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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19048/2023
REPUBBLIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vitro' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19048/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Luigi
[...] C.F._2
SERAFINI ed elettivamente domiciliati in Torino, Via Gropello nr. 4, presso lo stesso difensore
Attori contro
TE
(C.F. - P.I. con il patrocinio dell'Avv. Simona Napolitano, P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo nr. 2014
Convenuta
e contro
(C.F./P.I. ) con il Controparte_2 P.IVA_3
patrocinio dell'Avv. Roberta Florio, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore in Milano, Via Vitali nr. 1
pagina 1 di 25 Convenuta
e contro
(C.F./P.I. ), cessionaria di Controparte_3 P.IVA_4 Controparte_4
e, per essa, la procuratrice C.F./P.I. ), con
[...] Controparte_5 P.IVA_5
il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Carteni, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore in Milano, Via Bigli nr. 19
Terza chiamata
OGGETTO: contratti bancari - fideiussioni
Conclusioni delle parti
Parti attrice
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Torino, Contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: IN VIA PRELIMINARE
Sospendere ex art. 624 c.p.c. l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 110
2023 0012 180966001 e n. 110 2023 0012 180966001 notificate da
[...]
, in data Controparte_6 Controparte_7
12.10.2023, per i motivi di cui in narrativa. NEL MERITO: Accertare e dichiarare
l'inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia del titolo e dell'obbligazione solidale di garanzia ex adverso dedotta in capo agli attori, nonché l'insussistenza della garanzia personale asseritamente prestata dagli attori nonché del credito azionato e per l'effetto la nullità delle cartelle di pagamento di n. 110 2023 0012 180966001 e n. 110 2023
0012 180966001, dell'importo di euro 576.000,00, emesse da Controparte_8
per la provincia di Torino, su incarico
[...] Controparte_7
della per la somma complessiva TE
di euro 576.000,00, nonché del relativo ruolo n. 2023/002362 reso esecutivo in data
pagina 2 di 25 14.03.2023, per carenza assoluta dell'obbligazione solidale dedotta nei confronti degli attori e dei presupposti per l'esercizio del potere esecutivo dell'agente della riscossione;
IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità delle cartelle di pagamento di n. 110 2023 0012 180966001 e n. 110
2023 0012 180966001, dell'importo di euro 576.000,00, emesse da
[...]
per la provincia di Torino, su Controparte_8 Controparte_7
incarico della per la somma TE
complessiva di euro 576.000,00, nonché del relativo ruolo n. 2023/002362 reso esecutivo in data 14.03.2023, per carenza del potere esecutivo dell'agente della riscossione nei confronti degli attori e del titolo esecutivo da cui scaturisce l'azione; IN
VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o inefficacia delle garanzie personali dedotte adverso nei confronti di parte attrice e la decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 1957 cod. per l'effetto dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime le cartelle di pagamento di n. 110 2023 0012 180966001 e n. 110 2023 0012 180966001, dell'importo di euro 576.000,00, emesse da Controparte_8 CP_7
per la provincia di Torino, su incarico della
[...] TE
per la somma complessiva di euro 576.000,00, nonché del
[...]
relativo ruolo n. 2023/002362 reso esecutivo in data 14.03.2023. IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra svolte, accertare e dichiarare la responsabilità di
in via esclusiva Controparte_9 TE
o concorsuale, per le modalità di attivazione del Fondo di garanzia ed erogazione degli importi di cui è causa, in assenza dei presupposti di legge e regolamentari e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore TE
e/o in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e CP_3
manlevare gli opponenti da ogni eventuale somma creditoria dovesse essere riconosciuta come dovuta in relazione alle cartelle esattoriali opposte. IN VIA
pagina 3 di 25 ISTRUTTORIA Parte chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi: 1.“Vero che in data 12.02.2016 la BA NT Sanpaolo Spa ha inviato alla IC
Srl la comunicazione di revoca dei rapporti contrattuali in essere presso la Filiale di
Torino, Via XX Settembre 3, come da doc. 16 del fascicolo di parte terza chiamata che mi viene rammostrato”; 2.“Vero che sul conto corrente n. 10/7046 intestato alla IC
Srl in essere presso la Filiale di Torino, Via XX Settembre 3 della NT Sanpaolo Spa venivano regolare le partite dare/avere in relazione a contratto di apertura di credito ed anticipazione fatture di cui è causa”; 3.“Vero che ha applicato per tutta CP_10
la durata del rapporto contrattuale con IC Srl commissioni di massimo scoperto per circa euro 103,29 e spese per euro 120,00 con cadenza trimestrale”; 4.” Vero che
ha applicato per tutta la durata del rapporto contrattuale con IC Srl CP_10
interessi anatocistici moratori in misura pari al 15.76%, che si aggiungevano a commissioni di massimo scoperto e spese per un tasso effettivo applicato al rapporto pari al20% circa”; Si indica a teste sui capi di prova articolati: 1) il Direttore o chi esso dell' di Torino, Via XX Settembre 4, sui capi 1-4; 2) il Parte_3
Dott. , domiciliato in Torino, sui capi 1-4; Parte attrice chiede inoltre Testimone_1
disporsi CTU contabile per la verifica degli addebiti di interessi per differenza in giorni banca tra la valuta delle operazioni in c/c e la data di rispettiva contabilizzazione, prevista nei contratti di apertura di credito bancario e di anticipo fatture utilizzati sul conto corrente n. 10/7046 e per i rapporti bancari della IC Srl in essere presso NT
Sanpaolo Spa al fine di accertare l'effettiva consistenza dell'entità dell'obbligazione principale di capitale, sia nel suo andamento temporale che nella sua quantificazione finale, nei contratti di apertura di credito bancario di cui è causa nonché per accertare, all'esito dell'espletanda indagine contabile, la consistenza dell'entità dell'obbligazione accessoria di interessi nel suo complesso, per interessi ultralegali, interessi su giorni- valuta, commissione sul massimo scoperto e spese, capitalizzata su base trimestrale, sia nel suo andamento temporale che nella sua quantificazione finale, per i contratti
pagina 4 di 25 bancari di cui è causa. Con il favore delle spese, compensi legali di causa e successivi atti necessari”.
Parte convenuta TE1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: Non concedere la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento opposte in assenza di fumus boni iuris e gravi motivi;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con Controparte_6
riferimento all'attività di iscrizione a ruolo, al merito e alle vicende delle pretese. Nel merito: Rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i molteplici motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze professionali in favore del sottoscrivente difensore che si dichiara distrattario”.
Parte convenuta TE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame avversario per i motivi esposti nella presente comparsa;
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in TE
relazione al rapporto tra l'opponente e la suddetta BA nella sola e, non credibile ipotesi in cui dovesse essere dichiarata l'estinzione di ogni rapporto obbligatorio con Contro l'attrice, condannare la a manlevare e tenere indenne dalle pretese di parte CP_1
attrice; - in via principale e nel merito, rigettare l'atto di citazione ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato;
- in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la chiamata in causa, in persona del l.r.p.t., a manlevare e tenere CP_1
Contro indenne dalle pretese di parte attrice. Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i., con rimborso delle spese generali”.
pagina 5 di 25 Terza chiamata procuratrice di Controparte_5 Controparte_3
cessionaria di Controparte_4
“Voglia, l'intestato Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare: in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, non ricorrendone i gravi motivi richiesti dalla legge;
nel merito, rigettare integralmente le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, e di conseguenza rigettare la domanda oggetto di manleva formulata da nei confronti della TE
scrivente, per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e al relativo ruolo ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, i Sigg. e Parte_1 [...]
proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso le Parte_2
cartelle di pagamento n. 11020230012180966001 e n. 11020230012180966001, dell'importo di € 576.000,00, notificate in data 12.10.2023, quali presunti co-obbligati in solido alla - beneficiaria di un finanziamento concesso dalla TE3
ex L. 662/1996 -, dichiarata fallita TE
dal Tribunale di Torino nell'aprile 2017, eccependo:
- l'inesistenza, la nullità e/o l'inefficacia dell'obbligazione solidale di garanzia asserendo “di non ricordare di aver sottoscritto alcun contratto di fideiussione o garanzia personale in favore della convenuta TE
;
[...]
- la nullità parziale dell'eventuale fideiussione o di altra garanzia personale, rientrando la fideiussione bancaria tra le garanzie vietate o escluse in presenza del Fondo
pagina 6 di 25 di Garanzia statale, atteso il divieto di acquisire un'ulteriore garanzia rispetto alla quota di finanziamento già garantita dal Fondo;
- la carenza del titolo esecutivo e del potere esecutivo dell'agente della riscossione, per non avere la conseguito alcun titolo di natura giudiziale;
TE
- la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. poiché la non TE
aveva avviato alcuna azione nei confronti dell'odierno attore entro il termine semestrale decorrente dalla dichiarazione di fallimento della IC S.r.l.
Sulla base di tali premesse, gli attori concludevano chiedendo, previa sospensione dell'esecutività delle cartelle impugnate, in via principale, di dichiarare la nullità delle cartelle stesse e del relativo ruolo per carenza assoluta dell'obbligazione solidale dedotta e per carenza assoluta dei presupposti per l'esercizio del potere esecutivo dell'agente della riscossione;
in via subordinata, di dichiarare la nullità delle cartelle stesse e del relativo ruolo per carenza del titolo e del potere esecutivo e, in ulteriore subordine, di dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime le cartelle medesime in forza della nullità
e/o inefficacia delle garanzie personali dedotte nei confronti degli attori e della decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c..
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 29.12.2023,
[...]
chiedeva di respingere le domande attoree, rilevando: TE1
- in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, essendosi limitata, ex DPR 602/73, alla notifica -obbligatoria- delle cartelle di pagamento in questione, a seguito della ricezione del ruolo esecutivo da parte dell
[...]
unico legittimo contraddittore con riferimento alle TE4
questioni relative alla formazione del ruolo/titolo esecutivo e al merito;
- che, in ogni caso, trattandosi di pretesa dovuta a seguito di escussione di garanzia di Fondo pubblico, valida era l'iscrizione a ruolo sulla base del credito rimasto inadempiuto.
pagina 7 di 25 L concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi la CP_8
propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie.
3) Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2023,
[...]
Contro (d'ora in avanti anche solo ) TE
chiedeva di respingere le domande attoree, producendo copia del contratto di fideiussione sottoscritto dagli attori in data 22.09.1993 e successive note (cfr. docc. 2-4)
e rilevando:
- di svolgere attività di gestione del Fondo di Garanzia per le piccole medie imprese, istituito ai sensi dell'art. 2 c. 100 lett. a della L. 23.12.96 n.662, con la funzione di assicurare la garanzia pubblica nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento e di non essere, pertanto, parte diretta del rapporto tra la banca finanziatrice e il cliente, ma di limitarsi ad agevolare l'impresa, garantendo ai soggetti finanziatori una notevole riduzione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
- che la IC S.r.l. era stata ammessa alla garanzia del Fondo per le linee di credito erogate da prevendo anche la fideiussione personale di e Controparte_4 Pt_1
; Pt_2
- che, a seguito dell'insolvenza dell'impresa debitrice, la BA finanziatrice Contro provvedeva ad escutere la garanzia del fondo e le erogava l'importo di €
576.000,00, acquisendo per conto del fondo il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e sui suoi garanti;
- di aver conseguentemente inviato al curatore dell'impresa debitrice e ai fideiussori la comunicazione di surroga e l'invito di questi ultimi al pagamento;
Contro
- che a seguito del mancato pagamento del dovuto, la avviava la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per la riscossione coattiva degli importi di spettanza del fondo;
pagina 8 di 25 Contro
- che attesa la natura privilegiata di credito pubblico, non doveva munirsi di titolo esecutivo per procedere con l'iscrizione a ruolo, considerato che, in forza della L.
n. 662/1996, per effetto del richiamo all'articolo 9 comma 5 del D.lgs. n. 123/1998, contenuto nell'articolo 2 comma 4 del DM 20.06.2005 n. 18456, il credito derivante dal finanziamento erogato rimasto inadempiuto, era titolo per l'iscrizione a ruolo a fini dell'instaurazione della procedura di riscossione esattoriale;
Contro
- che il credito di derivava da una surroga legale, non vi era alcun accordo tra Contro e l'impresa finanziata, non agendo il Fondo come garante del debitore e, pertanto, non era richiesta la sottoscrizione di alcun contratto di fideiussione o garanzia personale da parte degli odierni attori e in favore della convenuta;
TE
- che, nel merito, era infondata l'eccezione di nullità della fideiussione per divieto di doppia garanzia, atteso che il divieto di cui all'art.
4.4 dell'allegato al D.M. del
23.09.2005, invocato da parte attrice, riguardava le sole garanzie di natura reale, assicurativa o bancaria e non si applicava, dunque, a quelle personali quali la fideiussione in oggetto;
- che era infondata anche l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 cc, in quanto: Contro
-- agiva in surroga, dunque, solo nei diritti e non anche negli obblighi derivanti dal pregresso rapporto giuridico;
Contro
-- la comunicazione di surroga e l'intimazione di pagamento da parte di era avvenuta senza alcun ritardo;
-- la stessa aveva proposto diffida entro il termine di cui all'art. Controparte_4
pagina 9 di 25 chiamava in giudizio , chiedendole di essere tenuta indenne e Controparte_4
manlevata.
4) Autorizzata la chiamata di terzo con provvedimento del 30.01.2024, con comparsa di costituzione e risposta del 17.04.2024, si costituiva in giudizio
[...]
procuratrice di cessionaria di CP_5 Controparte_3 Controparte_4
contestando le pretese attoree e rilevando:
[...]
Contro
- che dalla documentazione già prodotta da e riprodotta da (docc. CP_5
3-6), risultava provata l'esistenza delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti;
- che non era vietata la doppia fideiussione personale e quella rilasciata dal Fondo di Garanzia, atteso che il divieto riguardava solo le fideiussioni reali, bancarie o assicurative;
- che non vi era stata decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., attesa la validità della deroga contrattuale al termine decadenziale e non potendosi qualificare i Sigg.
e come “consumatori”; Pt_1 Pt_2
- che per i crediti delle amministrazioni statali si poteva procedere direttamente mediante iscrizione a ruolo degli stessi, senza necessità di idoneo titolo esecutivo.
concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle pretese attoree e della CP_5
Contro domanda riconvenzionale di manleva della convenuta
5) Con le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., gli attori:
- precisavano la propria natura di consumatori;
- sollevavano l'ulteriore eccezione di nullità delle clausole di reviviscenza, deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, presenti negli accordi fideiussori, in quanto frutto di intesa restrittiva;
- confermavano la decadenza in cui era insorta , non avendo agito Controparte_4
giudizialmente entro il termine di 6 mesi dalla revoca dei rapporti avvenuta il pagina 10 di 25 12.02.2016, in assenza, altresì, della domanda di ammissione al passivo del LI
IC (debitrice principale);
- contestavano l'effettiva entità del debito e le modalità di computo degli addebiti, chiedendo al riguardo CTU contabile per la verifica degli stessi. Contro
e precisavano ulteriormente le TE1 CP_5
proprie difese e chiedevano il rigetto delle istanze istruttorie attoree.
6) Con ordinanza del 04.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamata, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, venivano respinte le richieste istruttorie degli attori e fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa.
7) L'opposizione degli attori non è fondata e va respinta.
7.1) In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Controparte_6
Si osserva che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti, fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
pagina 11 di 25 Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che, nel caso di specie, sulla base delle allegazioni degli attori che contestano il diritto e il potere di agire nei loro confronti, la legittimazione passiva della convenuta Controparte_6
deve ritenersi sussistente. A ben vedere, infatti, le eccezioni sollevate attengono non alla legittimazione passiva bensì alla titolarità attiva e passiva, che è questione di merito e in quest'ottica verrà nel prosieguo vagliata.
7.1.1) In senso analogo anche in ordine al difetto di legittimazione passiva
Controp sollevato da in relazione al rapporto tra gli opponenti e la BA finanziatrice Contro (e per essa la cessionaria ): infatti, come Controparte_4 CP_3
meglio di seguito verrà precisato, ha agito in forza della surrogazione legale ex art. 1203
c.c., subentrando nella posizione della BA erogatrice ed è, pertanto, esposta alle eccezioni relative alla validità e all'esistenza del negozio da cui è sorto il credito, che il fideiussore avrebbe potuto opporre al creditore surrogato.
Ciò perché la surrogazione legale non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio, in quanto il credito si trasferisce così come esistente tra i contraenti originari: il surrogante subentra nella medesima posizione giuridica del surrogato e, per tale ragione, si ritiene che il debitore non possa subire un aggravamento della propria posizione.
Tale conclusione trova conferma anche in una recente ordinanza della Corte di cassazione, n. 16163 dell'11 giugno 2024, in forza della quale “Il debitore può opporre al terzo surrogato le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito nel quale il terzo si è surrogato. Inoltre, può eccepire fatti estintivi, modificativi o sospensivi del rapporto obbligatorio anteriori alla surrogazione”.
7.2) Rigettate le doglianze preliminari, occorre ricostruire i rapporti giuridici sottostanti la presente azione.
pagina 12 di 25 Risulta per tabulas, che con atto del 22.03.1993 e successive note del 9.10.1997,
17.12.1997, 12.03.2024 i Sigg. e si sono costituiti fideiussori della IC, Pt_1 Pt_2
a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti da operazioni finanziarie Contro intercorse con la BA NT (cfr. docc.
1-4 parte convenuta e Controparte_4
docc. 3-6 ). CP_5
Risulta, altresì, che per la specifica operazione finanziaria concessa ad IC da per € 900.000,00, vi è stata l'ammissione del Fondo di Garanzia per Controparte_4
le piccole e medie imprese (PMI), approvata sino all'importo massimo di € 576.000 (cfr. Contro docc.
7-9 convenuta .
Emerge, ancora, che la IC è risultata inadempiente ai propri obblighi e che CP
Controp
ha escusso la garanzia del Fondo, con conseguente surrogazione di CP
nei confronti della debitrice principale IC e dei suoi fideiussori, odierni opponenti Contro (cfr. docc. 23-25 convenuta .
Ricostruito così il rapporto giuridico tra le parti in causa, la preliminare eccezione di inesistenza/nullità o inefficacia dell'obbligazione solidale di garanzia, sollevata da parte attrice (cfr. pag. 1 atto di citazione), va rigettata: è evidente che non vi sia e non Controp ci debba essere alcun contratto o garanzia tra gli attori e la convenuta sussistendo esclusivamente un rapporto tra il Fondo e la BA finanziatrice, unica beneficiaria, ma che ci debba essere e, infatti, c'è, la documentazione comprovante la garanzia fideiussoria degli odierni attori a favore della BA finanziatrice, nella Controp Contro cui posizione si è surrogata (cfr. docc.
1-4 parte convenuta e docc. 3-6
, cit.). CP_5
7.3) Occorre ora esaminare la questione dell'esperibilità della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, per il recupero, da parte di
[...]
del credito in via di surroga, per inadempimento del TE
soggetto beneficiario.
pagina 13 di 25 L'art.2, comma 4 D.M. 20.6.2005 prevede che “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul fondo, per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'articolo 1203 del Codice civile, nell'effettuare il pagamento, il fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del fondo il Gestore applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del D.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del D.L.vo 26 febbraio
1999, n. 46”.
L'art.9 comma 5 D.Lgs.n.123/1998 in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese dispone che “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del Codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'articolo 8 bis del D.L. n. 3/2015, norma di natura interpretativa e dunque di applicazione retroattiva, sancisce che: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto
pagina 14 di 25 credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
Inquadrato così il quadro normativo, va rilevato che sul tema che ci occupa si è pronunciata la Corte di cassazione, la quale ha affermato che “la previsione dell'art. 8- bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale;
la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 2, comma 1, del quale del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 3-ter, infatti, non richiama il comma 2 dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica”. (cfr.
Cass. Civ. n. 1005/23).
Questo Giudice condivide tali principi: va, pertanto, dichiarata la natura pubblicistica del credito, che deriva dall'escussione, da parte dell'istituto di credito finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia in ragione della finalità pubblica di sostegno che ne è alla base e va individuata inequivocabilmente nella procedura di cui all'art. art. 17, D.Lgs 46/1999, la modalità di riscossione del credito del Fondo per le PMI di cui all'art. 2 comma 100, lett. a), L. 23 dicembre 1966,
n. 662.
Chiarito dunque che, nel caso di specie, la riscossione coattiva si esegue nelle forme di cui all'art. 17, D.Lgs 46/1999, si pone il problema dell'applicazione o meno
pagina 15 di 25 del successivo art. 21. D.Lgs 46/1999, ai sensi del quale, ove il credito per cui si procede tragga origine da un rapporto di natura privatistica, l'iscrizione al ruolo del credito medesimo deve essere preceduta dall'acquisizione di un titolo avente efficacia esecutiva.
A tal proposito, è opportuno chiarire che la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo, bensì la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso direttamente riconosciute dalla legge. Invero, come chiarito dalla Corte di cassazione, “la posizione del creditore non si pone come medio logico inevitabile” (Cass. Civ., 30/01/2019, n.
2664) ed è, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini della presente controversia, che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale, in Contro quanto le peculiari modalità di esecuzione cui il garante – - può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura del Fondo e della garanzia da quest'ultimo prestata.
Tale interpretazione trova, del resto, conforto nella stessa legge, all'art. 8 bis, D.L.
24 gennaio 2015, n. 3, laddove questo prescrive la riscossione ai sensi dell'art. 17,
D.Lgs 46/1999: se davvero il Fondo, nel riscuotere il proprio credito, potesse soltanto esercitare i diritti già facenti capo al finanziatore nella cui posizione si surroga, allora non si discuterebbe della necessità o meno della precostituzione di un valido titolo esecutivo ai fini dell'iscrizione a ruolo del credito, posto che un privato non potrebbe nemmeno iscrivere il suddetto credito al ruolo esattoriale, dovendo piuttosto procedere nelle ordinarie forme di esecuzione all'uopo predisposte dall'ordinamento.
Per usare le chiarissime parole della Suprema Corte sul punto: “il presupposto errato è costituito dal convincimento che la posizione del creditore in garanzia mutui, strutturalmente e logicamente, le proprie caratteristiche da quella del garantito, pretermettendo il fatto che il privilegio è concesso in ragione della meritevolezza della causa del credito. Nell'ipotesi oggetto di controversia, nell'ambito delle misure di sostegno pubblico alle attività produttive, il legislatore ha scelto di riconoscere tale
pagina 16 di 25 privilegio al garante e non alla banca perché mentre quest'ultima ha concesso il mutuo svolgendo la sua ordinaria attività di impresa, l'intervento del garante è quello che trova propriamente causa nell'intervento di sostegno pubblico” (Cass. Civ. Ord. n.
30739/2019)
Onde comprendere, pertanto, se trovi o meno applicazione, nel caso di specie,
l'art. 21, D.Lgs 46/1999, è necessario stabilire se il rapporto fondante il credito per la riscossione del quale parte convenuta ha avviato la procedura esecutiva possa o meno qualificarsi in termini di rapporto di natura privatistica.
L'inserimento del Fondo di Garanzia nell'ambito degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, la conseguente destinazione delle finanze stanziate per la costituzione del Fondo a finalità di interesse pubblico, la previsione di cui al comma 6 dell'art. 9, D.Lgs 123/1998, del versamento delle somme raccolte dal Fondo mediante iscrizione al ruolo esattoriale “all'entrata del bilancio dello
Stato per incrementare la disponibilità di cui all'articolo 10, comma 2”, destinata a ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive, nonché la causa fondante la stessa concessione della garanzia, da rintracciarsi nella finalità eminentemente pubblica di sostegno allo sviluppo delle attività produttive, sono tutti chiari indici della natura pubblica del rapporto in questione, e dunque della legittimità dell'iscrizione immediata del credito al ruolo esattoriale, senza necessità della precostituzione di un valido titolo esecutivo.
Alla luce delle considerazioni ampiamente svolte, l'eccezione di carenza del titolo esecutivo formulata dall'attore deve essere rigettata.
7.4) Parimenti da rigettarsi è l'ulteriore eccezione attorea relativa al divieto di doppia garanzia.
Parte attrice ha invocato l'inefficacia della fideiussione sottoscritta a suo tempo con la per violazione del divieto di cui all'art.
4.4 dell'allegato TE5
pagina 17 di 25 al regolamento ministeriale delle attività produttive del 23.09.2005, che esclude la possibilità di acquisire altre garanzie sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo.
La doglianza non coglie nel segno: il menzionato art.
4.4 vieta solo l'acquisizione di “altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” e la fideiussione in esame, trattandosi di garanzia personale, non rientra in queste categorie, né può interpretarsi la lettera della norma in maniera così estensiva, come vorrebbe parte attrice, da ricomprendere nella categoria di “fideiussione bancaria” anche quelle prestate a favore di una banca e, quindi, a garanzia di un contratto bancario. La mera qualifica di del soggetto CP_1
beneficiario della fideiussione non può conferire al contratto natura di fideiussione bancaria, nella cui categoria rientrano solo le garanzie prestate da una BA – queste e solo queste sono le fideiussioni bancarie.
7.5) Venendo ora ad esaminare l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. dell'azione volta a far valere la garanzia fideiussoria, occorre rilevare quanto segue.
L'art. 1957 c.c., prevedendo che il creditore debba agire nei confronti del debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione, pena la liberazione del fideiussore, ha come finalità quella di impedire che il garante, per inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti e alla sorte della sua obbligazione e possa, pertanto, essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto con il debitore principale.
Risulta, poi, oramai principio consolidato in giurisprudenza, che l'azione prescritta da suddetta norma debba essere giudiziale, non essendo sufficiente la mera diffida stragiudiziale ad interrompere il termine decadenziale (cfr. tra le tante, Cass.
Civ., 24 agosto 2023, n. 25197).
Ciò premesso, nel caso di specie, emerge in maniera incontrovertibile e documentale che la IC sia passata a sofferenza in data 31.01.2016, momento a partire dal quale va identificata la scadenza dell'obbligazione - vale a dire, la revoca degli affidamenti e il diritto del creditore di richiedere in un'unica soluzione quanto dovuto -
e che in data 12.02.2016 sia stata inviata da solo una intimazione Controparte_4
pagina 18 di 25 stragiudiziale di pagamento, in assenza di qualsiasi prova dell'esperimento di una Controp azione giudiziale nei successivi 6 mesi. Né vi è prova che una volta surrogatasi nel credito in data 10.02.2022, si sia insinuata nel passivo del LI di IC (cfr. Contro docc. 16 - e 25 convenuta . CP_16
In altri termini, non risulta agli atti alcuna azione giudiziale avverso IC entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. dalla revoca degli affidamenti, pertanto,
i fideiussori dovrebbero essere liberati.
Tuttavia, le fideiussioni prestate da e riportano, all'art. 6, la Pt_1 Pt_2
Contro clausola di deroga al termine decadenziale (cfr. docc.
1-4 convenuta :
Tale deroga è da considerarsi pienamente valida ed efficace, almeno nei confronti del garante Pt_1
Infatti, la deroga all'art. 1957 c.c. costituisce clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo se e solo se contenuta nelle fideiussioni sottoscritte da persone fisiche, qualificabili nella categoria
“consumatore” (fideiussore consumatore).
Se, da un lato, è vero che la deroga a detta norma rientra nella libertà delle parti, non trattandosi di norma imperativa, è, altresì, vero che la disciplina a tutela del consumatore è piuttosto rigida e non consente deroghe alla disciplina legale, nemmeno con specifica sottoscrizione della relativa clausola. Di contro, in mancanza della qualifica di consumatore del garante, la clausola in oggetto, specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., è da ritenersi valida.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che la clausola derogatoria di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, munita di doppia sottoscrizione (cfr. doc. 1 Contro convenuta , è pienamente valida ed efficace nei confronti dell'attore da Pt_1
ritenersi garante non consumatore.
È evidente, infatti, dalla visura della IC agli atti (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo) che il Sig. , in quanto socio e amministratore della IC, debitrice Parte_1
pagina 19 di 25 principale, non può che aver concluso il contratto di garanzia per uno scopo connesso all'esercizio della propria attività imprenditoriale, cioè, garantire con il proprio patrimonio la società di cui era socio e amministratore.
Di contro, non emerge dalla stessa visura (peraltro non contestata dalle convenute), né è stata data prova contraria, che la Sig.ra possa avere Parte_2
ricoperto cariche gestorie all'interno della società debitrice principale, pertanto, ad essa non può che conferirsi la qualifica di consumatrice, con conseguente nullità nei di lei confronti della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Tutt'al più, pertanto, la liberazione fideiussoria potrebbe essere accolta solo verso la , in accoglimento dell'eccezione di decadenza dal termine semestrale per Pt_4
l'azione giudiziale.
Sennonché, per entrambi i garanti, emerge un'ulteriore circostanza, definitoria della questione che qui ci interessa: la fideiussione prestata, infatti, è una fideiussione Contro a prima richiesta (cfr. doc. 1 convenuta : e in presenza di una garanzia a prima richiesta, la forma dell'istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (tanto per il garante consumatore quanto di quello professionista, non essendoci differenze normative al riguardo) può essere, oltre che un'azione giudiziale, anche la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale e/o al fideiussore. Se, infatti, anche per la clausola “a prima richiesta” si intendesse la previsione dell'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta e si paleserebbe una contraddizione, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale, con conseguente incompatibilità della clausola a prima richiesta con la disciplina dell'art. 1957 c.c.
In tal senso la giurisprudenza per esempio:
-Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n.1622: “La BA d'AL (quale autorità garante) ha ritenuto legittima la previsione dello schema ABI relativa all'obbligo, per il
pagina 20 di 25 fideiussore, di 'pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta del creditore', clausola che deve essere interpretata quale legittima deroga non totale, ma parziale all'art. 1957 c.c. e conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia rispettato con la proposizione di una domanda giudiziale”;
-Cassazione civile sez. III, 19/06/2024, n.16938: “L'espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione dell'obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” è idonea a derogare (a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all'art. 1957
c.c. e, quindi, è incompatibile con l'onere del creditore garantito di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. In tal caso per far valere il diritto nel termine di decadenza ex art. 1957
c.c. è (necessaria e) sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale.
Il termine semestrale di decadenza dettato dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale, momento in cui il credito è divenuto esigibile, e non da quello successivo della revoca degli affidamenti. Non integra richiesta idonea a fare valere il diritto nel termine di decadenza exart. 1957
c.c. la comunicazione di revoca degli affidamenti e di chiusura dei rapporti aperti che non contenga alcuna richiesta di pagamento al garante”.
Nel caso di specie, in applicazione ai principi sopra argomentati, la richiesta scritta di pagamento è documentalmente provata dalla diffida del 12.02.2016 (cfr. doc. Contro 16 convenuta , inviata entro il termine di 6 mesi dal passaggio a sofferenza del
31.01.2016, pertanto, in alcuna decadenza possono considerarsi incorsi i creditori e
i due fideiussori attori non possono ritenersi liberati.
7.6) Priva di pregio risulta, altresì, l'ulteriore eccezione attorea in ordine alla nullità delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (e, dunque, di decadenza dei creditori) e di sopravvivenza, in quanto frutto di intesa restrittiva, come da provvedimento ABI del 2005.
A parte la circostanza che tale eccezione è da ritenersi nuova e inammissibile, in quanto formulata solo con la prima memoria istruttoria e, dunque, non presente tra i pagina 21 di 25 motivi di opposizione alle cartelle di pagamento di cui all'atto di citazione in opposizione, anche nel merito la doglianza non merita accoglimento.
Sebbene la fideiussione oggetto di causa riproponga le clausole giudicate contrastanti con la normativa sulla concorrenza dal provvedimento ABI del 2005, ne va comunque dichiarata la legittimità, in quanto la stessa è stata stipulata nel 1993, quindi ben 12 anni prima dell'emanazione del suddetto provvedimento ABI del 2005, che da solo non può costituire prova idonea della preesistenza dell'intesa vietata e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità delle clausole incriminate.
Secondo il principio dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., la parte che intende far valere la nullità è chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda e non può giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa relativo ad un periodo diverso (2005) da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale del presente giudizio (1993).
Ne consegue che gli attori che hanno agito per la nullità di fideiussione intervenuta
12 anni prima dell'accertamento Antitrust, avevano l'onere – non assolto - di provare tutti i fatti costitutivi della domanda e quindi anche l'elemento della preesistenza dell'intesa “a monte” tra le banche: il provvedimento ABI, infatti, e quindi la presunzione dallo stesso ricavabile in merito alla sussistenza di detta intesa vietata, può coprire solo l'arco temporale di poco precedente e di poco successivo alla istruttoria conclusa nel maggio del 2005 (cfr. Cass. Civ., 12 dicembre 2017, n. 29810; Cass. Civ.
n. 13846/2019).
In altri termini, i fideiussori, nel caso specifico, avrebbe dovuto offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito tenevano già una condotta diffusa e coordinata, consistente nel sottoporre ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione e con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario, attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento.
pagina 22 di 25 In assenza assoluta di elementi di prova, l'eccezione di nullità per intesa anticoncorrenziale va respinta.
7.7) Infine, parte attrice ha lamentato l'effettiva entità del debito ma anche tale doglianza non può essere accolta, tenuto conto sia della tardività della stessa, sollevata per la prima volta solo con la prima memoria istruttoria e non indicata tra i motivi di opposizione alle cartelle di cui all'atto di citazione in opposizione, sia della assoluta genericità della medesima. Gli attori, sui quali gravava l'onere ex art. 2697 c.c., non specificano quali siano stati gli addebiti illegittimi, dove e quando essi siano stati applicati e tale assoluta genericità ha legittimato il diniego della istanza di CTU che avrebbe avuto carattere esplorativo, non potendo la stessa servire per colmare le lacune della parte su cui gravava l'onere probatorio.
7.8) Per tutti questi motivi l'opposizione dei Sigg. e Parte_1 [...]
deve essere respinta e, conseguentemente, rimane assorbita la Parte_2
Contro domanda riconvenzionale di manleva, formulata da nei confronti di CP
, nella sola ipotesi in cui le pretese attoree fossero state accolte.
[...]
Contro 7.9) Le spese legali nei rapporti tra gli attori, e seguono il criterio CP_3
della soccombenza e vengono poste a carico degli attori, liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Occorre, al riguardo, precisare che anche le spese della terza , CP_3
vengono poste a carico dei Sigg. e che, rimasti soccombenti, hanno Pt_1 Pt_2
Contro provocato e giustificato la chiamata in garanzia di secondo il principio di causalità (cfr. tra le tante, si veda Cass. Civ. n. 23123/2019).
Quanto, invece, alle spese legali relative al rapporto tra gli attori e l
[...]
vi sono i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse, TE1
pagina 23 di 25 tenuto conto della novità della questione trattata in ordine al titolo esecutivo legittimante la procedura esattoriale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
- Respinge l'opposizione degli attori e, per l'effetto, conferma le cartelle di pagamento nn. 110 2023 0012 180966001 e 110 2023 0012 180966001, notificate in data 12.10.2023;
- Dichiara assorbita la domanda riconvenzionale in manleva formulata da parte convenuta nei confronti di TE [...]
e, per essa, la cessionaria a mezzo della procuratrice Controparte_4 Controparte_3
Controparte_5
- Condanna parte attrice, e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a corrispondere in favore di TE
le spese del presente giudizio che liquida in € 15.659,00 (di cui € 4.607,00 per fase studio, € 3.039,00 per fase introduttiva ed € 8.013,00 per fase decisoria), oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- Condanna parte attrice, e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a corrispondere in favore di quale procuratrice di Controparte_5 [...]
le spese del presente giudizio che liquida in € 15.659,00 (di cui € 4.607,00 per fase CP_3
studio, € 3.039,00 per fase introduttiva ed € 8.013,00 per fase decisoria), oltre IVA e
CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
- Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra e Parte_1 [...]
, da un lato, e Agenzia delle Entrate e Riscossioni dall'altro. Parte_2
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 9.6.2025
pagina 24 di 25 Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitro'
Minuta redatta con la collaborazione della CP_17
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1957 c.c.;
- che per tutti questi motivi, le pretese attoree andavano rigettate e, in ogni caso, in relazione al rapporto tra gli opponenti e la BA finanziatrice, vi era il difetto di Contro legittimazione passiva di
- che, comunque, in caso di accoglimento delle pretese avversarie e, dunque, Contro dell'impossibilità per di eseguire la pretesa nei confronti degli attori, questa