Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00884/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2024, proposto da
ISAAC s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rossella Laporta, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catanzaro, Largo Pianicello 18 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi e Maria Teresa Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LE RI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 11 marzo 2024 dalla società ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a detto accesso e per il conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione richiesta con istanza del 6 luglio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Vista la memoria del 24 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- all’esito di attività ispettiva, l’I.N.P.S. ha notificato alla società ricorrente verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale riscontra irregolarità negli adempimenti contributivi e previdenziali e in generale omissioni in materia giuslavoristica;
- dal verbale emerge che nel corso della attività ispettiva sono stati convocati presso la sede territorialmente competente dell’I.N.P.S. , al fine di rendere dichiarazioni, alcuni dipendenti o ex dipendenti della società;
- la società ha proposto dunque istanza di accesso ai documenti recanti le dichiarazioni rese dai soggetti predetti;
- sulla istanza è maturato il silenzio rigetto;
- la società ha conseguentemente proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. innanzi a questo T.A.R.;
- si è costituito l’I.N.P.S. chiedendo il rigetto del ricorso;
- con memoria del 24 febbraio 2025 parte ricorrente ha rappresentato che la documentazione di cui all’istanza di accesso è stata depositata dall’I.N.P.S. nel giudizio medio tempore incardinato dalla società innanzi al giudice del lavoro, per l’impugnazione del verbale predetto;
- ha chiesto dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 12 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
Ritenuto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- in applicazione del principio di soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico dell’I.N.P.S. non ravvisandosi ragioni ostative all’ostensione, come già statuito dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie del tutto analoghe (c.f.r. T.A.R. Bari, sez. I, 12/01/2024, n.55 : “ A fronte dello specifico - e adeguatamente allegato e comprovato - interesse difensivo della Società ricorrente, non può valere ad escludere il diritto di accesso la prospettazione del tutto generica, da parte dell'I.N.P.S., di esigenze di riservatezza dei lavoratori né il richiamo (…) all'invocato - dall'Istituto - art. 16 del Regolamento in materia di accesso agli atti, lettera b) - peraltro non pertinente rispetto alla fattispecie concreta in esame, vieppiù in ragione della genericità della suddetta disposizione regolamentare nonché dell'ivi contenuto riferimento a dati sensibili (come quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale), non ravvisabili nel caso di specie ”; nello stesso senso anche T.A.R. Napoli, sez. VI, 20/06/2022, n.4210; T.A.R. Catania, sez. IV, 08/03/2021, n.715).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del giudizio in favore di ISAAC s.r.l.s., da distrarsi in favore del procuratore costituito, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO