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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1396/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3316/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 3
e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11784 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2158/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 456.3.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenendo tardiva la notifica dell'atto, accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro il Comune di Catania per l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso pagamento n. 11784 del
22/02/2021 per TARI 2015 riferito a immobili di civile abitazione, proponeva appello, in data 27/06/2024, il
Comune rilevando che, riguardo alla contestata decadenza della pretesa impositiva, nell'effettuare la trasmissione telematica della documentazione a supporto delle controdeduzioni, l'Ente ha commesso un errore materiale allegando la notifica relativa ad altro contribuente per cui allega la documentazione ritenuta pertinente. Chiede, pertanto, di accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata.
La parte contribuente non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici considerato che, nonostante la documentazione prodotta solo in questo grado, non risulta ugualmente la tempestiva notifica dell'atto di accertamento impugnato.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione e della normativa, si evince che il termine decadenziale ex art. 1 comma 161 Legge n. 296/2006 non è stato rispettato atteso che nessun valore giuridico può essere attribuito alla documentazione prodotta dall'Ente Comunale in quanto agli atti non vi
è alcuna valida prova che la raccomandata contenente l'avviso di accertamento impugnato fosse stata consegnata dall'operatore postale autorizzato Società_1, per la notifica, in data 26 marzo 2021, seppur consegnata al contribuente in data 29 aprile 2021.
Infatti quanto prodotto dal Comune non costituisce valida attestazione in quanto non è inidonea a provare la contestata consegna dell'atto, neppure esattamente individuato, non potendosi ritenere il foglio depositato quale valida distinta di raccomandate in quanto del tutto generica e indicante solo riferimenti che non possono ricondursi facilmente ed esattamente all'atto impositivo impugnato.
Deve, peraltro, rilevarsi la distanza temporale tra l'asserita consegna all'operatore postale e l'effettiva consegna al destinatario, seppur nello stesso Comune.
Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3316/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Comune di Catania - Piazza Duomo, 3 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 456/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 3
e pubblicata il 16/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11784 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2158/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 456.3.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, ritenendo tardiva la notifica dell'atto, accoglieva il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro il Comune di Catania per l'annullamento dell'avviso di accertamento per omesso pagamento n. 11784 del
22/02/2021 per TARI 2015 riferito a immobili di civile abitazione, proponeva appello, in data 27/06/2024, il
Comune rilevando che, riguardo alla contestata decadenza della pretesa impositiva, nell'effettuare la trasmissione telematica della documentazione a supporto delle controdeduzioni, l'Ente ha commesso un errore materiale allegando la notifica relativa ad altro contribuente per cui allega la documentazione ritenuta pertinente. Chiede, pertanto, di accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata.
La parte contribuente non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici considerato che, nonostante la documentazione prodotta solo in questo grado, non risulta ugualmente la tempestiva notifica dell'atto di accertamento impugnato.
All'uopo, si rileva che, dall'esame della documentazione e della normativa, si evince che il termine decadenziale ex art. 1 comma 161 Legge n. 296/2006 non è stato rispettato atteso che nessun valore giuridico può essere attribuito alla documentazione prodotta dall'Ente Comunale in quanto agli atti non vi
è alcuna valida prova che la raccomandata contenente l'avviso di accertamento impugnato fosse stata consegnata dall'operatore postale autorizzato Società_1, per la notifica, in data 26 marzo 2021, seppur consegnata al contribuente in data 29 aprile 2021.
Infatti quanto prodotto dal Comune non costituisce valida attestazione in quanto non è inidonea a provare la contestata consegna dell'atto, neppure esattamente individuato, non potendosi ritenere il foglio depositato quale valida distinta di raccomandate in quanto del tutto generica e indicante solo riferimenti che non possono ricondursi facilmente ed esattamente all'atto impositivo impugnato.
Deve, peraltro, rilevarsi la distanza temporale tra l'asserita consegna all'operatore postale e l'effettiva consegna al destinatario, seppur nello stesso Comune.
Non si può, quindi, che confermare la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.