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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 562/2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Bondì e Angela Di Parte_1
Lorenzo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Viale Regina
Margherita n. 21, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistenti -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI (GESTIONE CP_2
CP_3
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 26 febbraio 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
1 ❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito nn. 59620230004382911000, 59620230004382810000,
59620230004383012000 e 59620230003700771000.
❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in euro 2.000,00 oltre spese esenti e spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Bondì
e Angela Di Lorenzo dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.1.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione avverso CP_1
gli avvisi di addebito nn 59620230004382911000, 59620230004382810000,
59620230004383012000 e 59620230003700771000 notificati i primi tre il 28.12.2023 e l'ultimo il 04.01.2024 con cui le veniva chiesto il pagamento del complessivo importo di euro 35.871,68 a titolo di omesso versamento in favore della Gestione Commercianti dei contributi I.V.S. e somme aggiuntive, interessi e sanzioni, relativamente al periodo da ottobre 2011 a giugno 2023.
A sostegno del ricorso, oltre a contestazioni di carattere formale, deduceva l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla Gestione Commercianti in quanto, pur essendo socia della non aveva mai svolto alcuna attività Parte_2
(né tanto meno prevalente e abituale) all'interno della società avendo oltretutto sempre demandato - per lo svolgimento del ruolo istituzionale rivestito (Presidente del Consiglio di Amministratore) - ogni incombenza amministrativa e gestionale a consulenti esterni o agli stessi dipendenti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale il quale rappresentava che “[..] il periodo oggetto di recupero contributivo, da cui è scaturito l'AVA opposto, è stato annullato in applicazione della sentenza n°
3525/2020 relativa al precedente Ricorso iscritto al n. 12664/2017 RG di codesto
Tribunale... [..]”.
Parte opponente rilevava tuttavia che, pur avendo ricevuto dall'istituto nel mese di aprile 2024 provvedimento di cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza
2 dal luglio 2011 il provvedimento di sgravio depositato afferiva ad uno solo degli avvisi di addebito impugnati (59620230004382911000).
Concesso termine all' , questo vi ottemperava tardivamente solamente con le CP_1
note autorizzate del 26 febbraio 2025, depositando il provvedimento integrale di sgravio riguardante i contributi oggetto anche degli altri tre avvisi di addebito opposti (nn.
59620230004382810000, 59620230004383012000 e 59620230003700771000).
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all' udienza del 26 febbraio
2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti (cfr. provvedimento di sgravio allegato alle note autorizzate), verificata la corrispondenza tra le singole voci creditorie di cui agli avvisi di addebito opposti e gli importi sgravati, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Considerato che tanto il provvedimento in autotutela di cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti quanto il provvedimento di sgravio sono intervenuti dopo l'instaurazione del giudizio e nel corso dello stesso, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (avuto riguardo all'attività effettivamente espletata e alla riduzione prevista dal DM 55/2014 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto) come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 26 febbraio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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