Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02359/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2359 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Manlio Caminiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato dei beni culturali e identità siciliana della Regione Siciliana e Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto prot. n. -OMISSIS- reso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
- della circolare nr. -OMISSIS- del Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela dell’Assessorato dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, prot.-OMISSIS-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto del 31.03.2004, parte ricorrente ha presentato al Comune di Taormina istanza di sanatoria ex art. 32 L. 326/2003, per tipologia di abuso n. 1 dell’allegato 1 (“Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”), consistente nell’“ ampliamento dell’unità immobiliare mediante: a) modifica della copertura a tetto originaria ; b) realizzazione di vano interrato alla quota del giardino retrostante ” (domanda di definizione degli illeciti edilizi, in atti), opere che si dichiarano eseguite entro la data del 31.12.2002 nel territorio dello stesso Comune, in immobile sito in-OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativa alla istanza di sanatoria prima indicata, in ottemperanza alla circolare n. -OMISSIS- del Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. n. -OMISSIS- contestualmente ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza, nonché la circolare n. -OMISSIS-, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 in relazione all’art. 23 della L.R. n. 37 del 1985 e alla circolare n. 2 del 30.12.2022 del Dipartimento dei BB CC e della Identità Siciliana - Violazione e falsa applicazione dell’art. 142, Comma 1, lett. c), del D. Leg.vo n. 42 del 2004 -_Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione dello Statuto
della Regione Siciliana ”.
Sostiene parte ricorrente che la motivazione posta a base del diniego ed incentrata sulla circolare n. 2/22 non sarebbe idonea a giustificare il diniego impugnato, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. -OMISSIS- non influirebbe nel caso di specie, posto che essa “ non ha travolto la
disposizione contenuta nell’art. 24 della L.R. n. 15 del 2004 ”, norma che ha formato oggetto del parere del CGARS n. 291/2010 del 31 gennaio 2012, reso in vicenda analoga a quella oggi in esame, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta.
2)” Violazione e falsa applicazione del D. Leg.vo n. 42 del 22.I.2004 in relazione all’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. come recepita in Sicilia dinamicamente con legge reg.le n.
10 del 1991 – Eccesso di potere ”.
Sull’istanza di nulla osta paesaggistico si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi della normativa sopra rubricata, con la conseguenza che il parere deve ritenersi favorevolmente rilasciato “per silentium”.
3) “ Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione ”.
Lamenta il ricorrente il difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento, che si sarebbe limitato a richiamare la circolare n. -OMISSIS- citata, senza tuttavia effettuare una valutazione dello stato dei luoghi e spiegare le concrete ragioni per cui il manufatto in sanatoria sia incompatibile con i beni tutelati e il vincolo paesaggistico di zona; né la Soprintendenza si sarebbe pronunciata sull’effettivo o paventato “grave danno” in area di interesse paesaggistico con riferimento alle opere realizzate, posto che queste ultime, sebbene ricondotte in domanda alla tipologia di abuso 1, sarebbero in concreto “ opere da catalogarsi nella tipologia 3 se non 4 ”, non comportando incremento della cubatura e delle superfici “utili” ai fini residenziali.
Si sono costituiti in giudizio il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, sostenendo la legittimità del proprio operato.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del decidere, giova muovere dagli approdi della giurisprudenza della Sezione in tema di sanabilità delle opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio in ambiti sottoposti a vincolo.
Al riguardo, si richiama, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, quanto affermato con sentenza 27 giugno 2025, n. 2040, secondo cui «…Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. -OMISSIS-, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati… ».
In ultimo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve…ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Non è pertanto condivisibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto non riconducibili alla categoria degli abusi di tipo “minore”, attesa la incontestata presenza di opere di tipologia 1 (cfr. domanda relativa a definizione degli illeciti edilizi), ciò che pone l’intervento realizzato al di fuori dell’ambito delle opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Tali opere risultano inoltre realizzate in epoca successiva alla decorrenza del vincolo (D.P.R.S. n. 6561 dell’11 novembre 1967 (intero territorio del Comune di Taormina).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dal ricorrente, occorre aggiungere quanto segue.
Quanto al motivo con il quale parte ricorrente ha sostenuto che sull’istanza di sanatoria si sarebbe formato il silenzio assenso, lo stesso non può essere condiviso.
Il richiamato art. 17-bis della l. n. 241/90 non può trovare applicazione nel caso di specie, “ posto che il rapporto amministrativo è di carattere “verticale”, non “orizzontale”, in quanto sostanzialmente intercorrente fra il privato e la Soprintendenza, non fra il Comune e la Soprintendenza (invero, elemento centrale è rappresentato dal fatto che il procedimento è ad istanza di parte, sì che siffatta originaria e costitutiva dimensione “verticale” pervade e connota ab interno tutta la dinamica procedimentale: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584)” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 74).
Anche più di recente è stato osservato che l’art. 17-bis della l. n. 241/1990 “ non si applica ove la richiesta non provenga dall’amministrazione procedente, ma dal privato destinatario dell’atto (come nella specie), configurandosi, in tal ultimo caso, un rapporto verticale tra privato e amministrazione ” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 17 giugno 2024, n. 2264).
L’inapplicabilità dell’art. 17-bis della l. n. 241/1990 alla presente fattispecie discende, altresì, “ dalla disciplina - avente carattere speciale - del procedimento amministrativo di condono oggetto del presente giudizio, “che sfugge al perimetro di applicazione del sopra richiamato istituto (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2024, n. 3895) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 6 giugno 2025, n.1820).
Occorre osservare in proposito che l’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 - come modificato ad opera dell’art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003 e cui il comma 27 del medesimo d.l. rinvia - dispone che “ Qualora tale parere [id est: il parere dell’autorità di tutela] non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nessun silenzio assenso è predicabile nel caso in questione.
Infondato è anche l’ultimo motivo dedotto (il terzo), con il quale il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento, che si sarebbe limitato a richiamare la circolare n. -OMISSIS- citata, senza tuttavia effettuare una valutazione dello stato dei luoghi e spiegare le concrete ragioni per cui il manufatto in sanatoria sia incompatibile con i beni tutelati e il vincolo paesaggistico di zona.
Ritiene il Collegio che il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina risulti adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 ( coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume ); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 ( non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno ); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 ( in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza ); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 ( nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie ).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata). (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 15 gennaio 2025, n. 117).
Alla luce della giurisprudenza innanzi illustrata sulle nozioni di volume e superficie paesaggisticamente rilevanti risultano infondate le deduzioni sull’asserito difetto di danno paesaggistico.
L’atto impugnato resiste quindi ai vizi ascrittigli, con conseguente infondatezza del ricorso.
Né, in assenza di censura al riguardo contenuta nel ricorso introduttivo, può essere valutata la legittimità dell’ordine di rimessione in pristino contenuto nell’atto impugnato.
Avuto riguardo al complessivo svolgimento della vicenda, caratterizzato da un quadro normativo complesso e soggetto nel tempo ad interpretazioni giudiziarie ed interventi amministrativi di segno talora contrastante, le spese di lite possono essere compensate, rimanendo a carico di parte ricorrente il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IO, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.