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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3437/2013 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice Relatore
dott. Giuliana Segna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa
DA
in Zanon n. OE (TN) il 28.04.1956 (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Tesero (TN) – Via Pedonda n.32, rappresentata e difesa dall'avv. Michael Vescovi (C.F.
di 38033 SE (TN) – Via F.lli Bronzetti n.17, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all' avv. Luigi De Finis (C.F. ) di RE e con domicilio eletto C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo in 38100 RE – Via Oss Mazzurana n. 72, in forza di delega conferita a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 20 n. OE (TN) il 21.09.1953 (C.F. ) a mezzo della proc. dom. CO C.F._4
del Foro di RE – Via Grazioli n. 5 (C.F. , giusta delega a CP_2 C.F._5 margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
n. OE (TN) il 23.02.1959, ivi residente in [...]n. 19 (C.F. NT
con l'avv. Sonja Venturi del Foro di RE (C.F. ) presso il cui C.F._6 C.F._7 studio in OE (TN) – Strada Salejada n. 38 elegge a domicilio ai fini del presente procedimento, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
n. SE (TN) l'11.06.1964, residente a [...] (C.F. Controparte_4
a mezzo del proc. dom. avv. Alfredo Ferrari del Foro di RE – Via Manzoni n. C.F._8
16 (C.F. , giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;
C.F._9
CONVENUTO
IN PUNTO: azione di riduzione di legittima, scioglimento della comunione ereditaria ed altro.
CONCLUSIONI DELL' ATTRICE
1)accertare e dichiarare che la donazione della casa p. ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C. Soraga fatta da al figlio con atto dd. 19.05.1981, eccede la porzione di cui il donante ha potuto Persona_1 CP_4 liberamente disporre e, se e per quanto di necessità, reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità del padre compiuto in favore del figlio fino alla quota disponibile ed CP_4 assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido;
2) accertare e dichiarare che la donazione della casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE fatta da con atto dd. 10.04.1976 a favore dei figli e eccede la porzione di cui PA _3 CP_1 essa donante ha potuto liberamente disporre e, se e per quanto di necessità, reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità così compiuto fino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante o in natura o in denaro liquido;
3)dividere il lascito immobiliare pervenuto ai quattro fratelli , e CO Parte_1 _3
, in morte del padre e in morte della madre , e assegnare a CP_4 Persona_1 PA ciascun condividente i beni in natura secondo le quote di diritto di loro rispettiva spettanza, 5/18 a
5/18 a e 5/18 a nonché 3/18 a CO NT Parte_1 CP_1
pagina 2 di 20 , salvo i conguagli del caso, sulla scorta della proposta divisionale concordemente predisposta CP_4 dai tecnici delle parti Geom. e Geom. dimessa all'udienza del Persona_2 Persona_3
27.09.2017, considerandosi per non avvenuta da parte della madre la donazione di PA
€ 25.000,00 a , come sub 4.2 a pag. 25 e seguenti nell' elaborato peritale del Parte_1
C.T.U arch. dd.28.07.2020, e perciò esclusa l'ipotesi sub 4.1 di cui a pag.19 e seguenti Persona_4 della stessa relazione peritale.
4)Spese di causa rifuse e rifuse anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio limitatamente alle somme anticipate e pagate al C.T.U. da . Parte_1
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO CO
1)respingere le domande di riduzione svolte dall'attrice con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p.m. 1 della p.ed. 7 effettuata da al figlio con atto di Persona_1 Controparte_4 data 19.05.1981 e con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p. ed 330 C.C.
OE effettuata da ai figli e con atto di data PA Parte_2 NT
10.04.1976, tenuto conto della imputazione alla porzione di legittima di sulla Parte_1 successione di del legato disposto con testamento di data 10.12.2007 in favore di PA
ed avente ad oggetto la quota di 4/12 della p.m. 1 della p. ed 194 C.C. Soraga;
Parte_1
2) In via riconvenzionale, disporre lo scioglimento della comunione esistente tra , Parte_1
e , sui beni immobili e quote di immobili, ai CO NT Controparte_4 medesimi pervenuti per successione in morte del padre e per successione in morte Persona_1 della madre , e per stralcio divisionale, secondo le quote di spettanza (successione PA per legge in morte di e successione per testamento in morte di ) con Persona_1 PA attribuzione in proprietà esclusiva ai coeredi dei singoli individuandi lotti, con condanna al pagamento di eventuali conguagli e con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
3)In via riconvenzionale e per il caso in cui le p.m. 1 della p. ed. 329, p.m. 4 ed. 331 e pp. mm. 1, 6, 9 della p. ed. 1956, tutte C.C. OE non siano assegnate, in tutto o in parte, a CO condannare , e a restituire in favore di Parte_1 NT Controparte_4 CP_1 le spese di ristrutturazione di euro 78.550,43 e di cui in narrativa, i primi due in ragione di
[...]
10/36 del menzionato importo ciascuno, e del terzo in ragione di 6/36 del medesimo importo, oltre interessi dal dì del pagamento all'effettivo saldo;
4)sempre in via riconvenzionale, disporre la divisione della comunione ordinaria della p. ed. 330 C.C.
OE, tenuto conto delle opere di miglioramento eseguite da nell'immobile CO stesso, con attribuzione in proprietà esclusiva ai condividendi dei singoli individuandi lotti, con pagina 3 di 20 condanna al pagamento di eventuali conguagli e con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
5)Spese e compensi di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario, oltre 4% C.N.P.A. e 22%
IVA.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO NT
In via preliminare pregiudiziale: accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda proposta da in , e conseguentemente dichiarare, ex art. 164 comma IV, la nullità Parte_1 Pt_3 dell'atto di citazione;
in via principale: respingere ogni domanda versata in causa della signora , dai Parte_1 signori e , anche in via riconvenzionale, nei confronti del signor CO Controparte_4
poiché infondata in fatto ed in diritto;
voglia altresì disporsi la divisione dell'asse NT ereditario pervenuto ai fratelli , e , in morte del padre NT CP_1 CP_4 Parte_1
ex lege e in morte della madre in per testamento, Persona_1 PA CP_1 assegnando a ciascun erede i beni in natura secondo le quote di rispettiva spettanza, tenendo in considerazione donatum, relictum e la situazione possessoria di fatto consolidatasi negli anni, salvo i conguagli del caso, e conseguentemente disporre ogni provvedimento necessario ad assegnare a l'unità abitativa ubicata al secondo piano della p. ed. 330 in C.C. OE I ricevuta in NT ragione di ½ con atto di donazione di data 10.04.1976 della madre e del signor PA
abitata dal medesimo con la famiglia da oltre vent'anni; NT
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari oltre oneri ed accessori ex lege.
In via istruttoria si chiede disporsi C.T.U. al fine: a) di ricostruire la massa ereditaria in successione dei signori e della signora in (donatum più relictum) e di Persona_1 PA CP_1 determinare la quota di legittima e la quota disponibile, tenendo conto di donatum e relictum, con conseguente predisposizione di piano di riparto tra i coeredi e determinazione dei relativi conguagli eventualmente dovuti in favore di;
b) disporre lo scioglimento della comunione NT esistente tra i signori , , e Parte_1 NT CO Controparte_4 conseguentemente predisporre idoneo piano di divisione della massa ereditaria in successione dei signori e della signora in , tenendo conto di donatum e Persona_1 PA CP_1 relictum, nel rispetto dell'attuale situazione proprietaria di fatto e di possesso, in particolare tenendo conto del fatto che da oltre trent'anni il signor , e la di lui famiglia, vive nell'unità NT abitativa ubicata al secondo piano della p. ed. 330 in C.C. OE I (p.m. 1) ricevuta da , NT in ragione di ½, con atto di donazione di data 10.04.1976 della madre , e con PA determinazione delle eventuali somme spettanti a titolo di conguaglio a favore dei singoli coeredi.
pagina 4 di 20 Si chiede disporsi prova per interpello formale e per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
3-11 del foglio di precisazione delle conclusioni datato 23.02.2021.
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle eventuali circostanze di prova avverse ammesse.
Si indicano i testi: , OE (TN); , OE (TN); , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
OE (TN); Geom. OE (TN); OE (TN); Persona_2 Testimone_4 Tes_5
, Fondo di OE (TN); di RE.
[...] Testimone_6
Si insiste per l'ammissione di tutte le produzioni documentali versate in causa da questa difesa opponendosi ad eventuali nuove produzioni documentali avverse.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Controparte_4
1) Respingere le domande di riduzione svolte dall'attrice con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p.m. 1 della p. ed. 7 C.C. Soraga effettuata da al figlio Persona_1 Controparte_4 con atto di data 19.05.1981 nonché con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p. ed. 330 C.C. OE effettuata da ai figli e con PA CO NT atto di data 10.04,1976, tenuto conto della imputazione alla porzione di legittima di
[...]
sulla successione di del legato disposto con testamento di data Parte_1 PA
10.12.2007 in favore di ed avente ad oggetto la quota di 4/12 della p.m. 1 della Parte_1
p. ed. 194 c.c. Soraga;
2) In via riconvenzionale, disporre lo scioglimento della comunione esistente tra , Parte_1
e sui beni immobili e quote di immobili, ai medesimi CO NT Controparte_4 pervenuti per successione in morte del padre e per successione in morte della madre Persona_1
e per stralcio divisionale, secondo le quote di spettanza (successione per legge in PA morte di e successione per testamento in morte di ), con Persona_1 PA attribuzione in proprietà esclusiva ai coeredi dei singoli individuandi lotti, con condanna al pagamento di eventuali conguagli, e con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
3)spese e compensi di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd.
10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A. e 22% I.V.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 30.07.2013, regolarmente notificato in data 05.08.2013,
[...]
conveniva in giudizio i fratelli e Parte_4 CO NT CP_4
, chiedendo: 1) accertare e dichiarare che la donazione della casa p. ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C.
[...]
pagina 5 di 20 Soraga fatta da al figlio con atto dd. 19.05.1981, eccedeva la porzione di cui il Persona_1 CP_4 donante poteva liberamente disporre, e per l'effetto reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità sino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido;
2) accertare e dichiarare che la donazione che la donazione della casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE fatta da con atto dd. 10.04.1976 a PA favore dei figli e eccedeva la porzione di cui la donante poteva liberamente disporre, e _3 CP_1 per l'effetto reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità sino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido;
3) dividere il lascito immobiliare pervenuto ai fratelli , e in CO Parte_1 _3 CP_4 morte del padre per legge e in morte della madre per testamento, Persona_1 PA ed assegnare a ciascun condividente i beni in natura secondo le quote di rispettiva spettanza, salvo i conguagli del caso;
oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che i quattro fratelli erano figli di e di in , il primo deceduto a Soraga il 08.08.2003 e la Persona_1 PA CP_1 seconda deceduta a Soraga il 08.01.2009; 2) che con atto dd. 19.05.1981 donava al Persona_1 figlio la nuda proprietà e quindi anche l'usufrutto della casa p. ed. 7 p.m. in P.T. 144 C.C. Soraga, CP_4 mentre con atto dd. 10.04.1976 donava ai figli e in ragione di ½ PA _3 CP_1 ciascuno, la casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE;
3) che il resto delle sostanze del padre (casa p. ed.
194 p.m. 1 in P.T. 59 C.C. Soraga, le pp. ff. 1/3, 1/4, 649 e 1273 in P.T. 267 C.C. Soraga e la p.f. 1372/2 in
P.T. 234 C.C. Soraga) passava in sua morte per legge al coniuge superstite ed ai PA quattro figli;
4) che la madre disponeva sul suo lascito con due testamenti olografi datati 10.12.2007 e
28.02.2008, lasciando la sua proprietà a in parti uguali ai figli , Controparte_6 Parte_1
e , ed a la sola legittima per essersi “lui e tutta la famiglia comportati molto ma CP_1 _3 CP_4 molto male con me”, come indicato nel)) testamento dd. 28.02.2008; 5) che in particolare con il primo testamento dd. 10.12.2007 regalava “alla figlia i soldi che le datto per PA Parte_1 fare dei lavori in casa sua, datto che fino ad oggi non ha mai ricevuto né usufruito di niente. Dico nulla in confronto ai suoi tre fratelli che da anni godono, sperando che anche sulla divisione che verrà fatta in seguito. Sperando che le venga dato il suo giusto e che la casa qui a Soraga con tutto quello che c'è dentro, voglia sia datta a lei perché loro sono già sistemati da quando si sono sposati”; 6) che a seguito delle successioni regolarmente denunciate e con i certificati ereditari conseguiti i beni immobili caduti in successione sono stati intavolati: A) quanto alla p. ed. 194 p.m. 1 in P.T. 59 C.C. Soraga a _3
con la quota di 2/12, a con la quota di 2/12, a con la quota di
[...] CO Controparte_4
2/12 e a con la quota di 6/12; B) quanto alle pp. ff. 1/3, 1/4 649 e 1273 in P.T. 267 Parte_1
C.C. Soraga a con la quota di 28/108, a con la quota di 18/108, a NT CO
con la quota di 18/108, a con la quota di 28/108 ed a Controparte_4 Parte_1
ved. , sebbene deceduta, con la quota di 16/108 (quota, che per volontà PA CP_1 testamentaria si sarebbe dovuta assegnare in ragione di 6/108 a e di 10/108 a;
C) CP_4 CP_1 pagina 6 di 20 quanto alla p.f.1472/2 in P.T. 234 C.C. Soraga a con la quota di 28/108, a NT CP_1 con la quota di 18/108 a con la quota di 18/108, a con
[...] Controparte_4 Parte_1 la quota di 28/108 ed ed a , sebbene deceduta, con la quota di 16/108 (quota che PA per volontà testamentaria si sarebbe dovuta assegnare in ragione di 6/108 a e di 10/108 a CP_4
; D) quanto alla p. ed. 329 p.m. 1 in P.T. 2949 C.C. OE a con la quota di CP_1 NT
10/36, a con la quota di 10/36, a con la quota di 6/36 e a CO Controparte_4 [...]
con la quota di 10/36; E) quanto alla p. ed. 331 p.m. 4 in P.T. 326 C.C. OE a Parte_1 _3
con la quota di 10/36, a con la quota di10/36, a con la quota
[...] CO Controparte_4 di 6/36 e a di 10/36; F) quanto alla p. ed. 1596 p.m. 1,6 e 9 in P.T. 1882 C.C. Parte_1
OE a con la quota di 6/36 e a con la quota di 10/36; 7) che al NT Parte_1 donatum del padre (p. ed 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C. Soraga) era stato attribuito un valore di € 177.750,00 ed al relictum ( p. ed. 194 p.m. 1 in P.T. 59, pp. ff. 1/3, 1/4, 649 e1273 in P.T. 267 e p.f. 1472/2 in P.T.
234 C.C. Soraga) un valore di €269.500,00; 8) che al donatum della madre (p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C.
OE) era stato attribuito un valore di € 334.200,00 ed al relictum in sua morte un valore di €
517.433,34 da cui decurtare € 157.100,86 per spese di ristrutturazione sostenute da CO
e per gli immobili a OE (p. ed. 329 p.m. 1 e p. ed. 331 p.m. 4); 9) che per il tempo successivo _3 alla morte dei genitori i quattro fratelli non erano riusciti ad accordarsi sulla ripartizione degli CP_1 immobili loro pervenuti, dividendo il compendio immobiliare ed assegnando i beni in proprietà esclusiva a ciascuno di essi, fatti salvi eventuali conguagli.
Costituitosi con comparsa dd. 20.12.2013 contestava che la donazione effettuata CO dal padre in favore del figlio in data 19.05.1981, avente ad oggetto la nuda Persona_1 CP_4 proprietà della p.m. 1 della p. ed. 7 in P.T. 144 C.C. Soraga, fosse lesiva ella quota di riserva dell'attrice, evidenziando ad ogni buon conto che al momento della donazione l'immobile era costituito da un rustico completamente da ristrutturare, e che detto intervento era stato eseguito a cura e spese di
. Controparte_4
Quanto alla successione in morte di precisava il convenuto che le schede PA testamentarie facevano riferimento solo ed esclusivamente alla proprietà ubicata in OE – Cianton
Tibaut, mentre i restanti beni risultavano devoluti per legge;
di talchè aveva diritto CO alla quota di 10/36 di tale proprietà per testamento, e alla quota di 1/4 della rimanente sostanza.
Eccepiva altresì l'esponente l'illegittimità del certificato ereditario richiesto ed ottenuto da
[...]
e , da ci risultava che gli stessi erano eredi di con la Parte_1 NT PA quota di 10/36 ciascuno con conseguente intavolazione (oltre ad essere stata dichiarata la prima legataria della quota di 4/12 della p.m. 1 della p. ed. 194 C.C. Soraga), e ciò in quanto tale quota competeva a , e solo sui beni menzionati nel Parte_1 NT CO testamento dd. 28.02.2008 (“proprietà a Tibaut”), mentre sugli stessi beni competeva CP_6
pagina 7 di 20 a la residua quota di 6/36, diversamente sugli altri beni e quote di beni retrolasciati da Controparte_4
competeva a ciascuno dei fratelli la quota di1/4. PA
Quanto alla donazione effettuata da con atto dd.10.04.1976, con la quale la stessa PA donava ai figli e con la quota di ½ ciascuno, l'intera proprietà della NT CO
p. ed. 3e30 in P.T. 1009 C.C. OE, il convenuto precisava che tale immobile era costituito da una casa rustica in pessimo stato, successivamente ristrutturato a cura e spese di e, NT soprattutto, di di talchè ai fini della valutazione della donazione, dal valore del CO bene alla data di apertura della successione andava detratto. Il costo della ristrutturazione sostenuto da e NT CO
Da ultimo precisava che in ogni caso ex art.564 c.c. l'attrice doveva imputare alla sua porzione legittima il legato dalla stessa ottenuto in forza della scheda testamentaria dd.10.12.2007 e relativo alla quota di 4/12 indivisi della p.m.1 della p.ed.194 c.c. Soraga, nonché del denaro datole dalla madre per eseguire i lavori in casa, sottolineando che e avevano sostenuto i CO NT costi degli interventi di ristrutturazione della proprietà di OE pari a complessivi € Controparte_6
157.100,86, ovvero € 78.550,43 ciascuno.
Rassegnava pertanto le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi con comparsa dd.17.12.2013 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità NT della domanda attorea in quanto l'attrice si era limitata a lamentare l'asserita lesione della quota di legittima di sua spettanza, demandando la relativa quantificazione all'espletanda C.T.U., anziché determinare il valore della quota di legittima violata dal testatore.
Ad ogni buon conto il convenuto, nel richiamare la perizia predisposta dal geom. u Persona_2 incarico dello stesso, escludeva la benché minima lesione della quota di legittima della sorella per effetto della donazione della casa p. ed. 330 in C.C. OE effettuata da Parte_1 CP_5
con atto dd. 10.041976 in favore dei figli e .
[...] _3 CO
Inoltre, l'esponente deduceva una lesione della quota di legittima ad egli spettante in morte del padre ad opera del fratello quantificata in € 13.308,38 auspicando che sulla scorta dell'espletanda C.T.U. si potesse addivenire all'assegnazione allo stesso dell'appartamento sito al piano primo della p. ed. 330 in C.C. OE e al fratello l'appartamento sito al secondo piano della stessa, a fronte del CP_1 versamento di un conguaglio a favore del primo, stante la superficie sensibilmente inferiore di quello dallo stesso occupato (ca. mq. 40), così come prospettato dal Geom. ella perizia anzidetta. Per_2
Chiedeva pertanto in sede di conclusioni, in via preliminare pregiudiziale, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda attorea, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
in via principale, il rigetto di ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del convenuto;
disporsi la divisione dell'asse ereditario in morte del padre ex lege ed in Persona_1
pagina 8 di 20 morte della madre per testamento, con assegnazione a ciascun erede dei beni in PA natura secondo le quote di spettanza, salvo i conguagli del caso, nonché a l'unità NT abitativa ubicata al primo piano della p. ed. 330 in C.C. OE ricevuta in ragione di un mezzo con atto di donazione dd. 10.04.1976 della madre, dallo stesso abitata con il proprio nucleo familiare da oltre trent'anni; oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Costituitosi con comparsa dd. 20.12.2013 il convenuto contestava che l'atto di Controparte_4 donazione dd. 19.05.1981, con cui il padre donava al predetto la nuda proprietà della p.m. 1 della p.ed. 7 in P.T. 144 C.C. Soraga fosse lesiva della quota di riserva dall'attrice, evidenziando ad ogni buon conto che al momento della donazione l'immobile era costituito da un rustico completamente da ristrutturare, e che il relativo intervento era stato eseguito successivamente all'atto di donazione a cura e spese dell'esponente.
Sotto diverso profilo, considerato che la successione in morte di doveva ritenersi PA successione testamentaria quanto ai beni contemplati nei testamenti olografi dd. 10.12.2007 e
28.02.2008, mentre era successione per legge per quanto atteneva ai diversi beni, eccepiva l'illegittimità sia del certificato ereditario richiesto ed ottenuto da e Parte_1 _3
, da cui risultava che gli stessi erano eredi di con la quota di 10/36 ciascuno,
[...] PA nonché dell'intavolazione di tutte le quote immobiliari, posto che tale quota competeva a
[...]
, e solo sui beni menzionati nel testamento dd. Parte_1 NT CO
28.02.2008, ovvero “proprietà a;
mentre a competeva la Controparte_7 Controparte_4 residua quota di 6/36, laddove su tutti gli altri beni e quote di essi competeva ai quattro fratelli la quota di ¼ ciascuno.
Quanto alla donazione effettuata da con atto dd. 10.04.1976, con cui la stessa PA donava ai figli e con la quota di ½ ciascuno, l'intera proprietà della NT CO
p. ed. 330 in P.T. 1009 c.c. OE, rappresentava il convenuto che si trattava di un rustico in pessimo stato al momento della donazione, successivamente ristrutturato a spese dei donatari;
di talché dal valore del bene alla data di apertura della successione, andava detratto il costo della ristrutturazione interamente sopportato dai fratelli e _3 CP_1
In sede di conclusioni il convenuto chiedeva: 1) il rigetto delle domande di riduzione svolte dall'attrice con riguardo all'atto di donazione dd. 19.05.1981 effettuata da al figlio Persona_1 Controparte_4
e all'atto di donazione dd. 10.04.1976 effettuata da ai figli e PA CO
, tennuto conto della imputazione alla porzione di legittima di NT Parte_1 sulla successione della madre del legato disposto con testamento dd. 10.12.2007 in favore di
[...]
ed avente ad oggetto la quota di 4/12 della p.m. 1 della p.ed. 194 c.c. Soraga;
2) in via Parte_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare che la successione in morte di era stata PA devoluta per testamento dd. 10.12.2007 limitatamente al legato di cui sopra e limitatamente alla pagina 9 di 20 nomina di eredi per i soli immobili di OE – Cianton Tibaut, di con la quota di Parte_1
10/36, con la quota di 10/36, con la quota di 10/36 e CO NT Controparte_4 con la quota di 6/36; 3) sempre in via riconvenzionale, acceertare e dichiarare che la successione in morte di era stata devoluta per legge relativamente a tutti i restanti beni, e PA pertanto in favore dei quattro fratelli con la quota di ¼ ciascuno;
4) dichiarare nulla e comunque disporre la cancellazione dell'intavolazione sub G.N. 1117/2010 disposta in favore di
[...]
e , limitatamente agli immobili caduti in successione meglio indicati alla Parte_1 NT pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta;
5) disporre lo scioglimento della comunione esistente tra i quattro coeredi sui beni immobili e quote di immobili di loro spettanza, pervenuti agli stessi per successione in morte del padre e per successione in morte della madre Persona_1 CP_5
, con attribuzione in proprietà esclusiva ai coeredi dei singoli individuanti lotti, con o senza
[...] conguagli, con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Con ordinanza dd. 03.06.2014 il precedente magistrato assegnatario disponeva procedersi a C.T.U. volta ad accertare il valore dei beni immobili retro lasciati e dei beni donati da e da Persona_1
al momento dell'apertura della successione, con detrazione del valore delle opere PA di ristrutturazione effettuate dai donatari dopo la donazione, “al fine di valutare il complesso delle rispettive masse ereditarie, e quindi di calcolare le quote di riserva di spettanza di ognuno degli eredi, relativamente ad ogni massa ereditaria”, nominando all'uopo, quale C.T.U., l'arch. Persona_4
All'esito dell'udienza dd. 24.06.2015 il predetto magistrato disponeva integrazione dell'elaborato peritale con specifico riguardo alla stima dei beni pp. mm. 1,6 e 9 p.ed. 1596 c.c. OE nei termini ivi indicati.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 20.12.2017 venivano assunti alle udienze dd. 24.04.2018 e
12.06.2018, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice e dei convenuti e CO CP_4
, n. 2 testi di parte convenuta , n. 2 testi di parte convenuta e n. 2
[...] NT Controparte_4 testi di parte convenuta CO
Con successiva ordinanza dd. 04.12.2018 veniva disposta ulteriore integrazione dell'espletata C.T.U.
Con ordinanza dd. 27.05.2019 il G.I. rigettava le istanze di modifica dell'ordinanza di chiarimenti dd.
04.02.2019
Con ordinanza dd. 29.12.2020 il G.I. rigettava l'eccezione di nullità della C.T.U. dedotta dal convenuto
, fissando nel contempo udienza di precisazione delle conclusioni. NT
All'udienza dd. 03.03.2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza datata 04.04.2022 il G.I. rimetteva la causa in istruttoria e, previa revoca delle ordinanze dd. 04.02.2019 e 27.05.2019 e declaratoria di nullità della perizia integrativa dd. 28.07.2020
pagina 10 di 20 (2° integrazione C.T.U. arch. , disponeva l'integrazione dell'originario elaborato peritale dd. Per_4
05.06.2015 e successiva integrazione dd. 15.12.2015 nei termini indicati nell'ordinanza dd.
04.12.2018, con l'avvertenza al C.T.U. che non si sarebbero dovute considerare le opere di miglioramento eseguite da con riguardo alla p. ed. 330 in c.c. OE I, mentre si CO sarebbero dovute computare le spese sostenute da e per la NT CO ristrutturazione delle p.ed. 329 e 331 in c.c. OE, nominando, quale C.T.U., l'arch. Per_5
, a cui poneva il quesito di cui sopra.
[...]
All'udienza dd. 08.03.2023 il G.I., su concorde istanza delle parti, nominava quale C.T.U. il geom.
[...] al fine di completare l'elaborato peritale dell'arch. , mediante predisposizione di tutti Per_6 Per_5 gli atti tecnici (piani divisionali e di variazione con relativi aggiornamenti delle planimetrie catastali), in relazione sia alla p. ed. 194 c.c. Soraga I che alla p. ed. 330 e alle pp. ed 329 e 331 c.c. OE I, con eventuali elaborati per l'intavolazione delle costituende servitù.
Su concorde richiesta delle parti il G.I., all'udienza dd. 21.02.2024, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 26.06.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, si appalesa infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea, in quanto del tutto indeterminata, formulata dal convenuto già in comparsa di NT costituzione e risposta dd. 17.12.2013 e reiterata in sede di comparsa conclusionale dd. 20.09.2024.
In particolare, nel primo atto difensivo il convenuto, a sostegno di detta eccezione, afferma che “Parte attrice in effetti non assolve al proprio onere probatorio non quantificando minimamente l'asserita lesione della quota di legittima ad Ella spettante sia in morte del padre sia in morte Persona_1 della madre in , demandando la relativa quantificazione all'espletando PA CP_1
C.T.U.”, rammentando che “Il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. comporta che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ed anche l'azione di reintegra della quota di riserva è soggetta al medesimo principio” (v. pag. 3).
In realtà nell'atto di citazione dd. 30.07.2013 risultano compiutamente indicati sia il petitum che la causa petendi della domanda attorea, considerato che comunque la pretesa nullità deve ritenersi sanata alla stregua del contenuto delle memorie ex art. 183 cpc dimesse dell'attrice.
A confutazione di tale eccezione vale richiamare Cass. Ord. n. 21503/2018 dd. 31.08.2018, secondo cui “sarebbe eccessivo esigere che la lesione debba essere indicata in termini di certezza numerica, procedendosi ad un'individuazione del valore dei beni sulla scorta di una stima redatta ad opera evidentemente di un tecnico di parte, le cui valutazioni proprio per l'interesse che sorregge tale attività non appaiono in grado di vincolare il giudice adito, imponendo quindi verosimilmente il successivo espletamento di C.T.U.”, di talché, ai fini dell'ammissibilità della domanda di riduzione deve ritenersi sufficiente che la stessa “sia accompagnata da una precisa individuazione dei beni pagina 11 di 20 relitti, delle eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius, con la precisa indicazione dei beneficiari e della data di compimento, specialmente laddove si tratti di donazioni indirette del pari assoggettabili a riduzione”, presupposti presenti nell'atto di citazione e precisati nelle memorie ex art. 183 cpc, suffragati dalla documentazione prodotta.
Ciò posto, si appalesa fondata la domanda di riduzione ex artt. 553 e segg. c.c. spiegata dall'attrice sia in relazione all'eredità in morte del padre , avente ad oggetto la donazione della casa Persona_1
p.ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 c.c. Soraga a con atto di liberalità dd. 19.05.1981 (v. doc. 2) Controparte_4 attrice) che in relazione all'eredità in morte della madre , con riguardo alla PA donazione della casa in p.ed. 330 in P.T. 1009 c.c. OE a e con NT CO atto di liberalità dd. 10.04.1976 (v. doc. 1) attrice):
A tal riguardo preme evidenziare che nell'elaborato peritale dd. 30.09.2022 (v. pagg. 7-8) il nominato
C.T.U. arch. ha determinato il valore della massa ereditaria retro lasciata da Persona_5
al momento dell'apertura della successione (08.08.2003) in € 381.236,30, di cui Persona_1
€218.033,93 di relictum ed €163.202,37 di donatum.
Ne consegue che la legittima di 1/8 spettante a ciascuno dei quattro figli ammontava ad €47.654,54 pro capite, mentre a ciascuno di essi andava riconosciuto 1/6 del relictum, ovvero €36.338,99 pro capite (v. pagg. 12-13 C.T.U.), con evidente lesione della quota di riserva in danno dell'attrice.
Quanto al valore della massa ereditaria di , il C.T.U. arch. ha determinato PA Persona_7 il valore della stessa, al momento dell'apertura della successione (08.01.2009) in complessivi
€849.550,15, di cui €411,252,65 di relictum ed €438.297,50 di donatum.
Di talchi la legittima di 1/6 spettante a ciascuno dei quattro figli ammontava ad € 141.591,69 pro capite, mentre dividendo il relictum tra i quattro eredi in parti uguali, a ciascuno dei figli sarebbero spettati € 102.813,16, importo nettamente inferiore alla quota di riserva (v. pag. 20 C.T.U.).
Preme sottolineare ai soli fini di completezza che anche in caso di attribuzione all'attrice, per testamento, del valore di 5/18 sul relictum (€ 114.236,84), a cui aggiungersi la somma di €4.000,00 già ricevuta in donazione dalla madre, il valore complessivo ammontava ad €118.236,84, a fronte della quota di riserva ad essa spettante nella misura di €141.591,69, con evidente lesione della legittima.
A tal riguardo, quanto alle contestazioni formulate dagli altri coeredi, che i calcoli effettuati dai fratelli e risultano errati in quanto non ancorati al momento del decesso dei de cuius, ma CP_1 CP_4 riferiti all'ottobre 2022, epoca di redazione della C.T.U., mentre, quanto alla pretesa incompatibilità, nella fattispecie in esame, della domanda di riduzione, essendo intervenuta, la collazione, giova rammentare che “L'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimarsi nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, la quale presuppone il già avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati pagina 12 di 20 eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari” (v. Cass. n. 1408/2007).
Negli stessi termini Cass. n. 4140/1992, secondo cui “La diversità che intercorre tra le domande di reintegrazione della legittima e quella di divisione della comunione ereditaria, posto che il legittimario pretermesso non partecipa a detta comunione in difetto di vocazione all'eredità, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento dell'azione di riduzione, non impedisce che il legittimario leso richieda cumulativamente nello stesso giudizio sia la riduzione che la divisione”.
Quanto all'asserita donazione da parte di in favore della figlia, attuale attrice, PA
, sostenuta da e (v. cap. 8) memoria ex art. Parte_1 CO Controparte_4
183 co. 6 n. 2 cpc dd. 12.03.2014), la sola teste coniuge di , si è Testimone_7 Controparte_4 limitata a dichiarare all'udienza dd. 24.04.2018 che la suocera “mi aveva detto di aver dato a del denaro per la ristrutturazione dell'immobile in cui vive ma non ha precisato la Parte_1 quantità di tale denaro e non ha fornito dettagli. Mi sembra di ricordare oggi a pensarci che abbia mia suocera citato a tal proposito i lavori fatti per i pannelli solari oltre in generale a parlarmi di lavori di ristrutturazione. Ma ripeto, non mi ha indicato una cifra specifica di denaro dato”.
In realtà all'udienza dd. 12.06.2018 l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il cap.1) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 12.03.2014 (“Vero che la signora ha Parte_1 ricevuto in donazione dalla madre in una somma di denaro quale PA CP_1 contributo per i lavori di ristrutturazione della sua casa ?”), precisando “che mia madre mi ha dato Euro 4.000,00”, circostanza che ha trovato conferma in sede di interrogatorio formale reso da
, il quale in relazione al cap. 8) anzidetto, ha negato la circostanza, affermando che mia NT madre ha donato a mia sorella Euro 4.000,00 per mettere i pannelli solari”. Parte_1
Si noti che di tale circostanza, lungi dall'essere stata contestata da nel corso del CO giudizio, il quale peraltro non si è dimostrato di provare documentalmente l'asserita dazione da parte della madre in favore della sorella della maggior somma di € 25.000,00, ha avuto contezza il C.T.U. arch. , avendola computato nel proprio elaborato peritale dd. 30.09.2022 (v. pag. 14). Per_5
Sotto diverso profilo si appalesa inammissibile la domanda formulata da di CO considerare nel progetto divisionale della p.ed. 330 c.c. OE le opere di miglioramento effettuate, in via esclusiva, dallo stesso, trattandosi di domanda mai formulata né in sede di comparsa di costituzione e risposta, né in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 13.02.2014, ove il convenuto si è limitato a richiedere che sia disposta la divisione, con o senza conguagli, ma senza richiedere che sia accertato che lo stesso abbia sostenuto i costi di ristrutturazione in via esclusiva e senza richiedere che detti costi siano rimborsati al medesimo.
In realtà detta domanda è stata formulata per la prima volta solo con il Foglio di precisazione delle conclusioni dd. 03.03.2021 e reiterata nel Foglio di Precisazione delle conclusioni dd. 24.06.2024, ove si chiede che venga tenuto conto delle opere di miglioramento eseguite dai CO sull'immobile stesso. pagina 13 di 20 Ferma l'inammissibilità della stessa in quanto proposta tardivamente, preme evidenziare che a dispetto dell'asserito esborso, in via esclusiva, la parte del solo in sede di comparsa CO di costituzione e risposta (v.pag. 6) questi ha affermato: “… p. ed 330 in P.T. 1009 c.c. OE, va precisati che il bene al momento della donazione era una casa rustica in pessimo stato. Detto bene è stato successivamente ristrutturato a cura e spese di e soprattutto, NT CO
Ai fini della valutazione della donazione andrà pertanto, detratto dal valore del bene alla data di apertura della successione, il costo della ristrutturazione interamente sopportato da e NT
. Tuttavia, nella premessa della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 13.02.2014 si CO legge “che l'immobile p.ed. 330 c.c. OE è stata ristrutturata, a suo tempo, con il contributo quasi esclusivo di …”, senza comunque introdurre nelle conclusioni precisate in detta CO memoria alcuna domanda in tal senso e, quindi, senza richiedere che sia accertato che CP_1 ha sostenuto i costi di ristrutturazione in via esclusiva e senza richiedere il rimborso degli
[...] stessi al medesimo.
Si noti altresì che in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 20.12.2013 il convenuto CP_4
ha affermato, quanto alla p.ed. 330 in P.T. 1009 c.c. OE, “che il bene al momento della
[...] donazione era una casa rustica in pessimo stato. Detto bene è stato successivamente ristrutturato a cura e spese di e, soprattutto, Ai fini della valutazione della NT CO donazione andrà pertanto, detratto dal valore del bene alla data di apertura della successione il costo della ristrutturazione interamente sopportato da e (v. pag. 5). NT CO
Analogamente la convenuta ha affermato in sede di memoria ex art. 183 co. 6 Parte_1
n.3 cpc dd. 25.03.2014 (v. pag. 3) che: “e per la ristrutturazione del fabbricato p. ed. 330 in c.c. OE di cui al cap 5) (memorie istruttorie di e ) non è stato il solo CO Controparte_4 CP_1
a prenderne cura e a pagare, ma ci ha messo soldi anche il fratello e tutta la famiglia
[...] _3
…”.
In sede di interrogatorio formale reso all'udienza dd. 12.06.2018 la stessa convenuta, in relazione al cap. 5) formulato da e (“Vero che il fabbricato p. ed. 330 c.c. CO Controparte_4
OE, a far tempo dal maggio 1976, è stata ristrutturata da a proprie esclusive CO cura e spesa”), ha dichiarato: “Non è vero perché noi tutti figli che lavoravamo davamo i soldi a mia madre. I soldi li teneva la mamma in cassetto e quando arrivavano le fatture da pagare per la ristrutturazione della casa di OE la mamma pagava con quei soldi. Lei tirava fuori tali saldi e magari li dava a per poi pagare. Io ho visto mia madre dare quei soldi di tutti noi a CP_1 CP_1 come appena detto”.
Tale versione dei fatti ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla medesima udienza da _3
, secondo cui “tutti noi figli prima di sposarci portavamo a casa i soldi che guadagnavamo ed era
[...] mia madre che gestiva questo fondo familiare con il quale pagava bollette e anche le fatture relative alla ristrutturazione della casa di OE. Inoltre, sempre per venire incontro alle spese della casa di
OE i miei genitori hanno anche venduto il sottotetto”.
pagina 14 di 20 All'udienza dd. 24.04.2018 il teste , di parte , ha affermato di non Persona_2 NT sapere “dire chi abbia poi e in che misura pagato i lavori di ristrutturazione e dei materiali”, mentre il teste , di parte di professione muratore, ha riferito di non Testimone_8 CO ricordare “Dopo 50 anni … chi mi ha pagato …”, mentre il teste , di parte Tes_9 CP_1
ha affermato di non sapere “dove prendesse i soldi che a me sono stati dati tutti”;
[...] CP_1
Né le 29 fatture prodotte da sub all. 16) memoria ex art. 183 co. 6 n.2 cpc dd. CO
12.03.2014 sono tali da confermare l'assunto dello stesso, e ciò in quanto non vi è prova né che le stesse siano state pagate, né del soggetto che ha effettuato il pagamento sostenendone personalmente i costi.
In definitiva: A) il convenuto non ha mai introdotto tempestivamente nel presente CO giudizio domanda volta alla valutazione o alla condanna al rimborso di costi di ristrutturazione sostenuti dallo stesso;
B) che in sede di comparsa di costituzione e risposta detto convenuto ha affermato che i costi di ristrutturazione sono stati sostenuti da e da;
CO NT
C) che non vi è prova che abbia sostenuto in via esclusiva i costi di ristrutturazione CO della p.ed. 330 in c.c. OE;
D) che non vi è prova in atti dell'entità dei costi di ristrutturazione della p.ed. 330 in c.c. OE;
E) che nella perizia integrativa dd. 28.07.2020 l'arch a dato per provati Per_4 fatti privi di riscontri probatori, formulando una stima ipotetica del costo di ristrutturazione, ritenuta, infondatamente, una spesa viva sostenuta dal solo F) che la divisione della p.ed. CO
330 in c.c. OE rappresenta scioglimento di comunione ordinaria, non ereditaria.
Si rammenta a tal riguardo che con ordinanza dd. 07.04.2022 questo G.I. hai disposto “la revoca dell'ordinanza dd. 04.02.2019, con cui il G.I., in relazione all'istanza di chiarimenti formulata dal C.T.U. in data 24.01.2019, ha invitato l'ausiliario del giudice a considerare le opere di miglioramento eseguite da nonché l'ordinanza dd. 27.05.2019, con cui il G.I. ha rigettato le istanze CO dd. 22. e 28.02.2019 presentate da e , tese ad ottenere la NT Parte_1 modifica del provvedimento dd. 04.02.2019, ritenendo erroneamente lo scrivente che la sussistenza delle migliorie fosse provata sulla scorta della documentazione prodotta e delle testimonianze rese”.
Inoltre, con detto provvedimento il G.I. ha dichiarato la nullità della perizia integrativa dd. 28.07.2020, disponendo “integrazione dell'originario elaborato peritale dd. 05.06.2015 e successiva integrazione dd. 15.12.2015 nei termini indicati nell'ordinanza dd. 04.12.2018, con l'avvertenza al C.T.U. che non dovranno considerarsi le opere di miglioramento eseguite da con riguardo alla p. CO ed. 330 in c.c. OE I …”.
Parimenti inammissibile si appalesa la domanda “di attribuzione a della stanza che di Controparte_4 fatto lo stesso utilizza facente parte della p.m. 1 della p.ed. 194 c.c. Soraga”, in quanto formulata per la prima volta nel presente giudizio con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 12.03.2014 (v. pag. 4).
Ne consegue che essa stanza deve rimanere parte della p.m. 1 della p.ed. 194, asse gnata per l'intero a al valore di € 179.462,45 come si evince dall'elaborato peritale dd.30.09.2022 Parte_1
pagina 15 di 20 del C.T.U. arch. (v. pag. 27) e dalle note illustrative dello stesso dd.20.12.2022, ove si legge che Per_5
“… alla sign.ra a seguito delle diverse donazioni dei de cuius è stato possibile Parte_1 assegnare in C.C. Sorega la sola p.m. 1 della p. ed. 194 oltre pp.ff. 1/4 e 649, con una rilevante quota a conguaglio”, ragion per cui “ridurre il valore dell'immobile assegnato con lo scorporo di una ulteriore superficie e conseguente incremento della quota a conguaglio non è concettualmente proponibile”.
Preme sottolineare a tal riguardo che già con ordinanza dd. 08.03.2023 questo G.I. ha dichiarato
“inammissibile la domanda di assegnazione a della stanza facente parte della p.m. 1 p. Controparte_4 ed. 194 formulata dal procuratore dello stesso, da ultimo all'udienza dd. 01.02.2023”.
Quanto alla domanda di restituzione, in favore di delle spese di ristrutturazione CO nella quota di 10/36 sostenute per la p. ed. 329 e 331 in C.C. OE, formulata dallo stesso nei confronti di (v. pag. 9 comparsa di costituzione e risposta), vale richiamare l'ordinanza NT dd. 07.04.2022, ove si legge che “ è necessario considerare, ai fini della stesura del progetto divisionale da parte del C.T.U., le spese sostenute da e per la NT CO ristrutturazione delle p. ed. 329 e 331 in C.C. OE, ovvero dei due immobili retrolasciati dalla madre e facenti parte del relictum”. PA
In particolare: “Trattasi in realtà di esborsi sostenuti dagli stessi per l'importo complessivo di €
157.100,86, pari ad € 78.550,43 per ciascuno, versati alla società , come da bonifico sub CP_8 docc. 9) e 10) , ancorchè la fattura fosse intestata alla madre;
circostanza questa non NT contestata dalle parti e confermata documentalmente in sede di interrogatorio formale”; di qui l'avvertenza al C.T.U. arch. di computare “le spese sostenute da e Per_5 NT CP_1 per la ristrutturazione delle p. ed. 329 e 331 in C.C. OE”.
[...]
Quanto alle domande riconvenzionali di nullità e/o cancellazione dell'intavolazione sub G.N.
1117/2010 disposta in favore di e di , limitatamente ai beni Parte_1 NT immobili caduti in successione meglio indicati in sede di comparse di costituzione e risposta, formulate dai convenuti e , le stesse vanno rigettate in quanto assorbite dal CO Controparte_4 progetto divisionale disposto in sede di C.T.U.
In punto di diritto, in effetti, vale rammentare che “L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande” ( v. Cass. Sez. Lav. n.12193/2020, Cass. n. 28995 /2018 e Cass. n
.28662/2013).
pagina 16 di 20 Infine, quanto alla divisione della comunione ereditaria formatasi in morte dei genitori Persona_1
e e della comunione ordinaria tra e sia l'attrice PA NT CO che i convenuti hanno dichiarato espressamente di aderire ai progetti divisionali elaborati da C.T.U. arch. , di cui all'elaborato peritale dd.30.09.2022 (v. comparse conclusionali). Persona_7
Quanto alle spese di causa si rammenta che se è vero che generalmente in caso di divisione le spese per addivenire alla stessa rimangono a carico della massa, è altrettanto vero che ciò avviene “quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 cpc., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividendi anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative”
(v. Cass. n. 2770/2020 e n. 1635/2020).
Negli stessi termini Trib. Ascoli Piceno n. 421/2023, secondo cui “In tema di giudizio di divisione, le relative spese vanno poste a carico della massa allorchè attengano al comune interesse dei condividendi, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” ( conf. Trib. Roma n. 14200/2023 e C.A.
Lecce n. 587/ 2023).
Orbene, alla luce degli enunciati principi, va disattesa la richiesta di compensazione delle spese del giudizio formulata in sede di comparsa conclusionale da parte dei convenuti e CO
, in considerazione della reiterata proposizione tardiva di domande, comunque Controparte_4 infondate, della soccombenza in ordine alla domanda di riduzione formulata dall'attrice, nonché, quanto al primo, della mancata accettazione della proposta transattiva formulata dai procuratori di e , costituente parte integrante del verbale dell'udienza dd. Parte_1 NT
27.09.2007, cui aderiva anche la difesa di . Controparte_4
Quanto alle spese di giudizio, esse vanno compensate tra le parti in relazione alle domande di divisione della comunione ereditaria.
Quanto alle ulteriori domande, esse, tenuto conto della reciproca soccombenza di CO
e , vanno liquidate come da dispositivo. _3 CP_4
Pone definitivamente le spese delle C.T.U. arch. arch. e geom. a carico delle Per_4 Per_5 Per_6 parti, nella misura di 1/4 ciascuna.
pagina 17 di 20
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di RE, in composizione collegiale, così provvede:
-rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione;
-accerta e dichiara che la donazione della casa p. ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C. Soraga fatta da Per_1
al figlio con atto dd. 19.05.1981, eccede la porzione di cui il donante ha potuto
[...] CP_4 liberamente disporre e, per l'effetto, reintegra l'attrice della quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità fino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido.
- Accerta e dichiara che la donazione della casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE fatta da con atto dd. 10.04.1976 in favore dei figli e eccede la PA _3 CP_1 porzione di cui la donante ha potuto liberamente disporre e, per l'effetto, reintegra l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità sino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante o in natura o in denaro liquido;
- - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra , Parte_1
e sui beni immobili ai medesimi pervenuti CO NT Controparte_4 per successione in morte del Padre ex lege e in morte della madre Persona_1 CP_5
per testamento, e della comunione ordinaria esistente tra e
[...] NT CP_1 nei termini di cui alla C.T.U. arch. dd. 30.09.2022 e alla C.T.U. geom.
[...] Per_5 Per_6 dd. 15.12.2023:
- A) assegnazione a . Controparte_4
- Neoformata p.m. 4 p. ed. 194 C.C. Soraga, come da piano casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- -p.f. 1/3;
- p.f. 1273;
- p.f.1472/2;
- conguaglio dare divisione comunione ereditaria € 14.596,00 in favore di;
Parte_1
- B) a assegnazione NT
- neoformata p.m. 6 p. ed. 329 C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- -neoformata p.m.6p.ed. 331C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- pp.mm. 1 e 9 p. ed. 1596 C.C. OE;
- neoformata p.m. 2 p. ed. 330 C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- conguaglio dare divisione comunione ereditaria € 56.260,00) in favore di;
Parte_1
pagina 18 di 20 - conguaglio avere divisione comunione ordinaria € 11.286,00 a carico di CO
- C) assegnazione a CO
- neoformata p.m. 1 p. ed. 329 C.C. OE, come da piano casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- neoformata p.m. 4 p.ed 331 C.C. OE come da piano casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione del 15.12.2023; Persona_6
- p.m. 6 p. ed. 1596 C.C. OE;
- neoformata p.m. 1 p. ed. 330 C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- conguaglio dare divisione comunione ereditaria € 56.260,00 in favore di;
Parte_1
-conguaglio avere divisione comunione ordinaria € 11.280,00 in favore di;
NT
D) assegnazione a : Parte_1
- p.m. 1 p. ed. 194 C.C. Soraga, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- p.f. ¼ ; CP_9
- pf 649 C.C. Soraga;
- quote indivise pp.ff. 4206, 758/3, 1493/2 C.C. OE;
- conguaglio avere divisione comunione ereditaria € 127.116,00 a carico di (€ Controparte_4
14.596,00), di (€ 56.260,00) e di (€56.260,00); NT CO
- Dichiara tutti i condividendi tenuti all'osservanza degli impegni reciprocamente assunti e descritti nella C.T.U. arch. dd. 30.09.2022, ed in particolare nell'allegato alla stessa, Persona_7 denominato “Precisazione alla perizia tecnica d'ufficio (come indicato dai C.T.P.)”;
- dispone che le parti provvedano alla costituzione di tutte le servitù previste nella relazione finale del geom. come da planimetrie allegate alla C.T.U. dd. 15.12.2023; Persona_6
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa tra le parti le spese di giudizio limitatamente alle domande di divisione della comunione ereditaria;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle CO Controparte_4 NT spese di giudizio sostenute da , che liquida in complessivi €41.490,50, di Parte_1 cui € 41.000,00 per compensi professionali (€ 5.500,00 per fase di studio, €3.500,00 per fase introduttiva, € 20.000,00 per fase istruttoria (aumento ex art.50 % ex art.4 co.1 D.M. n.
55/2014) ed € 12.000,00 per fase decisionale (aumento ex art. 4 c.
1. D.M. n. 55/2014)) ed €
490,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da , CO NT che liquida in complessivi € 24.800,00 per compensi professionali (€ 5.300,00 per fase di studio, € 3.500,00 per fase introduttiva, € 11.000,00 per fase istruttoria ed €7.000,00 per fase decisionale), oltre a spese generali, 15% ed accessori;
pagina 19 di 20 - pone definitivamente le spese di C.T.U. arch. Per_4 parti nella misura di 1/4 ciascuna.
