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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 985/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 985/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/10/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. Carmela Coffa con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data pagina 1 di 5 03/07/2010 nel Comune di Noto;
- che dall'unione è nata la GL il 07/01/2012; Per_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.
90/2020 del 20/04/2020, divenuto efficace il 12/05/2020.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 23/07/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento pagina 2 di 5 reciprocamente, essendo autonomi dal punto di vista economico e dichiarano di non avere beni mobili o immobili in comune su cui provvedere;
2. La GL minore , nata a [...] il [...], Persona_2 rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig.
[...]
, sita in Avola Via Giovanni Grasso n. 47 int. 11 Parte_1 rimane assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_2 con la GL minore;
Per_1
4. Il sig. puntualmente provvederà a Parte_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_2
300,00 a titolo di assegno mensile di mantenimento per la GL
, a mezzo bonifico bancario o accredito su Postepay che Per_1 dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
5. Le spese straordinarie per la GL , previamente Per_1 concordate e documentate, andranno sostenute al 50% da ciascun genitore. Si considerano spese straordinarie a titolo esemplificativo quelle relative all'acquisto di occhiali da vista, apparecchi ortodontici, visite specialistiche, spese sanitarie urgenti, viaggi scolastici, lezioni private.
6. I coniugi concordano che l'autovettura Lancia Y targata
EH927MN rimane assegnata in comodato alla signora Parte_2
e conseguentemente saranno a suo carico le spese
[...] relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il costo della polizza RCA.
PIANO GENITORIALE
Per la gestione della GL minore Per_1
La GL minore starà con i genitori a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come pagina 3 di 5 segue: durante l'anno scolastico: trascorrerà con il padre due Per_1 pomeriggi a settimana da concordare tra loro dalle 17:00 alle 20:00 sempre nel rispetto delle condizioni di salute della GL, degli impegni scolastici e/o ricreativi;
nel corso delle ferie estive: i genitori concorderanno ogni anno fino al raggiungimento della maggiore età della GL entro il mese di maggio il periodo di ferie estive che trascorrerà con la Per_1 madre e con il padre;
rispetto alla frequenza scolastica: la GL verrà Per_1 accompagnata a scuola e riaccompagnata a casa da uno dei genitori che si accorderanno di volta in volta;
rispetto agli impegni ludico/sportivi: poiché frequenta la palestra il lunedì Per_1 mercoledì e venerdì di ogni settimana, i genitori concorderanno di volta in volta chi si occuperà di andarla a riprendere a seconda dei loro impegni lavorativi;
in caso di loro assenza/impedimento verrà delegato il nonno paterno al fine di prendere Persona_3
all'uscita da scuola in caso di necessità o dalle lezioni in Per_1 palestra;
per le festività del Natale Pasqua altre festività e ponti infra- annuali: previo accordo tra i genitori verranno trascorsi da Per_1 in via alternata un anno con il padre e un anno con la madre.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della GL.
pagina 4 di 5 Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 03/07/2010 a Noto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Noto dell'anno 2010 (Atto
n. 34, Parte II Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 28.11.14.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 985/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 30/10/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. entrambi con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. Carmela Coffa con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15/03/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data pagina 1 di 5 03/07/2010 nel Comune di Noto;
- che dall'unione è nata la GL il 07/01/2012; Per_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa n.
90/2020 del 20/04/2020, divenuto efficace il 12/05/2020.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio
Le parti hanno altresì dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
II Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 23/07/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. Entrambi i coniugi rinunciano al mantenimento pagina 2 di 5 reciprocamente, essendo autonomi dal punto di vista economico e dichiarano di non avere beni mobili o immobili in comune su cui provvedere;
2. La GL minore , nata a [...] il [...], Persona_2 rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3. La casa coniugale, di esclusiva proprietà del sig.
[...]
, sita in Avola Via Giovanni Grasso n. 47 int. 11 Parte_1 rimane assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_2 con la GL minore;
Per_1
4. Il sig. puntualmente provvederà a Parte_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € Parte_2
300,00 a titolo di assegno mensile di mantenimento per la GL
, a mezzo bonifico bancario o accredito su Postepay che Per_1 dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
5. Le spese straordinarie per la GL , previamente Per_1 concordate e documentate, andranno sostenute al 50% da ciascun genitore. Si considerano spese straordinarie a titolo esemplificativo quelle relative all'acquisto di occhiali da vista, apparecchi ortodontici, visite specialistiche, spese sanitarie urgenti, viaggi scolastici, lezioni private.
6. I coniugi concordano che l'autovettura Lancia Y targata
EH927MN rimane assegnata in comodato alla signora Parte_2
e conseguentemente saranno a suo carico le spese
[...] relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il costo della polizza RCA.
PIANO GENITORIALE
Per la gestione della GL minore Per_1
La GL minore starà con i genitori a fine settimana Per_1 alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come pagina 3 di 5 segue: durante l'anno scolastico: trascorrerà con il padre due Per_1 pomeriggi a settimana da concordare tra loro dalle 17:00 alle 20:00 sempre nel rispetto delle condizioni di salute della GL, degli impegni scolastici e/o ricreativi;
nel corso delle ferie estive: i genitori concorderanno ogni anno fino al raggiungimento della maggiore età della GL entro il mese di maggio il periodo di ferie estive che trascorrerà con la Per_1 madre e con il padre;
rispetto alla frequenza scolastica: la GL verrà Per_1 accompagnata a scuola e riaccompagnata a casa da uno dei genitori che si accorderanno di volta in volta;
rispetto agli impegni ludico/sportivi: poiché frequenta la palestra il lunedì Per_1 mercoledì e venerdì di ogni settimana, i genitori concorderanno di volta in volta chi si occuperà di andarla a riprendere a seconda dei loro impegni lavorativi;
in caso di loro assenza/impedimento verrà delegato il nonno paterno al fine di prendere Persona_3
all'uscita da scuola in caso di necessità o dalle lezioni in Per_1 palestra;
per le festività del Natale Pasqua altre festività e ponti infra- annuali: previo accordo tra i genitori verranno trascorsi da Per_1 in via alternata un anno con il padre e un anno con la madre.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della GL.
pagina 4 di 5 Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 03/07/2010 a Noto, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Noto dell'anno 2010 (Atto
n. 34, Parte II Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 28.11.14.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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