Sentenza 15 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2001, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN 6 6 70 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 8597/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 14964 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Ud.31/10/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO, rappresentato e difeso dagli avvocati RIGANO ALESSANDRO, AVERNA MARIA ANTONIETTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EFFENNE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 146, presso lo studio dell'Avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che la rappresentata e difende unitamente 2000 1. all'Avvocato RAIMONDI MAURILIO, giusta delega in atti;
4521 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1495/98 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 07/12/98 R.G.N. 9/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CORTI per delega AVERNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso accoglimento per quanto di ragione, in subordine: rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Busto Arsizio, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da NT LO nei confronti della s.r.l. Effenne, per la condanna al pagamento di compensi per lavoro straordinario. Il Tribunale, in particolare, riteneva che le risultanze istrut- torie, delle quali richiamava le diverse deposi- zioni, dimostravano che le molteplici mansioni affidate all'appellato, non computando anche le pause, erano tali da non richiedere un'attività ulteriore rispetto a quella prevista dall'orario di lavoro, pur considerando che il NT era tenuto a governare gli animali anche la domenica, con conseguente inevitabile lavoro festivo, la cui quantità peraltro non era quantificabile allo stato degli atti. Comunque, osservava il Tribunale, anche procedendo ad una liquidazione in via equitativa, il quantum del compenso non avrebbe superato l'importo di dieci milioni percepiti dal NT all'atto delle dimissioni a titolo di buonuscita. In sintesi, quindi, il Tribunale riteneva che il compenso per il lavoro festivo doveva comunque ritenersi compreso in quanto corrisposto a titolo di benevolenza dal datore di lavoro e da questo 3 assorbito. Avverso questa decisione propone ricorso per Cassazione NT LO, censurandola con due motivi per vizio di motivazione e violazione di legge. Si è costituito con controricorso l'inti- mato, resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE deduce il Con il primo motivo di ricorso sotto il profilo ricorrente vizio di motivazione, della violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 del r.d. 1923/692, osservando che la decisione del Tribunale non è sorretta da alcuna motivazione ed inoltre non tiene conto delle prove acquisite, discostandosi dalle stesse senza spiegarne le ragioni. Sostiene, inoltre, il ricorrente che il Tribunale ha violato l'art. 3 del r.d. 1923/629, poi esteso ai lavoratori dell'agricoltura dall'art. 2 del r.d. 1956/1923, per il quale deve conside- rarsi lavoro effettivo ogni attività che richieda una applicazione assidua e continuativa, per indurne che l'impegno contrattuale del ricorrente doveva considerarsi come una messa a disposizione conti- nuava delle proprie energie lavorative, circostanza sufficiente a far ritenere la prestazione di lavoro straordinario. Con il secondo motivo deduce il ricorrente che 4 erroneamente e senza adeguata il Tribunale ha la dichiarazione del motivazione interpretato 22.7.94, con la quale il NT e sua moglie ricevettero la somma di dieci milioni a titolo di buonuscita, considerandola assorbente di quanto dovuto a titolo di lavoro festivo. Ritiene la Corte che il primo motivo di ricorso debba essere rigettato, risolvendosi in una censura alla valutazione delle prove svolta dal Tribunale con congrua e specifica motivazione, censura non ammissibile in sede di legittimità, facendo in sostanza apparire con essa come vizio di motiva- zione quel che altro non è se non una richiesta di riesame della prove testimoniali. va. inoltre, respinta la censura di pretesa violazione dell'art. 3 del r.d. 1923/629, in quanto, essendo stato fissato un orario di lavoro, è da escludere che l'impegno contrattuale delle parti prevedesse una continuativa messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative. Deve invece essere accolto il secondo motivo di effettivamentericorso, non avendo il Tribunale dato motivazione alcuna circa la affermata assorbi- bilità del compenso per lavoro festivo nella somma percepita a titolo di buonuscita;
dovendosi inoltre 5 aggiungere che tale assorbibilità va negata, trattandosi di crediti non omogenei, ovvero deri- vando essi da titoli e ragioni diverse. Per quanto precede, la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al 1 motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2000. I Presidente: Ѵйдеца. Уче на Of lleIl Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 1.5 MAG. 2001 CA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I E N O , D * LLO SSA 10 BO , TA . I 3 ESA T D 3 R 5 STA 'A I SP . LL N O E N P D G -73 IM I O S A 1-8 SEN A D D , E 1 E I T O A E ESEN ISTR G O ITT EG EG L IR R D LA O L E D