RE. 07.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. M. Morandini
arch. e geom. a carico delle Per_5 Per_6
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice Relatore
dott. Giuliana Segna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa
DA
in Zanon n. OE (TN) il 28.04.1956 (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Tesero (TN) – Via Pedonda n.32, rappresentata e difesa dall'avv. Michael Vescovi (C.F.
di 38033 SE (TN) – Via F.lli Bronzetti n.17, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all' avv. Luigi De Finis (C.F. ) di RE e con domicilio eletto C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo in 38100 RE – Via Oss Mazzurana n. 72, in forza di delega conferita a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 20 n. OE (TN) il 21.09.1953 (C.F. ) a mezzo della proc. dom. CO C.F._4
del Foro di RE – Via Grazioli n. 5 (C.F. , giusta delega a CP_2 C.F._5 margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
n. OE (TN) il 23.02.1959, ivi residente in [...]n. 19 (C.F. NT
con l'avv. Sonja Venturi del Foro di RE (C.F. ) presso il cui C.F._6 C.F._7 studio in OE (TN) – Strada Salejada n. 38 elegge a domicilio ai fini del presente procedimento, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
n. SE (TN) l'11.06.1964, residente a [...] (C.F. Controparte_4
a mezzo del proc. dom. avv. Alfredo Ferrari del Foro di RE – Via Manzoni n. C.F._8
16 (C.F. , giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;
C.F._9
CONVENUTO
IN PUNTO: azione di riduzione di legittima, scioglimento della comunione ereditaria ed altro.
CONCLUSIONI DELL' ATTRICE
1)accertare e dichiarare che la donazione della casa p. ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C. Soraga fatta da al figlio con atto dd. 19.05.1981, eccede la porzione di cui il donante ha potuto Persona_1 CP_4 liberamente disporre e, se e per quanto di necessità, reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità del padre compiuto in favore del figlio fino alla quota disponibile ed CP_4 assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido;
2) accertare e dichiarare che la donazione della casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE fatta da con atto dd. 10.04.1976 a favore dei figli e eccede la porzione di cui PA _3 CP_1 essa donante ha potuto liberamente disporre e, se e per quanto di necessità, reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità così compiuto fino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante o in natura o in denaro liquido;
3)dividere il lascito immobiliare pervenuto ai quattro fratelli , e CO Parte_1 _3
, in morte del padre e in morte della madre , e assegnare a CP_4 Persona_1 PA ciascun condividente i beni in natura secondo le quote di diritto di loro rispettiva spettanza, 5/18 a
5/18 a e 5/18 a nonché 3/18 a CO NT Parte_1 CP_1
pagina 2 di 20 , salvo i conguagli del caso, sulla scorta della proposta divisionale concordemente predisposta CP_4 dai tecnici delle parti Geom. e Geom. dimessa all'udienza del Persona_2 Persona_3
27.09.2017, considerandosi per non avvenuta da parte della madre la donazione di PA
€ 25.000,00 a , come sub 4.2 a pag. 25 e seguenti nell' elaborato peritale del Parte_1
C.T.U arch. dd.28.07.2020, e perciò esclusa l'ipotesi sub 4.1 di cui a pag.19 e seguenti Persona_4 della stessa relazione peritale.
4)Spese di causa rifuse e rifuse anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio limitatamente alle somme anticipate e pagate al C.T.U. da . Parte_1
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO CO
1)respingere le domande di riduzione svolte dall'attrice con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p.m. 1 della p.ed. 7 effettuata da al figlio con atto di Persona_1 Controparte_4 data 19.05.1981 e con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p. ed 330 C.C.
OE effettuata da ai figli e con atto di data PA Parte_2 NT
10.04.1976, tenuto conto della imputazione alla porzione di legittima di sulla Parte_1 successione di del legato disposto con testamento di data 10.12.2007 in favore di PA
ed avente ad oggetto la quota di 4/12 della p.m. 1 della p. ed 194 C.C. Soraga;
Parte_1
2) In via riconvenzionale, disporre lo scioglimento della comunione esistente tra , Parte_1
e , sui beni immobili e quote di immobili, ai CO NT Controparte_4 medesimi pervenuti per successione in morte del padre e per successione in morte Persona_1 della madre , e per stralcio divisionale, secondo le quote di spettanza (successione PA per legge in morte di e successione per testamento in morte di ) con Persona_1 PA attribuzione in proprietà esclusiva ai coeredi dei singoli individuandi lotti, con condanna al pagamento di eventuali conguagli e con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
3)In via riconvenzionale e per il caso in cui le p.m. 1 della p. ed. 329, p.m. 4 ed. 331 e pp. mm. 1, 6, 9 della p. ed. 1956, tutte C.C. OE non siano assegnate, in tutto o in parte, a CO condannare , e a restituire in favore di Parte_1 NT Controparte_4 CP_1 le spese di ristrutturazione di euro 78.550,43 e di cui in narrativa, i primi due in ragione di
[...]
10/36 del menzionato importo ciascuno, e del terzo in ragione di 6/36 del medesimo importo, oltre interessi dal dì del pagamento all'effettivo saldo;
4)sempre in via riconvenzionale, disporre la divisione della comunione ordinaria della p. ed. 330 C.C.
OE, tenuto conto delle opere di miglioramento eseguite da nell'immobile CO stesso, con attribuzione in proprietà esclusiva ai condividendi dei singoli individuandi lotti, con pagina 3 di 20 condanna al pagamento di eventuali conguagli e con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
5)Spese e compensi di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario, oltre 4% C.N.P.A. e 22%
IVA.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO NT
In via preliminare pregiudiziale: accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda proposta da in , e conseguentemente dichiarare, ex art. 164 comma IV, la nullità Parte_1 Pt_3 dell'atto di citazione;
in via principale: respingere ogni domanda versata in causa della signora , dai Parte_1 signori e , anche in via riconvenzionale, nei confronti del signor CO Controparte_4
poiché infondata in fatto ed in diritto;
voglia altresì disporsi la divisione dell'asse NT ereditario pervenuto ai fratelli , e , in morte del padre NT CP_1 CP_4 Parte_1
ex lege e in morte della madre in per testamento, Persona_1 PA CP_1 assegnando a ciascun erede i beni in natura secondo le quote di rispettiva spettanza, tenendo in considerazione donatum, relictum e la situazione possessoria di fatto consolidatasi negli anni, salvo i conguagli del caso, e conseguentemente disporre ogni provvedimento necessario ad assegnare a l'unità abitativa ubicata al secondo piano della p. ed. 330 in C.C. OE I ricevuta in NT ragione di ½ con atto di donazione di data 10.04.1976 della madre e del signor PA
abitata dal medesimo con la famiglia da oltre vent'anni; NT
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari oltre oneri ed accessori ex lege.
In via istruttoria si chiede disporsi C.T.U. al fine: a) di ricostruire la massa ereditaria in successione dei signori e della signora in (donatum più relictum) e di Persona_1 PA CP_1 determinare la quota di legittima e la quota disponibile, tenendo conto di donatum e relictum, con conseguente predisposizione di piano di riparto tra i coeredi e determinazione dei relativi conguagli eventualmente dovuti in favore di;
b) disporre lo scioglimento della comunione NT esistente tra i signori , , e Parte_1 NT CO Controparte_4 conseguentemente predisporre idoneo piano di divisione della massa ereditaria in successione dei signori e della signora in , tenendo conto di donatum e Persona_1 PA CP_1 relictum, nel rispetto dell'attuale situazione proprietaria di fatto e di possesso, in particolare tenendo conto del fatto che da oltre trent'anni il signor , e la di lui famiglia, vive nell'unità NT abitativa ubicata al secondo piano della p. ed. 330 in C.C. OE I (p.m. 1) ricevuta da , NT in ragione di ½, con atto di donazione di data 10.04.1976 della madre , e con PA determinazione delle eventuali somme spettanti a titolo di conguaglio a favore dei singoli coeredi.
pagina 4 di 20 Si chiede disporsi prova per interpello formale e per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
3-11 del foglio di precisazione delle conclusioni datato 23.02.2021.
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle eventuali circostanze di prova avverse ammesse.
Si indicano i testi: , OE (TN); , OE (TN); , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
OE (TN); Geom. OE (TN); OE (TN); Persona_2 Testimone_4 Tes_5
, Fondo di OE (TN); di RE.
[...] Testimone_6
Si insiste per l'ammissione di tutte le produzioni documentali versate in causa da questa difesa opponendosi ad eventuali nuove produzioni documentali avverse.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Controparte_4
1) Respingere le domande di riduzione svolte dall'attrice con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p.m. 1 della p. ed. 7 C.C. Soraga effettuata da al figlio Persona_1 Controparte_4 con atto di data 19.05.1981 nonché con riferimento all'atto di donazione avente ad oggetto la casa p. ed. 330 C.C. OE effettuata da ai figli e con PA CO NT atto di data 10.04,1976, tenuto conto della imputazione alla porzione di legittima di
[...]
sulla successione di del legato disposto con testamento di data Parte_1 PA
10.12.2007 in favore di ed avente ad oggetto la quota di 4/12 della p.m. 1 della Parte_1
p. ed. 194 c.c. Soraga;
2) In via riconvenzionale, disporre lo scioglimento della comunione esistente tra , Parte_1
e sui beni immobili e quote di immobili, ai medesimi CO NT Controparte_4 pervenuti per successione in morte del padre e per successione in morte della madre Persona_1
e per stralcio divisionale, secondo le quote di spettanza (successione per legge in PA morte di e successione per testamento in morte di ), con Persona_1 PA attribuzione in proprietà esclusiva ai coeredi dei singoli individuandi lotti, con condanna al pagamento di eventuali conguagli, e con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
3)spese e compensi di assistenza legale rifusi, oltre 15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd.
10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A. e 22% I.V.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 30.07.2013, regolarmente notificato in data 05.08.2013,
[...]
conveniva in giudizio i fratelli e Parte_4 CO NT CP_4
, chiedendo: 1) accertare e dichiarare che la donazione della casa p. ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C.
[...]
pagina 5 di 20 Soraga fatta da al figlio con atto dd. 19.05.1981, eccedeva la porzione di cui il Persona_1 CP_4 donante poteva liberamente disporre, e per l'effetto reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità sino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido;
2) accertare e dichiarare che la donazione che la donazione della casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE fatta da con atto dd. 10.04.1976 a PA favore dei figli e eccedeva la porzione di cui la donante poteva liberamente disporre, e _3 CP_1 per l'effetto reintegrare l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità sino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido;
3) dividere il lascito immobiliare pervenuto ai fratelli , e in CO Parte_1 _3 CP_4 morte del padre per legge e in morte della madre per testamento, Persona_1 PA ed assegnare a ciascun condividente i beni in natura secondo le quote di rispettiva spettanza, salvo i conguagli del caso;
oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che i quattro fratelli erano figli di e di in , il primo deceduto a Soraga il 08.08.2003 e la Persona_1 PA CP_1 seconda deceduta a Soraga il 08.01.2009; 2) che con atto dd. 19.05.1981 donava al Persona_1 figlio la nuda proprietà e quindi anche l'usufrutto della casa p. ed. 7 p.m. in P.T. 144 C.C. Soraga, CP_4 mentre con atto dd. 10.04.1976 donava ai figli e in ragione di ½ PA _3 CP_1 ciascuno, la casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE;
3) che il resto delle sostanze del padre (casa p. ed.
194 p.m. 1 in P.T. 59 C.C. Soraga, le pp. ff. 1/3, 1/4, 649 e 1273 in P.T. 267 C.C. Soraga e la p.f. 1372/2 in
P.T. 234 C.C. Soraga) passava in sua morte per legge al coniuge superstite ed ai PA quattro figli;
4) che la madre disponeva sul suo lascito con due testamenti olografi datati 10.12.2007 e
28.02.2008, lasciando la sua proprietà a in parti uguali ai figli , Controparte_6 Parte_1
e , ed a la sola legittima per essersi “lui e tutta la famiglia comportati molto ma CP_1 _3 CP_4 molto male con me”, come indicato nel)) testamento dd. 28.02.2008; 5) che in particolare con il primo testamento dd. 10.12.2007 regalava “alla figlia i soldi che le datto per PA Parte_1 fare dei lavori in casa sua, datto che fino ad oggi non ha mai ricevuto né usufruito di niente. Dico nulla in confronto ai suoi tre fratelli che da anni godono, sperando che anche sulla divisione che verrà fatta in seguito. Sperando che le venga dato il suo giusto e che la casa qui a Soraga con tutto quello che c'è dentro, voglia sia datta a lei perché loro sono già sistemati da quando si sono sposati”; 6) che a seguito delle successioni regolarmente denunciate e con i certificati ereditari conseguiti i beni immobili caduti in successione sono stati intavolati: A) quanto alla p. ed. 194 p.m. 1 in P.T. 59 C.C. Soraga a _3
con la quota di 2/12, a con la quota di 2/12, a con la quota di
[...] CO Controparte_4
2/12 e a con la quota di 6/12; B) quanto alle pp. ff. 1/3, 1/4 649 e 1273 in P.T. 267 Parte_1
C.C. Soraga a con la quota di 28/108, a con la quota di 18/108, a NT CO
con la quota di 18/108, a con la quota di 28/108 ed a Controparte_4 Parte_1
ved. , sebbene deceduta, con la quota di 16/108 (quota, che per volontà PA CP_1 testamentaria si sarebbe dovuta assegnare in ragione di 6/108 a e di 10/108 a;
C) CP_4 CP_1 pagina 6 di 20 quanto alla p.f.1472/2 in P.T. 234 C.C. Soraga a con la quota di 28/108, a NT CP_1 con la quota di 18/108 a con la quota di 18/108, a con
[...] Controparte_4 Parte_1 la quota di 28/108 ed ed a , sebbene deceduta, con la quota di 16/108 (quota che PA per volontà testamentaria si sarebbe dovuta assegnare in ragione di 6/108 a e di 10/108 a CP_4
; D) quanto alla p. ed. 329 p.m. 1 in P.T. 2949 C.C. OE a con la quota di CP_1 NT
10/36, a con la quota di 10/36, a con la quota di 6/36 e a CO Controparte_4 [...]
con la quota di 10/36; E) quanto alla p. ed. 331 p.m. 4 in P.T. 326 C.C. OE a Parte_1 _3
con la quota di 10/36, a con la quota di10/36, a con la quota
[...] CO Controparte_4 di 6/36 e a di 10/36; F) quanto alla p. ed. 1596 p.m. 1,6 e 9 in P.T. 1882 C.C. Parte_1
OE a con la quota di 6/36 e a con la quota di 10/36; 7) che al NT Parte_1 donatum del padre (p. ed 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C. Soraga) era stato attribuito un valore di € 177.750,00 ed al relictum ( p. ed. 194 p.m. 1 in P.T. 59, pp. ff. 1/3, 1/4, 649 e1273 in P.T. 267 e p.f. 1472/2 in P.T.
234 C.C. Soraga) un valore di €269.500,00; 8) che al donatum della madre (p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C.
OE) era stato attribuito un valore di € 334.200,00 ed al relictum in sua morte un valore di €
517.433,34 da cui decurtare € 157.100,86 per spese di ristrutturazione sostenute da CO
e per gli immobili a OE (p. ed. 329 p.m. 1 e p. ed. 331 p.m. 4); 9) che per il tempo successivo _3 alla morte dei genitori i quattro fratelli non erano riusciti ad accordarsi sulla ripartizione degli CP_1 immobili loro pervenuti, dividendo il compendio immobiliare ed assegnando i beni in proprietà esclusiva a ciascuno di essi, fatti salvi eventuali conguagli.
Costituitosi con comparsa dd. 20.12.2013 contestava che la donazione effettuata CO dal padre in favore del figlio in data 19.05.1981, avente ad oggetto la nuda Persona_1 CP_4 proprietà della p.m. 1 della p. ed. 7 in P.T. 144 C.C. Soraga, fosse lesiva ella quota di riserva dell'attrice, evidenziando ad ogni buon conto che al momento della donazione l'immobile era costituito da un rustico completamente da ristrutturare, e che detto intervento era stato eseguito a cura e spese di
. Controparte_4
Quanto alla successione in morte di precisava il convenuto che le schede PA testamentarie facevano riferimento solo ed esclusivamente alla proprietà ubicata in OE – Cianton
Tibaut, mentre i restanti beni risultavano devoluti per legge;
di talchè aveva diritto CO alla quota di 10/36 di tale proprietà per testamento, e alla quota di 1/4 della rimanente sostanza.
Eccepiva altresì l'esponente l'illegittimità del certificato ereditario richiesto ed ottenuto da
[...]
e , da ci risultava che gli stessi erano eredi di con la Parte_1 NT PA quota di 10/36 ciascuno con conseguente intavolazione (oltre ad essere stata dichiarata la prima legataria della quota di 4/12 della p.m. 1 della p. ed. 194 C.C. Soraga), e ciò in quanto tale quota competeva a , e solo sui beni menzionati nel Parte_1 NT CO testamento dd. 28.02.2008 (“proprietà a Tibaut”), mentre sugli stessi beni competeva CP_6
pagina 7 di 20 a la residua quota di 6/36, diversamente sugli altri beni e quote di beni retrolasciati da Controparte_4
competeva a ciascuno dei fratelli la quota di1/4. PA
Quanto alla donazione effettuata da con atto dd.10.04.1976, con la quale la stessa PA donava ai figli e con la quota di ½ ciascuno, l'intera proprietà della NT CO
p. ed. 3e30 in P.T. 1009 C.C. OE, il convenuto precisava che tale immobile era costituito da una casa rustica in pessimo stato, successivamente ristrutturato a cura e spese di e, NT soprattutto, di di talchè ai fini della valutazione della donazione, dal valore del CO bene alla data di apertura della successione andava detratto. Il costo della ristrutturazione sostenuto da e NT CO
Da ultimo precisava che in ogni caso ex art.564 c.c. l'attrice doveva imputare alla sua porzione legittima il legato dalla stessa ottenuto in forza della scheda testamentaria dd.10.12.2007 e relativo alla quota di 4/12 indivisi della p.m.1 della p.ed.194 c.c. Soraga, nonché del denaro datole dalla madre per eseguire i lavori in casa, sottolineando che e avevano sostenuto i CO NT costi degli interventi di ristrutturazione della proprietà di OE pari a complessivi € Controparte_6
157.100,86, ovvero € 78.550,43 ciascuno.
Rassegnava pertanto le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi con comparsa dd.17.12.2013 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità NT della domanda attorea in quanto l'attrice si era limitata a lamentare l'asserita lesione della quota di legittima di sua spettanza, demandando la relativa quantificazione all'espletanda C.T.U., anziché determinare il valore della quota di legittima violata dal testatore.
Ad ogni buon conto il convenuto, nel richiamare la perizia predisposta dal geom. u Persona_2 incarico dello stesso, escludeva la benché minima lesione della quota di legittima della sorella per effetto della donazione della casa p. ed. 330 in C.C. OE effettuata da Parte_1 CP_5
con atto dd. 10.041976 in favore dei figli e .
[...] _3 CO
Inoltre, l'esponente deduceva una lesione della quota di legittima ad egli spettante in morte del padre ad opera del fratello quantificata in € 13.308,38 auspicando che sulla scorta dell'espletanda C.T.U. si potesse addivenire all'assegnazione allo stesso dell'appartamento sito al piano primo della p. ed. 330 in C.C. OE e al fratello l'appartamento sito al secondo piano della stessa, a fronte del CP_1 versamento di un conguaglio a favore del primo, stante la superficie sensibilmente inferiore di quello dallo stesso occupato (ca. mq. 40), così come prospettato dal Geom. ella perizia anzidetta. Per_2
Chiedeva pertanto in sede di conclusioni, in via preliminare pregiudiziale, accertare e dichiarare l'indeterminatezza della domanda attorea, con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di citazione;
in via principale, il rigetto di ogni domanda formulata dall'attrice nei confronti del convenuto;
disporsi la divisione dell'asse ereditario in morte del padre ex lege ed in Persona_1
pagina 8 di 20 morte della madre per testamento, con assegnazione a ciascun erede dei beni in PA natura secondo le quote di spettanza, salvo i conguagli del caso, nonché a l'unità NT abitativa ubicata al primo piano della p. ed. 330 in C.C. OE ricevuta in ragione di un mezzo con atto di donazione dd. 10.04.1976 della madre, dallo stesso abitata con il proprio nucleo familiare da oltre trent'anni; oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Costituitosi con comparsa dd. 20.12.2013 il convenuto contestava che l'atto di Controparte_4 donazione dd. 19.05.1981, con cui il padre donava al predetto la nuda proprietà della p.m. 1 della p.ed. 7 in P.T. 144 C.C. Soraga fosse lesiva della quota di riserva dall'attrice, evidenziando ad ogni buon conto che al momento della donazione l'immobile era costituito da un rustico completamente da ristrutturare, e che il relativo intervento era stato eseguito successivamente all'atto di donazione a cura e spese dell'esponente.
Sotto diverso profilo, considerato che la successione in morte di doveva ritenersi PA successione testamentaria quanto ai beni contemplati nei testamenti olografi dd. 10.12.2007 e
28.02.2008, mentre era successione per legge per quanto atteneva ai diversi beni, eccepiva l'illegittimità sia del certificato ereditario richiesto ed ottenuto da e Parte_1 _3
, da cui risultava che gli stessi erano eredi di con la quota di 10/36 ciascuno,
[...] PA nonché dell'intavolazione di tutte le quote immobiliari, posto che tale quota competeva a
[...]
, e solo sui beni menzionati nel testamento dd. Parte_1 NT CO
28.02.2008, ovvero “proprietà a;
mentre a competeva la Controparte_7 Controparte_4 residua quota di 6/36, laddove su tutti gli altri beni e quote di essi competeva ai quattro fratelli la quota di ¼ ciascuno.
Quanto alla donazione effettuata da con atto dd. 10.04.1976, con cui la stessa PA donava ai figli e con la quota di ½ ciascuno, l'intera proprietà della NT CO
p. ed. 330 in P.T. 1009 c.c. OE, rappresentava il convenuto che si trattava di un rustico in pessimo stato al momento della donazione, successivamente ristrutturato a spese dei donatari;
di talché dal valore del bene alla data di apertura della successione, andava detratto il costo della ristrutturazione interamente sopportato dai fratelli e _3 CP_1
In sede di conclusioni il convenuto chiedeva: 1) il rigetto delle domande di riduzione svolte dall'attrice con riguardo all'atto di donazione dd. 19.05.1981 effettuata da al figlio Persona_1 Controparte_4
e all'atto di donazione dd. 10.04.1976 effettuata da ai figli e PA CO
, tennuto conto della imputazione alla porzione di legittima di NT Parte_1 sulla successione della madre del legato disposto con testamento dd. 10.12.2007 in favore di
[...]
ed avente ad oggetto la quota di 4/12 della p.m. 1 della p.ed. 194 c.c. Soraga;
2) in via Parte_1 riconvenzionale, accertare e dichiarare che la successione in morte di era stata PA devoluta per testamento dd. 10.12.2007 limitatamente al legato di cui sopra e limitatamente alla pagina 9 di 20 nomina di eredi per i soli immobili di OE – Cianton Tibaut, di con la quota di Parte_1
10/36, con la quota di 10/36, con la quota di 10/36 e CO NT Controparte_4 con la quota di 6/36; 3) sempre in via riconvenzionale, acceertare e dichiarare che la successione in morte di era stata devoluta per legge relativamente a tutti i restanti beni, e PA pertanto in favore dei quattro fratelli con la quota di ¼ ciascuno;
4) dichiarare nulla e comunque disporre la cancellazione dell'intavolazione sub G.N. 1117/2010 disposta in favore di
[...]
e , limitatamente agli immobili caduti in successione meglio indicati alla Parte_1 NT pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta;
5) disporre lo scioglimento della comunione esistente tra i quattro coeredi sui beni immobili e quote di immobili di loro spettanza, pervenuti agli stessi per successione in morte del padre e per successione in morte della madre Persona_1 CP_5
, con attribuzione in proprietà esclusiva ai coeredi dei singoli individuanti lotti, con o senza
[...] conguagli, con condanna della parte non assegnataria al rilascio dei beni eventualmente posseduti liberi da persone e cose;
oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Con ordinanza dd. 03.06.2014 il precedente magistrato assegnatario disponeva procedersi a C.T.U. volta ad accertare il valore dei beni immobili retro lasciati e dei beni donati da e da Persona_1
al momento dell'apertura della successione, con detrazione del valore delle opere PA di ristrutturazione effettuate dai donatari dopo la donazione, “al fine di valutare il complesso delle rispettive masse ereditarie, e quindi di calcolare le quote di riserva di spettanza di ognuno degli eredi, relativamente ad ogni massa ereditaria”, nominando all'uopo, quale C.T.U., l'arch. Persona_4
All'esito dell'udienza dd. 24.06.2015 il predetto magistrato disponeva integrazione dell'elaborato peritale con specifico riguardo alla stima dei beni pp. mm. 1,6 e 9 p.ed. 1596 c.c. OE nei termini ivi indicati.
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 20.12.2017 venivano assunti alle udienze dd. 24.04.2018 e
12.06.2018, oltre all'interrogatorio formale dell'attrice e dei convenuti e CO CP_4
, n. 2 testi di parte convenuta , n. 2 testi di parte convenuta e n. 2
[...] NT Controparte_4 testi di parte convenuta CO
Con successiva ordinanza dd. 04.12.2018 veniva disposta ulteriore integrazione dell'espletata C.T.U.
Con ordinanza dd. 27.05.2019 il G.I. rigettava le istanze di modifica dell'ordinanza di chiarimenti dd.
04.02.2019
Con ordinanza dd. 29.12.2020 il G.I. rigettava l'eccezione di nullità della C.T.U. dedotta dal convenuto
, fissando nel contempo udienza di precisazione delle conclusioni. NT
All'udienza dd. 03.03.2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza datata 04.04.2022 il G.I. rimetteva la causa in istruttoria e, previa revoca delle ordinanze dd. 04.02.2019 e 27.05.2019 e declaratoria di nullità della perizia integrativa dd. 28.07.2020
pagina 10 di 20 (2° integrazione C.T.U. arch. , disponeva l'integrazione dell'originario elaborato peritale dd. Per_4
05.06.2015 e successiva integrazione dd. 15.12.2015 nei termini indicati nell'ordinanza dd.
04.12.2018, con l'avvertenza al C.T.U. che non si sarebbero dovute considerare le opere di miglioramento eseguite da con riguardo alla p. ed. 330 in c.c. OE I, mentre si CO sarebbero dovute computare le spese sostenute da e per la NT CO ristrutturazione delle p.ed. 329 e 331 in c.c. OE, nominando, quale C.T.U., l'arch. Per_5
, a cui poneva il quesito di cui sopra.
[...]
All'udienza dd. 08.03.2023 il G.I., su concorde istanza delle parti, nominava quale C.T.U. il geom.
[...] al fine di completare l'elaborato peritale dell'arch. , mediante predisposizione di tutti Per_6 Per_5 gli atti tecnici (piani divisionali e di variazione con relativi aggiornamenti delle planimetrie catastali), in relazione sia alla p. ed. 194 c.c. Soraga I che alla p. ed. 330 e alle pp. ed 329 e 331 c.c. OE I, con eventuali elaborati per l'intavolazione delle costituende servitù.
Su concorde richiesta delle parti il G.I., all'udienza dd. 21.02.2024, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 26.06.2024 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, si appalesa infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea, in quanto del tutto indeterminata, formulata dal convenuto già in comparsa di NT costituzione e risposta dd. 17.12.2013 e reiterata in sede di comparsa conclusionale dd. 20.09.2024.
In particolare, nel primo atto difensivo il convenuto, a sostegno di detta eccezione, afferma che “Parte attrice in effetti non assolve al proprio onere probatorio non quantificando minimamente l'asserita lesione della quota di legittima ad Ella spettante sia in morte del padre sia in morte Persona_1 della madre in , demandando la relativa quantificazione all'espletando PA CP_1
C.T.U.”, rammentando che “Il principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c. comporta che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ed anche l'azione di reintegra della quota di riserva è soggetta al medesimo principio” (v. pag. 3).
In realtà nell'atto di citazione dd. 30.07.2013 risultano compiutamente indicati sia il petitum che la causa petendi della domanda attorea, considerato che comunque la pretesa nullità deve ritenersi sanata alla stregua del contenuto delle memorie ex art. 183 cpc dimesse dell'attrice.
A confutazione di tale eccezione vale richiamare Cass. Ord. n. 21503/2018 dd. 31.08.2018, secondo cui “sarebbe eccessivo esigere che la lesione debba essere indicata in termini di certezza numerica, procedendosi ad un'individuazione del valore dei beni sulla scorta di una stima redatta ad opera evidentemente di un tecnico di parte, le cui valutazioni proprio per l'interesse che sorregge tale attività non appaiono in grado di vincolare il giudice adito, imponendo quindi verosimilmente il successivo espletamento di C.T.U.”, di talché, ai fini dell'ammissibilità della domanda di riduzione deve ritenersi sufficiente che la stessa “sia accompagnata da una precisa individuazione dei beni pagina 11 di 20 relitti, delle eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius, con la precisa indicazione dei beneficiari e della data di compimento, specialmente laddove si tratti di donazioni indirette del pari assoggettabili a riduzione”, presupposti presenti nell'atto di citazione e precisati nelle memorie ex art. 183 cpc, suffragati dalla documentazione prodotta.
Ciò posto, si appalesa fondata la domanda di riduzione ex artt. 553 e segg. c.c. spiegata dall'attrice sia in relazione all'eredità in morte del padre , avente ad oggetto la donazione della casa Persona_1
p.ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 c.c. Soraga a con atto di liberalità dd. 19.05.1981 (v. doc. 2) Controparte_4 attrice) che in relazione all'eredità in morte della madre , con riguardo alla PA donazione della casa in p.ed. 330 in P.T. 1009 c.c. OE a e con NT CO atto di liberalità dd. 10.04.1976 (v. doc. 1) attrice):
A tal riguardo preme evidenziare che nell'elaborato peritale dd. 30.09.2022 (v. pagg. 7-8) il nominato
C.T.U. arch. ha determinato il valore della massa ereditaria retro lasciata da Persona_5
al momento dell'apertura della successione (08.08.2003) in € 381.236,30, di cui Persona_1
€218.033,93 di relictum ed €163.202,37 di donatum.
Ne consegue che la legittima di 1/8 spettante a ciascuno dei quattro figli ammontava ad €47.654,54 pro capite, mentre a ciascuno di essi andava riconosciuto 1/6 del relictum, ovvero €36.338,99 pro capite (v. pagg. 12-13 C.T.U.), con evidente lesione della quota di riserva in danno dell'attrice.
Quanto al valore della massa ereditaria di , il C.T.U. arch. ha determinato PA Persona_7 il valore della stessa, al momento dell'apertura della successione (08.01.2009) in complessivi
€849.550,15, di cui €411,252,65 di relictum ed €438.297,50 di donatum.
Di talchi la legittima di 1/6 spettante a ciascuno dei quattro figli ammontava ad € 141.591,69 pro capite, mentre dividendo il relictum tra i quattro eredi in parti uguali, a ciascuno dei figli sarebbero spettati € 102.813,16, importo nettamente inferiore alla quota di riserva (v. pag. 20 C.T.U.).
Preme sottolineare ai soli fini di completezza che anche in caso di attribuzione all'attrice, per testamento, del valore di 5/18 sul relictum (€ 114.236,84), a cui aggiungersi la somma di €4.000,00 già ricevuta in donazione dalla madre, il valore complessivo ammontava ad €118.236,84, a fronte della quota di riserva ad essa spettante nella misura di €141.591,69, con evidente lesione della legittima.
A tal riguardo, quanto alle contestazioni formulate dagli altri coeredi, che i calcoli effettuati dai fratelli e risultano errati in quanto non ancorati al momento del decesso dei de cuius, ma CP_1 CP_4 riferiti all'ottobre 2022, epoca di redazione della C.T.U., mentre, quanto alla pretesa incompatibilità, nella fattispecie in esame, della domanda di riduzione, essendo intervenuta, la collazione, giova rammentare che “L'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimarsi nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, la quale presuppone il già avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati pagina 12 di 20 eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari” (v. Cass. n. 1408/2007).
Negli stessi termini Cass. n. 4140/1992, secondo cui “La diversità che intercorre tra le domande di reintegrazione della legittima e quella di divisione della comunione ereditaria, posto che il legittimario pretermesso non partecipa a detta comunione in difetto di vocazione all'eredità, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento dell'azione di riduzione, non impedisce che il legittimario leso richieda cumulativamente nello stesso giudizio sia la riduzione che la divisione”.
Quanto all'asserita donazione da parte di in favore della figlia, attuale attrice, PA
, sostenuta da e (v. cap. 8) memoria ex art. Parte_1 CO Controparte_4
183 co. 6 n. 2 cpc dd. 12.03.2014), la sola teste coniuge di , si è Testimone_7 Controparte_4 limitata a dichiarare all'udienza dd. 24.04.2018 che la suocera “mi aveva detto di aver dato a del denaro per la ristrutturazione dell'immobile in cui vive ma non ha precisato la Parte_1 quantità di tale denaro e non ha fornito dettagli. Mi sembra di ricordare oggi a pensarci che abbia mia suocera citato a tal proposito i lavori fatti per i pannelli solari oltre in generale a parlarmi di lavori di ristrutturazione. Ma ripeto, non mi ha indicato una cifra specifica di denaro dato”.
In realtà all'udienza dd. 12.06.2018 l'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha confermato il cap.1) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 12.03.2014 (“Vero che la signora ha Parte_1 ricevuto in donazione dalla madre in una somma di denaro quale PA CP_1 contributo per i lavori di ristrutturazione della sua casa ?”), precisando “che mia madre mi ha dato Euro 4.000,00”, circostanza che ha trovato conferma in sede di interrogatorio formale reso da
, il quale in relazione al cap. 8) anzidetto, ha negato la circostanza, affermando che mia NT madre ha donato a mia sorella Euro 4.000,00 per mettere i pannelli solari”. Parte_1
Si noti che di tale circostanza, lungi dall'essere stata contestata da nel corso del CO giudizio, il quale peraltro non si è dimostrato di provare documentalmente l'asserita dazione da parte della madre in favore della sorella della maggior somma di € 25.000,00, ha avuto contezza il C.T.U. arch. , avendola computato nel proprio elaborato peritale dd. 30.09.2022 (v. pag. 14). Per_5
Sotto diverso profilo si appalesa inammissibile la domanda formulata da di CO considerare nel progetto divisionale della p.ed. 330 c.c. OE le opere di miglioramento effettuate, in via esclusiva, dallo stesso, trattandosi di domanda mai formulata né in sede di comparsa di costituzione e risposta, né in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 13.02.2014, ove il convenuto si è limitato a richiedere che sia disposta la divisione, con o senza conguagli, ma senza richiedere che sia accertato che lo stesso abbia sostenuto i costi di ristrutturazione in via esclusiva e senza richiedere che detti costi siano rimborsati al medesimo.
In realtà detta domanda è stata formulata per la prima volta solo con il Foglio di precisazione delle conclusioni dd. 03.03.2021 e reiterata nel Foglio di Precisazione delle conclusioni dd. 24.06.2024, ove si chiede che venga tenuto conto delle opere di miglioramento eseguite dai CO sull'immobile stesso. pagina 13 di 20 Ferma l'inammissibilità della stessa in quanto proposta tardivamente, preme evidenziare che a dispetto dell'asserito esborso, in via esclusiva, la parte del solo in sede di comparsa CO di costituzione e risposta (v.pag. 6) questi ha affermato: “… p. ed 330 in P.T. 1009 c.c. OE, va precisati che il bene al momento della donazione era una casa rustica in pessimo stato. Detto bene è stato successivamente ristrutturato a cura e spese di e soprattutto, NT CO
Ai fini della valutazione della donazione andrà pertanto, detratto dal valore del bene alla data di apertura della successione, il costo della ristrutturazione interamente sopportato da e NT
. Tuttavia, nella premessa della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 13.02.2014 si CO legge “che l'immobile p.ed. 330 c.c. OE è stata ristrutturata, a suo tempo, con il contributo quasi esclusivo di …”, senza comunque introdurre nelle conclusioni precisate in detta CO memoria alcuna domanda in tal senso e, quindi, senza richiedere che sia accertato che CP_1 ha sostenuto i costi di ristrutturazione in via esclusiva e senza richiedere il rimborso degli
[...] stessi al medesimo.
Si noti altresì che in sede di comparsa di costituzione e risposta dd. 20.12.2013 il convenuto CP_4
ha affermato, quanto alla p.ed. 330 in P.T. 1009 c.c. OE, “che il bene al momento della
[...] donazione era una casa rustica in pessimo stato. Detto bene è stato successivamente ristrutturato a cura e spese di e, soprattutto, Ai fini della valutazione della NT CO donazione andrà pertanto, detratto dal valore del bene alla data di apertura della successione il costo della ristrutturazione interamente sopportato da e (v. pag. 5). NT CO
Analogamente la convenuta ha affermato in sede di memoria ex art. 183 co. 6 Parte_1
n.3 cpc dd. 25.03.2014 (v. pag. 3) che: “e per la ristrutturazione del fabbricato p. ed. 330 in c.c. OE di cui al cap 5) (memorie istruttorie di e ) non è stato il solo CO Controparte_4 CP_1
a prenderne cura e a pagare, ma ci ha messo soldi anche il fratello e tutta la famiglia
[...] _3
…”.
In sede di interrogatorio formale reso all'udienza dd. 12.06.2018 la stessa convenuta, in relazione al cap. 5) formulato da e (“Vero che il fabbricato p. ed. 330 c.c. CO Controparte_4
OE, a far tempo dal maggio 1976, è stata ristrutturata da a proprie esclusive CO cura e spesa”), ha dichiarato: “Non è vero perché noi tutti figli che lavoravamo davamo i soldi a mia madre. I soldi li teneva la mamma in cassetto e quando arrivavano le fatture da pagare per la ristrutturazione della casa di OE la mamma pagava con quei soldi. Lei tirava fuori tali saldi e magari li dava a per poi pagare. Io ho visto mia madre dare quei soldi di tutti noi a CP_1 CP_1 come appena detto”.
Tale versione dei fatti ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla medesima udienza da _3
, secondo cui “tutti noi figli prima di sposarci portavamo a casa i soldi che guadagnavamo ed era
[...] mia madre che gestiva questo fondo familiare con il quale pagava bollette e anche le fatture relative alla ristrutturazione della casa di OE. Inoltre, sempre per venire incontro alle spese della casa di
OE i miei genitori hanno anche venduto il sottotetto”.
pagina 14 di 20 All'udienza dd. 24.04.2018 il teste , di parte , ha affermato di non Persona_2 NT sapere “dire chi abbia poi e in che misura pagato i lavori di ristrutturazione e dei materiali”, mentre il teste , di parte di professione muratore, ha riferito di non Testimone_8 CO ricordare “Dopo 50 anni … chi mi ha pagato …”, mentre il teste , di parte Tes_9 CP_1
ha affermato di non sapere “dove prendesse i soldi che a me sono stati dati tutti”;
[...] CP_1
Né le 29 fatture prodotte da sub all. 16) memoria ex art. 183 co. 6 n.2 cpc dd. CO
12.03.2014 sono tali da confermare l'assunto dello stesso, e ciò in quanto non vi è prova né che le stesse siano state pagate, né del soggetto che ha effettuato il pagamento sostenendone personalmente i costi.
In definitiva: A) il convenuto non ha mai introdotto tempestivamente nel presente CO giudizio domanda volta alla valutazione o alla condanna al rimborso di costi di ristrutturazione sostenuti dallo stesso;
B) che in sede di comparsa di costituzione e risposta detto convenuto ha affermato che i costi di ristrutturazione sono stati sostenuti da e da;
CO NT
C) che non vi è prova che abbia sostenuto in via esclusiva i costi di ristrutturazione CO della p.ed. 330 in c.c. OE;
D) che non vi è prova in atti dell'entità dei costi di ristrutturazione della p.ed. 330 in c.c. OE;
E) che nella perizia integrativa dd. 28.07.2020 l'arch a dato per provati Per_4 fatti privi di riscontri probatori, formulando una stima ipotetica del costo di ristrutturazione, ritenuta, infondatamente, una spesa viva sostenuta dal solo F) che la divisione della p.ed. CO
330 in c.c. OE rappresenta scioglimento di comunione ordinaria, non ereditaria.
Si rammenta a tal riguardo che con ordinanza dd. 07.04.2022 questo G.I. hai disposto “la revoca dell'ordinanza dd. 04.02.2019, con cui il G.I., in relazione all'istanza di chiarimenti formulata dal C.T.U. in data 24.01.2019, ha invitato l'ausiliario del giudice a considerare le opere di miglioramento eseguite da nonché l'ordinanza dd. 27.05.2019, con cui il G.I. ha rigettato le istanze CO dd. 22. e 28.02.2019 presentate da e , tese ad ottenere la NT Parte_1 modifica del provvedimento dd. 04.02.2019, ritenendo erroneamente lo scrivente che la sussistenza delle migliorie fosse provata sulla scorta della documentazione prodotta e delle testimonianze rese”.
Inoltre, con detto provvedimento il G.I. ha dichiarato la nullità della perizia integrativa dd. 28.07.2020, disponendo “integrazione dell'originario elaborato peritale dd. 05.06.2015 e successiva integrazione dd. 15.12.2015 nei termini indicati nell'ordinanza dd. 04.12.2018, con l'avvertenza al C.T.U. che non dovranno considerarsi le opere di miglioramento eseguite da con riguardo alla p. CO ed. 330 in c.c. OE I …”.
Parimenti inammissibile si appalesa la domanda “di attribuzione a della stanza che di Controparte_4 fatto lo stesso utilizza facente parte della p.m. 1 della p.ed. 194 c.c. Soraga”, in quanto formulata per la prima volta nel presente giudizio con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc dd. 12.03.2014 (v. pag. 4).
Ne consegue che essa stanza deve rimanere parte della p.m. 1 della p.ed. 194, asse gnata per l'intero a al valore di € 179.462,45 come si evince dall'elaborato peritale dd.30.09.2022 Parte_1
pagina 15 di 20 del C.T.U. arch. (v. pag. 27) e dalle note illustrative dello stesso dd.20.12.2022, ove si legge che Per_5
“… alla sign.ra a seguito delle diverse donazioni dei de cuius è stato possibile Parte_1 assegnare in C.C. Sorega la sola p.m. 1 della p. ed. 194 oltre pp.ff. 1/4 e 649, con una rilevante quota a conguaglio”, ragion per cui “ridurre il valore dell'immobile assegnato con lo scorporo di una ulteriore superficie e conseguente incremento della quota a conguaglio non è concettualmente proponibile”.
Preme sottolineare a tal riguardo che già con ordinanza dd. 08.03.2023 questo G.I. ha dichiarato
“inammissibile la domanda di assegnazione a della stanza facente parte della p.m. 1 p. Controparte_4 ed. 194 formulata dal procuratore dello stesso, da ultimo all'udienza dd. 01.02.2023”.
Quanto alla domanda di restituzione, in favore di delle spese di ristrutturazione CO nella quota di 10/36 sostenute per la p. ed. 329 e 331 in C.C. OE, formulata dallo stesso nei confronti di (v. pag. 9 comparsa di costituzione e risposta), vale richiamare l'ordinanza NT dd. 07.04.2022, ove si legge che “ è necessario considerare, ai fini della stesura del progetto divisionale da parte del C.T.U., le spese sostenute da e per la NT CO ristrutturazione delle p. ed. 329 e 331 in C.C. OE, ovvero dei due immobili retrolasciati dalla madre e facenti parte del relictum”. PA
In particolare: “Trattasi in realtà di esborsi sostenuti dagli stessi per l'importo complessivo di €
157.100,86, pari ad € 78.550,43 per ciascuno, versati alla società , come da bonifico sub CP_8 docc. 9) e 10) , ancorchè la fattura fosse intestata alla madre;
circostanza questa non NT contestata dalle parti e confermata documentalmente in sede di interrogatorio formale”; di qui l'avvertenza al C.T.U. arch. di computare “le spese sostenute da e Per_5 NT CP_1 per la ristrutturazione delle p. ed. 329 e 331 in C.C. OE”.
[...]
Quanto alle domande riconvenzionali di nullità e/o cancellazione dell'intavolazione sub G.N.
1117/2010 disposta in favore di e di , limitatamente ai beni Parte_1 NT immobili caduti in successione meglio indicati in sede di comparse di costituzione e risposta, formulate dai convenuti e , le stesse vanno rigettate in quanto assorbite dal CO Controparte_4 progetto divisionale disposto in sede di C.T.U.
In punto di diritto, in effetti, vale rammentare che “L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande” ( v. Cass. Sez. Lav. n.12193/2020, Cass. n. 28995 /2018 e Cass. n
.28662/2013).
pagina 16 di 20 Infine, quanto alla divisione della comunione ereditaria formatasi in morte dei genitori Persona_1
e e della comunione ordinaria tra e sia l'attrice PA NT CO che i convenuti hanno dichiarato espressamente di aderire ai progetti divisionali elaborati da C.T.U. arch. , di cui all'elaborato peritale dd.30.09.2022 (v. comparse conclusionali). Persona_7
Quanto alle spese di causa si rammenta che se è vero che generalmente in caso di divisione le spese per addivenire alla stessa rimangono a carico della massa, è altrettanto vero che ciò avviene “quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 cpc., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, rispetto all'esito della causa. Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale non deve considerare solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma la valutazione deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividendi anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative”
(v. Cass. n. 2770/2020 e n. 1635/2020).
Negli stessi termini Trib. Ascoli Piceno n. 421/2023, secondo cui “In tema di giudizio di divisione, le relative spese vanno poste a carico della massa allorchè attengano al comune interesse dei condividendi, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte” ( conf. Trib. Roma n. 14200/2023 e C.A.
Lecce n. 587/ 2023).
Orbene, alla luce degli enunciati principi, va disattesa la richiesta di compensazione delle spese del giudizio formulata in sede di comparsa conclusionale da parte dei convenuti e CO
, in considerazione della reiterata proposizione tardiva di domande, comunque Controparte_4 infondate, della soccombenza in ordine alla domanda di riduzione formulata dall'attrice, nonché, quanto al primo, della mancata accettazione della proposta transattiva formulata dai procuratori di e , costituente parte integrante del verbale dell'udienza dd. Parte_1 NT
27.09.2007, cui aderiva anche la difesa di . Controparte_4
Quanto alle spese di giudizio, esse vanno compensate tra le parti in relazione alle domande di divisione della comunione ereditaria.
Quanto alle ulteriori domande, esse, tenuto conto della reciproca soccombenza di CO
e , vanno liquidate come da dispositivo. _3 CP_4
Pone definitivamente le spese delle C.T.U. arch. arch. e geom. a carico delle Per_4 Per_5 Per_6 parti, nella misura di 1/4 ciascuna.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, il Tribunale di RE, in composizione collegiale, così provvede:
-rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione;
-accerta e dichiara che la donazione della casa p. ed. 7 p.m. 1 in P.T. 144 C.C. Soraga fatta da Per_1
al figlio con atto dd. 19.05.1981, eccede la porzione di cui il donante ha potuto
[...] CP_4 liberamente disporre e, per l'effetto, reintegra l'attrice della quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità fino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante in natura o in denaro liquido.
- Accerta e dichiara che la donazione della casa p. ed. 330 in P.T. 1009 C.C. OE fatta da con atto dd. 10.04.1976 in favore dei figli e eccede la PA _3 CP_1 porzione di cui la donante ha potuto liberamente disporre e, per l'effetto, reintegra l'attrice nella quota di riserva, riducendo l'atto di liberalità sino alla quota disponibile ed assegnando all'attrice legittimaria l'eccedenza a lei spettante o in natura o in denaro liquido;
- - dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra , Parte_1
e sui beni immobili ai medesimi pervenuti CO NT Controparte_4 per successione in morte del Padre ex lege e in morte della madre Persona_1 CP_5
per testamento, e della comunione ordinaria esistente tra e
[...] NT CP_1 nei termini di cui alla C.T.U. arch. dd. 30.09.2022 e alla C.T.U. geom.
[...] Per_5 Per_6 dd. 15.12.2023:
- A) assegnazione a . Controparte_4
- Neoformata p.m. 4 p. ed. 194 C.C. Soraga, come da piano casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- -p.f. 1/3;
- p.f. 1273;
- p.f.1472/2;
- conguaglio dare divisione comunione ereditaria € 14.596,00 in favore di;
Parte_1
- B) a assegnazione NT
- neoformata p.m. 6 p. ed. 329 C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- -neoformata p.m.6p.ed. 331C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- pp.mm. 1 e 9 p. ed. 1596 C.C. OE;
- neoformata p.m. 2 p. ed. 330 C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- conguaglio dare divisione comunione ereditaria € 56.260,00) in favore di;
Parte_1
pagina 18 di 20 - conguaglio avere divisione comunione ordinaria € 11.286,00 a carico di CO
- C) assegnazione a CO
- neoformata p.m. 1 p. ed. 329 C.C. OE, come da piano casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- neoformata p.m. 4 p.ed 331 C.C. OE come da piano casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione del 15.12.2023; Persona_6
- p.m. 6 p. ed. 1596 C.C. OE;
- neoformata p.m. 1 p. ed. 330 C.C. OE, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- conguaglio dare divisione comunione ereditaria € 56.260,00 in favore di;
Parte_1
-conguaglio avere divisione comunione ordinaria € 11.280,00 in favore di;
NT
D) assegnazione a : Parte_1
- p.m. 1 p. ed. 194 C.C. Soraga, come da piano di casa materialmente divisa redatto dal geom. allegato alla relazione dd. 15.12.2023; Persona_6
- p.f. ¼ ; CP_9
- pf 649 C.C. Soraga;
- quote indivise pp.ff. 4206, 758/3, 1493/2 C.C. OE;
- conguaglio avere divisione comunione ereditaria € 127.116,00 a carico di (€ Controparte_4
14.596,00), di (€ 56.260,00) e di (€56.260,00); NT CO
- Dichiara tutti i condividendi tenuti all'osservanza degli impegni reciprocamente assunti e descritti nella C.T.U. arch. dd. 30.09.2022, ed in particolare nell'allegato alla stessa, Persona_7 denominato “Precisazione alla perizia tecnica d'ufficio (come indicato dai C.T.P.)”;
- dispone che le parti provvedano alla costituzione di tutte le servitù previste nella relazione finale del geom. come da planimetrie allegate alla C.T.U. dd. 15.12.2023; Persona_6
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa tra le parti le spese di giudizio limitatamente alle domande di divisione della comunione ereditaria;
- condanna e , in solido, alla rifusione delle CO Controparte_4 NT spese di giudizio sostenute da , che liquida in complessivi €41.490,50, di Parte_1 cui € 41.000,00 per compensi professionali (€ 5.500,00 per fase di studio, €3.500,00 per fase introduttiva, € 20.000,00 per fase istruttoria (aumento ex art.50 % ex art.4 co.1 D.M. n.
55/2014) ed € 12.000,00 per fase decisionale (aumento ex art. 4 c.
1. D.M. n. 55/2014)) ed €
490,50 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da , CO NT che liquida in complessivi € 24.800,00 per compensi professionali (€ 5.300,00 per fase di studio, € 3.500,00 per fase introduttiva, € 11.000,00 per fase istruttoria ed €7.000,00 per fase decisionale), oltre a spese generali, 15% ed accessori;
pagina 19 di 20 - pone definitivamente le spese di C.T.U. arch. Per_4 parti nella misura di 1/4 ciascuna.
RE. 07.04.2025
Il Giudice Relatore
Dott. M. Morandini
arch. e geom. a carico delle Per_5 Per_6
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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