Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 187
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, mediante riferimento ad altri atti o documenti, purché questi siano allegati o ne riproducano il contenuto essenziale, o siano già conosciuti dal contribuente. Nel caso di specie, l'avviso di liquidazione conteneva il riferimento al provvedimento giudiziario tassato e alle disposizioni applicabili. La delega di firma è stata prodotta in appello ed è stata ritenuta ammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 187
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 187
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo