Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4095/2024 R.G. promossa da:
, n. a REPUBBLICA DOMINICANA il 04/09/1980 (C.F.: Parte_1
, e da , n. a CATANIA (CT) il 30/03/1974, C.F._1 Parte_2
(C.F.: entrambi rappr. e dif. dall'avv. CONSORTINI MASSIMO IGOR, C.F._2
presso il cui studio legale in Catania alla via Vincenzo Giuffrida n. 107/A sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 20/09/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
01/12/2005 e dal quale non sono nati figli.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 23.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta Parte_2
copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 24.01.2014.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti, alle condizioni di cui al ricorso.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 01°.12.2005 tra e Parte_1 [...]
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_2 stato civile del Comune di Catania dell'anno 2005, al n. 349, della parte 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
10/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher