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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1457/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001479935000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302020000827278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03020249001479935000, notificatogli in data 28.2.2024 e relativa alla cartella recante il n. 0302020000828278000 per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2015.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'8.1.2026, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 10.2.2022 con consegna a mani di familiare convivente.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 180,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1457/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001479935000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0302020000827278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. n. 03020249001479935000, notificatogli in data 28.2.2024 e relativa alla cartella recante il n. 0302020000828278000 per il mancato pagamento della tassa auto per l'anno 2015.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risultano ritualmente costituite in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Calabria che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell'8.1.2026, sentito il relatore, le parti comparse hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 10.2.2022 con consegna a mani di familiare convivente.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata prescrizione alcuna ed il ricorso va respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti che liquida in
€ 180,00 ciascuno, oltre iva ed accessori di legge se dovuti.