Decreto presidenziale 22 febbraio 2021
Decreto presidenziale 30 giugno 2021
Sentenza 11 ottobre 2021
Improcedibile
Sentenza 14 marzo 2025
Parere definitivo 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02124/2025REG.PROV.COLL.
N. 01845/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2022, proposto da Studio di Radiologia Prof. Vincenzo Muto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina e Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina in Roma, via Poli 29;
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. 6399/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l'istanza di passaggio in decisione dell'Avv. Abbamonte Andrea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Lo Studio di Radiologia Prof. Vincenzo Muto S.r.l., ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento della nota del 16 novembre 2020, avente ad oggetto “richiesta di installazione di un'apparecchiatura a risonanza magnetica. Riscontro definitivo in ottemperanza alla pronuncia del T.a.r. per la Campania del 18 marzo 2020 n. 1184” con la quale la Regione Campania ha rigettato la richiesta formulata dal Centro ricorrente con nota del 10 maggio 2019.
2. La società appellante opera in regime di accreditamento istituzionale definitivo erogando prestazioni di Radiodiagnostica, Classe di qualità 3, nel distretto della ASL Napoli 2 Nord ed aveva chiesto alla Regione Campania l’autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura R.M. Total Body fissa di intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 4,0 Tesla presso la sede operativa in Casavatore.
3, La sentenza ha respinto il ricorso perché la nota impugnata dà atto di un’istruttoria idonea ad individuare lo specifico fabbisogno pur rinviando ad un atto generale di definizione dei fabbisogni per tutti i distretti.
I dati evidenziati dalla Regione appaiono univocamente significativi dell’esaurimento, allo stato, del fabbisogno, non emergendo dalle censure di parte ricorrente le peculiarità del territorio ovvero della popolazione che giustificherebbero la previsione di prestazioni diagnostiche di RM ulteriori rispetto a quelle previste nella griglia dei LEA.
4. L’appello si fonda su sei motivi.
4.1. Il primo eccepisce che, dopo che il T.a.r. in un precedente giudizio aveva annullato il provvedimento che non aveva risposto alla richiesta di autorizzazione giustificandosi con la mancanza di uno strumento di programmazione, nel caso in esame il diniego era stato fondato su dati che non hanno nulla a che vedere con un atto programmatorio. Esso è di competenza del Consiglio Regionale e non può essere emesso da un dirigente regionale sulla scorta di dati non attuali.
In ogni caso la mancata programmazione sanitaria regionale impedisce l’accreditamento di nuove strutture non il rilascio di una mera autorizzazione.
4.2. Il secondo motivo contesta che, se è vero che l’installazione di nuove apparecchiature deve essere valutata come compatibile con la programmazione regionale, non si può impedire senza limiti temporali l’autorizzazione all’acquisto di un macchinario che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.
4.3. Il terzo motivo sottolinea come l’aver affermato che anche senza oneri per la finanza pubblica la determinazione del fabbisogno è indispensabile per garantire una costante adeguatezza ed appropriatezza delle prestazioni erogate dalle Strutture private ed assicurarsi che le stesse siano sempre al passo con il progresso scientifico, è affermazione priva di una base normativa e di una sua logica.
4.4. Il quarto motivo contesta che il numero dei macchinari uguali a quello di cui si è chiesta l’autorizzazione all’acquisto siano 31 perché vengono sommati macchinari con caratteristiche diverse che se ben conteggiate si ridurrebbero alla metà con rapporto rispetto agli abitanti del distretto pari ad un macchinario ogni 65.743 abitanti.
4.5. Il quinto motivo sottolinea come la sentenza nel valutare la necessità del macchinario da autorizzare la Regione non ha tenuto conto che le richieste di RM ad alto campo magnetico sono in continuo aumento perché meno dannose per la salute delle vecchie apparecchiature.
4.6. Il sesto motivo censura la sentenza per non aver tenuto conto che la richiesta non necessitava affatto di previa verifica del fabbisogno, trattandosi di prestazioni da erogare esclusivamente nei confronti di pazienti privati.
5. La Regione Campania si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependo la sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta delibera regionale n. 592/2022.
6. Con memoria del 7 febbraio 2025 anche l’appellante ritiene che l’appello sia diventato improcedibile alla luce della recente “Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica- Triennio 2024-2026” approvata con delibera di G.R. n. 524 dell’11 ottobre 2024 poiché questo atto di programmazione regionale, determina una situazione in diritto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione dell’appello, che ha fatto venir meno l’interesse dello Studio ricorrente alla riforma della sentenza impugnata ed agli atti censurati in prime cure, avendo la Regione determinato un nuovo fabbisogno di apparecchiature all'interno
del territorio regionale per il triennio 2024-2026 che fa ritenere ormai “superate” le questioni oggetto del gravame.
7. Il Collegio prende atto della volontà espressa dalla società e dichiara l’appello improcedibile con spese compensate stante l’esito in rito del contenzioso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO