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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/10/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I°grado iscritta al ruolo in data 3/06/2025 al numero 4078/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gagliardi;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Morelli;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 762/25 (n.2829/25 R.G.), emesso dal Tribunale di Salerno in data
15.04.2025, notificato in data 16 aprile 2025, la (P.IVA Controparte_1
), con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Pomigliano snc, chiedeva il pagamento P.IVA_1 della somma di € 35.502,00, oltre interessi, nonché le spese del procedimento monitorio per i fatti prospettati nel predetto ricorso.
Avverso il suddetto decreto formulava opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato la
, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice Parte_2 adito siccome non ravvisava nessuno dei criteri indicati dal codice di procedura civile e, segnatamente, dagli artt. 19 e 20, per radicare la competenza innanzi all'adito Tribunale di Salerno.
Ed invero, quanto al foro delle persone giuridiche, ex art. 19 c.p.c., evidenziava che l'opponente ha la propria sede legale in Sant'Arsenio (SA), alla Località Campo snc - comune rientrante nella
1 circoscrizione del Tribunale di Lagonegro (PZ) mentre la ditta opposta ha sede legale in Somma
Vesuviana (NA), alla via Pomigliano snc, comune rientrante nell'ambito territoriale del Tribunale di
NO (NA).
Riguardo ai criteri fissati dall'art. 20 c.p.c. precisava che non si identifica con né il forum CP_2 contractus, in quanto il carico delle merci ed il conseguente trasporto, di cui la ditta opposta lamenta il mancato pagamento, è avvenuto presso la sua sede di Sant'Arsenio (SA) né il forum destinatae solutionis, dovendo essere eseguita la presunta obbligazione di pagamento, ex art. 1182 cod. civ., presso la sede della . Pertanto, sotto tale profilo, ai sensi Pt_1 Parte_2 dell'art. 20 c.p.c., la competenza per territorio sarebbe spetta al Tribunale di Lagonegro, trattasi, infatti, di obbligazione che ipoteticamente illiquida.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvedere: 1) in via preliminare, in accoglimento del presente atto di opposizione al decreto ingiuntivo, revocare e dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 762/25 (n. 2829/25
R.G.), emesso dal Tribunale di Salerno nei confronti della e in Parte_1 Parte_2 favore della in quanto emesso da giudice territorialmente Controparte_1 incompetente, essendo competente sulla domanda formulata in via monitoria il Tribunale di
Lagonegro; nel merito, revocare e dichiarare la nullità di detto decreto ingiuntivo, per le altre ragioni esposte in narrativa;
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa depositata in data 31.07.2025 si costituiva l'opposta che aderiva all'eccezione di incompetenza così come sollevata dalla opponente.
Sulle conclusioni delle parti il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'eccezione va accolta.
Va rilevato, infatti, che, come statuito dalla Suprema Corte (vedi sul punto Cass. 21300/2024) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.
La Giurisprudenza è unanime nel ritenere che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice incompetente per territorio deve essere dichiarato nullo con sentenza impugnabile unicamente con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. (si cfr. Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, n.21185).
2 Va in ogni caso rilevato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (vedi in tal senso Cass. 1372/2016).
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Lagonegro.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunziando nel giudizio n. 4078/25 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Lagonegro;
2) nulla sulle spese
Salerno, 21/10/2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I°grado iscritta al ruolo in data 3/06/2025 al numero 4078/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gagliardi;
OPPONENTE
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Morelli;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 762/25 (n.2829/25 R.G.), emesso dal Tribunale di Salerno in data
15.04.2025, notificato in data 16 aprile 2025, la (P.IVA Controparte_1
), con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via Pomigliano snc, chiedeva il pagamento P.IVA_1 della somma di € 35.502,00, oltre interessi, nonché le spese del procedimento monitorio per i fatti prospettati nel predetto ricorso.
Avverso il suddetto decreto formulava opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato la
, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice Parte_2 adito siccome non ravvisava nessuno dei criteri indicati dal codice di procedura civile e, segnatamente, dagli artt. 19 e 20, per radicare la competenza innanzi all'adito Tribunale di Salerno.
Ed invero, quanto al foro delle persone giuridiche, ex art. 19 c.p.c., evidenziava che l'opponente ha la propria sede legale in Sant'Arsenio (SA), alla Località Campo snc - comune rientrante nella
1 circoscrizione del Tribunale di Lagonegro (PZ) mentre la ditta opposta ha sede legale in Somma
Vesuviana (NA), alla via Pomigliano snc, comune rientrante nell'ambito territoriale del Tribunale di
NO (NA).
Riguardo ai criteri fissati dall'art. 20 c.p.c. precisava che non si identifica con né il forum CP_2 contractus, in quanto il carico delle merci ed il conseguente trasporto, di cui la ditta opposta lamenta il mancato pagamento, è avvenuto presso la sua sede di Sant'Arsenio (SA) né il forum destinatae solutionis, dovendo essere eseguita la presunta obbligazione di pagamento, ex art. 1182 cod. civ., presso la sede della . Pertanto, sotto tale profilo, ai sensi Pt_1 Parte_2 dell'art. 20 c.p.c., la competenza per territorio sarebbe spetta al Tribunale di Lagonegro, trattasi, infatti, di obbligazione che ipoteticamente illiquida.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvedere: 1) in via preliminare, in accoglimento del presente atto di opposizione al decreto ingiuntivo, revocare e dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n. 762/25 (n. 2829/25
R.G.), emesso dal Tribunale di Salerno nei confronti della e in Parte_1 Parte_2 favore della in quanto emesso da giudice territorialmente Controparte_1 incompetente, essendo competente sulla domanda formulata in via monitoria il Tribunale di
Lagonegro; nel merito, revocare e dichiarare la nullità di detto decreto ingiuntivo, per le altre ragioni esposte in narrativa;
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa depositata in data 31.07.2025 si costituiva l'opposta che aderiva all'eccezione di incompetenza così come sollevata dalla opponente.
Sulle conclusioni delle parti il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'eccezione va accolta.
Va rilevato, infatti, che, come statuito dalla Suprema Corte (vedi sul punto Cass. 21300/2024) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.
La Giurisprudenza è unanime nel ritenere che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice incompetente per territorio deve essere dichiarato nullo con sentenza impugnabile unicamente con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. (si cfr. Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, n.21185).
2 Va in ogni caso rilevato che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (vedi in tal senso Cass. 1372/2016).
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opponente, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore del Tribunale di Lagonegro.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunziando nel giudizio n. 4078/25 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza di questo Tribunale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, assegnando alle parti il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Lagonegro;
2) nulla sulle spese
Salerno, 21/10/2025
Il Giudice
dott. Antonio Ansalone
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