TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
Manca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1664/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
, in persona del Curatore avv. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Miranda Fiore Parte_2
attrice
NEI CONFRONTI DI
, e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Carlo Positano
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2022 la Curatela del della Parte_1 Pt_3
a responsabilità ha convenuto in giudizio Parte_4 Parte_5
e al fine ottenere la revocatoria, ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art.2901 c.c., ed in subordine l'accertamento della simulazione assoluta, dell'atto di donazione modale a rogito del Notaio da del Persona_1 Persona_2
25.02.2019, registrato a Taranto il 04.03.2019 al n.3526.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2
con comparsa depositata il 3.12.2022, chiedendo a loro volta, di “in rito ed
[...]
invia preliminare: sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. fino
1 alla definizione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di
Lecce nei confronti del sig. - Nel merito ed in via principale: rigettare le CP_1
domande formulate dalla curatela attrice, in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati nel presente atto. - In via subordinata, limitare la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c. nei confronti della Curatela fallimentare a quei soli atti di disposizione a titolo gratuito, compiuti dal donante nei confronti della donataria con l'atto a rogito del Notaio del 25.02.2019, il cui Per_1
valore sia sufficiente a soddisfare la garanzia patrimoniale della curatela attrice, con esclusione di tutti gli altri. Conseguentemente e per l'effetto, ordinare la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brindisi in data 01.06.2022 ai nn.10927/8820 ed in data 20.09.2022 ai nn.18101/ 14716: in caso di accoglimento della domanda principale, su tutti i beni immobili donati;
in caso di accoglimento della domanda subordinata, sui beni immobili esclusi dalla dichiarazione di inefficacia. Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di causa”.
All'udienza del 5 giugno 2025 parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., espressamente affermando di essere stata a ciò autorizzata dal G.D. e il procuratore dei convenuti ha, a sua volta, dichiarato di accettare la rinuncia agli atti come formulata, rinunciando ad ogni diritto di rimborso alle spese.
La causa è stata riservata per la decisione alla prefata udienza, previa rinuncia dei procuratori delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Mette conto evidenziare in via preliminare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiari che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (Cass. 23997/2019).
Ne discende che la dichiarazione di estinzione della causa per rinuncia agli atti ai sensi dell'art.306 c.p.c., nel caso di specie, va resa con sentenza e non anche con ordinanza.
Ciò posto emerge dalla documentazione riversata in atti che entrambi i procuratori delle parti hanno il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la stessa rinuncia.
2 Ragione per la quale va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ed ordinato al
Conservatore dei Registri di Pubblicità Immobiliare di Brindisi ai sensi dell'articolo 2668
c.c. la cancellazione delle domande giudiziali trascritte in Brindisi il 01/06/2022 al n.
10927 generale e 8820 particolare ed il 20/09/2022 al n. 18101 generale e 14716 particolare, In favore della curatela del fallimento e contro i sigg.ri Parte_5 CP_1
e .
[...] Controparte_2
Le spese di lite, stante l'accordo intervenuto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Unico Giovanna Manca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti;
- visto l'art. 2668 c.c. ordina al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle domande giudiziali trascritte in Brindisi il 01/06/2022 al n.
10927 generale e 8820 particolare ed il 20/09/2022 al n. 18101 generale e 14716 particolare, In favore della curatela del fallimento e contro i sigg.ri Parte_5
e . CP_1 Controparte_2
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Brindisi, lì 17.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Manca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giovanna
Manca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1664/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
, in persona del Curatore avv. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Miranda Fiore Parte_2
attrice
NEI CONFRONTI DI
, e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Carlo Positano
CONVENUTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.05.2022 la Curatela del della Parte_1 Pt_3
a responsabilità ha convenuto in giudizio Parte_4 Parte_5
e al fine ottenere la revocatoria, ai sensi CP_1 Controparte_2 dell'art.2901 c.c., ed in subordine l'accertamento della simulazione assoluta, dell'atto di donazione modale a rogito del Notaio da del Persona_1 Persona_2
25.02.2019, registrato a Taranto il 04.03.2019 al n.3526.
Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio e CP_1 CP_2
con comparsa depositata il 3.12.2022, chiedendo a loro volta, di “in rito ed
[...]
invia preliminare: sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. fino
1 alla definizione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di
Lecce nei confronti del sig. - Nel merito ed in via principale: rigettare le CP_1
domande formulate dalla curatela attrice, in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati nel presente atto. - In via subordinata, limitare la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art.2901 c.c. nei confronti della Curatela fallimentare a quei soli atti di disposizione a titolo gratuito, compiuti dal donante nei confronti della donataria con l'atto a rogito del Notaio del 25.02.2019, il cui Per_1
valore sia sufficiente a soddisfare la garanzia patrimoniale della curatela attrice, con esclusione di tutti gli altri. Conseguentemente e per l'effetto, ordinare la cancellazione della domanda giudiziale trascritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Brindisi in data 01.06.2022 ai nn.10927/8820 ed in data 20.09.2022 ai nn.18101/ 14716: in caso di accoglimento della domanda principale, su tutti i beni immobili donati;
in caso di accoglimento della domanda subordinata, sui beni immobili esclusi dalla dichiarazione di inefficacia. Con vittoria in ogni caso di spese e competenze di causa”.
All'udienza del 5 giugno 2025 parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., espressamente affermando di essere stata a ciò autorizzata dal G.D. e il procuratore dei convenuti ha, a sua volta, dichiarato di accettare la rinuncia agli atti come formulata, rinunciando ad ogni diritto di rimborso alle spese.
La causa è stata riservata per la decisione alla prefata udienza, previa rinuncia dei procuratori delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Mette conto evidenziare in via preliminare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiari che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi (Cass. 23997/2019).
Ne discende che la dichiarazione di estinzione della causa per rinuncia agli atti ai sensi dell'art.306 c.p.c., nel caso di specie, va resa con sentenza e non anche con ordinanza.
Ciò posto emerge dalla documentazione riversata in atti che entrambi i procuratori delle parti hanno il potere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la stessa rinuncia.
2 Ragione per la quale va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ed ordinato al
Conservatore dei Registri di Pubblicità Immobiliare di Brindisi ai sensi dell'articolo 2668
c.c. la cancellazione delle domande giudiziali trascritte in Brindisi il 01/06/2022 al n.
10927 generale e 8820 particolare ed il 20/09/2022 al n. 18101 generale e 14716 particolare, In favore della curatela del fallimento e contro i sigg.ri Parte_5 CP_1
e .
[...] Controparte_2
Le spese di lite, stante l'accordo intervenuto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Unico Giovanna Manca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti;
- visto l'art. 2668 c.c. ordina al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione delle domande giudiziali trascritte in Brindisi il 01/06/2022 al n.
10927 generale e 8820 particolare ed il 20/09/2022 al n. 18101 generale e 14716 particolare, In favore della curatela del fallimento e contro i sigg.ri Parte_5
e . CP_1 Controparte_2
- Spese integralmente compensate tra le parti.
Brindisi, lì 17.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Manca
3