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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3139/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA TA Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3139/2025 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Lucifora Rossella che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in TORINO il 21/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 93 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30.04.2009 e il 07.05.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30.06.2021
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione per il periodo di tempo che ciascun genitore trascorrerà con i figli;
DISPONE che i figli trascorrano liberamente il tempo con ciascun genitore secondo i loro desideri, le esigenze ed impegni scolastici previo accordo e nel rispetto degli eventuali impegni lavorativi di ciascun genitore;
DISPONE che, fermo quanto indicato al punto precedente, in difetto di accordo, il papà trascorra con i figli:
- due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola al rientro a scuola dei figli il mattino seguente;
- fine settimana alternati;
- nel week end in cui i figli staranno con il papà, quest'ultimo li riaccompagnerà a casa della mamma entro le 21 della domenica sera;
pagina 2 di 3 - con riferimento alle festività natalizie, ad anni alternati tra i genitori, la Vigilia e il giorno di Natale;
il genitore che trascorrerà con i figli la Vigilia di Natale li terrà con sé anche dal 26 al 31 dicembre;
il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale li terrà con sé anche dal 1° al 6 gennaio;
- la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
- 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore entro il 31 maggio di ogni anno, con espressione di preferenza ad anni alterni;
DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a subentrare con disponibilità e flessibilità all'altro nella gestione dei figli ove se ne verificasse la necessità;
DISPONE che il signor versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1 l'importo mensile di € 345,00 (trecentoquarantacinque/00) (€ 172,50 per ciascun figlio) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, comprese le spese dentistiche, di istruzione (libri e materiale scolastico, viaggi, corsi e quanto connesso alla scuola, compresi gli abbonamenti dei mezzi pubblici) ed extra scolastiche, sportive e ricreative, per i figli, previamente concordate o necessitate, siano sostenute al 50% da ciascun genitore, seguendo in ogni caso le indicazioni del Protocollo in essere avanti il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano, a parziale modifica e/o revoca delle condizioni di separazione, che in caso di vendita da parte della sig.ra dell'immobile sito in Torino, Via Lagnasco n. Parte_1 8, ex casa coniugale, la predetta verserà al sig. l'importo di € 20.000 (ventimila/00 Controparte_1 euro);
DÀ ATTO che le parti concordano che i libretti postali intestati ai minori e verranno Per_1 Per_2 tenuti dalla sig.ra e gestiti da entrambi i genitori;
Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA TA RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. DA TA Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 3139/2025 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi con il patrocinio dell'avv. Lucifora Rossella che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile in TORINO il 21/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 93 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 30.04.2009 e il 07.05.2013. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 30.06.2021
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 13/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione per il periodo di tempo che ciascun genitore trascorrerà con i figli;
DISPONE che i figli trascorrano liberamente il tempo con ciascun genitore secondo i loro desideri, le esigenze ed impegni scolastici previo accordo e nel rispetto degli eventuali impegni lavorativi di ciascun genitore;
DISPONE che, fermo quanto indicato al punto precedente, in difetto di accordo, il papà trascorra con i figli:
- due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola al rientro a scuola dei figli il mattino seguente;
- fine settimana alternati;
- nel week end in cui i figli staranno con il papà, quest'ultimo li riaccompagnerà a casa della mamma entro le 21 della domenica sera;
pagina 2 di 3 - con riferimento alle festività natalizie, ad anni alternati tra i genitori, la Vigilia e il giorno di Natale;
il genitore che trascorrerà con i figli la Vigilia di Natale li terrà con sé anche dal 26 al 31 dicembre;
il genitore che trascorrerà con i figli il giorno di Natale li terrà con sé anche dal 1° al 6 gennaio;
- la Pasqua o la Pasquetta ad anni alterni;
- 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore entro il 31 maggio di ogni anno, con espressione di preferenza ad anni alterni;
DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a subentrare con disponibilità e flessibilità all'altro nella gestione dei figli ove se ne verificasse la necessità;
DISPONE che il signor versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli, CP_1 Pt_1 l'importo mensile di € 345,00 (trecentoquarantacinque/00) (€ 172,50 per ciascun figlio) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, entro il giorno 10 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito al 50% da ciascun genitore;
DISPONE che le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, comprese le spese dentistiche, di istruzione (libri e materiale scolastico, viaggi, corsi e quanto connesso alla scuola, compresi gli abbonamenti dei mezzi pubblici) ed extra scolastiche, sportive e ricreative, per i figli, previamente concordate o necessitate, siano sostenute al 50% da ciascun genitore, seguendo in ogni caso le indicazioni del Protocollo in essere avanti il Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano, a parziale modifica e/o revoca delle condizioni di separazione, che in caso di vendita da parte della sig.ra dell'immobile sito in Torino, Via Lagnasco n. Parte_1 8, ex casa coniugale, la predetta verserà al sig. l'importo di € 20.000 (ventimila/00 Controparte_1 euro);
DÀ ATTO che le parti concordano che i libretti postali intestati ai minori e verranno Per_1 Per_2 tenuti dalla sig.ra e gestiti da entrambi i genitori;
Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA TA RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3