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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 58/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 58/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Ludovica Rachele Marchione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti - parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del
COA del 14/10/2024; ricorrente
E
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Cruciani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/10/2010 in Orvieto (TR), che dall'unione sono nati due figli minori, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
04/02/2014, che, a causa di insuperabili incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 19/02/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“A. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. Per_ B. Affidare i figli minori e , congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente degli stessi presso la madre;
C. Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla SI.ra che ci Parte_1
Per_ vivrà con i figli minori e;
Per_1
D. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, le parti, concordemente, hanno stabilito che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
1) nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica sera, rientrando per il pernotto presso la casa materna;
2) nel corso di ciascuna settimana in cui non li avrà nel weekend, il padre potrà tenere i figli con sé per due pomeriggi indicando con preavviso e secondo i propri turni di lavoro i giorni stabiliti settimanalmente, dall'uscita di scuola riportandoli presso l'abitazione materna per la cena ovvero, laddove decidesse di cenare con i bambini, previo accordo con la madre, entro le ore 21.30, per la messa a letto.
3) entrambi i genitori si impegnano a trascorrere prevalentemente il tempo con i loro figli quando loro affidati, riconoscendo tuttavia il diritto dei nonni a poterli aiutare nella gestione dei figli e a poter anch'essi trascorrere del tempo con i loro nipoti, come loro diritto;
4) durante le vacanze natalizie a partire dal 2024, i minori trascorreranno il giorno di Natale ed il
Santo Stefano con un genitore ed il 31 Dicembre 2024 ed il primo Gennaio 2025 con l'altro, così alternandosi ogni anno.
Trascorreranno, infine, la Pasqua del 2025 con la madre, ed il lunedì dell'Angelo con il padre, alternandosi ogni anno;
5) nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori, due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno, tenendo presente che le ferie della SI.ra sono fisse e prestabilite e che, pertanto, ella Pt_1
trascorrerà con i figli le due settimane centrali del mese di Agosto di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale o se i genitori concorderanno sarà trascorso insieme;
6) fermo restando il diritto di ognuno degli esponenti a rifarsi una vita, nessuna nuova rispettiva ed eventuale frequentazione, verrà introdotta nella vita dei figli sino a che la situazione non sarà stabilizzata e senza il preventivo consenso dell'altra parte. E. I SIg.ri esponenti sono tra loro economicamente indipendenti, dal momento che entrambi, svolgendo attività lavorativa, godono di proprio reddito da lavoro, pertanto rinunciano ad ogni pretesa economica l'uno nei riguardi dell'altro.
F. Il SI. verserà, direttamente alla SI.ra un assegno mensile di euro 250,00 per CP_1 Pt_1
ciascun figlio minore (e dunque, complessivi euro 500,00), fino al raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio. Il predetto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
Il SI. inoltre, non avanzerà alcuna pretesa relativamente all'assegno unico del quale, CP_1 conseguentemente, beneficerà per l'intero, la SI.ra in quanto genitore collocatario. Pt_1
G. Le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi al 50% purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre/dal padre.
In ogni caso, verranno osservati i criteri di cui al protocollo d'intesa sottoscritto tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Terni, sulle spese straordinarie per i figli, nella crisi familiare.
H. Le detrazioni fiscali, previste per i figli a carico, verranno applicate nella misura del 50% ciascuno, così come previsto dalla legge.
I. La casa coniugale si compone di due unità abitative, oggi riunite in una unica particella catastale. Per procedere all'acquisto del predetto immobile e compiere dei lavori di ristrutturazione sul medesimo, le parti hanno acceso due mutui cointestati. Inoltre, per consentire l'ampliamento dello stesso, la madre del SI. ha acceso un finanziamento Controparte_1
personale venendo, così, in aiuto alla coppia.
Orbene, quanto al mutuo n. 0550007702070000 a tasso variabile, cointestato tra i coniugi, acceso per l'acquisto della casa, per € 95.000,00, esso è stato sino ad oggi pagato interamente dal SI.
residuando un importo di € 78.415,00 comprensivo degli interessi. CP_1
In ragione di quanto sopra, le parti, allo scopo di compensare l'esborso economico compiuto dal
SI. concordemente stabiliscono che la parte residua del mutuo n.0550007702070000, CP_1
come sopra quantificata, verrà rimborsata al SI. da parte della SI.ra nella CP_1 Pt_1 misura dei 2/3 sino ad estinzione. (detto in altri termini il mutuo per l'acquisto della casa, ancorchè cointestato, verrà pagato per 1/3 dal SI. e per i 2/3 dalla SI.ra Controparte_1 [...]
). Parte_1
Quanto al mutuo acceso per il compimento dei lavori di ristrutturazione, il cui importo residuo ammonta ad € 20.000,00, esso verrà ripartito nella misura del 50% ciascuno: la rata mensile del medesimo ammonta ad € 350,00 pertanto, ciascuno dei ricorrenti pagherà, mensilmente, l'importo di € 175,00, sino ad estinzione.
Il finanziamento personale della madre del ricorrente rimarrà intestato ad ella che continuerà a pagarlo per l'intero. Le parti, di conseguenza, concordano che, laddove, in futuro, intenderanno mettere in vendita la casa coniugale, la porzione dell'immobile acquistata con i proventi della madre del ricorrente, verrà attribuita al SI. che, dunque, dalla vendita, conseguirà un ricavo maggiore a titolo CP_1
di compensazione.
L. Le parti, concordemente, chiedono, nel caso di vendita futura della casa coniugale ovvero di trasmissione delle quote tra loro stesse, di usufruire dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999; le parti, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012 n. 27, chiedono l'applicazione della medesima esenzione fiscale prevista dall'art. 19 Legge n. 174 del 1987 trattandosi, di disposizioni patrimoniali inserite in accordo di separazione, volte a garantire la certezza del diritto, avendo le parti previsto che detto accordo patrimoniale, contenuto nel presente atto, sia elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
M. Il finanziamento acceso per il depuratore di acqua, per € 60,00 mensili, verrà pagato interamente dalla SI.ra sino all'estinzione. Pt_1
N. Ciascuno dei due coniugi provvederà al pagamento dei costi relativi alla propria autovettura.
La SI.ra è intestataria del veicolo Ford Puma st line, targato GL213LA, mentre il SI. Pt_1
è intestatario della vettura Fiat 500L, targato FY734EN. CP_1
O. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio celebrato in Orvieto (TR) in data 03/10/2010, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Orvieto, atto n. 20, parte I, anno 2010;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli