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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 06/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2647/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2647/2022
Oggi 06/05/2025, alle ore 9.20, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per l'Avv Posillico Gianna, Parte_1 per l'Avv Giaconi Luca in sostituzione dell'Avv Antonio Lonetti, CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv Posillico ritiene la domanda provata per tabulas. Dà atto che è intervenuta la Sentenza a definizione del procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo Sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Prato pubblicata in data 12.07.2024, di cui chiede l'ammissione. Ribadisce che la documentazione medica conferma che immediatamente dopo le vicende di cui ai richiamati documenti, l'attore ha subito un ictus per lo stress subito. Chiede l'accoglimento della domanda. In particolare insiste per la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Conclude come da atto di citazione. L'avv Giaconi si riporta alla memoria conclusionale depositata in atti, contesta quanto oggi dedotto da controparte. La domanda è rimasta priva di prova. Eccepisce la tardività della produzione documentale richiesta da parte attrice. Precisa coma da note conclusionale ed insiste anche per l'accoglimento della domanda per lite temeraria stante anche la condotta processuale di parte attrice. Il Giudice si riserva in sede decisionale di valutare l'ammissibilità tra i documenti in atti della Sentenza n 593/2024. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle h 9.45 si ritira in Camera di ConIGlio per deliberare.
Alle ore 16,25 all'esito della Camera di ConIGlio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2647/2022, promossa da:
ARCH. con gli Avv.ti Gianna Posillico e Valentina Gattai, Parte_1
ATTORE contro
, con gli Avv.ti Leonardo Masi e Antonio Lonetti, CP_1
CONVENUTA
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Arch. conveniva in giudizio Parte_1 la IG.ra per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito e subendo, quantificato in €20.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma risultante dal presente procedimento o determinata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in conseguenza del comportamento delittuoso tenuto dalla convenuta. Rappresentava parte attrice che: i) nel mese di maggio 2018 aveva ricevuto formale incarico dalla IG.ra i predisporre un progetto di ristrutturazione CP_1 complessivo dell'edificio e del giardino pertinenziale posti in Prato via Gramsci 10 e in data
1.9.2018 la IG.ra aveva sottoscritto un contratto di appalto con l' CP_1 Controparte_2 nel quale l'Arch. era indicato quale Direttore dei lavori delle opere architettoniche;
[...] Pt_1
ii) a gennaio 2019 la committente aveva revocato l'incarico e, pertanto, l'Architetto aveva pagina 2 di 7 rimesso il proprio progetto di notula per le prestazioni professionali svolte;
iv) l'Arch. era Pt_1 costretto a procedere in via monitoria, ottenendo dal Tribunale di Prato decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per il pagamento integrale delle proprie competenze: v) che l'odierna convenuta introduceva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui deduceva di non aver mai incaricato l'arch. della direzione dei lavori e che in quella sede l'opponente Pt_1 produceva un contratto di appalto del 01.09.2018 difforme da quello, di pari data, in possesso all'Arch. e da lui prodotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale l'Arch. non Pt_1 Pt_1 figurava più quale direttore dei lavori;
vi) veniva, quindi, avviato dall'arch n procedimento Pt_1 penale a carico dell'odierna convenuta per i reati “ …del delitto di cui agli artt. 56,48 e 479 c.p., perché agendo in qualità di parte processuale nell'atto di citazione in apposizione a decreto ingiuntivo n. 204/2020 (RG 269/2020) emesso in data 04.02.2020 dal Tribunale di Prato, nell'ambito del procedimento civile 1451/2020, riferiva falsamente di non aver affidato all'arch.
l'incarico di Direttore dei lavori di un edificio con annesso giardino Parte_1 pertinenziale di sua proprietà con cantiere ubicato in Prato alla via G. Gramsci n. 10, limitandone il compito a mero incarico della redazione del progetto architettonico, allegando all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il contratto di appalto stipulato con la ditta individuale CP_2
, che all'art. 5 riportava il nominativo dell'ingegnere quale direttore dei
[...] CP_3 lavori delle opere, anziché quello dell'architetto con l'obiettivo di escludere Parte_1 le legittime pretese giudiziali di indennizzo del predetto, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il Giudice della causa sulla rappresentazione dei fatti storici rilevanti al fine dell'adozione del provvedimento decisorio della predetta controversia, senza riuscire allo stato nel proprio intento criminoso a causa della denuncia sporta da Parte_1
che determinava l'iscrizione del procedimento penale n 3277/2022, con successiva
[...] contestazione provvisoria del presente addebito…”; procedimento che si concludeva con sentenza di patteggiamento n. 349/21 del 19.12.2021, emessa dal GUP del Tribunale di Prato, con la quale la IG.ra veniva condannata alla pena di 12 mesi di reclusione, con sospensione della CP_1 stessa e refusione delle spese di costituzione di parte civile. L'attore concludeva: “ Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare che, a causa della su esposta condotta sono derivati all'attore danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
- dichiarare la convenuta
SI.ra responsabile dei fatti su esposti e conseguentemente condannarla a risarcire CP_1
l'attore di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti e subendi, pari alla somma di euro 20.000, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio
pagina 3 di 7 ovvero liquidata equitativamente. – Oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi dei fatti sino all'effettivo soddisfo. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore delle sottoscritte sue procuratrici antistatarie”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale eccepiva: I) improcedibilità della CP_1 domanda per violazione dell'art. 3 del D.L. 132/2014 e s.m., per il mancato preventivo esperimento da parte dell'attore della procedura di negoziazione assistita, prevista a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento per somme non eccedenti €50.000,00; II) improponibilità della domanda per abuso del processo mediante frazionamento della pretesa creditoria: affermava che essendo pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e atteso che il fatto illecito imputato alla convenuta si era già verificato al momento della sua costituzione in giudizio, era in quella sede che l'Arch. avrebbe dovuto formulare la Pt_1 domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;
III) La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda sia nell'an che nel quantum debeatur; IV) l'inefficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile ex art. 445, comma 1bis, c.p.p.. Parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: - in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in tesi: accertare
e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria per tutte le argomentazioni spese nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in ipotesi: respingere le avverse domande risarcitorie, poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa ex art. 91
c.p.c., oltre alla condanna dell'Arch. x art. 96, primo o terzo comma, c.p.c..”. Pt_1
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI c.
c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12.12.2023, all'esito della quale il Giudice, rilevato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, tempestivamente eccepito dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e alla prima udienza, assegnava termine alle parti per la comunicazione dell'invito a stipulare la convezione di negoziazione, che dava esito negativo. Con provvedimento del 30.09.2024, rigettava l'eccezione di improponibilità della domanda per abuso del processo mediante frazionamento della pretesa creditoria, per quanto ivi esposto.
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita mediante prove documentali e prova testimoniale.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusionali e note spese, depositate solo da parte convenuta.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Mette conto, viste le deduzioni a verbale dell'udienza odierna, evidenziare l'inammissibilità agli atti della Sentenza n 593/2024, intervenuta tra le Parti nel giudizio di opposizione a decreto
Ingiuntivo rg 1451/2020, trattandosi di produzione documentale tradiva.
Motivi di fatto e di diritto
La domanda risarcitoria di parte attrice non merita accoglimento in quanto parte attrice non ha né adempiuto all'onere di allegazione del danno non patrimoniale sofferto dall'arch né ha Pt_1 fornito adeguato riscontro probatorio in ordine ai danni alla salute, anche rispetto al nesso di causa con la condotta illecita dedotta.
Ebbene, in applicazione del cd. principio della ragione più liquida (ex Multiis Cass. n. 9936/2014), ove risulta un deficit di allegazione e di prova dei danni e del nesso causale di questi con il fatto illecito dedotto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza anche il danno non patrimoniale da condotta reato non è un danno in re ipsa, (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008). Il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. n. 16133 del 2014). Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione specifica e di prova, tra cui anche le presunzioni semplici.
pagina 5 di 7 Orbene, nel caso di specie, la prova del danno in parola non solo non è stata offerta neppure in via presuntiva, manca qualsivoglia istanza istruttoria sia nello scritto introduttivo che nelle memorie ex art. 183 c 6 c.p.c., ma è finanche mancata ogni allegazione sul punto del danno non patrimoniale attinente alla sofferenza/ patema d'animo di parte attrice.
Quanto invece, al danno alla salute come allegato da parte attrice, risulta evidentemente difettare di adeguata prova in termini di nesso causale, posto che lo “stroke” avuto per il “notevole stress subito dall'attore per i fatti di cui è causa” è intervenuto 17 mesi dopo il deposito agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. 1451/2020 del un contratto di appalto non contenente l'indicazione dell'Arch quale direttore dei lavori e l'unica documentazione Pt_1 medica prodotta in atti attiene al malore del 03.01.2022 e alle conseguenze mediche ad esso attinenti, nulla risultando provato in ordine alla sussistenza di un malessere già nel periodo intercorrente tra le vicende giudiziarie richiamate e il dedotto malore cardiaco. Detto eccessivo lasso di tempo trascorso non permette di acclarare il necessario nesso di causa tra l'evento illecito imputato alla el presente giudizio e il danno alla salute subito dall'Arch CP_1 Pt_1
Peraltro, anche i danni patrimoniali non risultano provati, posto che e nel giudizio civile di opposizione a Decreto Ingiuntivo e nel giudizio penale, sono state liquidate le spese legali e dai documenti prodotti da parte attrice, c.d. parcelle Avv Gattai, non è chiaramente indicato a quale posizione si riferiscano detti documenti, rispetto alle controversie che hanno coinvolto l'Arch
la IG.ra Pt_1 CP_1
Ciò detto, la domanda attrice deve essere rigettata, così come la domanda ex art 96 cpc formulata da parte convenuta, posto che alla luce dell'istruttoria documentale in atti - atti di indagine del fascicolo del giudizio penale, sentenza di patteggiamento, relazione CTU effettuata nel giudizio rg
1451/2020 - risulta confermato che la convenuta in qualità di parte processuale nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 204/2020 (RG 269/2020) emesso in data
04.02.2020 dal Tribunale di Prato, nell'ambito del procedimento civile r.g. 1451/2020, riferiva falsamente di non aver affidato all'arch. l'incarico di Direttore dei lavori Parte_1 di un edificio con annesso giardino pertinenziale di sua proprietà con cantiere ubicato in Prato alla via G. Gramsci n. 10, limitandone il compito a mero incarico della redazione del progetto architettonico, allegando all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il contratto di appalto, falso/non conforme all'originale, stipulato con la ditta individuale , che all'art. 5 CP_2 riportava il nominativo dell'ingegnere quale direttore dei lavori delle opere invece CP_3
pagina 6 di 7 che l'arch e pertanto i presupposti di cui alle domande ex art 96 cpc non possono ritenersi Pt_1 integrati.
Spese di lite compensate.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. spese di lite compensate.
Prato, 06.05.2025 .
Il giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.25 all'esito della Camera di ConIGlio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2647/2022
Oggi 06/05/2025, alle ore 9.20, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per l'Avv Posillico Gianna, Parte_1 per l'Avv Giaconi Luca in sostituzione dell'Avv Antonio Lonetti, CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv Posillico ritiene la domanda provata per tabulas. Dà atto che è intervenuta la Sentenza a definizione del procedimento di opposizione a Decreto Ingiuntivo Sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Prato pubblicata in data 12.07.2024, di cui chiede l'ammissione. Ribadisce che la documentazione medica conferma che immediatamente dopo le vicende di cui ai richiamati documenti, l'attore ha subito un ictus per lo stress subito. Chiede l'accoglimento della domanda. In particolare insiste per la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale. Conclude come da atto di citazione. L'avv Giaconi si riporta alla memoria conclusionale depositata in atti, contesta quanto oggi dedotto da controparte. La domanda è rimasta priva di prova. Eccepisce la tardività della produzione documentale richiesta da parte attrice. Precisa coma da note conclusionale ed insiste anche per l'accoglimento della domanda per lite temeraria stante anche la condotta processuale di parte attrice. Il Giudice si riserva in sede decisionale di valutare l'ammissibilità tra i documenti in atti della Sentenza n 593/2024. I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle h 9.45 si ritira in Camera di ConIGlio per deliberare.
Alle ore 16,25 all'esito della Camera di ConIGlio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PRATO Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2647/2022, promossa da:
ARCH. con gli Avv.ti Gianna Posillico e Valentina Gattai, Parte_1
ATTORE contro
, con gli Avv.ti Leonardo Masi e Antonio Lonetti, CP_1
CONVENUTA
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Arch. conveniva in giudizio Parte_1 la IG.ra per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale dallo stesso subito e subendo, quantificato in €20.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma risultante dal presente procedimento o determinata in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, in conseguenza del comportamento delittuoso tenuto dalla convenuta. Rappresentava parte attrice che: i) nel mese di maggio 2018 aveva ricevuto formale incarico dalla IG.ra i predisporre un progetto di ristrutturazione CP_1 complessivo dell'edificio e del giardino pertinenziale posti in Prato via Gramsci 10 e in data
1.9.2018 la IG.ra aveva sottoscritto un contratto di appalto con l' CP_1 Controparte_2 nel quale l'Arch. era indicato quale Direttore dei lavori delle opere architettoniche;
[...] Pt_1
ii) a gennaio 2019 la committente aveva revocato l'incarico e, pertanto, l'Architetto aveva pagina 2 di 7 rimesso il proprio progetto di notula per le prestazioni professionali svolte;
iv) l'Arch. era Pt_1 costretto a procedere in via monitoria, ottenendo dal Tribunale di Prato decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per il pagamento integrale delle proprie competenze: v) che l'odierna convenuta introduceva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui deduceva di non aver mai incaricato l'arch. della direzione dei lavori e che in quella sede l'opponente Pt_1 produceva un contratto di appalto del 01.09.2018 difforme da quello, di pari data, in possesso all'Arch. e da lui prodotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale l'Arch. non Pt_1 Pt_1 figurava più quale direttore dei lavori;
vi) veniva, quindi, avviato dall'arch n procedimento Pt_1 penale a carico dell'odierna convenuta per i reati “ …del delitto di cui agli artt. 56,48 e 479 c.p., perché agendo in qualità di parte processuale nell'atto di citazione in apposizione a decreto ingiuntivo n. 204/2020 (RG 269/2020) emesso in data 04.02.2020 dal Tribunale di Prato, nell'ambito del procedimento civile 1451/2020, riferiva falsamente di non aver affidato all'arch.
l'incarico di Direttore dei lavori di un edificio con annesso giardino Parte_1 pertinenziale di sua proprietà con cantiere ubicato in Prato alla via G. Gramsci n. 10, limitandone il compito a mero incarico della redazione del progetto architettonico, allegando all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il contratto di appalto stipulato con la ditta individuale CP_2
, che all'art. 5 riportava il nominativo dell'ingegnere quale direttore dei
[...] CP_3 lavori delle opere, anziché quello dell'architetto con l'obiettivo di escludere Parte_1 le legittime pretese giudiziali di indennizzo del predetto, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il Giudice della causa sulla rappresentazione dei fatti storici rilevanti al fine dell'adozione del provvedimento decisorio della predetta controversia, senza riuscire allo stato nel proprio intento criminoso a causa della denuncia sporta da Parte_1
che determinava l'iscrizione del procedimento penale n 3277/2022, con successiva
[...] contestazione provvisoria del presente addebito…”; procedimento che si concludeva con sentenza di patteggiamento n. 349/21 del 19.12.2021, emessa dal GUP del Tribunale di Prato, con la quale la IG.ra veniva condannata alla pena di 12 mesi di reclusione, con sospensione della CP_1 stessa e refusione delle spese di costituzione di parte civile. L'attore concludeva: “ Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, -accertare e dichiarare che, a causa della su esposta condotta sono derivati all'attore danni di natura patrimoniale e non patrimoniale;
- dichiarare la convenuta
SI.ra responsabile dei fatti su esposti e conseguentemente condannarla a risarcire CP_1
l'attore di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti e subendi, pari alla somma di euro 20.000, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio
pagina 3 di 7 ovvero liquidata equitativamente. – Oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi dei fatti sino all'effettivo soddisfo. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore delle sottoscritte sue procuratrici antistatarie”.
Si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale eccepiva: I) improcedibilità della CP_1 domanda per violazione dell'art. 3 del D.L. 132/2014 e s.m., per il mancato preventivo esperimento da parte dell'attore della procedura di negoziazione assistita, prevista a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento per somme non eccedenti €50.000,00; II) improponibilità della domanda per abuso del processo mediante frazionamento della pretesa creditoria: affermava che essendo pendente il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e atteso che il fatto illecito imputato alla convenuta si era già verificato al momento della sua costituzione in giudizio, era in quella sede che l'Arch. avrebbe dovuto formulare la Pt_1 domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;
III) La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda sia nell'an che nel quantum debeatur; IV) l'inefficacia probatoria della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile ex art. 445, comma 1bis, c.p.p.. Parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: - in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in tesi: accertare
e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria per tutte le argomentazioni spese nella narrativa del presente atto;
- nel merito, in ipotesi: respingere le avverse domande risarcitorie, poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa ex art. 91
c.p.c., oltre alla condanna dell'Arch. x art. 96, primo o terzo comma, c.p.c..”. Pt_1
Alla prima udienza il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI c.
c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12.12.2023, all'esito della quale il Giudice, rilevato il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, tempestivamente eccepito dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e alla prima udienza, assegnava termine alle parti per la comunicazione dell'invito a stipulare la convezione di negoziazione, che dava esito negativo. Con provvedimento del 30.09.2024, rigettava l'eccezione di improponibilità della domanda per abuso del processo mediante frazionamento della pretesa creditoria, per quanto ivi esposto.
pagina 4 di 7 La causa veniva istruita mediante prove documentali e prova testimoniale.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusionali e note spese, depositate solo da parte convenuta.
All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Mette conto, viste le deduzioni a verbale dell'udienza odierna, evidenziare l'inammissibilità agli atti della Sentenza n 593/2024, intervenuta tra le Parti nel giudizio di opposizione a decreto
Ingiuntivo rg 1451/2020, trattandosi di produzione documentale tradiva.
Motivi di fatto e di diritto
La domanda risarcitoria di parte attrice non merita accoglimento in quanto parte attrice non ha né adempiuto all'onere di allegazione del danno non patrimoniale sofferto dall'arch né ha Pt_1 fornito adeguato riscontro probatorio in ordine ai danni alla salute, anche rispetto al nesso di causa con la condotta illecita dedotta.
Ebbene, in applicazione del cd. principio della ragione più liquida (ex Multiis Cass. n. 9936/2014), ove risulta un deficit di allegazione e di prova dei danni e del nesso causale di questi con il fatto illecito dedotto, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Come ribadito costantemente dalla giurisprudenza anche il danno non patrimoniale da condotta reato non è un danno in re ipsa, (a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008). Il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma dell'art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell'illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione (Cass. n. 16133 del 2014). Detta ricostruzione muove anzitutto dal riconoscimento che l'art. 2059 c.c. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova (cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit.). Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione specifica e di prova, tra cui anche le presunzioni semplici.
pagina 5 di 7 Orbene, nel caso di specie, la prova del danno in parola non solo non è stata offerta neppure in via presuntiva, manca qualsivoglia istanza istruttoria sia nello scritto introduttivo che nelle memorie ex art. 183 c 6 c.p.c., ma è finanche mancata ogni allegazione sul punto del danno non patrimoniale attinente alla sofferenza/ patema d'animo di parte attrice.
Quanto invece, al danno alla salute come allegato da parte attrice, risulta evidentemente difettare di adeguata prova in termini di nesso causale, posto che lo “stroke” avuto per il “notevole stress subito dall'attore per i fatti di cui è causa” è intervenuto 17 mesi dopo il deposito agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. 1451/2020 del un contratto di appalto non contenente l'indicazione dell'Arch quale direttore dei lavori e l'unica documentazione Pt_1 medica prodotta in atti attiene al malore del 03.01.2022 e alle conseguenze mediche ad esso attinenti, nulla risultando provato in ordine alla sussistenza di un malessere già nel periodo intercorrente tra le vicende giudiziarie richiamate e il dedotto malore cardiaco. Detto eccessivo lasso di tempo trascorso non permette di acclarare il necessario nesso di causa tra l'evento illecito imputato alla el presente giudizio e il danno alla salute subito dall'Arch CP_1 Pt_1
Peraltro, anche i danni patrimoniali non risultano provati, posto che e nel giudizio civile di opposizione a Decreto Ingiuntivo e nel giudizio penale, sono state liquidate le spese legali e dai documenti prodotti da parte attrice, c.d. parcelle Avv Gattai, non è chiaramente indicato a quale posizione si riferiscano detti documenti, rispetto alle controversie che hanno coinvolto l'Arch
la IG.ra Pt_1 CP_1
Ciò detto, la domanda attrice deve essere rigettata, così come la domanda ex art 96 cpc formulata da parte convenuta, posto che alla luce dell'istruttoria documentale in atti - atti di indagine del fascicolo del giudizio penale, sentenza di patteggiamento, relazione CTU effettuata nel giudizio rg
1451/2020 - risulta confermato che la convenuta in qualità di parte processuale nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 204/2020 (RG 269/2020) emesso in data
04.02.2020 dal Tribunale di Prato, nell'ambito del procedimento civile r.g. 1451/2020, riferiva falsamente di non aver affidato all'arch. l'incarico di Direttore dei lavori Parte_1 di un edificio con annesso giardino pertinenziale di sua proprietà con cantiere ubicato in Prato alla via G. Gramsci n. 10, limitandone il compito a mero incarico della redazione del progetto architettonico, allegando all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il contratto di appalto, falso/non conforme all'originale, stipulato con la ditta individuale , che all'art. 5 CP_2 riportava il nominativo dell'ingegnere quale direttore dei lavori delle opere invece CP_3
pagina 6 di 7 che l'arch e pertanto i presupposti di cui alle domande ex art 96 cpc non possono ritenersi Pt_1 integrati.
Spese di lite compensate.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. spese di lite compensate.
Prato, 06.05.2025 .
Il giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 16.25 all'esito della Camera di ConIGlio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
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