Articolo 1 della Legge 12 marzo 1973, n. 61
Articolo 2
Versione
20 aprile 1973
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1966, n. 358 , e' sostituito dal seguente:
"A detto Centro e' attribuito, inoltre, il compito di collaborare con le regioni, per quanto di loro competenza, con il Ministero della sanita' e con gli enti interessati per il potenziamento della profilassi e prevenzione della cecita', nonche' con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'interno per il recupero sociale e l'assistenza ai minorati della vista che abbiano un residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a tre decimi".
Entrata in vigore il 20 aprile 1973