioni in sede ispettiva in ordine al proprio rapporto di lavoro.
1.1. Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inattendibili le deposizioni delle teste addotte – ravvisando, di fatto, l'incapacità a testimoniare - in quanto promotrici di altri giudizi analoghi a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese, integrando ciò il vizio di motivazione carente, insufficiente ed illogica, tenendo, altresì, conto che le predetti testi ( e ) hanno avuto sentenze a loro favorevoli nel giudizio Tes_1 Testimone_2 di primo grado investente il medesimo verbale ispettivo.
Ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui ha dato rilievo alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede ispettiva, non confermate in giudizio non essendo stato addotto come testimone.
In ordine alla indennità di disoccupazione ha dedotto la presenza nell'anno 2018 di periodi di contribuzione per malattia/infortunio, sussistendo, pertanto, il requisito del biennio contributivo in forza del meccanismo della neutralizzazione.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) Accogliere l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 887/2021, pubblicata in data 13.4.2021, non notificata, e, per l'effetto, in riforma della sentenza medesima, 2) Previo riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra e l' Parte_1 Controparte_2
, dichiarare il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi
[...] nominativi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Sava, per l'anno 2018, per n. 61 CP_3 gg;
3) Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla adozione dei provvedimenti conseguenziali necessari all'aggiornamento della propria posizione assicurativa-contributiva; 4) Condannare l' convenuto, sempre in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412 del 1991”; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
CP_
1.2. L' quale parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, all'udienza dell'08.10.2025, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno CP_ qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (v. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SC (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia e', quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi CP_ amministrativi). Allo SC (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) e', poi, subentrato l' (D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996).
14. In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'e' ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.)” (v., ex plurims, Cassazione civile sez. VI, 09/12/2022, n.36101).
2.2. La cancellazione della parte appellante dagli elenchi anagrafici per l'anno 2018 deriva dal verbale unico di accertamento del 02.07.2019 n. 2019.006836/TO1 in relazione all'attività ispettiva CP_ condotta dagli ispettori nei confronti dell' . Controparte_2
In specie, nel verbale sono state indicate in modo completo e dettagliato le fonti probatorie utilizzate per le indagini tra cui l'esame della documentazione relativa all'azienda (modelli DMAG per il periodo 2014-terzo trimestre 2018, ortofoto terreni, fascicoli AGEA, accesso in azienda, presso il consulente del lavoro, fatture vendite prodotti) e l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori e dello stesso CP_2
2.3. In relazione all'attività istruttoria svolta in primo grado, le testi escusse e Tes_1 [...]
, in primo grado, hanno riferito di avere lavorato insieme all'appellante per l' Tes_2 [...]
, presso i terreni in Contrada Gaudella Grande, dal 12 giugno al 7 Controparte_2 settembre 2018, per 61 giornate, per la piantagione e raccolta di ortaggi quali melanzane e peperoni, pulizia del terreno dalle erbacce, piantagione delle piantine di meloni gialli, acinellatura e sfogliatura delle piante da vigna;
di essersi recate sui terreni con il pulmino aziendale, di avere lavorato per sette ore dalle 5,30 del mattino;
di avere ricevuto le direttive dal presente sui CP_2 terreni dal quale hanno ricevuto la paga, di € 33,00 giornaliere, ogni quindici giorni in contanti sui terreni. Hanno precisato di intrapreso analoga controversia.
titolare della omonima azienda agricola, in sede ispettiva (v. dichiarazioni riportate CP_2 in corsivo nel verbale ispettivo) ha dichiarato che l'azienda ha svolto attività agricola fino alla fine del mese di agosto del 2018; di avere coltivato, nel 2018, terreni di terze persone ( Persona_1
e ) con piantine di angurie e nel mese di agosto di avere raccolto
[...] Persona_2 pomodori da industria sui terreni, posti sulla strada che sale dalla chiesa della Gaudella per Laterza, di tale di non avere più lavorato come azienda agricola dal mese di settembre Persona_3 dello stesso anno;
di non avere ha coltivato negli ultimi 5 anni vigneti;
di avere il conto corrente bancario aziendale chiuso dal 2016 in quanto in sofferenza;
di avere pagato gli operai – che viaggiavano con mezzi propri - in contanti con acconti ogni sabato, con paga giornaliera di € 40,00 per 6 ore e mezza di lavoro per il periodo lavorativo di 17-20 giorni.
2.4. L'esame complessivo delle risultanze processuali, non consente di ritenere provato con adeguata certezza lo svolgimento del lavoro da parte della appellante per l'azienda agricola di per le giornate rivendicate. CP_2 Invero, le dichiarazioni rese dalle testi e , indubbiamente devono essere oggetto di Tes_1 Tes_2 maggiore vaglio di attendibilità in sede di accertamento giudiziario del diritto azionato non potendosi confondere, da parte dell'appellante, l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non configurata dal primo giudice, con la valutazione di attendibilità del teste.
Come affermato dalla Suprema Corte in controversia analoga a quella in esame, “Il giudizio sull'attendibilità dei testi, tuttavia, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. n. 16467 del 04/07/2017)” (Cassazione civile sez. VI, 09/01/2019, n.396).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalle testi e richiedono prudenzialmente Tes_1 Tes_2 maggiore vaglio di attendibilità attraverso l'acquisizione – il cui onere è carico della parte istante – di ulteriori elementi di prova idonei a confermare le dichiarazioni rese da persone che hanno CP_ intrapreso analoga controversia nei confronti dell' al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro con l'azienda per il medesimo periodo lavorativo. CP_2
Ebbene, tali ulteriori elementi, a supporto di quanto riferito dalle testi, non è rinvenibile dagli atti di causa sia in relazione al contenuto del verbale ispettivo, risultato dettagliato sia in ordine all'acquisizione delle fonti di prova in sede ispettiva che degli esiti degli accertamenti effettuati (v. ad esempio, valutazione della congruità della forza lavoro denunciata rispetto alle coltivazioni svolte e all'andamento economico dell'attività), sia avuto riguardo a quanto dichiarato dall'asserito datore di lavoro, già per le coltivazioni svolte (angurie e pomodori) non coincidenti CP_2 con quanto riferito dalle testi, per il periodo dell'attività agricola fermatasi alla fine di agosto rispetto a quanto rivendicato dalla appellante (fino al 7 settembre 2018), per la paga eventualmente corrisposta (il ha riferito di € 40,00 giornaliere a fronte di € 33, 00 riferita dalle testi, per il CP_2 mezzo utilizzato per raggiungere i terreni (il ha indicato un Opel Astra, una monovolume CP_2 grigia e Ford Focus grigio metalizzato, mentre le testi hanno riferito di un pulmino aziendale).
Trattasi, a ben vedere, di una serie di discrasie non diversamente superabili, non risultando, a tal fine, idonee le pronunce di accoglimento della domanda proposta dalle citate testi di iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2018, involgendo le stesse diversi accertamenti in fatto rispetto al presente procedimento.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, di alcun ausilio si presentano i documenti contabili prodotti, non prevalenti rispetto all'accertamento giurisdizionale.
3. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
La domanda di pagamento della indennità di disoccupazione, invero, è assorbita dal rigetto del ricorso, dovendosi evidenziare la genericità della questione relativa alla neutralizzazione posta, peraltro, solo nel presente grado di giudizio.
4. Spese irripetibili in relazione alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc presente nel fascicolo di parte di primo grado (v. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, n.16284).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; spese irripetibili.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in materia di Cancellazione elenchi OTD, in grado di appello, iscritta al numero 299 del Ruolo Generale dell'anno 2021
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Cazzato Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Certoma', CP_1 Antonio Andriulli e Rita Battiato Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 07/08/2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 887 del 13.04.2021 con la quale il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda volta, previo riconoscimento del rapporto di lavoro con l'
[...]
, alla sua reiscrizione negli elenchi nominativi annuali dei Controparte_2 Contr lavoratori agricoli , del Comune di Sava, per n. 61 giornate dell'anno 2018, con condanna CP_ dell' all'aggiornamento della posizione assicurativa-previdenziale ed al pagamento della indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre accessori.
In particolare, il giudice di prime cure non ha ritenuto assolto l'onere probatorio incombente alla parte istante relativa alla dimostrazione dello svolgimento delle giornate lavorative prestate nell'anno di riferimento presso l'azienda agricola e tanto, alla luce, della ritenuta CP_2 inattendibilità delle due testi escusse, in quanto, a loro volta, non iscritte per lo stesso anno, negli CP_ elenchi anagrafici e promotrici di altrettanti giudizi contro l' in uno dei quali, l'odierna appellante è stata addotta quale teste, oltre che al contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dallo stesso asserito datore di lavoro – – contrastante con quanto dichiarato dalle CP_2 stesse testimoni.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato il rifiuto della parte appellante a rendere dichiarazioni in sede ispettiva in ordine al proprio rapporto di lavoro.
1.1. Parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inattendibili le deposizioni delle teste addotte – ravvisando, di fatto, l'incapacità a testimoniare - in quanto promotrici di altri giudizi analoghi a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese, integrando ciò il vizio di motivazione carente, insufficiente ed illogica, tenendo, altresì, conto che le predetti testi ( e ) hanno avuto sentenze a loro favorevoli nel giudizio Tes_1 Testimone_2 di primo grado investente il medesimo verbale ispettivo.
Ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui ha dato rilievo alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede ispettiva, non confermate in giudizio non essendo stato addotto come testimone.
In ordine alla indennità di disoccupazione ha dedotto la presenza nell'anno 2018 di periodi di contribuzione per malattia/infortunio, sussistendo, pertanto, il requisito del biennio contributivo in forza del meccanismo della neutralizzazione.
Ha, pertanto, concluso chiedendo: “1) Accogliere l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 887/2021, pubblicata in data 13.4.2021, non notificata, e, per l'effetto, in riforma della sentenza medesima, 2) Previo riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra e l' Parte_1 Controparte_2
, dichiarare il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi
[...] nominativi annuali dei lavoratori agricoli del Comune di Sava, per l'anno 2018, per n. 61 CP_3 gg;
3) Condannare, conseguentemente, l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, alla adozione dei provvedimenti conseguenziali necessari all'aggiornamento della propria posizione assicurativa-contributiva; 4) Condannare l' convenuto, sempre in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2018, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di cui all'art. 16, 6° comma, della legge n. 412 del 1991”; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
CP_
1.2. L' quale parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, la causa, all'udienza dell'08.10.2025, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno CP_ qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (v. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali SC (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia e', quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi CP_ amministrativi). Allo SC (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) e', poi, subentrato l' (D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996).
14. In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'e' ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.)” (v., ex plurims, Cassazione civile sez. VI, 09/12/2022, n.36101).
2.2. La cancellazione della parte appellante dagli elenchi anagrafici per l'anno 2018 deriva dal verbale unico di accertamento del 02.07.2019 n. 2019.006836/TO1 in relazione all'attività ispettiva CP_ condotta dagli ispettori nei confronti dell' . Controparte_2
In specie, nel verbale sono state indicate in modo completo e dettagliato le fonti probatorie utilizzate per le indagini tra cui l'esame della documentazione relativa all'azienda (modelli DMAG per il periodo 2014-terzo trimestre 2018, ortofoto terreni, fascicoli AGEA, accesso in azienda, presso il consulente del lavoro, fatture vendite prodotti) e l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori e dello stesso CP_2
2.3. In relazione all'attività istruttoria svolta in primo grado, le testi escusse e Tes_1 [...]
, in primo grado, hanno riferito di avere lavorato insieme all'appellante per l' Tes_2 [...]
, presso i terreni in Contrada Gaudella Grande, dal 12 giugno al 7 Controparte_2 settembre 2018, per 61 giornate, per la piantagione e raccolta di ortaggi quali melanzane e peperoni, pulizia del terreno dalle erbacce, piantagione delle piantine di meloni gialli, acinellatura e sfogliatura delle piante da vigna;
di essersi recate sui terreni con il pulmino aziendale, di avere lavorato per sette ore dalle 5,30 del mattino;
di avere ricevuto le direttive dal presente sui CP_2 terreni dal quale hanno ricevuto la paga, di € 33,00 giornaliere, ogni quindici giorni in contanti sui terreni. Hanno precisato di intrapreso analoga controversia.
titolare della omonima azienda agricola, in sede ispettiva (v. dichiarazioni riportate CP_2 in corsivo nel verbale ispettivo) ha dichiarato che l'azienda ha svolto attività agricola fino alla fine del mese di agosto del 2018; di avere coltivato, nel 2018, terreni di terze persone ( Persona_1
e ) con piantine di angurie e nel mese di agosto di avere raccolto
[...] Persona_2 pomodori da industria sui terreni, posti sulla strada che sale dalla chiesa della Gaudella per Laterza, di tale di non avere più lavorato come azienda agricola dal mese di settembre Persona_3 dello stesso anno;
di non avere ha coltivato negli ultimi 5 anni vigneti;
di avere il conto corrente bancario aziendale chiuso dal 2016 in quanto in sofferenza;
di avere pagato gli operai – che viaggiavano con mezzi propri - in contanti con acconti ogni sabato, con paga giornaliera di € 40,00 per 6 ore e mezza di lavoro per il periodo lavorativo di 17-20 giorni.
2.4. L'esame complessivo delle risultanze processuali, non consente di ritenere provato con adeguata certezza lo svolgimento del lavoro da parte della appellante per l'azienda agricola di per le giornate rivendicate. CP_2 Invero, le dichiarazioni rese dalle testi e , indubbiamente devono essere oggetto di Tes_1 Tes_2 maggiore vaglio di attendibilità in sede di accertamento giudiziario del diritto azionato non potendosi confondere, da parte dell'appellante, l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non configurata dal primo giudice, con la valutazione di attendibilità del teste.
Come affermato dalla Suprema Corte in controversia analoga a quella in esame, “Il giudizio sull'attendibilità dei testi, tuttavia, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (Cass. n. 16467 del 04/07/2017)” (Cassazione civile sez. VI, 09/01/2019, n.396).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalle testi e richiedono prudenzialmente Tes_1 Tes_2 maggiore vaglio di attendibilità attraverso l'acquisizione – il cui onere è carico della parte istante – di ulteriori elementi di prova idonei a confermare le dichiarazioni rese da persone che hanno CP_ intrapreso analoga controversia nei confronti dell' al fine del riconoscimento del rapporto di lavoro con l'azienda per il medesimo periodo lavorativo. CP_2
Ebbene, tali ulteriori elementi, a supporto di quanto riferito dalle testi, non è rinvenibile dagli atti di causa sia in relazione al contenuto del verbale ispettivo, risultato dettagliato sia in ordine all'acquisizione delle fonti di prova in sede ispettiva che degli esiti degli accertamenti effettuati (v. ad esempio, valutazione della congruità della forza lavoro denunciata rispetto alle coltivazioni svolte e all'andamento economico dell'attività), sia avuto riguardo a quanto dichiarato dall'asserito datore di lavoro, già per le coltivazioni svolte (angurie e pomodori) non coincidenti CP_2 con quanto riferito dalle testi, per il periodo dell'attività agricola fermatasi alla fine di agosto rispetto a quanto rivendicato dalla appellante (fino al 7 settembre 2018), per la paga eventualmente corrisposta (il ha riferito di € 40,00 giornaliere a fronte di € 33, 00 riferita dalle testi, per il CP_2 mezzo utilizzato per raggiungere i terreni (il ha indicato un Opel Astra, una monovolume CP_2 grigia e Ford Focus grigio metalizzato, mentre le testi hanno riferito di un pulmino aziendale).
Trattasi, a ben vedere, di una serie di discrasie non diversamente superabili, non risultando, a tal fine, idonee le pronunce di accoglimento della domanda proposta dalle citate testi di iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2018, involgendo le stesse diversi accertamenti in fatto rispetto al presente procedimento.
Alla luce di tutto quanto evidenziato, di alcun ausilio si presentano i documenti contabili prodotti, non prevalenti rispetto all'accertamento giurisdizionale.
3. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
La domanda di pagamento della indennità di disoccupazione, invero, è assorbita dal rigetto del ricorso, dovendosi evidenziare la genericità della questione relativa alla neutralizzazione posta, peraltro, solo nel presente grado di giudizio.
4. Spese irripetibili in relazione alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc presente nel fascicolo di parte di primo grado (v. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2011, n.16284).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; spese irripetibili.
Taranto, 08 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella