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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8212/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6643/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021009SC0000242270001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5293/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a mezzo PEC il 25-11-2024 Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli n. 6643/1/2024, depositata in data 29.4.24, con cui era stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 2021/009/SC/000024227/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, notificato il 01.6.23, per il mancato pagamento della imposta di registro in relazione alla sentenza civile n. 24227/2021, resa dal Giudice di Pace di Napoli, per euro 400,00; il ricorrente aveva eccepito che la motivazione dell'atto impositivo non consentiva di comprendere la pretesa riconduzione dell'importo liquidato nell'atto tassato nel campo di applicazione IVA né quali fossero le disposizioni, asseritamente enunciate nell'atto tassato, contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e soggetti a registrazione in caso d'uso, stipulati dall'opponente, nonché l'inesistenza di un atto di delega da parte del titolare dell'Ufficio al soggetto che ha firmato l'atto ed infine l'omessa indicazione degli estremi della presunta delega.
La Corte di I grado aveva rigettato il ricorso escludendo il lamentato vizio della motivazione in quanto il provvedimento impugnato conteneva il preciso riferimento al provvedimento giudiziario tassato, nonché alle ragioni ed alla normativa che consentono la doppia imposizione, trovando l'avviso di liquidazione fondamento sul disposto degli artt. 37 DPR n. 131/1986 e 8 c.1 lett. b) della Tariffa I parte, allegata al DPR n. 131/1986, nonché sull'art. 22 del menzionato decreto che disciplina la tassazione delle disposizioni enunciate;
quanto alla delega di firma aveva rilevato che l'avviso in questione risultava sottoscritto con firma digitale dal funzionario delegato su delega del direttore provinciale.
L'appellante, premesso di aver contestato il presupposto impositivo, deduceva che l'ufficio aveva l'onere di depositare il titolo giudiziario asseritamente tassato per dimostrarne l'esistenza, la riconducibilità al ricorrente nonché il contenuto da tassare;
insisteva sulla mancata produzione della delega di firma e chiedeva l'accoglimento del ricorso di I grado, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La parte appellata si costituiva in giudizio, e previo deposito della delega di firma, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass.,
Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968), l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento,
o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica.
In particolare si ritiene che l'art. 7 della l. 27 luglio 2000 n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, al fine di consentirgli il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove in mancanza egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5", 4 luglio 2014,
n. 15327; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. 5", 19 novembre 2019, n. 29968) in coerenza con il disposto dell'art. 10, comma 1, della stessa legge, secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al "principio della collaborazione e della buona fede".
Come rilevato dalla S.C. (Vedi Cass. n. 21713 del 2020), l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, dovendo ritenersi l'amministrazione finanziaria esonerata dall'obbligo di allegazione ex art. 7, cit, con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte (anche a mezzo dì rappresentante legale o volontario), trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un'informazione adeguata ed un efficace esercizio del diritto di difesa in ordine all'incidenza degli atti impositivi.
Analoghi principi sono stati affermati, sempre in tema di imposta di registro, con riferimento agli obblighi di allegazione di atti giudiziari quali conciliazioni (vedi Cass. n. 13402 del 2020), o sentenze (vedi Cass. n. 239 del 2021).
In particolare va condiviso il principio di diritto secondo cui ” In tema di imposta di registro su atti giudiziari,
l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
(Sez. 5, n. 11283 del 07/04/2022).
Tanto premesso, nella specie il presupposto impositivo del provvedimento impugnato va rinvenuto nella sentenza indicata, ben nota al ricorrente, sottoposta a tassazione in misura fissa in misura di € 200,00 in quanto avente ad oggetto il pagamento di somme ricadenti nel campo di applicazione Iva ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986; l'ulteriore importo di € 200,00, sempre ad importo fisso, è poi conseguito alla tassazione dell'atto enunciato in tale sentenza.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure era onere del ricorrente contestare in modo specifico l'esistenza della sentenza, la sua riferibilità all'ingiunto nonché la presenza nella stessa di un atto enunciato;
trattandosi poi di un importo in misura fissa nessun altro onere di motivazione poteva sussistere quanto ai criteri applicati per la determinazione della pretesa.
Quanto alla delega di firma il provvedimento impugnato risulta sottoscritto digitalmente dalla Dott.ssa Nominativo_1
su delega conferita dal dott. Nominativo_2, Direttore Provinciale di Napoli II con provvedimento n. 9/2023.
Tale delega è stata esibita per la prima volta in appello;
tale deposito va ritenuto sicuramente ammissibile.
In primo luogo va evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza del-le domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi docu-menti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre il comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, prevedeva «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sen-tenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
In ogni caso, in presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, nella specie trova comunque applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
La stessa sentenza n. 36 del 2025 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato.
Tenuto conto del tardivo deposito della delega e che l'appello era stato depositato prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, sussistono i presupposti per una compensazione delle spese del presente giudizio;
resta ferma la condanna alle spese del giudizio di primo grado in quanto il relativo capo non è stato oggetto di un motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa le spese e competenze del grado
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO EN, AT
NOLA CATIA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8212/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6643/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021009SC0000242270001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5293/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato a mezzo PEC il 25-11-2024 Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli n. 6643/1/2024, depositata in data 29.4.24, con cui era stato rigettato il suo ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 2021/009/SC/000024227/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, notificato il 01.6.23, per il mancato pagamento della imposta di registro in relazione alla sentenza civile n. 24227/2021, resa dal Giudice di Pace di Napoli, per euro 400,00; il ricorrente aveva eccepito che la motivazione dell'atto impositivo non consentiva di comprendere la pretesa riconduzione dell'importo liquidato nell'atto tassato nel campo di applicazione IVA né quali fossero le disposizioni, asseritamente enunciate nell'atto tassato, contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e soggetti a registrazione in caso d'uso, stipulati dall'opponente, nonché l'inesistenza di un atto di delega da parte del titolare dell'Ufficio al soggetto che ha firmato l'atto ed infine l'omessa indicazione degli estremi della presunta delega.
La Corte di I grado aveva rigettato il ricorso escludendo il lamentato vizio della motivazione in quanto il provvedimento impugnato conteneva il preciso riferimento al provvedimento giudiziario tassato, nonché alle ragioni ed alla normativa che consentono la doppia imposizione, trovando l'avviso di liquidazione fondamento sul disposto degli artt. 37 DPR n. 131/1986 e 8 c.1 lett. b) della Tariffa I parte, allegata al DPR n. 131/1986, nonché sull'art. 22 del menzionato decreto che disciplina la tassazione delle disposizioni enunciate;
quanto alla delega di firma aveva rilevato che l'avviso in questione risultava sottoscritto con firma digitale dal funzionario delegato su delega del direttore provinciale.
L'appellante, premesso di aver contestato il presupposto impositivo, deduceva che l'ufficio aveva l'onere di depositare il titolo giudiziario asseritamente tassato per dimostrarne l'esistenza, la riconducibilità al ricorrente nonché il contenuto da tassare;
insisteva sulla mancata produzione della delega di firma e chiedeva l'accoglimento del ricorso di I grado, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
La parte appellata si costituiva in giudizio, e previo deposito della delega di firma, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass.,
Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968), l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento,
o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica.
In particolare si ritiene che l'art. 7 della l. 27 luglio 2000 n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, al fine di consentirgli il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove in mancanza egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., Sez. 5", 4 luglio 2014,
n. 15327; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2017, n. 11623; Cass., Sez. 5", 19 novembre 2019, n. 29968) in coerenza con il disposto dell'art. 10, comma 1, della stessa legge, secondo cui i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al "principio della collaborazione e della buona fede".
Come rilevato dalla S.C. (Vedi Cass. n. 21713 del 2020), l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di comunicare, in allegato all'avviso di liquidazione, un atto già noto al contribuente integrerebbe un adempimento superfluo ed ultroneo, che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, dovendo ritenersi l'amministrazione finanziaria esonerata dall'obbligo di allegazione ex art. 7, cit, con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sia stato destinatario ovvero sia stato parte (anche a mezzo dì rappresentante legale o volontario), trattandosi di incombenza ridondante rispetto alla finalità di garantire un'informazione adeguata ed un efficace esercizio del diritto di difesa in ordine all'incidenza degli atti impositivi.
Analoghi principi sono stati affermati, sempre in tema di imposta di registro, con riferimento agli obblighi di allegazione di atti giudiziari quali conciliazioni (vedi Cass. n. 13402 del 2020), o sentenze (vedi Cass. n. 239 del 2021).
In particolare va condiviso il principio di diritto secondo cui ” In tema di imposta di registro su atti giudiziari,
l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.
(Sez. 5, n. 11283 del 07/04/2022).
Tanto premesso, nella specie il presupposto impositivo del provvedimento impugnato va rinvenuto nella sentenza indicata, ben nota al ricorrente, sottoposta a tassazione in misura fissa in misura di € 200,00 in quanto avente ad oggetto il pagamento di somme ricadenti nel campo di applicazione Iva ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986; l'ulteriore importo di € 200,00, sempre ad importo fisso, è poi conseguito alla tassazione dell'atto enunciato in tale sentenza.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure era onere del ricorrente contestare in modo specifico l'esistenza della sentenza, la sua riferibilità all'ingiunto nonché la presenza nella stessa di un atto enunciato;
trattandosi poi di un importo in misura fissa nessun altro onere di motivazione poteva sussistere quanto ai criteri applicati per la determinazione della pretesa.
Quanto alla delega di firma il provvedimento impugnato risulta sottoscritto digitalmente dalla Dott.ssa Nominativo_1
su delega conferita dal dott. Nominativo_2, Direttore Provinciale di Napoli II con provvedimento n. 9/2023.
Tale delega è stata esibita per la prima volta in appello;
tale deposito va ritenuto sicuramente ammissibile.
In primo luogo va evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre 2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza del-le domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi docu-menti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre il comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, prevedeva «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sen-tenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
In ogni caso, in presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023, nella specie trova comunque applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
La stessa sentenza n. 36 del 2025 ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
Per le suesposte considerazioni l'appello va rigettato.
Tenuto conto del tardivo deposito della delega e che l'appello era stato depositato prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, sussistono i presupposti per una compensazione delle spese del presente giudizio;
resta ferma la condanna alle spese del giudizio di primo grado in quanto il relativo capo non è stato oggetto di un motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa le spese e competenze del grado